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Direttiva relativa alle azioni rappresentative

Direttiva sulle azioni rappresentative

La direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative punta a garantire che i consumatori siano in grado di tutelare i loro interessi collettivi nell'UE attraverso azioni rappresentative, le azioni legali intentate da enti rappresentativi (i cosiddetti enti legittimati). Prevede che tutti i paesi dell'UE dispongano di un meccanismo di azioni rappresentative. La direttiva migliora l'accesso dei consumatori alla giustizia e prevede anche garanzie adeguate per evitare l'abuso del contenzioso.

Le azioni rappresentative sono azioni intentate da enti legittimati dinanzi agli organi giurisdizionali o alle autorità amministrative nazionali per conto di gruppi di consumatori per chiedere provvedimenti inibitori (cioè per porre fine alle pratiche illecite del professionista, analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/22/CE sui provvedimenti inibitori), misure risarcitorie (quali rimborso, sostituzione, riparazione) oppure provvedimenti sia inibitori che risarcitori.

La direttiva intende tutelare gli interessi collettivi dei consumatori in molti settori del diritto e dell'economia, quali la protezione dei dati, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia e le telecomunicazioni. La direttiva si applicherà alle azioni rappresentative intentate contro pratiche illecite (violazioni) da parte di professionisti, come previsto dalle norme dell'UE elencate nell'allegato I. Tutte le modifiche dell'allegato I sono disponibili su EUR-Lex.  Gli Stati membri possono anche decidere di applicare il meccanismo delle azioni rappresentative previsto dalla direttiva sulle azioni rappresentative in altri o in tutti i settori del diritto.

La proposta della Commissione europea relativa alla direttiva sulle azioni rappresentative faceva parte del riesame del diritto dei consumatori dell'UE

Cos'è la direttiva sulle azioni rappresentative?

La globalizzazione e la digitalizzazione hanno accresciuto il rischio che un ampio numero di consumatori sia danneggiato dalla stessa pratica illecita o da una pratica simile. Pratiche abusive su vasta scala, come l'uso diffuso da parte delle banche di clausole contrattuali abusive nei contratti ipotecari o cancellazioni massicce di viaggi e voli senza rimborso durante la pandemia, sono solo alcuni esempi di casi in cui gli interessi collettivi dei consumatori dell'UE potrebbero essere stati lesi.

Tuttavia, i consumatori interessati possono sentirsi disarmati ed esitare a intraprendere azioni legali. Potrebbero trovarsi di fronte a ostacoli quali l'incertezza sui loro diritti o su quali meccanismi procedurali siano disponibili, provare riluttanza psicologica ad agire o prendere in considerazione il saldo negativo dei costi previsti rispetto ai benefici dell'azione individuale. Sono pertanto necessari meccanismi di ricorso collettivo, come quello previsto dalla direttiva (UE) 2020/1828, per superare gli ostacoli incontrati dai consumatori nelle azioni individuali. Questi meccanismi contribuiscono inoltre a una concorrenza più equa in quanto creano condizioni di parità per gli operatori attivi nel mercato interno dell'UE. Possono avere un forte effetto deterrente nei confronti degli operatori disonesti.

Chi propone azioni rappresentative e per cosa?

I consumatori interessati dalla stessa pratica illecita o da una pratica analoga messa in atto da un professionista sono rappresentati da un ente legittimato, un'organizzazione dei consumatori o un organismo pubblico che agisce in qualità di parte ricorrente, nell'interesse e per conto dei consumatori.

I singoli consumatori interessati da un'azione rappresentativa non sono ricorrenti, ma dovrebbero avere il diritto di beneficiarne.

In un'azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori, i benefici dovrebbero assumere la forma di rimedi, quali risarcimento, riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto o rimborso del prezzo pagato, a seconda dei casi e a seconda del diritto dell'Unione o nazionale, in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso. Nelle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori, il beneficio per i consumatori interessati consisterebbe nella cessazione o nella proibizione della pratica che costituisce una violazione.

I consumatori possono inoltre beneficiare di accordi collettivi che possono essere raggiunti tra l'ente legittimato che avvia l'azione legale e il professionista convenuto. 

