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Atti di esecuzione e atti delegati

Una volta che un atto giuridico dell’UE è stato adottato, può essere necessario aggiornarlo per riflettere gli sviluppi in un determinato settore o per garantirne la corretta esecuzione. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono autorizzare la Commissione ad adottare a tal fine rispettivamente atti delegati e atti di esecuzione.

Atti di esecuzione

La responsabilità primaria per l’attuazione del diritto dell’Unione è di competenza dei paesi dell'UE. Tuttavia, nei casi in cui sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione (ad es. fiscalità, agricoltura, mercato interno, salute, sicurezza alimentare, ecc.), la Commissione (o, in via eccezionale, il Consiglio) adotta un atto di esecuzione.

Come vengono adottati gli atti di esecuzione?

Prima che la Commissione possa adottare un atto di esecuzione, deve di norma consultare un comitato in cui sono rappresentati tutti i paesi dell’Unione.

Il comitato consente ai paesi dell’UE di vigilare sull’operato della Commissione quando adotta un atto di esecuzione, una procedura che nel gergo dell'UE viene chiamata "comitatologia".

Nel contesto dell’agenda "Legiferare meglio" della Commissione, i cittadini e le altre parti interessate possono esprimere un loro parere su un progetto di atto delegato per un periodo di 4 settimane prima che il comitato responsabile voti per approvarlo o respingerlo. Vi sono alcune eccezioni, ad esempio in caso di emergenza o quando i cittadini e le parti interessate hanno già apportato un contributo. Per saperne di più sugli strumenti dell'iniziativa "Legiferare meglio"

Una sintesi dei commenti raccolti viene presentata al comitato, e il conseguente dibattito figura nel resoconto sommario, che è pubblicato nel registro dei documenti dei comitati.

Per saperne di più sulla procedura di comitatologia

 

Atti delegati

La Commissione li adotta sulla base di una delega concessa nel testo di una normativa dell’UE, in questo caso un atto legislativo.

Il potere della Commissione di adottare atti delegati è soggetto a limiti rigorosi:

  • l’atto delegato non può modificare gli elementi essenziali della normativa
  • l’atto legislativo definisce gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere
  • il Parlamento e il Consiglio possono revocare la delega o sollevare obiezioni in merito all’atto delegato.

Come vengono adottati gli atti delegati?

La Commissione prepara e adotta gli atti delegati previa consultazione dei gruppi di esperti, composti da rappresentanti di tutti i paesi dell’UE, che si riuniscono su base periodica oppure occasionale.

Nel contesto dell’agenda "Legiferare meglio" della Commissione, i cittadini e le altre parti interessate possono esprimere un loro parere su un progetto di atto delegato per un periodo di 4 settimane. Vi sono alcune eccezioni, ad esempio in caso di emergenza o quando i cittadini e le parti interessate hanno già apportato un contributo. Per saperne di più sugli strumenti dell'iniziativa "Legiferare meglio"

Una volta che la Commissione ha adottato l’atto, il Parlamento e il Consiglio hanno in genere 2 mesi di tempo per formulare obiezioni. Se non lo fanno, l’atto delegato entra in vigore.

Gli atti adottati contengono una "relazione" che riassume le osservazioni ricevute e specifica come sono state utilizzate.

Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi

Nel dicembre 2017 è stato inaugurato un nuovo registro interistituzionale degli atti delegati che fornisce una panoramica completa del ciclo di vita degli atti delegati e consente agli utenti di abbonarsi per ricevere notifiche sui dossier cui sono interessati. Il registro è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

Registro interistituzionale degli atti delegati

Documents

 

14 FEBBRAIO 2017
Commission proposal amending the Comitology Regulation