EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0564

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

COM/2021/564 final

Bruxelles, 14.7.2021

COM(2021) 564 final

2021/0214(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2021) 564 final} - {SWD(2021) 643 final} - {SWD(2021) 644 final} - {SWD(2021) 647 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il mondo sta affrontando una profonda crisi climatica e le sfide sollevate dai cambiamenti climatici richiedono una risposta globale. Una solida cooperazione internazionale rafforzerà l'azione congiunta per il clima di richiesta da tutte le parti dell'accordo di Parigi per contenere l'aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali 1 .

La leadership internazionale dell'Unione europea deve andare di pari passo con una decisa azione sul fronte interno. Per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi, l'Unione deve aumentare le sue ambizioni per il prossimo decennio e aggiornare il suo quadro per le politiche dell'energia e del clima. Questo processo dovrebbe iniziare già nell'ambito della legislazione dell'UE in vigore. Inoltre, come annunciato nel Green Deal europeo 2 , la Commissione ha proposto un nuovo obiettivo dell'UE per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 3 , sulla base di una valutazione d'impatto globale 4 . Questo obiettivo è stato approvato dal Consiglio europeo 5 e comunicato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il che lo rende vincolante a livello internazionale 6 . La normativa europea sul clima, concordata con i colegislatori, fissa il nuovo obiettivo per il 2030 rendendo al contempo l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE giuridicamente vincolante 7 .

Per realizzare tali riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra in linea con la normativa europea sul clima, la Commissione propone di rivedere, se necessario entro luglio 2021, tutti gli strumenti politici pertinenti nell'ambito di un pacchetto "Fit for 55" che contempli in particolare la revisione della legislazione settoriale nei settori del clima, dell'energia, dei trasporti e della fiscalità 8 . Un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, annunciato nel Green Deal europeo, fa parte di tale pacchetto e costituirà l'elemento essenziale degli strumenti dell'Unione per conseguire l'obiettivo di un'UE climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi, affrontando i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivanti dall'accresciuto livello di ambizione dell'Unione in materia di clima. Nel marzo 2021 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui chiede l'introduzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere compatibile con l'OMC 9 .

La Commissione ha inoltre annunciato nel Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" 10 la promozione di strumenti e incentivi pertinenti per una migliore attuazione del principio "chi inquina paga" 11 , completando in tal modo la graduale eliminazione dell'"inquinamento gratuito" al fine di massimizzare le sinergie tra la decarbonizzazione e l'obiettivo di azzerare l'inquinamento.

La Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre un CBAM nel Green Deal europeo. Come indicato nella comunicazione ""[s]e dovessero persistere livelli diversi di ambizione su scala mondiale mentre l'UE aumenta le sue ambizioni in campo climatico, la Commissione proporrà, per determinati settori, un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, al fine di ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, garantendo, in questo modo, che il prezzo delle importazioni tenga conto più accuratamente del loro tenore di carbonio. Tale misura sarà definita in modo da rispettare le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e gli altri obblighi internazionali dell'UE" 12 .

Tale meccanismo rappresenta un'alternativa alle misure che affrontano il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE 13 ("EU ETS") ed è inteso a evitare che gli sforzi di riduzione delle emissioni dell'Unione siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dell'Unione attraverso la delocalizzazione della produzione o un aumento delle importazioni di prodotti a minore intensità di carbonio. In assenza di tale meccanismo, la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio potrebbe determinare un aumento complessivo delle emissioni globali.

L'accordo di Parigi impegna la comunità internazionale ad innalzare costantemente l'ambizione dell'azione per il clima di limitare l'aumento della temperatura media mondiale al fine di ridurre in modo significativo i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici. Ciascuna parte deve preparare il proprio contributo determinato a livello nazionale ("NDC") al conseguimento di questo obiettivo globale, rispecchiando la sua "massima ambizione" nonché le sue "responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali" 14 .

Dato che un numero significativo di partner internazionali dell'UE attua approcci politici che non prevedono lo stesso livello di ambizione in materia di clima, vi è il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica se, per motivi legati alle differenti ambizioni delle politiche climatiche, le imprese di determinati settori o sottosettori industriali trasferiscono la produzione verso altri paesi con limiti di emissione meno rigorosi oppure se le importazioni da tali paesi sostituissero prodotti equivalenti ma a minore intensità di gas a effetto serra a causa della differenza nella politica in materia di clima. Questa situazione rischierebbe di compromettere l'efficacia delle politiche di riduzione delle emissioni dell'UE e portare inoltre a un aumento delle loro emissioni totali a livello mondiale mettendo così a repentaglio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che è urgentemente necessaria se si vuole mantenere la temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 ºC rispetto ai livelli preindustriali.

Attualmente il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio viene affrontato nell'ambito del sistema ETS dell'UE. Si tratta del primo sistema internazionale di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra in vigore dal 2005. Per i settori interessati da questo sistema e maggiormente a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, tale rischio è attualmente gestito mediante la concessione di quote gratuite e compensazioni per l'aumento dei costi dell'energia elettrica ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Tuttavia l'assegnazione gratuita nell'ambito del sistema EU ETS indebolisce il segnale di prezzo dato dal sistema agli impianti che ne beneficiano rispetto alla messa all'asta integrale. Incide pertanto sugli incentivi agli investimenti per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra.

Al contempo, con l'aumento delle ambizioni dell'Unione in materia di clima, la divergenza con il livello di azione per il clima dei paesi terzi è destinato ad aumentare, con il rischio accresciuto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per l'UE. Ciò deriverebbe dagli obiettivi sempre più ambiziosi dell'UE in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che dovrebbero ridurre il numero complessivo di quote ETS. Di conseguenza, il segnale di prezzo del carbonio dato dal sistema ETS dell'UE viene rafforzato, incentivando i produttori dell'Unione a ridurre le loro emissioni, ma ampliando la differenza con i paesi che non dispongono di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio. Inoltre anche l'assegnazione gratuita complessiva diminuirà nel tempo, in linea con la riduzione del tetto massimo di emissioni.

Tenuto conto dei problemi sopra descritti, la presente proposta affronta il problema della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione, evitando nel contempo che tali sforzi di riduzione delle emissioni siano compensati globalmente da un aumento delle emissioni al di fuori dell'Unione. In tale contesto, viene proposto un CBAM con l'obiettivo generale di affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al fine di combattere i cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione e a livello mondiale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Nel contesto del pacchetto "Pronti per il 55 %" ("Fit for 55"), il CBAM non è una misura a sé stante, bensì una misura di politica climatica volta a preservare l'integrità dell'ambizione dell'UE in materia di clima verso l'obiettivo finale della neutralità climatica. Il ruolo del CBAM è di far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e di rafforzare il sistema ETS dell'UE. Vi è quindi una forte correlazione tra il sistema ETS dell'UE e il CBAM.

Nell'ambito del pacchetto "Fit for 55" si propone anche la revisione del sistema ETS dell'UE 15 . Ciò prevede l'estensione dell'ETS dell'UE al trasporto marittimo e l'introduzione dello scambio di quote di emissione ai settori dell'edilizia e del trasporto su strada. In particolare, la maggiore ambizione climatica delle modifiche proposte al sistema ETS dell'UE si traduce in un massimale più rigoroso per le emissioni, il che comporta una diminuzione del numero complessivo di quote disponibili. Un massimale più rigoroso determina un segnale di prezzo del carbonio più forte. L'obiettivo dell'UE della neutralità climatica e la decisione di innalzare il livello di ambizione in materia di clima per il 2030 portano anche a un riesame più ampio delle misure esistenti contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In particolare, l'assegnazione gratuita di quote, pur evitando efficacemente i rischi di rilocalizzazione delle emissioni, indebolisce il segnale di prezzo del carbonio per l'industria dell'Unione rispetto alla messa all'asta integrale.

Come indicato dal Green Deal europeo, il CBAM garantirebbe che il prezzo delle importazioni tenga conto più accuratamente del loro tenore in carbonio. Tale misura è stata definita in modo da rispettare le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli altri obblighi internazionali dell'UE. Inoltre, la Presidente von der Leyen ha sottolineato che "Il carbonio deve avere il suo prezzo perché la natura non può più pagarne il costo. Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dovrebbe inoltre motivare i produttori stranieri e gli importatori dell'UE a ridurre le loro emissioni di carbonio" 16 .

A tal fine, la sensibilizzazione attiva dei paesi terzi sarebbe importante ai fini della comprensione e del rispetto dei requisiti in materia di CBAM. L'UE avvierà inoltre un dialogo con i paesi terzi i cui scambi con l'UE sono interessati dal presente regolamento al fine di valutare le possibilità di dialogo e cooperazione per quanto riguarda l'attuazione di elementi specifici del meccanismo. Dovrebbe inoltre esaminare le possibilità di concludere accordi per tener conto del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio di tali paesi.

I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono l'assegnazione gratuita di quote ETS dell'UE e, in alcuni casi, misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica dovuti al sistema ETS dell'UE (costi indiretti delle emissioni). Un CBAM è un'alternativa a tali misure e dovrebbe pertanto sostituirle nel tempo. Tuttavia, per consentire ai produttori, agli importatori e agli operatori commerciali di adeguarsi al nuovo regime, la riduzione dell'assegnazione gratuita delle quote dovrebbe essere attuata progressivamente in attesa dell'introduzione graduale del CBAM, al fine di garantire che non siano cumulative.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'Unione è assai attiva nei consessi internazionali per rafforzare le norme ambientali globali e accompagnare i partner commerciali e i paesi meno sviluppati sulla via della decarbonizzazione. Il CBAM integrerà l'azione ambientale internazionale dell'Unione e favorirà la decarbonizzazione nei paesi terzi.

Dal 1992 l'UE si è adoperata per mettere a punto soluzioni congiunte e portare avanti un'azione globale per affrontare i cambiamenti climatici. Più specificamente, l'azione a livello dell'UE dovrebbe mirare a garantire il conseguimento, in modo efficace rispetto ai costi, degli obiettivi climatici a lungo termine, garantendo al contempo l'equità e l'integrità ambientale. Una solida governance dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 contribuirà a garantire che l'UE resti sulla buona strada per conseguirlo.

La Commissione ha inoltre annunciato la promozione di strumenti e incentivi pertinenti per attuare più efficacemente il principio "chi inquina paga" 17 e quindi completare la graduale eliminazione dell'"inquinamento gratuito" nel piano d'azione dell'UE: Verso un inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo 18 al fine di massimizzare le sinergie tra decarbonizzazione e obiettivo "inquinamento zero".

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Gli articoli da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) confermano e precisano le competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici. La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE. Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, l'Unione deve contribuire al perseguimento, tra l'altro dei seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il cambiamento climatico è, per definizione, un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale. Un'azione coordinata a livello dell'UE può integrare e rafforzare efficacemente gli interventi su scala nazionale e locale e migliorare l'azione per il clima. È necessario coordinare l'azione per il clima a livello europeo e, ove possibile, a livello globale e l'azione dell'Unione è giustificata da motivi di sussidiarietà.

L'introduzione di un CBAM a livello dell'UE creerà un quadro comune e uniforme per garantire un'equivalenza tra la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata nel mercato interno dell'UE e la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata alle importazioni. Il suo obiettivo è puramente ambientale e presenta una dimensione transfrontaliera, per cui non può essere affrontato in modo indipendente dagli Stati membri. Data la sua natura ambientale e al fine di evitare la diversione degli scambi, il CBAM dovrebbe essere applicato in modo più efficiente a livello dell'Unione in modo uniforme, rispecchiando il sistema ETS dell'UE, e concepito in modo compatibile con le norme dell'OMC.

Inoltre, se il CBAM non fosse applicato in modo uniforme, incentiverebbe comportamenti che determinerebbero la diversione degli scambi e la scelta opportunistica del foro, in quanto gli esportatori di paesi terzi importerebbero merci attraverso le giurisdizioni dell'UE che applicano il CBAM nel modo più indulgente.

Pur non essendo in contrasto con il rinvio dell'attuazione e dell'applicazione alle autorità nazionali competenti, ciò dovrebbe essere limitato all'attuazione e all'applicazione.

·Proporzionalità

La proposta mira ad affrontare la sfida della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione, evitando nel contempo che tali sforzi di riduzione delle emissioni siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dell'Unione. Le scelte politiche sono pertanto chiaramente dettate dall'obiettivo di conseguire gli obiettivi del CBAM, ossia affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al fine di combattere i cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione e a livello mondiale.

L'ambito di applicazione proposto per i prodotti CBAM è strutturato in base ai settori e alle emissioni coperti dal sistema ETS dell'UE, la cui copertura settoriale si basa a sua volta su vari criteri quantitativi e qualitativi legati agli obiettivi ambientali dell'ETS dell'UE, e l'ambito di applicazione del CBAM dovrebbe essere definito facendo riferimento a talune merci mediante la loro classificazione nella nomenclatura combinata 19 . Ciò serve a motivare la misura, in particolare a garantire che i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per alcuni settori ad alta intensità energetica siano attenuati. Il CBAM si basa sulla logica climatica del sistema ETS dell'UE, iniziando dai settori in cui le emissioni sono più elevate in termini assoluti e quindi nei settori in cui l'impatto sarebbe maggiore.

Il tenore di carbonio dei prodotti è un elemento essenziale del CBAM in quanto indica le emissioni di gas a effetto serra (in equivalente biossido di carbonio, "CO2e") rilasciate durante la loro produzione all'estero. Ciò serve a garantire che i prodotti importati siano trattati in modo non meno favorevole rispetto ai prodotti nazionali fabbricati negli impianti ETS dell'UE. Poiché gli impianti che rientrano nel sistema ETS dell'UE sono soggetti a un prezzo del carbonio valutato in base alle loro emissioni effettive, anche i prodotti importati inclusi nell'ambito di applicazione del CBAM dovrebbero essere valutati sulla base delle loro emissioni effettive di gas a effetto serra. Tuttavia, per consentire alle imprese di adeguarsi a tale sistema, si propone di iniziare con un periodo transitorio senza aggiustamento finanziario.

Per quanto riguarda la gestione della misura che conferisce poteri alle autorità nazionali competenti, si massimizzerebbe l'efficacia dell'attuazione e dell'applicazione tenendo conto delle esperienze nazionali nella gestione del sistema ETS dell'UE. Una struttura in cui le autorità nazionali competenti in materia di clima svolgono un ruolo chiave rispecchia in larga misura quella utilizzata con successo per quasi un decennio nell'ambito del sistema ETS dell'UE.

   Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è lo strumento migliore per conseguire gli obiettivi della presente proposta Ciò garantirà l'applicabilità diretta di una serie di disposizioni relative alle merci importate nell'unione doganale. Inoltre, il presente regolamento richiede un'applicazione e un'esecuzione uniformi e coerenti in tutta l'Unione al fine di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 32 e 207 del TFUE.

Le diverse esposizioni al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio fornirebbero una giustificazione limitata per un'azione a livello nazionale. Le emissioni di carbonio non sono localizzate e, come l'ETS dell'UE, il CBAM può raggiungere una maggiore efficienza se applicata uniformemente su scala più ampia.