Le azioni rappresentative possono essere nazionali, avviate da un ente legittimato nello stesso Stato membro in cui è stato designato, oppure transfrontaliere, avviate in uno Stato membro diverso da quello in cui l'ente legittimato è stato designato.

Se un ente legittimato avvia un'azione rappresentativa nello Stato membro in cui è designato, l'azione rappresentativa dovrebbe essere considerata nazionale anche se è intentata nei confronti di un professionista domiciliato in un altro Stato membro e anche se sono rappresentati consumatori di più Stati membri.

La direttiva consente inoltre ai soggetti che rappresentano i consumatori di diversi Stati membri di unire le forze nell'ambito di un'unica azione rappresentativa.

Il 25 giugno 2023 la direttiva è entrata in vigore a livello nazionale. Tuttavia, ad oggi non tutti gli Stati membri dell'UE l'hanno recepita. Lo stato di avanzamento della notifica delle misure di recepimento da parte degli Stati membri alla Commissione europea può essere consultato su EUR-Lex.

Si veda l'elenco degli enti legittimati abilitati a intentare azioni transfrontaliere, come notificato dagli Stati membri dell'UE alla Commissione europea.

Gli Stati membri pubblicano sui loro siti web nazionali gli elenchi degli enti legittimati a intentare azioni rappresentative a livello nazionale. 

In che modo i consumatori esprimono la loro volontà di essere rappresentati nell'azione?

I consumatori interessati dall'azione saranno informati delle azioni rappresentative imminenti, in corso e concluse.

Beneficeranno automaticamente, come previsto dalle norme nazionali, dei risultati delle azioni inibitorie. Tuttavia, dovrebbero scegliere consapevolmente se desiderano essere rappresentati e successivamente beneficiare dell'esito delle azioni rappresentative di natura risarcitoria.

Gli Stati membri hanno in linea di principio la possibilità di prevedere un meccanismo di partecipazione (opt-in) o un meccanismo di non partecipazione (opt-out) o una combinazione di questi due sistemi.

In un meccanismo di opt-in, solo i consumatori che hanno espresso esplicitamente il desiderio di essere rappresentati beneficeranno dell'azione. In un meccanismo di opt-out tutti i consumatori per conto dei quali l'ente legittimato ha deciso di intentare l'azione saranno rappresentati e vincolati dai suoi risultati, a meno che non esprimano esplicitamente il desiderio di essere esclusi dall'azione. Spetta agli Stati membri decidere in quale fase della procedura i singoli consumatori possano esercitare il loro diritto di partecipare o meno a un’azione rappresentativa.

Come sono finanziate le azioni rappresentative?

Le azioni rappresentative possono essere finanziate da fondi pubblici o privati.

La direttiva stabilisce che gli Stati membri devono fornire agli enti legittimati l'assistenza necessaria per garantire che possano effettivamente esercitare il loro diritto di intentare azioni rappresentative. Possono ad esempio prevedere finanziamenti pubblici, compreso il sostegno strutturale per gli enti legittimati, limitare le spese di giudizio o amministrative applicabili o garantire l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. Gli Stati membri possono inoltre consentire agli enti legittimati di imporre ai consumatori che hanno espresso il desiderio di essere rappresentati da un ente legittimato in una specifica azione rappresentativa di natura risarcitoria di pagare una quota di ingresso modesta o un onere analogo.

Quando consentono il finanziamento delle azioni rappresentative da parte di finanziatori che non partecipano alle azioni (il cosiddetto finanziamento di terzi), gli Stati membri devono garantire che siano evitati i conflitti di interessi. Devono inoltre garantire che il finanziamento da parte di terzi che hanno un interesse economico alla presentazione o all'esito dell'azione rappresentativa di natura risarcitoria non sottragga l'azione rappresentativa alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Chi decide le modalità procedurali delle azioni rappresentative nazionali?

La direttiva è basata sui principi, con un equo margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri sulle modalità di attuazione. Ad esempio, gli Stati membri possono scegliere se le azioni rappresentative possano essere intentate dinanzi agli organi giurisdizionali o alle autorità amministrative, o entrambi a seconda del settore economico o di un settore specifico del diritto.  Per questo motivo le scelte operate dagli Stati membri nell'ambito del processo di recepimento sono fondamentali per la sua effettiva applicazione.

