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Commissione europea

Tipi di diritto dell'Unione europea

Diritto primario: trattati dell'UE

Ogni azione adottata dall'UE si fonda sui trattati. Questi accordi vincolanti tra gli Stati membri dell'UE, in particolare il trattato di Roma e il trattato di Maastricht, stabiliscono gli obiettivi dell'Unione europea, le norme che disciplinano le sue istituzioni, le modalità del processo decisionale e le relazioni tra l'UE e gli Stati membri.

I trattati sono il punto di partenza della legislazione dell'Unione europea e costituiscono il cosiddetto "diritto primario". L'UE può legiferare soltanto nei settori in cui gli Stati membri la autorizzano a farlo, mediante i trattati. Si tratta del cosiddetto principio di attribuzione delle competenze.

I trattati vengono negoziati e concordati da tutti gli Stati membri dell'UE e poi ratificati dai rispettivi parlamenti, talvolta a seguito di un referendum. Nel corso degli anni sono stati modificati per accogliere nuovi Stati membri, riformare le istituzioni europee e conferire all'UE nuovi settori di competenza.

Diritto derivato: atti giuridici

Il corpus normativo che deriva dai principi e dagli obiettivi dei trattati è conosciuto come "diritto derivato", che comprende atti giuridici sia vincolanti che non vincolanti.

Atti giuridici vincolanti

Gli atti giuridici vincolanti vengono adottati a seguito di una delle procedure legislative stabilite dai trattati dell'UE (procedura ordinaria o speciale). Si tratta di regolamenti, direttive e decisioni.

  • I regolamenti sono atti giuridici vincolanti in tutti i loro elementi. Si applicano direttamente e in modo uniforme in tutti gli Stati membri dell'UE non appena entrano in vigore, senza bisogno di essere recepiti nell'ordinamento nazionale.

  • Le direttive impongono agli Stati membri dell'UE di conseguire determinati risultati, lasciando al tempo stesso la libertà di scegliere come realizzarli. Una volta adottate a livello dell'UE, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per recepirle nell'ordinamento nazionale e comunicare tali misure alla Commissione europea.

    Il recepimento nel diritto nazionale deve avvenire entro il termine fissato dalla direttiva (generalmente entro 2 anni). Quando un paese non recepisce correttamente una direttiva, la Commissione può avviare una procedura d'infrazione.

  • Le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi. Se designano i destinatari sono vincolanti soltanto nei confronti di questi.

Atti giuridici non vincolanti

Gli atti giuridici non vincolanti non vengono adottati secondo la procedura legislativa ordinaria o speciale, ma piuttosto in base a norme specifiche. Si tratta di raccomandazioni e pareri.

  • Le raccomandazioni consentono alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari.

  • I pareri permettono alle istituzioni dell'UE di formulare una dichiarazione, senza imporre obblighi giuridici riguardanti il loro oggetto.

Atti delegati e di esecuzione

In alcune circostanze il Parlamento e il Consiglio possono autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati o di esecuzione.

Gli atti delegati sono atti non legislativi di portata generale adottati dalla Commissione che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Il potere di adottare tali atti è soggetto a limiti rigorosi:

  • non è possibile modificare gli elementi essenziali dell'atto legislativo
  • l'atto legislativo deve definire gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere
  • il Parlamento e il Consiglio possono revocare la delega o sollevare obiezioni in merito all'atto delegato.

Gli atti di esecuzione possono essere adottati dalla Commissione (o eccezionalmente dal Consiglio) in settori in cui sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione (quali fiscalità, agricoltura, mercato interno, salute e sicurezza alimentare, ecc.).

Per saperne di più sugli atti di esecuzione e gli atti delegati