Per tale motivo un regolamento è lo strumento migliore per conseguire gli obiettivi della presente proposta Sarà così garantita l'applicabilità diretta delle sue disposizioni.

Inoltre, il conferimento di alcuni compiti connessi all'attuazione e all'applicazione delle norme alle autorità responsabili del clima e delle dogane negli Stati membri consentirebbe di affrontare i vincoli tecnici e metodologici e di aumentare l'efficacia.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

·Consultazioni dei portatori di interessi

Per la preparazione della presente proposta, la Commissione ha elaborato e attuato una strategia di consultazione delle parti interessate, comprendente consultazioni sia pubbliche che mirate.

Una valutazione d'impatto iniziale è stata pubblicata a fini di riscontro il 4 marzo 2020. Una consultazione si è svolta fino al 1º aprile 2020 20 allo scopo di raccogliere osservazioni sulle considerazioni iniziali del progetto. Durante questo periodo di consultazione sono pervenute in totale 219 risposte, suddivise in circa 150 risposte da federazioni di categoria, associazioni di categoria e singole imprese, 20 ONG, 20 cittadini e le restanti di gruppi di riflessione, istituti accademici/di ricerca, sindacati e autorità pubbliche. La maggior parte delle risposte è pervenuta dall'UE, di cui 24 da paesi terzi.

Nel complesso, la maggior parte dei rispondenti si è espresso a favore del CBAM, mentre il resto è ripartito grosso modo equamente tra sostegno limitato e nessun sostegno. La grande maggioranza delle risposte ha espresso cautela nella concezione della misura, chiedendo di prendere in considerazione tutte le opzioni possibili. Tra gli altri settori chiave evidenziati figurano l'impatto sulle catene del valore e la dipendenza dalle importazioni di materie prime, la prevenzione di effetti eccessivi sui consumatori finali, i collegamenti con il sistema ETS dell'UE e le quote gratuite, l'impatto distributivo nei settori interessati e tra i paesi, in particolare le economie in via di sviluppo, e l'interazione con le misure di difesa commerciale esistenti sulle materie prime.

In linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, tra il 22 luglio e il 28 ottobre 2020 si è svolta anche una consultazione pubblica aperta 21 . La consultazione mirava a raccogliere i pareri dei cittadini e delle organizzazioni sulle motivazioni, gli obiettivi, la progettazione e la portata potenziali, nonché l'impatto dell'iniziativa. Ai partecipanti è stato inoltre consentito caricare documenti di sintesi. Alla consultazione pubblica hanno partecipato in totale 615 partecipanti. Di queste, 6 sono state duplicate, il che ha portato a 609 contributi validi.

Per quanto riguarda il problema della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la maggior parte dei rispondenti afferma che la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è un problema reale e che il CBAM può affrontare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, promuovere il consumo di prodotti a basse emissioni di carbonio nell'UE e stimolare la diffusione di tecnologie a basse emissioni di carbonio e politiche ambiziose in materia di clima nei paesi terzi. Per quanto riguarda l'efficacia delle attuali misure nel contesto del sistema ETS dell'UE e le norme sugli aiuti di Stato per limitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché la capacità di altre misure normative di ridurre le imprese che producono emissioni di gas a effetto serra, le associazioni di categoria e le autorità pubbliche hanno un atteggiamento favorevole, mentre i cittadini e le altre parti interessate sono più critici. I partecipanti suggeriscono che il CBAM dovrebbe concentrarsi sui prodotti provenienti da attività già incluse nel sistema ETS dell'UE (in particolare quelle che presentano il maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio) e tenere conto di tutte le catene del valore.

Oltre a quanto precede, i servizi della Commissione hanno avviato ampie consultazioni bilaterali con le autorità pubbliche dell'UE e dei paesi terzi, le associazioni imprenditoriali, le singole imprese e le ONG. Nel contempo sono state condotte consultazioni mirate da un contraente esterno che ha condotto un totale di 25 interviste approfondite con alti dirigenti e associazioni dei settori dei materiali di base, fabbricanti, ONG e responsabili politici. Si sono svolti due cicli di colloqui. In primo luogo, 17 colloqui informali sono stati condotti in una fase iniziale, che sono serviti a individuare i punti critici e le domande aperte per ulteriori ricerche. In una seconda fase sono state condotte otto interviste supplementari per verificare se i giudizi e le preoccupazioni emersi dalle interviste informali fossero condivise tra un gruppo più ampio di parti interessate. 17 portatori di interessi provenivano dall'industria, 5 da ONG e 3 da istituzioni degli Stati membri.

I risultati delle consultazioni pubbliche e mirate hanno consentito alla Commissione di raccogliere un numero significativo di opinioni e pareri sull'iniziativa. Sia le consultazioni pubbliche che quelle mirate hanno evidenziato un accordo sulla necessità di un CBAM per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e aiutare l'Unione a realizzare le sue maggiori ambizioni in materia di clima. I riscontri ricevuti nel corso di queste consultazioni sono stati utilizzati per orientare la scelta degli elementi progettuali e delle opzioni strategiche prescelte. I risultati della consultazione delle parti interessate sono sintetizzati nell'allegato pertinente della valutazione d'impatto.

Assunzione e uso di perizie

Le fasi preparatorie della proposta si basano su una serie di studi e pareri di esperti che analizzano la progettazione potenziale e la portata del CBAM, nonché il suo impatto ambientale, sociale ed economico.

In particolare, è stato condotto uno studio sulla progettazione ottimale del meccanismo e sulla sua copertura settoriale con il sostegno di esperti esterni alla Commissione. Lo studio ha esaminato la logica di intervento, ha valutato una serie di opzioni alternative e la loro fattibilità, ha fornito consulenza tecnica sugli elementi tecnici di progettazione e ha fornito sostegno per la selezione dei settori da includere nel meccanismo. Alcuni elementi di questo studio sono presentati nella valutazione d'impatto 22 , mentre lo studio completo è pubblicato anche dalla Commissione 23 .

Oltre allo studio qualitativo del CBAM, è stata effettuata anche un'apposita valutazione quantitativa degli impatti con il sostegno del Centro comune di ricerca della Commissione e di esperti esterni, la prima incentrata sugli impatti del CBAM sui prodotti materiali e la seconda sugli effetti del CBAM sull'elettricità. Tali valutazioni quantitative hanno fornito informazioni sull'impatto ambientale, economico e sociale dell'iniziativa e sono rese pubbliche nell'ambito della valutazione d'impatto.

Infine, l'analisi si basa su ulteriori analisi della letteratura, studi e documenti di ricerca presentati dal mondo accademico nell'ambito della consultazione pubblica aperta e di altri studi indipendenti.

Valutazione d'impatto

Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere favorevole con riserve sulla valutazione d'impatto, formulando alcune proposte di miglioramento 24 . La relazione sulla valutazione d'impatto è stata ulteriormente rivista in questo senso, in particolare si è cercato di garantirne l'autonomia per quanto riguarda il problema della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, rafforzandone nel contempo la coerenza con la proposta di revisione del sistema ETS dell'UE, nonché fornendo maggiore chiarezza sugli impatti principali e sulle scelte istituzionali e presentando in modo più dettagliato i punti di vista dei diversi gruppi di portatori di interessi.

La proposta punta ad affrontare la sfida della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione, evitando nel contempo che tali sforzi di riduzione delle emissioni siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dell'Unione. Per rispecchiare questo quadro dinamico, la base su cui si fonda la valutazione d'impatto ha rispecchiato il fatto che il CBAM è presentato a fronte del nuovo obiettivo concordato dell'UE di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % (rispetto al 1990).

Sei diverse opzioni sono state valutate alla luce di questo quadro dinamico, tutte concepite per tener conto delle esigenze dell'OMC e degli impegni internazionali dell'UE, quali gli accordi di libero scambio conclusi dall'UE o il trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

La prima opzione per un CBAM è una tassa sulle emissioni di carbonio all'importazione, pagata dall'importatore al momento dell'ingresso dei prodotti nell'UE. L'imposta sarebbe riscossa dalle autorità doganali alla frontiera sulla base di un'imposta che rifletta il prezzo del carbonio nell'Unione combinata con un valore prestabilito di intensità di carbonio dei prodotti. Gli importatori avrebbero la possibilità di chiedere una riduzione del CBAM sulla base della loro impronta di carbonio individuale e di qualsiasi prezzo del carbonio pagato nel paese di produzione.

La seconda opzione prevede l'applicazione sulle importazioni di un sistema che riproduce il regime EU ETS applicabile alla produzione nazionale. Questa opzione comporta, analogamente al sistema di quote nell'ambito del sistema ETS dell'UE, la restituzione di certificati ("certificati CBAM") da parte degli importatori sulla base dell'intensità integrata delle emissioni dei prodotti che importano nell'Unione e acquistati a un prezzo corrispondente a quello delle quote EU ETS in qualsiasi momento. Tali certificati non saranno collegati al sistema ETS dell'UE, bensì rispecchieranno il prezzo di tali quote per garantire un approccio coerente alla fissazione dei prezzi nell'ambito del sistema ETS dell'UE. Le autorità nazionali per il clima gestiranno la vendita dei certificati CBAM e gli importatori presenteranno le dichiarazioni delle emissioni incorporate verificate nei prodotti importati a tali autorità incaricate di gestire il CBAM e restituiranno un certo numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate. La dichiarazione e la restituzione saranno effettuate, analogamente a quanto avviene nell'ambito del sistema ETS dell'UE, in occasione di un esercizio annuale di riconciliazione che avrà luogo nell'anno successivo a quello di importazione e si baserà sui volumi delle importazioni commerciali annuali. L'intensità delle emissioni di carbonio dei prodotti sarebbe basata su valori standard; tuttavia, gli importatori avrebbero la possibilità, al momento dell'esercizio di riconciliazione annuale, di chiedere una riduzione del CBAM sulla base dei loro risultati in termini di emissioni individuali. Inoltre avrebbero il diritto di chiedere una riduzione del CBAM per qualsiasi prezzo del carbonio pagato nel paese di produzione (che non è reintegrato o altrimenti compensato al momento dell'esportazione).

L'opzione 3 funziona analogamente all'opzione 2, ma il prezzo del carbonio delle importazioni si basa sulle emissioni effettive dei produttori di paesi terzi anziché su un valore standard basato sulle medie dei produttori dell'UE. Nell'ambito di questa opzione, l'importatore dovrà comunicare le emissioni effettive incorporate nel prodotto e restituire un numero corrispondente di certificati CBAM.

L'opzione 4 si applicherebbe analogamente all'opzione 3. Essa consiste nella restituzione di certificati CBAM sui prodotti importati. Tuttavia, tale opzione prende in considerazione anche un periodo di introduzione progressiva di 10 anni a partire dal 2026, durante il quale le assegnazioni a titolo gratuito di quote nell'ambito del sistema ETS dell'UE sarebbero gradualmente eliminate di 10 punti percentuali all'anno, mentre il CBAM sarebbe introdotto gradualmente. Durante questo periodo di introduzione graduale, il CBAM sarebbe ridotto proporzionalmente al quantitativo di quote gratuite assegnate in un determinato settore.

L'opzione 5 è una variante dell'opzione 3, il cui ambito di applicazione è esteso ulteriormente a valle della catena del valore. I materiali ad alta intensità di carbonio che fanno parte di prodotti semilavorati e finiti sarebbero coperti lungo la catena del valore. Per quanto riguarda le importazioni, il CBAM si baserebbe nuovamente sulle emissioni effettive dei produttori di paesi terzi.

L'opzione 6 consiste in un'accisa sui materiali ad alta intensità di carbonio che copre il consumo nell'Unione di prodotti sia nazionali che importati, oltre alla prosecuzione del sistema ETS dell'UE, compresa l'assegnazione gratuita di quote per la produzione nell'UE.

Per quanto riguarda l'efficacia del CBAM rispetto al suo obiettivo generale di affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al fine di combattere i cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione e a livello mondiale, la valutazione d'impatto ha dimostrato che tutte le opzioni strategiche hanno un impatto positivo. A tale riguardo è stata trovata una serie di opzioni CBAM per conseguire una maggiore riduzione delle emissioni nei settori CBAM nell'Unione, rispetto all'ipotesi di obiettivi più ambiziosi e di assegnazione gratuita delle quote. Per quanto riguarda l'incentivazione dei produttori dei paesi terzi a orientarsi verso processi di produzione più puliti, tutte le opzioni strategiche producono risultati positivi. In base a tali criteri, le opzioni che consentono di dimostrare le emissioni effettive sono particolarmente efficaci e anche le opzioni 3, 4 e 5 hanno dato buoni risultati. Tutte le opzioni sono risultate coerenti con il sistema ETS dell'UE.

Per quanto riguarda la protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, l'opzione 4, seguita da 3 e 5, ha un impatto positivo più forte, mentre le opzioni 1, 2 e 6 sarebbero meno efficaci. Tutte le opzioni strategiche sono concepite in modo da rispettare gli impegni internazionali dell'UE.

Il CBAM si applicherà alle importazioni di beni al prezzo del carbonio determinato dal sistema ETS dell'UE attraverso il sistema di aste. Gli importatori sarebbero addebitati sulla base di un valore standard o sulla base delle emissioni effettive incorporate nelle importazioni. La possibilità di dimostrare che l'efficienza in termini di emissioni di carbonio del loro prodotto è migliore del valore standard aumenterebbe la complessità del sistema, ma rappresenterebbe anche un incentivo alla riduzione delle emissioni per la quota di materiali esportati nell'UE.

Nel complesso l'impatto del CBAM sull'occupazione è limitato. Le variazioni nell'occupazione sono dovute in larga misura alla presenza (o meno) dell'assegnazione gratuita. Il mantenimento dell'assegnazione gratuita comporta un leggero aumento dell'occupazione nei settori CBAM. La completa soppressione dell'assegnazione gratuita in assenza di CBAM comporta le maggiori perdite di posti di lavoro. È probabile che l'applicazione del CBAM ai prodotti industriali materiali abbia un impatto limitato sui prezzi al consumo, in quanto la misura è destinata ai prodotti a monte della catena del valore e incide solo indirettamente sui beni destinati al consumo finale.

Si parte dal presupposto che sorgeranno costi di conformità per gli importatori stabiliti nell'Unione che sarebbero soggetti agli obblighi in materia di CBAM. Ciò potrebbe avvenire sulla base di un valore predefinito o fornendo informazioni verificate sulle emissioni effettive. Sebbene il monitoraggio di tali emissioni reali avvenga al di fuori dell'Unione, la responsabilità, e quindi i costi, di fornire la verifica alle autorità spetta agli importatori. Per le opzioni 1, 2, 3, 4 e 5, quando le emissioni sono dichiarate al valore predefinito, il monitoraggio delle emissioni derivanti dal processo di produzione non è necessario e pertanto sono sostenuti anche costi limitati. Tuttavia, se gli importatori decidono di dichiarare di utilizzare le emissioni effettive derivanti dal processo di produzione, il monitoraggio comporta costi aggiuntivi per l'impresa. Nell'ambito dell'opzione 6, i valori standard devono essere determinati sia per i materiali che per i prodotti finiti. Gli sforzi amministrativi sono relativamente modesti per i produttori di materiali nell'UE, il che significa che i produttori non devono dimostrare l'intensità di carbonio della loro produzione.

