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Un approccio comune alle misure in materia di viaggi

Approccio comune alle misure in materia di viaggi: ambiti principali

Il 25 gennaio 2022 il Consiglio ha adottato una raccomandazione riveduta sull'agevolazione della circolazione libera e sicura nell'UE durante la pandemia di COVID-19. L'accordo fa seguito alla proposta della Commissione del 25 novembre 2021.

In base alla raccomandazione aggiornata, le misure relative alla COVID-19 dovrebbero essere applicate sulla base della situazione individuale delle persone e non più della regione di origine, ad eccezione delle zone in cui il virus circola a livelli molto elevati. Ciò significa che il fattore determinante dovrebbe essere la vaccinazione, il test o la guarigione di una persona in relazione alla COVID-19, attestati da un certificato COVID digitale dell’UE. La raccomandazione risponde al significativo aumento della diffusione dei vaccini e alla rapida introduzione del certificato COVID digitale dell'UE e sostituisce la raccomandazione precedentemente esistente.

In linea con le nuove norme, gli Stati membri dell'UE devono accettare i certificati di vaccinazione per un periodo di 270 giorni (9 mesi) dal completamento della prima serie di vaccinazione:

  • nel caso di un vaccino a due dosi, ciò significa 270 giorni dalla seconda dose o, in linea con la strategia nazionale di vaccinazione, dalla prima e unica dose dopo la guarigione dalla COVID-19.
  • Per un vaccino monodose ciò significa 270 giorni dalla prima e unica dose.

Gli Stati membri non dovrebbero prevedere un periodo di accettazione diverso per i viaggi all'interno dell'Unione europea. Il periodo standard di accettazione non si applica ai certificati per le dosi di richiamo.

A partire dal 1º febbraio 2022 sono state attuate anche nuove norme per quanto riguarda la codifica delle dosi di richiamo nel certificato. Come già chiarito in dicembre, i richiami saranno registrati come:

  • 3/3 per una dose di richiamo successiva a un ciclo di vaccinazione primario a due dosi
  • 2/1 per una dose di richiamo successiva a un ciclo di vaccinazione monodose o a una dose di un vaccino bidose somministrato a una persona guarita.

I certificati rilasciati in modo diverso prima di tale chiarimento devono essere corretti e rilasciati nuovamente, al fine di garantire che i richiami possano essere distinti dallo status di vaccinazione completa.

Tale raccomandazione è entrata in vigore il 1° febbraio 2022.

Il 3 febbraio 2022 la Commissione ha proposto di prorogare di un anno, fino al 30 giugno 2023, il sistema del certificato COVID digitale dell'UE.

Scopri di più in questa scheda informativa

Approccio basato sulla persona

I viaggiatori in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE valido non dovrebbero essere soggetti a ulteriori restrizioni alla libera circolazione.

Un certificato COVID digitale dell'UE valido comprende:

  • un certificato di vaccinazione per un vaccino approvato a livello europeo per il quale sono trascorsi almeno 14 giorni e non più di 270 giorni dall'ultima dose della serie di vaccinazione primaria. I certificati di vaccinazione per le dosi di richiamo sono validi immediatamente e senza validità massima, in questa fase. I paesi dell'UE potrebbero inoltre accettare certificati di vaccinazione per vaccini approvati dalle autorità nazionali o dall'OMS
  • un risultato negativo di un test PCR ottenuto non più di 72 ore prima del viaggio o un test antigenico rapido negativo ottenuto non più di 24 ore prima del viaggio
  • un certificato di guarigione attestante che non sono trascorsi più di 180 giorni dalla data del primo risultato positivo del test.

Le persone che non sono in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE potrebbero essere tenute a sottoporsi a un test prima o non oltre 24 ore dopo l'arrivo.

Ai viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale, ai pendolari transfrontalieri e ai minori di età inferiore ai 12 anni non dovrebbe essere imposto il possesso di un certificato COVID digitale dell'UE valido.

