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Document 32021D1895

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1895 della Commissione del 28 ottobre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/7879

OJ L 384, 29.10.2021, p. 112–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1895/oj

29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 384/112


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1895 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 28 luglio 2021 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo un sistema unico denominato «UK COVID Certificates». Tale sistema comprende quattro componenti, rispettivamente per l'Inghilterra, il Galles e l'Isola di Man, per Jersey e Guernsey, per la Scozia e per l'Irlanda del Nord, denominate rispettivamente «Covid Pass», «2D Barcode API», «NHS Scotland Covid Status» e «COVIDCert». Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale proposito il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in conformità del sistema «UK COVID Certificates» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha altresì informato la Commissione che applicherà ai titolari di certificati COVID digitali dell'UE relativi alla vaccinazione, alla guarigione e ai test lo stesso trattamento riservato ai titolari di certificati rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha dichiarato che tutti i viaggiatori cui è stato somministrato il ciclo completo di un vaccino riconosciuto dal Regno Unito, o di un vaccino che ha ricevuto un'autorizzazione a livello di UE, sono esonerati dall'obbligo di quarantena e dall'obbligo di sottoporsi a test l'ottavo giorno, se arrivano da paesi classificati con codice «ambra» in funzione della loro situazione epidemiologica. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha inoltre specificato che i test con risultato negativo e l'immunità naturale stabilita in seguito a test con risultato positivo non rientrano nella sua politica di esonero dalla quarantena.

(5)

Il 4 ottobre 2021, in seguito a una richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in conformità del sistema «UK COVID Certificates», che ciascuna delle componenti di tale sistema è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che esso consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in conformità di ciascuna componente del sistema «UK COVID Certificates» contengono i dati necessari. La valutazione della Commissione è confermata in seguito alla notifica aggiuntiva presentata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 14 ottobre 2021.

(6)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, tra cui Comirnaty, il vaccino anti COVID-19 Janssen, Spikevax e Vaxzevria. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha inoltre indicato che rilascia ai partecipanti a sperimentazioni cliniche cui siano stati somministrati vaccini candidati i certificati di vaccinazione per tali vaccini. Attualmente ciò riguarda un vaccino candidato sviluppato da Novavax CZ AS.

(7)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati di test interoperabili soltanto per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi.

(8)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(9)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in conformità del sistema «UK COVID Certificates» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati COVID-19 rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in conformità del sistema «UK COVID Certificates» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di collegare quanto prima il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in conformità del sistema «UK COVID Certificates» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


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