La produzione di energia elettrica è affrontata separatamente dai prodotti materiali. L'applicazione di un CBAM al settore dell'energia elettrica richiede di tenere conto della peculiarità che lo distingue dai materiali di base, compresi i metodi di trasporto, attraverso reti limitate e monopolistiche e l'ampia gamma di tecnologie utilizzate per la sua produzione.

In linea con gli approcci applicati ai prodotti materiali, occorre stabilire un valore di riferimento per le emissioni incorporate nell'energia elettrica importata nel contesto della determinazione del corrispondente obbligo CBAM. Per determinare il valore di riferimento per le emissioni incorporate per l'elettricità si ricorre a due opzioni alternative, vale a dire a) l'intensità media delle emissioni di gas a effetto serra del mix di energia elettrica dell'UE e b) il fattore medio di emissione di gas a effetto serra del mix di energia elettrica dell'UE. Come per altre opzioni, tuttavia, gli importatori avrebbero comunque la possibilità di dimostrare che le emissioni dei loro impianti sono inferiori ai valori di riferimento di cui sopra.

Sulla base di quanto precede, la valutazione d'impatto ha concluso che l'opzione 4 offre chiari vantaggi rispetto a tutte le altre opzioni considerate. Si suggerisce pertanto di introdurre un CBAM su determinati prodotti sotto forma di certificati CBAM basati sulle emissioni effettive. Si suggerisce inoltre di introdurre progressivamente CBAM a fronte di una corrispondente riduzione delle quote assegnate a titolo gratuito nei corrispondenti impianti ETS dell'UE. Questa opzione strategica garantisce un elevato livello di efficacia del CBAM.

Un sistema basato sulle emissioni effettive delle merci importate garantisce un trattamento equo e paritario di tutte le importazioni e una stretta correlazione con il sistema ETS dell'UE. Il sistema CBAM dovrà tuttavia essere integrato dalla possibilità di basare i calcoli su una serie di valori standard da utilizzare in situazioni in cui non saranno disponibili dati sufficienti sulle emissioni. Inoltre, durante una fase iniziale di transizione, in cui gli importatori potrebbero non essere in grado di produrre ancora i dati richiesti dal sistema sulle emissioni effettive, potrebbe applicarsi anche un valore standard. Questa opzione dovrà essere concepita in modo da rispettare pienamente gli impegni internazionali dell'UE, in particolare le norme dell'OMC, e pertanto sarà necessario garantire che, in caso di applicazione di un valore standard, gli importatori abbiano sempre la possibilità di dimostrare di avere prestazioni migliori di tale valore sulla base delle loro emissioni effettive. Inoltre, per quanto riguarda la fase del CBAM e la corrispondente eliminazione graduale delle quote gratuite, sarà necessario garantire che in questo periodo le importazioni non ricevano mai un trattamento meno favorevole rispetto alla produzione interna dell'UE.

Inoltre, l'introduzione di certificati CBAM basati sulle emissioni effettive proteggerebbe dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, incentivando nel contempo i produttori dei paesi terzi a orientarsi verso processi di produzione più puliti, con il sostegno dell'aiuto pubblico allo sviluppo, se del caso.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, l'opzione preferita è quella di applicare il CBAM sulla base del fattore di emissione di carbonio, compresa la possibilità per gli importatori di dimostrare emissioni più basse. Entrambe le opzioni contribuiscono ad attenuare i rischi di rilocalizzazione delle emissioni scoraggiando a medio termine l'accumulo di fonti di produzione di energia ad alta intensità di carbonio in prossimità delle frontiere dell'UE, che potrebbe sostituire i generatori con sede nell'UE esposti a costi crescenti del carbonio. Tuttavia, l'opzione basata sul fattore di emissione di carbonio mostra una maggiore efficacia nella prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, mantenendo al contempo bassi i costi amministrativi.

La scelta dell'opzione strategica 4 per i prodotti materiali e il fattore di emissione di carbonio per l'elettricità introdurrebbe un meccanismo proporzionato per affrontare i cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione ed evitando che tali emissioni siano sostituite da emissioni al di fuori dell'Unione. Inoltre, la graduale eliminazione dell'assegnazione gratuita nell'ambito del sistema ETS dell'UE nei settori interessati, combinata con la graduale introduzione del CBAM, garantirebbe una transizione prudente e prevedibile per le imprese e le autorità.

Efficienza normativa e semplificazione

La valutazione d'impatto indica che un CBAM comporterebbe costi di conformità relativamente più elevati per le PMI rispetto alle grandi imprese. L'esatto grado di differenza tra i due gruppi non ha potuto essere quantificato sulla base dei dati attualmente disponibili.

Il fatto che un CBAM venga inizialmente introdotto sulle importazioni di alcuni materiali di base e prodotti di base fa sì che le grandi imprese siano le principali interessate. Di conseguenza, l'incidenza pratica delle misure relative alle importazioni avrebbe un peso limitato sulle PMI, sebbene tale incidenza sarebbe relativamente maggiore rispetto a quella per le grandi imprese se confrontata con il quantitativo importato. Per questo motivo la valutazione d'impatto non ha effettuato un test PMI, né ha effettuato una consultazione separata per le PMI, sebbene i pareri e le implicazioni per le PMI siano stati valutati nell'ambito della consultazione pubblica online della Commissione,

Anche per questi motivi il presente regolamento non prevede misure speciali per le PMI.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 25 . In particolare, contribuisce all'obiettivo di un elevato livello di tutela dell'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La maggior parte delle entrate generate dal CBAM confluirà nel bilancio dell'UE 26 . In occasione del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020 27 , i leader dell'UE hanno concordato lo strumento per la ripresa NextGenerationEU. Lo strumento fornirà all'UE i mezzi necessari per affrontare le sfide poste dalla pandemia di COVID-19 e, in tale contesto, sosterrà gli investimenti nelle transizioni verde e digitale. Per finanziarlo, la Commissione sarà in grado di contrarre prestiti fino a 750 miliardi di euro sui mercati finanziari. In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che "le istituzioni lavoreranno all'introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al fine di coprire un importo corrispondente alle spese previste in relazione al rimborso" di NextGenerationEU 28 . La Commissione si è impegnata a presentare proposte sulle nuove risorse proprie, che includerebbero il CBAM nel primo semestre del 2021.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Nel quadro del pacchetto complessivo di misure ambientali adottate e applicate dall'UE, che dimostra il costante perseguimento da parte dell'UE di un livello di ambizione ambientale più elevato rispetto a molti dei nostri partner commerciali, si ritiene opportuno iniziare a passare da un sistema in cui la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è affrontata mediante quote gratuite a un sistema in cui la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per quanto riguarda le importazioni è affrontata mediante un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere non appena ciò sia ragionevolmente possibile, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica, compresi i vincoli amministrativi e le legittime aspettative di tutti gli operatori economici, in modo equo.

Il bilanciamento di questi molteplici obiettivi induce a favore dell'introduzione graduale, non appena ragionevolmente possibile, di un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, in modo che, in una fase pilota iniziale e relativamente breve senza alcun adeguamento finanziario, gli operatori possano adeguarsi al nuovo sistema, compresi i suoi requisiti amministrativi supplementari, e le autorità possano acquisire esperienza per quanto riguarda il funzionamento del nuovo sistema.

Una volta completata la fase pilota, il processo di transizione dalle quote gratuite a un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere accelererà seriamente e in modo da evitare discriminazioni tra merci nazionali e importate, o tra merci importate da paesi diversi, nel pieno rispetto degli obblighi e dei diritti internazionali dell'UE.

La Commissione provvederà affinché siano adottate misure per monitorare e valutare il funzionamento del CBAM, compresa la sua applicazione rispetto alle pratiche fraudolente, e valutarlo a fronte dei principali obiettivi strategici. Dato che il CBAM è una delle proposte strategiche nell'ambito del pacchetto "Fit for 55", il monitoraggio e la valutazione potrebbero essere effettuati in linea con le altre politiche del pacchetto.

Prima della fine del periodo transitorio, la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento e, se del caso, presenterà una proposta legislativa per estendere il CBAM a merci diverse da quelle elencate nell'allegato I ed eventualmente anche ad altre emissioni, e introdurrà altre possibili modifiche per migliorarne il funzionamento. A tal fine è necessario innanzitutto monitorare l'effetto del CBAM.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I contiene disposizioni generali, tra cui l'oggetto, l'ambito di applicazione della proposta (articoli 1 e 2) e le definizioni dei termini principali (articolo 3). L'allegato I definisce in dettaglio l'ambito di applicazione della proposta, elencando i beni e le emissioni di gas a effetto serra relativi a ciascuno di tali beni. L'allegato II indica i paesi e i territori di origine esclusi dall'applicazione della misura.

Il capo II contiene disposizioni relative agli obblighi e ai diritti dei dichiaranti delle merci. Più specificamente, contiene disposizioni sulle condizioni per richiedere un'autorizzazione all'importazione di merci CBAM (articoli 4 e 5), sull'obbligo per un dichiarante autorizzato di presentare una dichiarazione CBAM annuale entro il 31 maggio di ogni anno e sul contenuto di tale dichiarazione (articolo 6), sui principi per il calcolo delle emissioni incorporate nelle merci importate nell'UE nel corso dell'anno civile precedente (articolo 7, come ulteriormente illustrato nell'allegato III) e sul processo di verifica di tali emissioni da parte di verificatori accreditati (articolo 8, integrato dai requisiti di comunicazione e dai principi di verifica di cui agli allegati IV e V). Stabilisce inoltre i principi per tenere conto del prezzo del carbonio pagato nei paesi terzi (articolo 9). Infine, ai sensi dell'articolo 10, il gestore di un impianto in un paese terzo ha la possibilità di chiedere alla Commissione di essere incluso in una banca dati centrale. Una volta registrato, il gestore può decidere di comunicare informazioni sulle emissioni incorporate verificate a un dichiarante autorizzato. Il dichiarante autorizzato può utilizzare tali informazioni divulgate per adempiere all'obbligo di dichiarare nell'Unione le informazioni verificate sulle emissioni incorporate all'atto dell'importazione nell'impianto registrato nella banca dati centrale delle merci prodotte.

Il capo III, contiene le disposizioni generali sull'istituzione amministrativa delle autorità nazionali competenti, sul ruolo della Commissione, anche a titolo di amministratore centrale, e sulla divulgazione delle informazioni (articoli 11, 12, 13 e 15). Il capo contiene inoltre disposizioni sulle principali caratteristiche dei registri nazionali e dei relativi conti (articoli 14 e 16) e sulle decisioni delle autorità relative all'autorizzazione all'importazione (articolo 17), all'accreditamento dei verificatori (articolo 18) e al riesame delle dichiarazioni CBAM (articolo 19).

Il capo IV contiene disposizioni relative ai certificati CBAM. Gli articoli da 20 a 24 stabiliscono norme dettagliate sul ciclo di vita dei certificati CBAM, dalla loro vendita al controllo della loro rinuncia o, se del caso, al loro riacquisto e alla loro revoca definitiva. L'articolo 20 riguarda in dettaglio la vendita dei certificati da parte delle autorità competenti. L'articolo 21 riguarda il calcolo settimanale del prezzo dei certificati effettuato dalla Commissione. L'articolo 22 stabilisce le procedure per garantire che ciascun dichiarante autorizzato adempia al proprio obbligo di restituzione dei certificati nel registro nazionale. L'articolo 23 stabilisce il diritto del dichiarante autorizzato di chiedere all'autorità competente di riacquistare un numero limitato di certificati CBAM rimasti sul suo conto dopo la consegna. Infine, l'articolo 24 precisa che, entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità competente è tenuta ad annullare i certificati rimanenti sul conto di ciascun dichiarante dopo la restituzione e il riacquisto, se del caso.

Il capo V tratta del modo in cui le autorità doganali dovrebbero gestire le procedure per la gestione delle merci alla frontiera (articolo 25). A norma del capo VI, le sanzioni in caso di mancata osservanza sono stabilite all'articolo 26 ed è prevista una disposizione speciale sull'elusione in caso di modifiche della configurazione degli scambi (articolo 27).

Il capo VII contiene disposizioni relative all'esercizio della delega alla Commissione per l'adozione di atti delegati (articolo 28) e alla procedura d'esame degli atti di esecuzione (articolo 29). Il potere di adottare atti delegati è previsto agli articoli 2, 18 e 27. Gli articoli 2, da 5 a 9, 21, 25, 31, 33 e 35 contengono disposizioni sulle competenze di esecuzione.

Il capo VIII contiene, all'articolo 30, disposizioni sulla valutazione del regolamento e sul suo riesame.

Il capo IX (articolo 31) riguarda la riduzione dell'obbligo CBAM di riflettere l'assegnazione transitoria di quote ETS UE a titolo gratuito negli impianti che producono nell'Unione gli stessi tipi di merci oggetto della proposta.

Il capo X contiene disposizioni specifiche da applicare durante un periodo transitorio iniziale. In tali disposizioni, nei primi anni si applicherà un CBAM senza adeguamenti finanziari volti a raccogliere dati e a sensibilizzare i dichiaranti. Tale periodo transitorio avrà una durata di tre anni, dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, come stabilito all'articolo 32. I dichiaranti dovranno comunicare trimestralmente le emissioni incorporate corrispondenti alle loro importazioni del precedente trimestre, indicando nel dettaglio le emissioni dirette e indirette nonché l'eventuale prezzo del carbonio pagato all'estero. Le autorità doganali informeranno i dichiaranti dei loro obblighi in materia di CBAM e scambieranno informazioni con le autorità competenti.

Infine, il capitolo XI indica l'entrata in vigore della proposta, con alcune disposizioni che si applicano solo durante il periodo transitorio e altre che iniziano ad essere applicate nel 2026 (articolo 36).

2021/0214 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 29 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 30 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione sul Green Deal europeo 31 la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette (emissioni al netto degli assorbimenti) di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno. La Commissione ha inoltre annunciato nel piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" 32 la promozione di strumenti e incentivi pertinenti per una migliore attuazione del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), completando in tal modo la graduale eliminazione dell'"inquinamento gratuito" al fine di massimizzare le sinergie tra la decarbonizzazione e l'obiettivo di azzerare l'inquinamento.

(2)L'accordo di Parigi 33 , adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC"), è entrato in vigore nel novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto, all'articolo 2, di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

(3)Le sfide climatiche e le altre sfide ambientali e gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono al centro del Green Deal europeo. Le conseguenze estremamente gravi della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione non hanno fatto che aumentare il valore del Green Deal europeo.

