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Comitatologia

A volte le normative dell’UE autorizzano la Commissione europea ad adottare atti di esecuzione che definiscono le condizioni per garantirne l’applicazione uniforme. La comitatologia si riferisce a una serie di procedure, comprese le riunioni dei comitati rappresentativi, con cui i paesi dell’UE possono esprimere la loro opinione sugli atti di esecuzione.

Quando si applica la procedura del comitato?

La comitatologia, o procedura del comitato, si applica quando la Commissione ha ricevuto delle competenze di esecuzione in un testo di legge. La stessa norma stabilisce anche che la Commissione sia assistita da un comitato per definire le misure contenute nell’atto di esecuzione che ne deriva.

La procedura del comitato non è obbligatoria per tutti gli atti di esecuzione - la Commissione può adottarne alcuni senza consultare un comitato (ad es. per l'assegnazione di sovvenzioni al di sotto di un determinato importo).

Atti di esecuzione e atti delegati

Come funziona la procedura del comitato?

Quando la Commissione adotta atti di esecuzione, si applica una delle seguenti procedure:

  • procedura di esame, che si applica in particolare per i) le misure di portata generale e ii) le misure che hanno un impatto potenzialmente sostanziale (ad es. in campo fiscale o nell'ambito della politica agricola)
  • procedura consultiva, che si applica generalmente negli altri casi.

Entrambe le procedure richiedono che un comitato composto da rappresentanti di tutti i paesi dell’UE forniscano un parere formale, di solito sotto forma di una votazione, sulle misure proposte dalla Commissione.

A seconda della procedura, il parere può essere più o meno vincolante per la Commissione.

Procedura di esame

  • Se la maggioranza qualificata (il 55% degli Stati membri in rappresentanza di almeno il 65% della popolazione totale dell’UE) vota a favore della proposta di atto di esecuzione, la Commissione deve adottare l’atto
  • Se la maggioranza qualificata vota contro l’atto proposto, la Commissione può non adottare l’atto
  • Se non vi è una maggioranza qualificata né a favore né contro l’atto proposto, la Commissione ha la facoltà di adottarlo o di presentare una nuova versione modificata.

Procedura consultiva 

  • La Commissione è libera di decidere se adottare o no l'atto, ma deve comunque "tenere nella massima considerazione" il parere del comitato.

Come funzionano i comitati?

I comitati vengono istituiti dal legislatore (Consiglio e Parlamento europeo o solo Consiglio). Comprendono un rappresentante di ciascuno Stato membro e sono presieduti da un funzionario della Commissione.

Ciascun comitato stabilisce le proprie modalità di funzionamento, prendendo come modello il regolamento interno tipo per i comitati.

I servizi della Commissione sottopongono i progetti di atti di esecuzione ai comitati affinché esprimano un parere.

La maggior parte dei comitati si riunisce più volte all'anno presso la sede della Commissione (di solito a Bruxelles).

Prima di ciascuna riunione, la Commissione invia alle autorità nazionali la convocazione, l’ordine del giorno e il progetto di atto di esecuzione. Dopo la riunione, la Commissione pubblica il risultato della votazione e il resoconto sommario della riunione nel registro dei documenti dei comitati.

La Commissione pubblica una relazione annuale sul lavoro dei comitati che illustra in dettaglio le loro attività in ciascun settore politico.

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Comitato di appello

Se la Commissione non può adottare l'atto di esecuzione che ha proposto (in particolare perché il comitato ha espresso parere negativo), può rinviare il caso al comitato di appello.

Il comitato di appello funziona in modo analogo agli altri comitati: è composto da rappresentanti dei paesi membri, ma ad un livello di rappresentanza più elevato. È presieduto dalla Commissione e segue le stesse regole di voto.

Fornisce ai paesi dell’UE la possibilità di svolgere una seconda discussione.

Se il comitato di appello esprime parere negativo sull'atto di esecuzione proposto dalla Commissione, questa deve rispettare tale decisione.

Regolamento interno del comitato di appello 

Controllo da parte del Consiglio e del Parlamento europeo

I poteri di esecuzione della Commissione, oltre ad essere sottoposti al controllo dei governi nazionali tramite i comitati, sono anche soggetti a ulteriori controlli da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE, che dispongono di un:

  • diritto d'informazione: tutte le disposizioni di esecuzione discusse nei comitati sono simultaneamente trasmesse al Parlamento e al Consiglio
  • diritto di controllo: se le azioni della Commissione si riferiscono a un atto legislativo adottato con la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento europeo e/o il Consiglio possono opporsi alla proposta di atto di esecuzione se essa eccede le competenze della Commissione definite nell’atto iniziale. La Commissione è in tal caso tenuta a riesaminare l'atto che ha proposto tenendo conto della posizione delle altre istituzioni; deciderà quindi se mantenerlo, modificarlo o ritirarlo.

Registro dei documenti dei comitati

Il registro dei documenti dei comitati contiene l'elenco di tutti i comitati istituiti per applicare la procedura di comitatologia, nonché informazioni e documenti relativi ai lavori di ciascuno di essi.

Documents

14 FEBBRAIO 2017
Commission proposal amending the Comitology Regulation