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Sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES)

Una spiegazione dettagliata della finalità, dell'assetto e della base giuridica dell'EDES, con un link all'elenco degli operatori finanziari che sono esclusi dagli appalti finanziati dal bilancio dell'UE o che sono stati sanzionati per gravi illeciti professionali, attività criminose

EDES è il sistema istituito dalla Commissione per rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e garantire una sana gestione finanziaria.

Ha sostituito il sistema di allarme rapido e la banca dati centrale sull'esclusione a partire dal 1º gennaio 2016.

Le norme EDES figurano nel regolamento finanziario.

L'EDES prevede una serie di miglioramenti degli strumenti attuali mediante l'istituzione di un comitato e la creazione di una banca dati.

Calendario di attuazione

Le norme si applicano dal 2016 a contratti, convenzioni di sovvenzione, premi, strumenti finanziari ed esperti retribuiti, nonché all'esecuzione del bilancio in regime di gestione indiretta.

Finalità

Scopo dell'EDES è tutelare gli interessi finanziari dell'Unione da persone ed entità inaffidabili che presentano domanda di fondi europei o che hanno concluso impegni giuridici con la Commissione o altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'UE. In particolare l'EDES garantisce:

  • l'individuazione precoce di persone o entità che rischiano di minacciare gli interessi finanziari dell'Unione
  • l'esclusione di persone o entità dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione disciplinate dal regolamento finanziario, oppure dalla selezione per l'esecuzione dei fondi dell'Unione, quando rientrano nell'esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario
  • l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a una persona o entità (articolo 138 del regolamento finanziario)
  • la pubblicazione, nei casi più gravi, sul sito Internet della Commissione delle informazioni relative all'esclusione e, se del caso, alla sanzione pecuniaria, al fine di rafforzarne l'effetto deterrente (articolo 140 del regolamento finanziario).

Le informazioni sull'individuazione precoce/sull'esclusione/sulle sanzioni pecuniarie possono derivare da:

  • sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva
  • fatti e risultanze dell'Ufficio per la lotta antifrode della Commissione (OLAF), della Procura europea (EPPO), della Corte dei conti, degli audit o di qualsiasi altra verifica, audit o controllo effettuati sotto la responsabilità dell'ordinatore competente
  • sentenza non definitiva o decisioni amministrative non definitive
  • decisioni della Banca centrale europea (BCE), della Banca europea per gli investimenti (BEI), del Fondo europeo per gli investimenti o di organizzazioni internazionali
  • casi di frode e/o irregolarità segnalati dalle autorità nazionali che gestiscono il bilancio in regime di gestione concorrente
  • casi di frode e/o irregolarità segnalati da entità che eseguono il bilancio in regime di gestione indiretta.

I motivi di esclusione sono elencati all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Riguardano in particolare:

  • situazioni di fallimento e insolvenza
  • il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali
  • gravi illeciti professionali
  • frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, ecc.
  • gravi violazioni contrattuali
  • irregolarità
  • entità create con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o di altro tipo (creazione di società di comodo).

Il comitato

Il comitato ha la funzione di valutare a livello centrale le situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario e per adottare adeguate raccomandazioni in materia di esclusione e sanzioni pecuniarie nei casi sottopostigli dall'ordinatore dell'istituzione, organo, ufficio od organismo europeo incaricato dell'attuazione delle azioni PESC (articolo 143, paragrafo 1, del regolamento finanziario). L'ordinatore competente deferisce un caso al comitato per una valutazione centrale qualora non vi sia una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva sull'esclusione e la sua durata o sulla sanzione pecuniaria, e la relativa pubblicazione.

Qualora decida di discostarsi dalla raccomandazione del comitato, l'ordinatore competente gli motiva la sua decisione.

Il comitato ha inoltre il compito di garantire i diritti della difesa della persona o dell'entità interessata.

Spetta quindi all'ordinatore competente decidere, sulla base della raccomandazione del comitato, di escludere e/o irrogare una sanzione pecuniaria ed eventualmente di pubblicare le relative informazioni sul sito web della Commissione.

Il sistema mantiene la possibilità di valutare le misure correttive adottate dalla persona o dall'entità per dimostrarne l'affidabilità. In tal caso, la persona o l'entità non dovrebbe essere esclusa (ad eccezione delle attività criminali più gravi, ossia frode, corruzione).

Il comitato si compone di:

  • un presidente indipendente di alto livello
  • 2 rappresentanti della Commissione in quanto proprietaria del sistema
  • un rappresentante dell'ordinatore richiedente presso la Commissione o altre istituzioni e organismi.

La banca dati

Le suddette informazioni sull'individuazione precoce o l'esclusione e/o sulle sanzioni pecuniarie vengono registrate in una banca dati (la banca dati EDES) sulla base delle informazioni trasmesse dalla Commissione, dalle sue agenzie esecutive e da altre istituzioni, organi o uffici europei.

La banca dati è alimentata e gestita dalla Commissione (articolo 142, paragrafo 1, del regolamento finanziario).

Banca dati EDES

Elenco delle persone o entità escluse dall'accesso ai finanziamenti dell'UE o soggette a sanzioni pecuniarie.

Protezione dei dati

L'EDES opera nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

Di seguito è riportata l'informativa sulla privacy della banca dati EDES.

Documenti

 

27 GIUGNO 2023
Privacy statement for the EDES Database
English
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