(4)L'Unione si è impegnata a ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, come indicato nella presentazione all'UNFCCC, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in merito all'aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri 34 .

(5)Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre un impegno vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

(6)La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti dell'aumento globale delle temperature di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale 36 costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. La relazione conferma che, al fine di ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi, le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte con urgenza e che i cambiamenti climatici devono essere limitati a un aumento della temperatura globale di 1,5 ºC.

(7)L'Unione persegue una politica ambiziosa in materia di azione per il clima e ha predisposto un quadro normativo per conseguire il suo traguardo di riduzione dei gas a effetto serra fissato per il 2030. La legislazione che attua tale obiettivo consiste, tra l'altro, nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 37 , che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'UE ("EU ETS") e prevede una tariffazione armonizzata delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'UE per i settori e sottosettori ad alta intensità energetica, il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 , che introduce obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 , che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo con gli assorbimenti di emissioni dall'atmosfera.

(8)Dato che un numero significativo di partner internazionali dell'Unione attua approcci politici che non prevedono lo stesso livello di ambizione in materia di clima, vi è il rischio della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica se, per motivi legati ai costi delle politiche climatiche, le imprese di determinati settori o sottosettori industriali trasferiscono la produzione verso altri paesi oppure se le importazioni da tali paesi sostituiscono prodotti equivalenti ma a minore intensità di gas a effetto serra. Questa situazione potrebbe portare a un aumento delle loro emissioni totali a livello mondiale tale da mettere a repentaglio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che è urgentemente necessaria se si vuole che il pianeta mantenga la temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2ºC rispetto ai livelli preindustriali.

(9)L'iniziativa per un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %" ("Fit for 55"). Tale meccanismo è destinato a fungere da elemento essenziale degli strumenti dell'Unione per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi, affrontando i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivanti dall'accresciuto livello di ambizione dell'Unione in materia di clima.

(10)I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori o sottosettori a rischio di rilocalizzazione sono l'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, rispettivamente di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, e all'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia l'assegnazione gratuita nell'ambito del sistema EU ETS indebolisce il segnale di prezzo dato dal sistema agli impianti che ne beneficiano rispetto alla messa all'asta integrale e incide pertanto sugli incentivi agli investimenti per ridurre ulteriormente le emissioni.

(11)Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) mira a sostituire tali meccanismi esistenti affrontando in modo diverso il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare garantendo un prezzo del carbonio equivalente per le importazioni e per i prodotti interni. Per garantire una transizione graduale dall'attuale sistema di quote gratuite al CBAM, quest'ultimo dovrebbe essere introdotto progressivamente, mentre le quote gratuite nei settori contemplati dal CBAM saranno gradualmente eliminate. L'applicazione combinata e transitoria delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito e del CBAM non dovrebbe in alcun caso tradursi in un trattamento più favorevole per le merci dell'Unione rispetto alle merci importate nel territorio doganale dell'Unione.

(12)Sebbene l'obiettivo del CBAM sia prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il presente regolamento incoraggia anche il ricorso a tecnologie più efficienti in termini di emissioni di gas a effetto serra da parte dei produttori di paesi terzi, in modo da generare meno emissioni per unità di produzione.

(13)In quanto strumento per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, il CBAM dovrebbe garantire che i prodotti importati siano soggetti a un sistema normativo che applica costi del carbonio equivalenti a quelli che altrimenti sarebbero stati sostenuti nell'ambito dell'EU ETS. Il CBAM è una misura per il clima che dovrebbe prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e sostenere l'accresciuta ambizione dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, garantendo nel contempo la compatibilità con l'OMC.

(14)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle merci importate nell'Unione da paesi terzi, tranne quando la loro produzione è già soggetta all'EU ETS, qualora si applichi a paesi o territori terzi o a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio pienamente collegato all'EU ETS.

(15)Al fine di escludere dal CBAM i paesi o i territori terzi pienamente integrati o collegati al sistema EU ETS in caso di futuri accordi, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco dei paesi di cui all'allegato II. Per contro, tali paesi o territori terzi dovrebbero essere esclusi dall'elenco di cui all'allegato II ed essere soggetti al CBAM se non applicano effettivamente il prezzo ETS alle merci esportate nell'Unione.

(16)È opportuno che il presente regolamento si applichi alla piattaforma continentale e alla zona economica esclusiva dichiarata dagli Stati membri a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 40 , al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio negli impianti offshore.

(17)Le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dal CBAM dovrebbero corrispondere a quelle di cui all'allegato I dell'EU ETS nella direttiva 2003/87/EC, ossia il biossido di carbonio ("CO2") e, ove opportuno, il protossido di azoto ("N2O") e i perfluorocarburi ("PFC"). Il CBAM dovrebbe inizialmente applicarsi alle emissioni dirette di tali gas a effetto serra derivanti dalla produzione delle merci fino al momento dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione e, al termine di un periodo di transizione e dopo un'ulteriore valutazione, anche alle emissioni indirette, rispecchiando l'ambito di applicazione dell'EU ETS.

(18)L'EU ETS e il CBAM si prefiggono l'obiettivo comune di stabilire un prezzo per le emissioni di gas a effetto serra incorporate negli stessi settori e nelle stesse merci mediante l'uso di quote o certificati specifici. Entrambi i sistemi hanno natura normativa e sono giustificati dalla necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in linea con l'obiettivo ambientale stabilito dall'Unione.

(19)Tuttavia, mentre l'EU ETS fissa un massimale assoluto per le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività che rientrano nel suo campo di applicazione e consente la negoziabilità delle quote (il cosiddetto "sistema di limitazione e scambio"), il CBAM non dovrebbe stabilire limiti quantitativi all'importazione per garantire che i flussi commerciali non siano limitati. Inoltre, mentre l'EU ETS si applica agli impianti situati nell'Unione, il CBAM dovrebbe applicarsi a determinate merci importate nel territorio doganale dell'Unione.

(20)Il sistema CBAM presenta alcune caratteristiche specifiche rispetto all'EU ETS, tra cui il calcolo del prezzo dei certificati CBAM, le possibilità di scambiare certificati e la loro validità nel tempo. Ciò è dovuto alla necessità di preservare l'efficacia del CBAM quale misura atta a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel tempo e di garantire che la gestione del sistema non sia eccessivamente onerosa in termini di obblighi imposti ai gestori e di risorse per l'amministrazione, mantenendo nel contempo un livello equivalente di flessibilità per i gestori nell'ambito dell'EU ETS.

(21)Al fine di preservarne l'efficacia come misura di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il CBAM deve rispecchiare fedelmente il prezzo dell'EU ETS. Mentre sul mercato dell'EU ETS il prezzo delle quote è determinato mediante aste, il prezzo dei certificati CBAM dovrebbe ragionevolmente riflettere il prezzo di tali aste attraverso medie calcolate su base settimanale. Tali prezzi medi settimanali rispecchiano fedelmente le fluttuazioni dei prezzi dell'EU ETS e offrono agli importatori un margine ragionevole per trarre vantaggio dalle variazioni di prezzo dell'ETS UE, garantendo nel contempo che il sistema rimanga gestibile per le autorità amministrative.

(22)Nell'ambito dell'EU ETS il numero totale di quote rilasciate (il "massimale") determina l'offerta di quote di emissioni e fornisce certezza in merito alle emissioni massime di gas a effetto serra. Il prezzo del carbonio è determinato dall'equilibrio tra questa offerta e la domanda del mercato. La scarsa disponibilità è necessaria perché vi sia un incentivo al prezzo. Poiché non è possibile imporre un massimale al numero di certificati CBAM a disposizione degli importatori, se gli importatori avessero la possibilità di riportare e scambiare certificati CBAM, potrebbero verificarsi situazioni in cui il prezzo dei certificati CBAM non rispecchierebbe più l'evoluzione del prezzo nell'EU ETS. Questo indebolirebbe l'incentivo alla decarbonizzazione tra beni interni e beni importati, favorendo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e compromettendo l'obiettivo climatico generale del CBAM. Un'altra conseguenza potrebbe essere la differenza di prezzo per i gestori di paesi diversi. Pertanto i limiti alle possibilità di scambiare e riportare certificati CBAM sono giustificati dalla necessità di evitare di compromettere l'efficacia e l'obiettivo climatico del CBAM e di garantire parità di trattamento ai gestori di paesi diversi. Tuttavia, al fine di mantenere la possibilità per gli importatori di ottimizzare i costi, il presente regolamento dovrebbe prevedere un sistema in base al quale le autorità possano riacquistare dagli importatori un certo quantitativo di certificati in eccesso. Tale quantitativo è fissato a un livello che consente agli importatori un margine ragionevole per ammortizzare i loro costi durante il periodo di validità dei certificati, preservando nel contempo l'effetto globale di trasmissione dei prezzi e garantendo il mantenimento dell'obiettivo ambientale della misura.

(23)In considerazione del fatto che il CBAM si applica alle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione piuttosto che agli impianti, è opportuno applicare alcuni adeguamenti e semplificazioni a tale regime. Una di queste semplificazioni dovrebbe consistere in un sistema di dichiarazioni in cui gli importatori dovrebbero comunicare il totale verificato delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci importate in un dato anno civile. È inoltre opportuno applicare un calendario diverso rispetto al ciclo di conformità dell'EU ETS per evitare potenziali strozzature derivanti dagli obblighi incombenti ai verificatori autorizzati a norma del presente regolamento e dell'EU ETS.

(24)Gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni alle violazioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. L'importo di tali sanzioni dovrebbe essere equivalente a quello delle sanzioni attualmente applicate all'interno dell'Unione in caso di violazione dell'EU ETS dell'UE a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE.

(25)Mentre l'EU ETS si applica a determinati processi e attività di produzione, il CBAM dovrebbe riguardare le corrispondenti importazioni di merci. Per questo è necessario identificare chiaramente le merci importate mediante la loro classificazione nella nomenclatura combinata 41 (la "NC") e collegarle alle emissioni di gas a effetto serra incorporate.

(26)La gamma di prodotti contemplata dal CBAM dovrebbe riflettere le attività comprese nell'EU ETS, in quanto tale sistema si basa su criteri quantitativi e qualitativi legati all'obiettivo ambientale della direttiva 2003/87/CE ed è il più completo sistema normativo dell'Unione in materia di emissioni di gas a effetto serra.

(27)La definizione di un ambito di applicazione del CBAM che rifletta le attività contemplate dall'EU ETS contribuirebbe inoltre a garantire che i prodotti importati ricevano un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine interna.

(28)Sebbene l'obiettivo ultimo del CBAM sia un'ampia gamma di prodotti, sarebbe prudente iniziare con un numero selezionato di settori caratterizzati da prodotti relativamente omogenei che presentano un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I settori dell'Unione ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono elencati nella decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione 42 .

(29)Le merci di cui al presente regolamento dovrebbero essere selezionate dopo un'attenta analisi della loro pertinenza in termini di emissioni cumulate di gas a effetto serra e rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei corrispondenti settori dell'EU ETS, limitando nel contempo la complessità e gli oneri amministrativi. In particolare la selezione effettiva dovrebbe tener conto dei materiali e dei prodotti di base compresi nell'EU ETS, con l'obiettivo di garantire che le importazioni nell'Unione di prodotti ad alta intensità energetica siano su un piano di parità con i prodotti dell'Unione in termini di fissazione del prezzo del carbonio nell'ambito dell'EU ETS e di ridurre i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri criteri pertinenti per restringere la selezione dovrebbero essere: in primo luogo, l'importanza dei settori in termini di emissioni, in particolare se il settore è uno dei principali responsabili di emissioni aggregate di gas a effetto serra; in secondo luogo, l'esposizione del settore a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, quale definito ai sensi della direttiva 2003/87/CE; in terzo luogo, la necessità di equilibrare un'ampia copertura in termini di emissioni di gas a effetto serra limitando nel contempo la complessità e gli oneri amministrativi.

(30)Sulla base del primo criterio è possibile elencare i seguenti settori industriali in termini di emissioni cumulate: siderurgia, raffinerie, cemento, prodotti chimici organici di base e concimi.

(31)Tuttavia alcuni settori elencati nella decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione non dovrebbero, in questa fase, essere contemplati nel presente regolamento a causa delle loro caratteristiche specifiche.

(32)In particolare le sostanze chimiche organiche non sono incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento a causa di limitazioni tecniche che non consentono di definire chiaramente le emissioni incorporate nelle merci importate. Per tali merci il parametro di riferimento applicabile nell'ambito dell'EU ETS è un parametro di base, che non consente l'assegnazione univoca delle emissioni incorporate nelle singole merci importate. Un'assegnazione più mirata dei prodotti chimici organici richiederà un maggior numero di dati e un'analisi più approfondita.

(33)Vincoli tecnici analoghi si applicano ai prodotti di raffineria, in quanto non è possibile assegnare in maniera univoca le emissioni di gas a effetto serra a singoli prodotti. Allo stesso tempo, il parametro di riferimento nell'ambito dell'EU ETS non riguarda direttamente prodotti specifici, quali benzina, diesel o cherosene, ma tutti i prodotti di raffineria.

(34)Tuttavia i prodotti di alluminio dovrebbero essere inclusi nel CBAM in quanto sono altamente esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Inoltre in diverse applicazioni industriali essi sono in diretta concorrenza con i prodotti dell'acciaio avendo caratteristiche molto simili a quelle di questi ultimi. L'inclusione dell'alluminio è importante anche in quanto l'ambito di applicazione del CBAM potrebbe essere esteso in futuro anche alle emissioni indirette.

(35)Analogamente gli accessori per tubi dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione del CBAM nonostante il loro basso livello di emissioni incorporate, in quanto la loro esclusione aumenterebbe la probabilità di eludere l'inclusione dei prodotti dell'acciaio nel CBAM modificando la configurazione degli scambi verso i prodotti a valle.

(36)Per contro, il presente regolamento non si applica a determinati prodotti la cui produzione non comporta emissioni significative, come i rottami ferrosi (codice NC 7204), le ferroleghe (codice NC 7202) e taluni concimi (codice NC 3105 60 00).

(37)L'importazione di energia elettrica dovrebbe essere inclusa nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto tale settore è responsabile del 30 % del totale delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione. L'accresciuta ambizione dell'Unione in materia di clima aumenterebbe il divario dei costi del carbonio tra l'energia elettrica prodotta nell'Unione e quella prodotta all'estero. Tale aumento, associato ai progressi compiuti nel collegare la rete elettrica dell'Unione a quella dei paesi vicini, aumenterebbe il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dell'aumento delle importazioni di energia elettrica, una parte significativa della quale è prodotta da centrali elettriche a carbone.

(38)Poiché gli importatori di merci che rientrano nel presente regolamento non dovrebbero essere tenuti ad adempiere agli obblighi in materia di CBAM previsti dal presente regolamento al momento dell'importazione, è opportuno applicare misure amministrative specifiche per garantire l'adempimento di tali obblighi in una fase successiva. Gli importatori dovrebbero pertanto avere il diritto di importare merci comprese nel CBAM solo dopo il rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento.