 

Mappa delle regioni dell'UE

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) continuerà a pubblicare una mappa delle regioni degli Stati membri che indichi il rischio potenziale di infezione secondo un sistema a semaforo (verde, arancione, rosso, rosso scuro). La mappa dovrebbe basarsi sul tasso di notifica dei casi su 14 giorni, sulla copertura vaccinale e sul tasso di test effettuati.

La mappa a semaforo serve principalmente come strumento di informazione, ma anche per coordinare le misure per le zone con una circolazione particolarmente elevata del virus. Sulla base di questa mappa, i paesi dell'UE dovrebbero applicare misure relative ai viaggi da e verso le zone rosso scuro, dove il virus circola a livelli molto elevati. Dovrebbero in particolare scoraggiare tutti i viaggi non essenziali e imporre alle persone provenienti da tali zone che non sono in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione di sottoporsi a un test prima della partenza e alla quarantena dopo l'arrivo.

Alcune eccezioni a tali misure dovrebbero applicarsi ai viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale, ai pendolari transfrontalieri e ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

Freno di emergenza

Quando uno Stato membro impone restrizioni in risposta all'emergere di una nuova variante, il Consiglio, in stretta cooperazione con la Commissione e con il sostegno dell'ECDC, dovrebbe riesaminare la situazione. La Commissione, sulla base della valutazione periodica di nuovi elementi di prova relativi alle varianti, può anche suggerire una discussione in sede di Consiglio. Misure analoghe sono possibili anche nel caso in cui la situazione epidemiologica in uno Stato membro o in una zona all'interno di uno Stato membro peggiori rapidamente.

Nel corso della discussione, la Commissione potrebbe proporre al Consiglio di concordare un approccio coordinato per quanto riguarda i viaggi dalle zone interessate. Qualsiasi situazione che porti all'adozione di misure dovrebbe essere riesaminata periodicamente.

Modulo comune di localizzazione dei passeggeri e protezione dei dati

I moduli per la localizzazione dei passeggeri svolgono un ruolo fondamentale per garantire l'efficace tracciamento dei contatti dei viaggiatori. Lo scambio di dati tra le autorità degli Stati membri che si occupano del tracciamento dei contatti può essere particolarmente importante quando i viaggiatori attraversano le frontiere stando a distanza ravvicinata, ad esempio in aereo o in treno. Per consentire agli Stati membri di scambiare i dati relativi ai passeggeri a livello transfrontaliero, la Commissione ha adottato due atti di esecuzione nel maggio e nel luglio 2021, stabilendo in tal modo le condizioni giuridiche necessarie per il trattamento di tali dati personali e l'istituzione di una piattaforma di scambio del modulo per la localizzazione dei passeggeri. Per sostenere la digitalizzazione e l'armonizzazione dei moduli di localizzazione dei passeggeri, l'azione comune "EU Healthy Gateways" ha sviluppato un'applicazione web per un modulo digitale dell'UE per la localizzazione dei passeggeri. I moduli digitali per la localizzazione dei passeggeri combinati con la piattaforma di scambio del modulo per la localizzazione dei passeggeri consentono una raccolta e uno scambio di dati più semplici e rapidi tra gli Stati membri, rendendo il tracciamento dei contatti più efficace ed efficiente.

Documenti

 

  • 25 NOVEMBRE 2021
Council Recommendation on a coordinated approach to facilitate safe free movement during the COVID-19 pandemic and repealing Recommendation (EU) 2020/1475

 

  • 25 NOVEMBRE 2021
Annex to the Proposal for a Council Recommendation on a coordinated approach to facilitate safe free movement during the COVID-19 pandemic and replacing Recommendation (EU) 2020/1475

 

  • 23 NOVEMBRE 2021
Factsheet - Coronavirus pandemic: New Commission proposal to ensure coordination on safe travel in the EU