"EC-REACT" - Strumento di collaborazione per le azioni rappresentative

La Commissione europea ha sviluppato lo strumento informatico "EC-REACT", lo strumento elettronico di collaborazione della Commissione europea per le azioni rappresentative per sostenere l'efficace funzionamento delle azioni rappresentative, come stabilito dalla relativa direttiva. Il progetto soddisfa l'obbligo giuridico di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva. 
 
"EC REACT" consente:

  • agli Stati membri a notificare alla Commissione europea gli enti legittimati designati per avviare azioni rappresentative transfrontaliere e nazionali
  • alla Commissione europea di consolidare e pubblicare l'elenco degli enti legittimati notificati abilitati a intentare azioni transfrontaliere
  • agli Stati membri e ai servizi della Commissione europea di collaborare per quanto riguarda il rispetto, da parte degli enti legittimati, dei criteri di designazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva e per quanto riguarda altri aspetti del funzionamento delle azioni rappresentative
  • agli enti legittimati di collaborare alle loro attività come previsto dalla direttiva
  • ai giudici e alle autorità amministrative di collaborare per contribuire al buon funzionamento delle azioni rappresentative in tutta l'UE
  • agli Stati membri di presentare relazioni sul funzionamento delle azioni rappresentative alla Commissione europea e ai servizi della Commissione europea per consolidare tali informazioni in relazioni dell'UE.

La piattaforma consente la cooperazione all'interno di gruppi di utenti separati, vale a dire i rappresentanti degli Stati membri, gli enti legittimati e i membri della magistratura, ai fini di un'applicazione coerente della direttiva in tutta l'UE. Permette gli scambi all'interno dei forum di discussione, le richieste di informazioni o indagini e messaggi criptati, offre la funzione di depositario di documenti e dispone di opzioni di ricerca e traduzione efficaci.  
 
"EC-REACT" è una piattaforma elettronica sicura e ad accesso ristretto disponibile solo per le categorie predefinite di utenti, previa autorizzazione di accesso da parte dei servizi della Commissione europea.

Seminario multilaterale sull'attuazione della direttiva sulle azioni rappresentative

Il 26 novembre 2021 la Commissione europea ha organizzato un seminario online per discutere dell'attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative.

Il seminario ha riunito un gruppo diversificato di esperti dell'UE e di tutto il mondo, tra cui membri delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese, rappresentanti dei paesi dell'UE, accademici e professionisti con esperienza in materia di azioni di ricorso collettivo. Gli esperti hanno condiviso informazioni preziose su come la direttiva potrebbe essere attuata nel modo più efficace dai paesi dell'UE.

I seguenti temi, essenziali per l'efficacia delle azioni rappresentative, sono stati discussi nell'ambito di tre sessioni tematiche:

  • i criteri per la designazione degli enti legittimati e la ricevibilità dei ricorsi
  • il finanziamento delle azioni e l'assistenza pubblica agli enti legittimati
  • l'informazione dei consumatori, la loro partecipazione alle azioni di ricorso e la diffusione dei mezzi di ricorso tra i consumatori (compreso l'uso di strumenti informatici).

I documenti di discussione, le relazioni e le registrazioni del seminario sono disponibili al seguente indirizzo: Seminario sull'attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative

Direttiva relativa ai provvedimenti inibitori

A partire dal 25 giugno 2023, la direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori è abrogata e sostituita dalla direttiva sulle azioni rappresentative.
 
La direttiva relativa ai provvedimenti inibitori continuerà ad applicarsi alle azioni rappresentative intentate dagli enti legittimati prima del 25 giugno 2023, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva sulle azioni rappresentative.
 
Si veda la tavola di concordanza che mostra in che modo le disposizioni specifiche della direttiva sui provvedimenti inibitori corrispondono alle disposizioni della direttiva sulle azioni rappresentative. I riferimenti alla direttiva relativa ai provvedimenti inibitori abrogata si intendono fatti alla direttiva sulle azioni rappresentative e si leggono secondo la tavola di concordanza citata sopra.
 
Si veda di seguito l'elenco degli enti legittimati designati dagli Stati membri dell'UE a norma della direttiva relativa a provvedimenti inibitori per intentare azioni inibitorie in altri paesi dell'UE in cui è stata commessa la violazione.

Elenco delle enti legittimati