(39)Il CBAM dovrebbe basarsi su un sistema di dichiarazioni in base al quale un dichiarante autorizzato, che può rappresentare più di un importatore, presenta una dichiarazione annuale delle emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell'Unione e restituisce un certo numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate.

(40)Il dichiarante autorizzato dovrebbe avere la facoltà di chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio già pagato per tali emissioni in altre giurisdizioni.

(41)Le emissioni incorporate dichiarate dovrebbero essere verificate da una persona accreditata da un organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 o a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione 44 .

(42)Il sistema dovrebbe consentire ai gestori di impianti di produzione di paesi terzi di registrarsi in una banca dati centrale e di mettere a disposizione dei dichiaranti autorizzati le loro emissioni di gas a effetto serra incorporate verificate derivanti dalla produzione delle merci. Un gestore dovrebbe essere in grado di scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio nome, indirizzo e recapito nella banca dati centrale.

(43)I certificati CBAM differiscono dalle quote EU ETS, una caratteristica essenziale delle quali è la vendita all'asta giornaliera. La necessità di fissare un prezzo chiaro per i certificati CBAM rende una pubblicazione giornaliera eccessivamente onerosa e fonte di confusione per i gestori, in quanto i prezzi giornalieri rischiano di diventare obsoleti al momento della pubblicazione. Pertanto la pubblicazione settimanale dei prezzi CBAM rifletterebbe accuratamente l'andamento dei prezzi delle quote EU ETS e perseguirebbe lo stesso obiettivo climatico. Il calcolo del prezzo dei certificati CBAM dovrebbe pertanto essere fissato sulla base di un orizzonte temporale più lungo (su base settimanale) rispetto a quello stabilito dall'EU ETS (su base giornaliera). La Commissione dovrebbe essere incaricata di calcolare e pubblicare tale prezzo medio.

(44)Al fine di offrire ai dichiaranti autorizzati una certa flessibilità nell'adempimento dei loro obblighi in materia di CBAM e consentire loro di beneficiare delle fluttuazioni del prezzo delle quote EU ETS, i certificati CBAM dovrebbero essere validi per un periodo di due anni a decorrere dalla data di acquisto. Il dichiarante autorizzato dovrebbe avere la facoltà di rivendere all'autorità nazionale una parte dei certificati acquistati in eccesso. Il dichiarante autorizzato dovrebbe accumulare nel corso dell'anno il quantitativo di certificati richiesto al momento della restituzione, con soglie fissate alla fine di ciascun trimestre.

(45)Le caratteristiche fisiche dell'energia elettrica come prodotto, in particolare l'impossibilità di seguire il flusso effettivo di elettroni, giustificano un'impostazione leggermente diversa per il CBAM. I valori predefiniti dovrebbero essere utilizzati come approccio standard e dovrebbe essere possibile per i dichiaranti autorizzati chiedere che i rispettivi obblighi nell'ambito del CBAM siano calcolati sulla base delle emissioni effettive. Il commercio di energia elettrica è diverso da quello di altri beni, in particolare perché gli scambi avvengono attraverso reti elettriche interconnesse, utilizzando le borse dell'energia elettrica e forme specifiche di scambio. L'accoppiamento dei mercati è una forma di scambio di energia elettrica fortemente regolamentata che consente di aggregare le domande e le offerte in tutta l'Unione.

(46)Per evitare i rischi di elusione e migliorare la tracciabilità delle emissioni effettive di CO2 derivanti dall'importazione di energia elettrica e dal suo utilizzo nelle merci, il calcolo delle emissioni effettive dovrebbe essere consentito solo a condizioni rigorose. In particolare dovrebbe essere necessario esibire una nomina sicura della capacità di interconnessione assegnata e che vi sia una relazione contrattuale diretta tra l'acquirente e il produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili o tra l'acquirente e il produttore di energia elettrica con emissioni di valore inferiore al valore predefinito.

(47)Le parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia 45 o che partecipano ad accordi di associazione comprendenti zone di libero scambio globali e approfondite sono impegnate a favore di processi di decarbonizzazione che dovrebbero portare all'adozione di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili o equivalenti a quelli dell'EU ETS o alla loro adesione all'EU ETS.

(48)L'integrazione dei paesi terzi nel mercato dell'energia elettrica dell'Unione è uno stimolo importante per accelerare la transizione di tali paesi verso sistemi energetici con quote elevate di energie rinnovabili. L'accoppiamento dei mercati dell'energia elettrica, di cui al regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione 46 , consente ai paesi terzi di integrare più efficacemente l'energia elettrica prodotta da energie rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica, di scambiare tale energia elettrica in modo efficiente in un'area più ampia, equilibrando l'offerta e la domanda con il mercato più ampio dell'Unione, e di ridurre in tal modo l'intensità di carbonio della loro produzione di energia elettrica. L'integrazione dei paesi terzi nel mercato dell'energia elettrica dell'Unione contribuisce anche alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in tali paesi e negli Stati membri confinanti.

(49)Una volta che i paesi terzi siano strettamente integrati nel mercato dell'energia elettrica dell'Unione attraverso l'accoppiamento dei mercati, si dovrebbero mettere a punto soluzioni tecniche atte a garantire l'applicazione del CBAM all'energia elettrica esportata da tali paesi nel territorio doganale dell'Unione. Se non sarà possibile mettere a punto soluzioni tecniche, è opportuno che i paesi terzi integrati tramite l'accoppiamento del mercato beneficino di un'esenzione dal CBAM limitata nel tempo al più tardi fino al 2030 per quanto riguarda unicamente l'esportazione di energia elettrica, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Tali paesi terzi dovrebbero tuttavia elaborare una tabella di marcia e impegnarsi ad attuare un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio che fornisca un prezzo equivalente a quello dell'EU ETS, a conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050 e ad allinearsi alla legislazione dell'Unione nei settori dell'ambiente, del clima, della concorrenza e dell'energia. Tale esenzione dovrebbe essere revocata in qualsiasi momento se sussistono motivi per ritenere che il paese in questione non rispetti i propri impegni o non abbia adottato entro il 2030 un ETS equivalente all'EU ETS.

(50)È opportuno applicare un periodo di transizione dal 2023 al 2025. Un CBAM senza adeguamento finanziario dovrebbe essere applicato con l'obiettivo di facilitare la corretta attuazione del meccanismo, riducendo in tal modo il rischio di effetti negativi sugli scambi. I dichiaranti dovrebbero comunicare trimestralmente le emissioni effettive incorporate nelle merci importate durante il periodo di transizione, indicando nel dettaglio le emissioni dirette e indirette nonché l'eventuale prezzo del carbonio pagato all'estero.

(51)Per facilitare e garantire il corretto funzionamento del CBAM, la Commissione dovrebbe fornire sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento nell'adempimento dei loro obblighi.

(52)La Commissione dovrebbe valutare l'applicazione del presente regolamento prima della fine del periodo di transizione e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione dovrebbe concentrarsi in particolare sulle possibilità di rafforzare le azioni per il clima con l'obiettivo di realizzare un'Unione climaticamente neutra entro il 2050. Nell'ambito della valutazione la Commissione dovrebbe avviare la raccolta delle informazioni necessarie per l'eventuale ampliamento del campo di applicazione alle emissioni indirette, nonché ad altre merci e altri servizi a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, e mettere a punto metodi di calcolo delle emissioni incorporate sulla base dei metodi relativi all'impronta ambientale 47 .

(53)Alla luce di quanto precede, è opportuno proseguire il dialogo con i paesi terzi e istituire uno spazio per la cooperazione e le soluzioni in grado di orientare le scelte specifiche che saranno effettuate in merito ai dettagli dell'elaborazione della misura durante l'attuazione, in particolare durante il periodo di transizione.

(54)La Commissione dovrebbe impegnarsi a cooperare in maniera equa e in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione con i paesi terzi il cui commercio con l'Unione è interessato dal presente regolamento, al fine di esplorare le possibilità di dialogo e cooperazione per quanto riguarda l'attuazione di elementi specifici del meccanismo di cui al presente regolamento e ai relativi atti di esecuzione. Dovrebbe inoltre esaminare le possibilità di concludere accordi per tener conto del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio di tali paesi.

(55)Poiché il CBAM mira a incoraggiare processi di produzione più puliti, l'Unione è pronta a collaborare con i paesi a basso e medio reddito per la decarbonizzazione delle loro industrie manifatturiere. Inoltre l'Unione dovrebbe sostenere i paesi meno sviluppati con l'assistenza tecnica necessaria per facilitare il loro adeguamento ai nuovi obblighi stabiliti dal presente regolamento.

(56)Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 e il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 . 

(57)A fini di efficienza si dovrebbero applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio 50 .

(58)Al fine di porre rimedio all'elusione delle disposizioni del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione dell'elenco delle merci di cui all'allegato I.

(59)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 51 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(60)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 .

(61)È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, "CBAM") per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci di cui all'allegato I, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

2.Il CBAM integra il sistema istituito per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione dalla direttiva 2003/87/CE applicando un insieme equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale dell'Unione delle merci di cui all'articolo 2.

3.Il meccanismo diventerà progressivamente un'alternativa ai meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare l'assegnazione gratuita di quote a norma dell'articolo 10 bis di tale direttiva.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica alle merci elencate nell'allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 53 , sono importati nel territorio doganale dell'Unione.

2.Il presente regolamento si applica alle merci di cui al paragrafo 1 se tali merci sono introdotte nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro.

3.In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica alle merci originarie dei paesi e dei territori elencati nell'allegato II, sezione A.

4.Le merci importate sono considerate originarie di paesi terzi conformemente alle norme di origine non preferenziali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013.

5.I paesi e i territori sono elencati nell'allegato II, sezione A, a condizione che soddisfino cumulativamente le seguenti condizioni:

a)il sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'UE (EU ETS) istituito a norma della direttiva 2003/87/CE si applica a tale paese o territorio o tra tale paese o territorio terzo e l'Unione è stato concluso un accordo che collega integralmente l'EU ETS al sistema di scambio di quote di emissione del paese o territorio terzo;

b)il prezzo pagato nel paese di cui le merci sono originarie è effettivamente applicato a tali merci senza alcuna riduzione oltre a quelle applicate anche nell'EU ETS.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di determinare le condizioni per l'applicazione del CBAM alle merci di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

7.Se un paese o un territorio terzo dispone di un mercato dell'energia elettrica integrato con il mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione attraverso l'accoppiamento dei mercati e non è stato possibile trovare una soluzione tecnica per l'applicazione del CBAM all'importazione di energia elettrica nell'Unione a partire dal suddetto paese o territorio terzo, tale importazione di energia elettrica dal paese o territorio è esentata dall'applicazione del CBAM, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)il paese o territorio terzo ha concluso con l'Unione un accordo che stabilisce l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione nel settore dell'energia elettrica, compresa la legislazione sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nonché altre norme in materia di energia, ambiente e concorrenza;

b)il diritto nazionale di tale paese o territorio terzo attua le principali disposizioni della legislazione dell'Unione relativa al mercato dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e l'accoppiamento dei mercati dell'energia elettrica;

c)il paese o territorio terzo ha presentato alla Commissione una tabella di marcia contenente un calendario per l'adozione di misure volte ad attuare le condizioni di cui alle lettere d) ed e);

d)il paese o territorio terzo si è impegnato a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e, di conseguenza, ha formalmente formulato e comunicato, se del caso, alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici entro la metà del secolo una strategia di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra allineata a tale obiettivo, e ha attuato tale obbligo nella legislazione nazionale;

e)il paese o territorio terzo, nell'attuare la tabella di marcia di cui alla lettera c), ha dimostrato progressi sostanziali verso l'allineamento della legislazione nazionale al diritto dell'Unione in materia di azione per il clima sulla base di tale tabella di marcia, anche per quanto riguarda una fissazione del prezzo del carbonio a un livello equivalente a quello dell'Unione almeno per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. L'attuazione di un sistema di scambio di quote di emissioni per l'energia elettrica, con un prezzo equivalente all'EU ETS, è completata entro il 1º gennaio 2030;

f)il paese o territorio terzo ha posto in essere sistemi efficaci per impedire l'importazione indiretta di energia elettrica nell'Unione da altri paesi terzi che non soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a e).

8.Un paese o territorio terzo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 7, lettere da a) a f), è elencato nell'allegato II, sezione B, del presente regolamento e presenta due relazioni sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 7, lettere da a) a f), la prima anteriormente al 1º luglio 2025 e la seconda anteriormente al 1º luglio 2029. Entro il 31 dicembre 2025 e il 31 dicembre 2029 la Commissione valuta, in particolare sulla base della tabella di marcia di cui al paragrafo 7, lettera c), e delle relazioni ricevute dal paese o territorio terzo, se tale paese o territorio terzo continui a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 7.

9.Un paese o territorio terzo elencato nell'allegato II, sezione B, del presente regolamento è soppresso da tale elenco:

a)se la Commissione ha motivo di ritenere che il paese o territorio non abbia dimostrato progressi sufficienti per conformarsi a uno dei requisiti di cui al paragrafo 7, lettere da a) a f), o se il paese o territorio ha adottato misure incompatibili con gli obiettivi stabiliti nella legislazione dell'Unione in materia di clima e di ambiente;

b)se il paese o territorio terzo ha adottato misure contrarie ai suoi obiettivi di decarbonizzazione, ad esempio fornendo sostegno pubblico per la creazione di nuove capacità di generazione che emettono più di 550 g di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica.

10.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di stabilire requisiti e procedure per i paesi o territori soppressi dall'elenco di cui all'allegato II, sezione B, al fine di garantire l'applicazione del presente regolamento ai loro territori per quanto riguarda l'energia elettrica. Se in tali casi l'accoppiamento del mercato rimane incompatibile con l'applicazione del presente regolamento, la Commissione può decidere di escludere i paesi terzi o territori dall'accoppiamento del mercato dell'Unione e richiedere un'allocazione esplicita della capacità alla frontiera tra l'Unione e il paese terzo, in modo che il CBAM possa essere applicato.

11.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di modificare gli elenchi di cui all'allegato II, sezione A o B, a seconda che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 5, 7 o 9.

12.L'Unione può concludere accordi con paesi terzi per tener conto dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in tali paesi ai fini dell'applicazione dell'articolo 9.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)"merce": le merci elencate nell'allegato I;

2)"gas a effetto serra": i gas a effetto serra specificati nell'allegato I in relazione a ciascuna delle merci elencate in tale allegato;

3)"emissioni": il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci;

4)"importazione": l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;

5)"EU ETS": il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE diverse dalle attività di trasporto aereo;

6)"paese terzo": un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

7)"piattaforma continentale": la piattaforma continentale quale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

8)"zona economica esclusiva": la zona economica esclusiva quale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che è stata dichiarata zona economica esclusiva da uno Stato membro ai sensi di tale convenzione;

9)"accoppiamento del mercato": l'allocazione di capacità di trasmissione attraverso un sistema dell'Unione che simultaneamente abbina gli ordini e assegna le capacità interzonali come stabilito nel regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione;

10)"allocazione esplicita della capacità": l'allocazione di capacità di trasmissione interzonale separata dallo scambio di energia elettrica;

11)"autorità competente": l'autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 11 del presente regolamento;

12)"autorità doganali": le amministrazioni doganali degli Stati membri definite all'articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;

13)"dichiarante": la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica a proprio nome o la persona a nome della quale tale dichiarazione è presentata a norma del regolamento (UE) n. 952/2013;

14)"persona": una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire;

15)"emissioni dirette": le emissioni derivanti dai processi di produzione di una merce su cui il produttore ha il controllo diretto;

16)"emissioni incorporate": le emissioni dirette rilasciate durante la produzione di merci, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III;

17)"tonnellata di CO2e": una tonnellata di biossido di carbonio ("CO2") o CO2, protossido di azoto e perfluorocarburi come indicato per le merci di cui all'allegato I;

18)"certificato CBAM": un certificato in formato elettronico corrispondente a una tonnellata di emissioni incorporate nelle merci;

19)"restituzione": compensazione dei certificati CBAM con le emissioni incorporate dichiarate nelle merci importate;

20)"processi di produzione": i processi chimici e fisici effettuati per produrre merci in un impianto; 

21)"valore predefinito": un valore calcolato o ricavato da dati secondari che rappresenta le emissioni incorporate nelle merci;

22)"emissioni effettive": le emissioni calcolate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci;

23)"prezzo del carbonio": l'importo monetario versato in un paese terzo sotto forma di una tassa o di quote di emissioni nell'ambito di un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, calcolato sui gas a effetto serra oggetto di tale misura e rilasciati durante la produzione delle merci;

24)"impianto": un'unità tecnica permanente in cui si svolge un processo di produzione;

25)"gestore": qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo;

26)"organismo nazionale di accreditamento": un organismo nazionale di accreditamento designato da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2008;

27)"quota EU ETS": una quota di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE per le attività elencate nell'allegato I di tale direttiva diverse dalle attività di trasporto aereo;

28)"emissioni indirette": le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica, dal riscaldamento e dal raffreddamento, consumate durante i processi di produzione delle merci.

CAPO II
Obblighi e diritti dei dichiaranti autorizzati delle merci

Articolo 4
Importazione di merci

Le merci sono importate nel territorio doganale dell'Unione unicamente da un dichiarante autorizzato dall'autorità competente a norma dell'articolo 17 ("dichiarante autorizzato").

Articolo 5
Domanda di autorizzazione

1.Prima di importare le merci di cui all'articolo 2, il dichiarante chiede all'autorità competente del luogo in cui è stabilito un'autorizzazione a importare tali merci nel territorio doganale dell'Unione.

2.In deroga al paragrafo 1, se la capacità di trasmissione per l'importazione di energia elettrica è assegnata mediante allocazione esplicita della capacità, la persona alla quale è stata assegnata la capacità per l'importazione e che nomina tale capacità per l'importazione è considerata, ai fini del presente regolamento, un dichiarante autorizzato nello Stato membro in cui dichiara l'importazione di energia elettrica. Le importazioni devono essere misurate per frontiera per periodi di tempo non superiori a un'ora senza possibilità di detrarre l'esportazione o il transito nella stessa ora.

3.La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sul dichiarante, che deve essere stabilito nell'Unione:

a)nome, indirizzo e recapito;

b)numero di registrazione e identificazione degli operatori economici ("EORI") a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;

c)principale attività economica esercitata nell'Unione;

d)certificazione da parte dell'autorità fiscale dello Stato membro in cui il dichiarante è stabilito attestante che il dichiarante non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;

e)dichiarazione sull'onore da parte del dichiarante attestante l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l'anno della domanda, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica;

f)le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del dichiarante di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall'autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi chiusi;

g)stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione suddivisi per tipo di merci, per l'anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l'anno civile successivo;

h)se del caso, nome e recapiti delle persone per conto delle quali il dichiarante agisce.

4.Il richiedente può ritirare la domanda in qualsiasi momento.

5.Il dichiarante autorizzato informa senza indugio l'autorità competente di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 3, intervenuta dopo l'adozione della decisione, che possa influenzare la decisione adottata a norma dell'articolo 17 o il contenuto dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti il formato standard della domanda, i termini e la procedura che l'autorità competente deve seguire nel trattamento delle domande di autorizzazione a norma del paragrafo 1 e le norme per l'identificazione dei dichiaranti da parte dell'autorità competente ai fini dell'importazione di energia elettrica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 6
Dichiarazione CBAM

1.Entro il 31 maggio di ogni anno ciascun dichiarante autorizzato presenta all'autorità competente una dichiarazione ("dichiarazione CBAM") per l'anno civile precedente la dichiarazione.

2.La dichiarazione CBAM contiene le seguenti informazioni:

a)il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell'anno civile precedente la dichiarazione, espresso in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;

b)le emissioni totali incorporate, espresse in tonnellate di emissioni di CO2e per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, per tonnellata di emissioni di CO2e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate a norma dell'articolo 7;

c)il numero totale di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate totali, da restituire tenuto conto della riduzione dovuta a motivo del prezzo del carbonio pagato in un paese di origine a norma dell'articolo 9 e dell'adeguamento necessario in funzione dell'assegnazione gratuita delle quote EU ETS a norma dell'articolo 31.

3.Se le merci importate sono prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, il dichiarante autorizzato indica nella dichiarazione CBAM le emissioni totali incorporate nelle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo elencate nell'allegato I del presente regolamento, anche se il prodotto trasformato non figura in tale allegato.

4.Se le merci importate sono prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo di cui all'articolo 259 del regolamento (UE) n. 952/2013, il dichiarante autorizzato indica nella dichiarazione CBAM solo le emissioni dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione, a condizione che il prodotto trasformato sia elencato nell'allegato I del presente regolamento.

5.Se le merci importate sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013, il dichiarante autorizzato indica separatamente, nella dichiarazione CBAM, "zero" per le emissioni incorporate totali corrispondenti a tali merci.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo al formato standard e alla procedura di presentazione della dichiarazione CBAM nonché alle modalità di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 2, lettera c). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 7
Calcolo delle emissioni incorporate

1.Le emissioni incorporate nelle merci sono calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III.

2.Le emissioni incorporate nelle merci diverse dall'energia elettrica sono determinate sulla base delle emissioni effettive secondo i metodi di cui all'allegato III, punti 2 e 3. Quando non è possibile determinare in maniera adeguata le emissioni effettive, le emissioni incorporate sono determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato III, punto 4.1.

3.Le emissioni incorporate nell'energia elettrica importata sono determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato III, punto 4.2, a meno che il dichiarante autorizzato non scelga di determinare le emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive conformemente al punto 5 di tale allegato.

4.Il dichiarante autorizzato conserva una registrazione delle informazioni richieste per calcolare le emissioni incorporate in conformità ai requisiti stabiliti all'allegato IV. Tali registrazioni sono sufficientemente dettagliate da consentire ai verificatori accreditati di cui all'articolo 18 di verificare le emissioni incorporate a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V e da consentire all'autorità competente di riesaminare la dichiarazione CBAM in conformità all'articolo 19, paragrafo 1.

5.Il dichiarante autorizzato conserva le registrazioni delle informazioni di cui al paragrafo 4, compresa la relazione del verificatore, fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle norme dettagliate relative agli elementi dei metodi di calcolo di cui all'allegato III, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, i fattori di emissione, i valori specifici per impianto delle emissioni effettive e i valori predefiniti e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l'affidabilità dei dati sulla base dei quali sono determinati i valori predefiniti, compreso il livello di dettaglio e la verifica dei dati. Se necessario, tali atti prevedono che i valori predefiniti possano essere adattati a particolari zone, regioni o paesi per tenere conto di specifici fattori oggettivi quali la geografia, le risorse naturali, le condizioni di mercato, le fonti energetiche prevalenti o i processi industriali. Gli atti di esecuzione si basano sulla legislazione vigente per la verifica dei dati relativi alle emissioni e alle attività per gli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

7.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 8 
Verifica delle emissioni incorporate

1.Il dichiarante autorizzato garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma dell'articolo 6 siano verificate da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18, sulla base dei principi di verifica di cui all'allegato V.

2.Per le emissioni incorporate in merci prodotte in impianti registrati in un paese terzo a norma dell'articolo 10, il dichiarante autorizzato può scegliere di utilizzare le informazioni verificate comunicategli a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti i principi di verifica di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la possibilità di derogare all'obbligo del verificatore di visitare l'impianto in cui sono prodotte le merci in questione e all'obbligo di fissare soglie per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti e per quanto riguarda la documentazione giustificativa necessaria per la relazione di verifica.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 9
Prezzo del carbonio pagato in un paese di origine

1.Un dichiarante autorizzato può chiedere nella sua dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate.

2.Il dichiarante autorizzato tiene registri della documentazione, certificata da una persona indipendente, atta a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate erano soggette a un prezzo del carbonio nel paese di origine delle merci e conserva la prova dell'effettivo pagamento di tale prezzo, che non deve aver beneficiato di una riduzione all'esportazione o di qualsiasi altra forma di compensazione all'esportazione.

3.Il dichiarante autorizzato conserva le registrazioni di cui al paragrafo 2 fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano la metodologia per calcolare la riduzione del numero di certificati CBAM da restituire, la conversione in euro del prezzo del carbonio pagato in valuta estera al tasso di cambio medio annuo in conformità al paragrafo 1, le qualifiche della persona indipendente che certifica le informazioni, nonché elementi di prova del prezzo del carbonio pagato e l'assenza di riduzioni all'esportazione o di altre forme di compensazione all'esportazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 10
Registrazione
dei gestori e degli impianti nei paesi terzi

1.Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nella banca dati centrale di cui all'articolo 14, paragrafo 4.

2.La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni, da inserire nella banca dati al momento della registrazione:

a)nome, indirizzo e recapiti del gestore;

b)ubicazione di ciascun impianto, compresi l'indirizzo completo e le coordinate espresse in longitudine e latitudine, fino a 6 decimali;

c)la principale attività economica dell'impianto nel paese terzo.

3.La Commissione notifica al gestore la registrazione nella banca dati. La registrazione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della notifica al gestore dell'impianto.

4.Il gestore informa senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intervenuta dopo la registrazione e la Commissione aggiorna le informazioni pertinenti.

5.Il gestore di cui al paragrafo 1 è tenuto a:

a)determinare le emissioni incorporate calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III, per tipo di merci prodotte presso l'impianto di cui al paragrafo 1;

b)garantire che le emissioni incorporate di cui alla lettera a) siano verificate conformemente ai principi di verifica di cui all'allegato V da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18;

c)conservare una copia della relazione del verificatore nonché le registrazioni delle informazioni necessarie per calcolare le emissioni incorporate nelle merci di cui all'allegato IV per un periodo di quattro anni dall'esecuzione della verifica.

6.Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica a norma del paragrafo 5, lettera b), e da consentire a un'autorità competente di riesaminare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, la dichiarazione CBAM resa da un dichiarante autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7.

7.Un gestore può comunicare a un dichiarante autorizzato le informazioni sulla verifica delle emissioni incorporate di cui al paragrafo 5. Il dichiarante autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8.

8.Il gestore può chiedere in qualsiasi momento di essere cancellato dalla banca dati.

CAPO III
Autorità competenti

Articolo 11
Autorità competenti

1.Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento e ne informa la Commissione.

La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di tutte le autorità competenti e pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.Gli Stati membri esigono che le autorità competenti scambino le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti.

Articolo 12
Commissione

La Commissione assiste le autorità competenti nell'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e coordina le loro attività.

Articolo 13
Segreto professionale e divulgazione delle informazioni

Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata ottenute dall'autorità competente nello svolgimento delle proprie funzioni sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dall'autorità competente salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. Possono essere condivise con le autorità doganali, la Commissione e la Procura europea e sono trattate conformemente al regolamento (CE)n. 515/97 del Consiglio.

Articolo 14
Registri nazionali e banca dati centrale

1.L'autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce un registro nazionale dei dichiaranti autorizzati in tale Stato membro sotto forma di una banca dati elettronica standardizzata contenente i dati relativi ai certificati CBAM di tali dichiaranti e prevede la riservatezza conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13.

2.La banca dati di cui al paragrafo 1 contiene conti comprendenti informazioni su ciascun dichiarante autorizzato, in particolare:

a)nome e recapiti del dichiarante autorizzato;

b)numero EORI del dichiarante autorizzato;

c)numero di conto CBAM;

d)numero, prezzo di vendita, data di acquisto, data di restituzione o data di riacquisto o di annullamento da parte dell'autorità competente dei certificati CBAM per ciascun dichiarante autorizzato.

3.Le informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 sono riservate.

4.La Commissione istituisce una banca dati centrale accessibile al pubblico contenente i nomi, gli indirizzi e i recapiti dei gestori e l'ubicazione degli impianti nei paesi terzi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. Un gestore può scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio nome, indirizzo e recapito.

Articolo 15
Amministratore centrale

1.La Commissione funge da amministratore centrale al fine di tenere un catalogo delle operazioni indipendente per registrare l'acquisto, la detenzione, la restituzione, il riacquisto e l'annullamento dei certificati CBAM e garantisce il coordinamento dei registri nazionali.

2.Tramite il catalogo delle operazioni indipendente l'amministratore centrale effettua controlli basati sui rischi sulle operazioni registrate nei registri nazionali per garantire che non sussistano irregolarità nell'acquisto, nella detenzione, nella restituzione, nel riacquisto e nell'annullamento dei certificati CBAM.

3.Qualora emergano irregolarità a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, la Commissione informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati affinché svolgano ulteriori indagini per porvi rimedio.

Articolo 16
Conti nei registri nazionali

1.L'autorità competente assegna a ciascun dichiarante autorizzato un numero unico di conto CBAM.

2.Ciascun dichiarante autorizzato ha accesso al proprio conto nel registro.

3.L'autorità competente crea il conto non appena l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, è concessa e ne informa il dichiarante autorizzato.

4.Se il dichiarante autorizzato ha cessato l'attività economica o la sua autorizzazione è stata revocata, l'autorità competente chiude il conto di tale dichiarante.

Articolo 17
Autorizzazione dei dichiaranti

1.L'autorità competente autorizza il dichiarante che presenta una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)il dichiarante non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e delle norme sugli abusi di mercato e non ha trascorsi di reati gravi connessi alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda;

b)il dichiarante dimostra di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento.

2.Se l'autorità competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, o se il richiedente non ha fornito le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'autorizzazione del dichiarante è rifiutata.

3.Se l'autorità competente rifiuta di autorizzare un dichiarante, il dichiarante che chiede l'autorizzazione può, prima di presentare ricorso, contestare tale rifiuto rivolgendosi all'autorità competente a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di creare il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

4.La decisione dell'autorità competente che autorizza un dichiarante contiene le seguenti informazioni:

a)nome e indirizzo del dichiarante autorizzato;

b)numero EORI del dichiarante autorizzato;

c)numero di conto CBAM.

5.Un dichiarante autorizzato può chiedere in qualsiasi momento la revoca dell'autorizzazione.

6.L'autorità competente esige la costituzione di una garanzia per autorizzare un dichiarante a norma del paragrafo 1, se il dichiarante non era stabilito nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

L'autorità competente fissa tale garanzia all'importo massimo, da essa stimato, del valore dei certificati CBAM che il dichiarante autorizzato deve restituire conformemente all'articolo 22.

7.La garanzia è costituita sotto forma di garanzia bancaria pagabile a prima richiesta da un istituto finanziario operante nell'Unione o di un'altra forma di garanzia equivalente. Se l'autorità competente constata che la garanzia fornita non garantisce, o non è più certa o sufficiente a garantire, l'importo degli obblighi dovuti a titolo del CBAM, chiede al dichiarante autorizzato di costituire una garanzia supplementare o di sostituire la garanzia iniziale con una nuova garanzia, a sua scelta.

8.L'autorità competente svincola la garanzia immediatamente dopo il 31 maggio del secondo anno in cui il dichiarante autorizzato ha restituito i certificati CBAM a norma dell'articolo 22.

9.L'autorità competente revoca l'autorizzazione di un dichiarante che non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 o che non collabora con tale autorità.

Articolo 18
Accreditamento dei verificatori

1.Qualsiasi persona accreditata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è considerata un verificatore accreditato ai sensi del presente regolamento.

2.In aggiunta al paragrafo 1, un organismo nazionale di accreditamento può, su richiesta, accreditare una persona in qualità di verificatore a norma del presente regolamento dopo aver controllato la documentazione attestante la sua capacità di applicare i principi di verifica di cui all'allegato V per adempiere agli obblighi di controllo delle emissioni incorporate di cui agli articoli 8, 10 e 38.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per l'accreditamento di cui al paragrafo 2 che specifichino le condizioni per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento.

Articolo 19
Riesame
delle dichiarazioni CBAM

1.L'autorità competente può riesaminare la dichiarazione CBAM entro il periodo che termina con il quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il riesame può consistere nella verifica delle informazioni fornite nella dichiarazione CBAM sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità doganali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, e di qualsiasi altro elemento di prova pertinente, e sulla base di eventuali audit ritenuti necessari, anche presso i locali del dichiarante autorizzato.

2.Se non è stata presentata una dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 6, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del dichiarante autorizzato valuta gli obblighi di tale dichiarante a titolo del CBAM sulla base delle informazioni a sua disposizione e calcola il numero totale di certificati CBAM dovuti entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione CBAM avrebbe dovuto essere presentata.

3.Se l'autorità competente ha stabilito che il numero dichiarato di certificati CBAM da restituire è inesatto o che non è stata presentata alcuna dichiarazione CBAM a norma del paragrafo 2, adegua il numero di certificati CBAM dovuti dal dichiarante autorizzato. L'autorità competente notifica tale adeguamento al dichiarante autorizzato e impone a quest'ultimo di restituire i certificati CBAM aggiuntivi entro un mese.

4.Il destinatario della notifica di cui al paragrafo 3 può presentare ricorso contro la notifica. Al destinatario della notifica sono fornite informazioni sulla procedura da seguire in caso di ricorso.

5.Se i certificati CBAM sono stati restituiti in eccesso rispetto al numero dovuto, l'autorità competente rimborsa senza indugio al dichiarante autorizzato il valore dei certificati CBAM restituiti in eccesso, calcolato al prezzo medio pagato per tali certificati dal dichiarante autorizzato nell'anno di importazione.

CAPO IV
Certificati CBAM

Articolo 20
Vendita dei certificati CBAM

1.L'autorità competente di ciascuno Stato membro vende certificati CBAM ai dichiaranti autorizzati in tale Stato membro al prezzo calcolato conformemente all'articolo 21.

2.L'autorità competente provvede affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un codice identificativo dell'unità unico al momento della sua creazione e registra il codice identificativo dell'unità unico, il prezzo e la data di vendita del certificato nel registro nazionale, nel conto del dichiarante autorizzato che lo acquista.

Articolo 21
Prezzo dei
certificati CBAM

1.La Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM come prezzo medio dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d'asta comune conformemente alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione 54 per ogni settimana di calendario.

Per le settimane di calendario in cui non sono previste aste sulla piattaforma d'asta comune, il prezzo dei certificati CBAM è il prezzo medio dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS dell'ultima settimana in cui si sono svolte aste sulla piattaforma comune.

2.Tale prezzo medio è pubblicato dalla Commissione sul suo sito web il primo giorno lavorativo della settimana di calendario successiva ed è applicato dal giorno lavorativo successivo al primo giorno lavorativo della settimana di calendario successiva.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire ulteriormente la metodologia di calcolo del prezzo medio dei certificati CBAM e le modalità pratiche per la pubblicazione del prezzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 22
Restituzione dei certificati CBAM

1.Entro il 31 maggio di ogni anno il dichiarante autorizzato restituisce all'autorità competente un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell'articolo 8 per l'anno civile precedente la restituzione.

2.Ai fini del paragrafo 1 il dichiarante autorizzato garantisce che il numero richiesto di certificati CBAM è disponibile sul proprio conto nel registro nazionale. Inoltre il dichiarante autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro nazionale al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno l'80 % delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato III, in tutte le merci che ha importato dall'inizio dell'anno civile.

3.Se l'autorità competente constata che il numero di certificati CBAM sul conto di un dichiarante autorizzato non è conforme agli obblighi di cui al paragrafo 2, seconda frase, notifica l'adeguamento al dichiarante autorizzato e chiede allo stesso di restituire entro un mese i certificati CBAM aggiuntivi.

4.Il destinatario della notifica di cui al paragrafo 3 può presentare ricorso contro la notifica. Al destinatario della notifica sono fornite informazioni sulla procedura da seguire in caso di ricorso.

Articolo 23
Riacquisto dei
certificati CBAM

1.L'autorità competente di ciascuno Stato membro, su richiesta di un dichiarante autorizzato in tale Stato membro, riacquista l'eccedenza dei certificati CBAM rimanenti sul conto del dichiarante nel registro nazionale dopo che i certificati sono stati restituiti a norma dell'articolo 22. La richiesta di riacquisto è presentata entro il 30 giugno di ogni anno al momento della restituzione dei certificati CBAM.

2.Il numero di certificati oggetto del riacquisto di cui al paragrafo 1 è limitato a un terzo del totale dei certificati CBAM acquistati dal dichiarante autorizzato nel corso dell'anno civile precedente.

3.Il prezzo di riacquisto di ciascun certificato CBAM è il prezzo pagato dal dichiarante autorizzato per tale certificato al momento dell'acquisto.

Articolo 24
Annullamento dei certificati CBAM

Entro il 30 giugno di ogni anno l'autorità competente di ciascuno Stato membro annulla i certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno anteriore all'anno civile precedente che sono rimasti sui conti dei dichiaranti autorizzati nel registro nazionale di tale Stato membro.

CAPO V
Gestione delle merci alle frontiere

Articolo 25
Procedure alla frontiera all'atto dell'importazione delle merci

1.Le autorità doganali autorizzano l'importazione delle merci unicamente se il dichiarante è autorizzato da un'autorità competente al più tardi al momento dell'immissione in libera pratica delle merci.

2.Le autorità doganali comunicano periodicamente all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stato autorizzato informazioni sulle merci dichiarate per l'importazione, tra cui il numero EORI e il numero di conto CBAM del dichiarante, il codice NC a 8 cifre delle merci, la quantità, il paese di origine, la data della dichiarazione e il regime doganale.

3.Le autorità doganali effettuano controlli sulle merci, a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013, che vertono, fra l'altro, sul codice NC a 8 cifre, sulla quantità e sul paese di origine delle merci importate. La Commissione include i rischi connessi al CBAM nell'elaborazione dei criteri e delle norme di rischio comuni a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 952/2013.

4.Le autorità doganali possono comunicare, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite in via riservata, all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stato autorizzato. Le autorità competenti degli Stati membri trattano e scambiano tali informazioni in conformità del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire le informazioni, i tempi e i mezzi di comunicazione delle stesse in conformità del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

CAPO VI
Esecuzione

Articolo 26
Sanzioni

1.Un dichiarante autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno precedente è passibile di una sanzione identica a quella per le emissioni in eccesso di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, maggiorata in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, della stessa direttiva, nell'anno di importazione delle merci, per ciascun certificato CBAM che il dichiarante autorizzato avrebbe dovuto restituire.

2.Qualsiasi persona diversa da un dichiarante autorizzato che introduca merci nel territorio doganale dell'Unione senza restituire certificati CBAM a norma del presente regolamento è passibile della sanzione di cui al paragrafo 1 nell'anno di introduzione delle merci, per ciascun certificato CBAM che avrebbe dovuto restituire.

3.Il pagamento della sanzione non dispensa in alcun caso il dichiarante autorizzato dall'obbligo di restituire il numero di certificati CBAM mancanti in un determinato anno all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stato autorizzato.

4.Se l'autorità competente accerta che un dichiarante autorizzato non ha rispettato l'obbligo di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 1, o che una persona ha introdotto merci nel territorio doganale dell'Unione alle condizioni specificate al paragrafo 2, impone la sanzione e notifica al dichiarante autorizzato o, nella situazione di cui al paragrafo 2, alla persona:

a)di aver concluso che il dichiarante autorizzato o la persona non rispetta l'obbligo di restituire i certificati CBAM relativi a un determinato anno;

b)i motivi della conclusione;

c)l'importo della sanzione inflitta al dichiarante autorizzato o alla persona;

d)la data a decorrere dalla quale la sanzione è dovuta;

e)l'azione che l'autorità competente ritiene che il dichiarante autorizzato o la persona dovrebbe intraprendere per adempiere all'obbligo di cui alla lettera a) in funzione dei fatti e delle circostanze del caso; e

f)il diritto del dichiarante autorizzato o della persona di presentare ricorso in base alle norme nazionali.

5.Oltre alle sanzioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare sanzioni amministrative o penali in caso di inosservanza della legislazione in materia di CBAM conformemente alle rispettive norme nazionali. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 27
Elusione

1.La Commissione interviene, sulla base di dati pertinenti e oggettivi, per contrastare le pratiche di elusione del presente regolamento in conformità al presente articolo.

2.Le pratiche di elusione comprendono situazioni in cui una modifica della configurazione degli scambi inerente a merci incluse nel campo di applicazione del presente regolamento non ha una sufficiente motivazione o giustificazione economica, oltre quella di evitare gli obblighi previsti dal presente regolamento, e consiste nella sostituzione di tali merci con prodotti leggermente modificati, che non sono inclusi nell'elenco delle merci di cui all'allegato I, ma rientrano in un settore compreso nel campo di applicazione del presente regolamento.

3.Uno Stato membro o qualsiasi parte interessata o avvantaggiata dalle situazioni di cui al paragrafo 2 può notificare alla Commissione se, nell'arco di due mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, constata una diminuzione significativa del volume di merci importate rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e un aumento del volume di importazioni di prodotti leggermente modificati che non figurano nell'elenco delle merci di cui all'allegato I. La Commissione sorveglia costantemente qualsiasi modificazione significativa, a livello dell'Unione, nella configurazione degli scambi di merci e di prodotti leggermente modificati.

4.La notifica di cui al paragrafo 3 è motivata e comprende i dati e le statistiche pertinenti relativi alle merci e ai prodotti di cui al paragrafo 2.

5.Se, tenuto conto dei dati, delle relazioni e delle statistiche pertinenti, anche forniti dalle autorità doganali degli Stati membri, la Commissione ha sufficienti motivi per ritenere che le circostanze di cui al paragrafo 3 si verifichino in uno o più Stati membri, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare l'ambito di applicazione del presente regolamento per includervi prodotti leggermente modificati allo scopo di contrastare l'elusione.

CAPO VII
Esercizio della delega e procedura di comitato

Articolo 28
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

3.La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

4.La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

6.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

7.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 27, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 29
Ese
rcizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione

1.La Commissione è assistita dal comitato CBAM. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VIII
Relazioni e riesame

Articolo 30
Riesame e presentazione di relazioni da parte della Commissione

1.La Commissione raccoglie le informazioni necessarie al fine di ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento alle emissioni indirette e alle merci diverse da quelle elencate nell'allegato I ed elabora metodi di calcolo delle emissioni incorporate basati sui metodi di calcolo dell'impronta ambientale.

2.Prima della fine del periodo di transizione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene, in particolare, una valutazione delle possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione delle emissioni incorporate alle emissioni indirette e ad altre merci a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio diverse da quelle già disciplinate dal presente regolamento, nonché una valutazione del sistema di governance. Contiene inoltre la valutazione della possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione alle emissioni incorporate dei servizi di trasporto nonché alle merci a valle della catena del valore e ai servizi che potrebbero essere soggetti in futuro al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

3.La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

CAPO IX
Coordinamento dell'assegnazione gratuita di quote

nell'ambito dell'EU ETS

Articolo 31
Assegnazione gratuita di
quote nell'ambito dell'EU ETS e obbligo di restituzione dei certificati CBAM

1.I certificati CBAM che devono essere restituiti a norma dell'articolo 22 sono adeguati per riflettere l'entità delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE agli impianti che producono, all'interno dell'Unione, le merci elencate nell'allegato I.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che definiscano la metodologia di calcolo della riduzione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

CAPO X
Disposizioni transitorie

Articolo 32
Ambito di applicazione

Durante il periodo transitorio del presente regolamento il meccanismo CBAM si applica come obbligo di comunicazione di cui agli articoli da 33 a 35.

Articolo 33
Importazione di merci

1.Il dichiarante che importa merci è tenuto ad adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 35.

2.Al più tardi al momento dell'immissione in libera pratica di tali merci, le autorità doganali informano il dichiarante dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

3.Le autorità doganali comunicano all'autorità competente dello Stato membro di importazione, mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni relative alle merci importate, compresi i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo. Tali informazioni comprendono il numero EORI del dichiarante, il codice NC a 8 cifre, la quantità, il paese di origine e il dichiarante delle merci, la data della dichiarazione e il regime doganale.

Articolo 34
Obbligo di comunicazione per taluni regimi doganali

1.Per le merci trasformate risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, comprende le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo elencate nell'allegato I del presente regolamento, anche se il prodotto trasformato non figura in tale allegato.

2.L'obbligo di comunicazione non si applica all'importazione di:

a)prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo di cui all'articolo 259 del regolamento (UE) n. 952/2013;

b)merci importate considerate merci in reintroduzione conformemente all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 35
Obbligo di comunicazione

1.Ogni dichiarante presenta, per ciascun trimestre di un anno civile, una relazione ("relazione CBAM"), contenente informazioni sulle merci importate durante tale trimestre, all'autorità competente dello Stato membro di importazione o, se le merci sono state importate in più di uno Stato membro, all'autorità competente di uno di tali Stati membri a scelta del dichiarante, entro un mese dalla fine di ogni trimestre.

2.La relazione CBAM comprende le seguenti informazioni:

a)la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;

b)il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO2e per megawatt ora per l'energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III;

c)il totale delle emissioni indirette incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO2e per tonnellata di ciascun tipo di merci diverse dall'energia elettrica, calcolate secondo un metodo stabilito in un atto di esecuzione di cui al paragrafo 6;

d)il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, non soggetto a una riduzione all'esportazione o ad altra forma di compensazione all'esportazione.

3.L'autorità competente comunica alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2 entro due mesi dalla fine del trimestre oggetto della relazione.

4.L'autorità competente impone una sanzione proporzionata e dissuasiva ai dichiaranti che non presentano una relazione CBAM.

5.Se l'autorità competente stabilisce che un dichiarante non ha rispettato l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui al paragrafo 1, impone la sanzione e notifica al dichiarante:

a)di aver concluso che il dichiarante non rispetta l'obbligo di presentare una relazione per un determinato trimestre;

b)i motivi della conclusione;

c)l'importo della sanzione inflitta al dichiarante;

d)la data a decorrere dalla quale la sanzione è dovuta;

e)l'azione che l'autorità competente ritiene che il dichiarante dovrebbe intraprendere per adempiere all'obbligo di cui alla lettera a) in funzione dei fatti e delle circostanze del caso; e

f)il diritto del dichiarante di presentare ricorso in base alle norme nazionali.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle informazioni da comunicare, alle procedure per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 e alla conversione in euro del prezzo del carbonio pagato in valuta estera al tasso di cambio medio annuo. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire ulteriormente gli elementi necessari del metodo di calcolo di cui all'allegato III, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, dei fattori di emissione, dei valori specifici per impianto delle emissioni effettive e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché stabilire metodi per garantire l'affidabilità dei dati, compreso il livello di dettaglio e la verifica degli stessi. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti di esecuzione per elaborare un metodo di calcolo delle emissioni indirette incorporate nelle merci importate.

7.Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

CAPO XI
Disposizioni finali

Articolo 36
Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3.In deroga al paragrafo 2:

a)gli articoli da 32 a 34 si applicano fino al 31 dicembre 2025.

b)L'articolo 35 si applica fino al 28 febbraio 2026.

c)Gli articoli 5 e 17 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2025.

d)Gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 31 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

1.2.Settore/settori interessati 

Politica in materia di clima

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

× una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 55  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Alla luce delle crescenti ambizioni dell'UE in materia di clima, l'introduzione di un CBAM persegue l'obiettivo generale di affrontare i cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas a effetto serra nell'UE e a livello mondiale.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

L'obiettivo generale di affrontare i cambiamenti climatici è ulteriormente articolato in una serie di obiettivi specifici, vale a dire:

i) affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel quadro di una maggiore ambizione dell'UE;

ii) contribuire a fornire un quadro politico stabile e sicuro per gli investimenti in tecnologie a basse o a zero emissioni di carbonio;

iii) garantire che la produzione interna e le importazioni siano soggette a un livello analogo di fissazione del prezzo del carbonio;

iv) incoraggiare i produttori dei paesi terzi che esportano verso l'UE ad adottare tecnologie a basse emissioni di carbonio;

v) garantire l'efficacia della misura, riducendo al minimo il rischio di elusione e garantendo in tal modo l'integrità ambientale;

vi) garantire un onere amministrativo proporzionato per le imprese e le autorità pubbliche nell'applicazione della misura.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'introduzione di un CBAM dovrebbe permettere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia nell'UE-27 che nel resto del mondo nei settori coperti dal CBAM. Il CBAM dovrebbe inoltre ridurre i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sostituendo quindi gradualmente l'assegnazione gratuita di quote nell'ambito del sistema ETS dell'UE.

Per quanto riguarda l'impatto economico, la modellizzazione indica che l'introduzione di un CBAM e di altre misure necessarie per concretizzare le accresciute ambizioni dell'UE in materia di clima potrebbe portare a una contrazione del PIL dell'UE-27 dallo 0,22 % allo 0,23 % nel 2030. L'impatto sul lato degli investimenti è modesto. Dal lato dei consumi, il CBAM sembra avere un effetto negativo leggermente più marcato rispetto allo scenario di aumento dell'ambizione in materia di clima e di assenza di CBAM.

Riducendo efficacemente la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, l'introduzione di un CBAM comporta una riduzione delle importazioni nell'UE-27. Nel complesso, l'impatto sociale del CBAM è limitato.

Si prevede un impatto amministrativo sulle autorità nazionali e sulle imprese. Nel complesso, i costi di conformità per le imprese e le autorità, sebbene significativi, dovrebbero essere proporzionati e gestibili alla luce dei benefici ambientali della misura.

Sebbene la generazione di entrate non sia un obiettivo di CBAM, si prevede che quest'ultimo genererà entrate aggiuntive, che per il 2030 sono stimate a oltre 2,1 miliardi di EUR.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Obiettivi

Indicatori

Strumenti di misurazione/ fonti di dati

Ridurre le emissioni di gas serra

-Livello delle emissioni nell'UE

-Livello delle emissioni a livello mondiale

-Statistiche delle emissioni

-Statistiche settoriali

Incentivare processi di produzione più puliti nei paesi terzi

-Evoluzione delle emissioni effettive per i settori CBAM nei paesi terzi

-Livello di emissioni dimostrato dai produttori di paesi terzi soggetti al CBAM

Prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

-Indicatori delle emissioni di gas a effetto serra di cui sopra

-Livello delle emissioni nell'UE rispetto al livello delle emissioni a livello mondiale

-Flussi commerciali nei settori CBAM

-Flussi commerciali a valle

-Statistiche delle emissioni

-Statistiche del commercio

-Statistiche settoriali

Assicurare la coerenza con le politiche dell'UE

-Prezzo dei certificati d'importazione in linea con il prezzo del sistema ETS dell'UE

-Statistiche delle autorità del sistema ETS dell'UE e del CBAM

Limitare gli ostacoli burocratici

-Trattamento tempestivo dell'applicazione della CBAM (ad esempio, eventuale procedura di conciliazione)

-Frequenza di aggiornamento dei prezzi del sistema ETS dell'UE

-Controlli del livello effettivo delle emissioni da parte dell'esportatore

-Feedback dell'industria e delle autorità pubbliche responsabili dell'attuazione della CBAM

-Personale necessario per l'amministrazione della CBAM

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'introduzione del CBAM è prevista per il 2023. Un sistema semplificato del regime CBAM sarà in vigore per i primi anni successivi all'entrata in vigore. In particolare, si applicherà un periodo transitorio per agevolare il corretto svolgimento del CBAM e consentire agli operatori commerciali e agli importatori di adeguarsi. Le semplificazioni comprendono le procedure applicate alla frontiera quando le merci sono importate e l'uso di valori standard per determinare l'obbligo a titolo del CBAM.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è fondamentalmente una questione transfrontaliera che richiede un'azione efficace nella più ampia misura possibile. L'UE, quale organizzazione sovranazionale, è nella posizione ideale per definire una politica climatica efficace nell'UE, come ha fatto con il sistema ETS dell'UE.

Esiste già un prezzo del carbonio armonizzato a livello dell'UE. Si tratta del prezzo risultante dall'EU ETS per i settori coperti dal sistema. Questi settori sono ad alta intensità energetica e sono soggetti alla concorrenza internazionale. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato unico quando l'UE aumenta la sua ambizione in materia di clima, è essenziale creare condizioni di parità per i settori interessati nel mercato interno. L'unico modo efficace per farlo è intervenire a livello dell'UE. Qualsiasi iniziativa deve essere attuata in modo da offrire agli importatori, indipendentemente dal paese di origine e dal porto di entrata o di destinazione all'interno dell'UE, condizioni e incentivi uniformi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che siano equivalenti a quelle dei produttori nazionali.

L'unico modo significativo per garantire l'equivalenza tra la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata nel mercato interno dell'UE e la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata alle importazioni è adottare misure a livello dell'Unione.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post): è a livello dell'UE, parallelamente al sistema ETS dell'UE, che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel mercato unico dell'UE possono essere perseguite in maniera più efficace. Inoltre, il modo migliore per soddisfare la necessità di costi amministrativi minimi è stabilire norme coerenti per l'intero mercato unico, sottolineando ulteriormente il valore aggiunto di un intervento a livello dell'UE.

La consultazione pubblica ha confermato il valore aggiunto di un intervento sul CBAM a livello dell'UE. In particolare, i portatori di interessi concordano sulla necessità di un meccanismo transfrontaliero per il clima dell'UE, date le attuali differenze di ambizione tra l'UE e il resto del mondo e al fine di sostenere gli sforzi globali in materia di clima. Inoltre, in considerazione della posizione dell'UE nel commercio internazionale, se introduce un CBAM, l'effetto ambientale sulle ambizioni internazionali in materia di clima sarà il più efficace come potenziale esempio da seguire.

Pertanto, l'obiettivo di ridurre le emissioni e la neutralità climatica richiede, senza politiche globali altrettanto ambiziose, l'azione dell'Unione europea.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il CBAM è un meccanismo nuovo. L'opzione preferita nella valutazione d'impatto si ispira al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e mira a riprodurne alcune delle caratteristiche.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, firmato nel contesto dei negoziati, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che "le istituzioni lavoreranno all'introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al fine di coprire un importo corrispondente alle spese previste in relazione al rimborso" di NextGenerationEU 56 . Nell'ambito del mandato ricevuto, la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di CBAM nel primo semestre del 2021, in vista della sua introduzione al più tardi entro il 1º gennaio 2023.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I costi di attuazione della CBAM saranno finanziati dal bilancio dell'UE.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

× durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 1° gennaio 2023

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 57  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

  a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione provvederà affinché siano adottate misure per monitorare e valutare il funzionamento del CBAM e valutarlo a fronte dei principali obiettivi strategici. Dato che il CBAM è una delle proposte strategiche nell'ambito del pacchetto "Fit for 55", il monitoraggio e la valutazione potrebbero essere effettuati in linea con le altre politiche del pacchetto.

Il sistema amministrativo dovrebbe essere valutato dopo il primo anno di funzionamento per individuare eventuali problemi anche in termini di governance e potenziali miglioramenti. Inoltre, quando saranno disponibili maggiori dati, la Commissione riesaminerà anche l'ambito di applicazione del CBAM per esaminare la possibilità di estenderlo alle emissioni di altri settori e a valle della catena del valore. A tal fine è necessario monitorare l'effetto del CBAM sui settori selezionati.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Un sistema simile all'EU ETS basato sulle autorità nazionali competenti consente una rapida attuazione del CBAM. Inoltre, funzioni limitate svolte a livello centrale, in particolare per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione, dovrebbero garantire la cooperazione e la collaborazione nell'attuazione del CBAM.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il CBAM proposto si baserà su un sistema dichiarativo che comporta il rischio di mancata dichiarazione o di false dichiarazioni.

Per far fronte al rischio di mancata dichiarazione, il sistema richiede un'autorizzazione prima di importare merci che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Le autorità doganali nazionali saranno incaricate di applicare tale norma non immettendo in libera pratica tali merci finché il dichiarante non è autorizzato a norma del presente regolamento.

Per far fronte al rischio di false dichiarazioni, sarà istituito un sistema di audit dei criteri di valutazione del rischio e di audit casuali, unitamente a sanzioni stabilite a un livello sufficientemente elevato da fungere da deterrente. L'audit avrà luogo sia a livello di dichiarazione CBAM da parte delle autorità nazionali sia a livello delle dichiarazioni di importazione da parte delle autorità doganali.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Il ruolo delle autorità nazionali sarà di controllare la corretta applicazione della CBAM, in particolare la restituzione dei certificati CBAM e la riscossione dei fondi. Sarà applicato un sistema di gestione del rischio per garantire controlli efficaci sotto il profilo dei costi.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie,

Un dichiarante autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, un certo numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate nelle merci importate durante l'anno precedente o che presenti all'autorità nazionale competente informazioni false relative alle emissioni effettive al fine di ottenere un trattamento individuale favorevole è ritenuto responsabile del pagamento di una sanzione.

L'importo della sanzione si baserà sulle sanzioni previste dal sistema ETS dell'UE. Il pagamento della sanzione non dispensa il dichiarante autorizzato dall'obbligo di consegnare il numero di certificati CBAM rimanenti all'autorità nazionale competente.

In caso di recidiva, l'autorità nazionale competente può decidere di sospendere la contabilità del dichiarante.

Gli atti di esecuzione forniranno maggiori dettagli sull'applicazione delle sanzioni.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di spese

Contributo

Numero

Diss./Non diss. 58

di paesi EFTA 59

di paesi candidati 60

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

7

20 01 02 01

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di 
spese

Contributo

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

09.20.YY – Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Diss.

NO

NO

NO

NO

3,2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale) Prezzi correnti

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

3 Risorse naturali e ambiente

DG: TAXUD

2,022

2,023

2,024

2,025

2,026

2,027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 61

Impegni

(1 a)

1,3

2,25

2,45

1,8

1,65

1,55

11,1

Pagamenti

(2a)

1,3

2,25

2,45

1,8

1,65

1,55

11,1

Totale degli stanziamenti 
TOTALE DG TAXUD

Impegni

= 1a

1,3

2,25

2,45

1,8

1,65

1,55

11,1

Pagamenti

= 2 a

1,3

2,25

2,45

1,8

1,65

1,55

11,1

 





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale) Prezzi correnti

2,023

2,024

2,025

2,026

2,027

TOTALE

QFP 2021-2027

DG: TAXUD

• Risorse umane

1,064

1,216

1,216

1,216

0,912

5,624

• Altre spese amministrative (missioni)

TOTALE DG TAXUD

Stanziamenti

1,064

1,216

1,216

1,216

0,912

5,624

Totale degli stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,064

1,216

1,216

1,216

0,912

5,624

Mio EUR (al terzo decimale) Prezzi correnti

2,023

2,024

2,025

2,026

2,027

TOTALE

QFP 2021-2027

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

3,114

2,566

2,416

2,316

1,712

12,124

Pagamenti

3,114

2,566

2,416

2,316

1,712

12,124

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi della Commissione

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

×    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2021

Anno
2022

Anno 
2,023

Anno 
2,024

Anno 
2,025

Anno 
2,026

Anno
2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,064

1,216

1,216

1,216

0,912

5,624

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

1,064

1,216

1,216

1,216

0,912

5,624

Esclusa la RUBRICA 7 62  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

1,064

1,216

1,216

1,216

0,912

5,624

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

×    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2,023

2,024

2,025

2,026

2,027

Totale

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

7

8

8

8

6

6

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 63

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 64

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

7

8

8

8

6

6

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Il regolamento CBAM impone alla Commissione di adottare diversi atti delegati e atti di esecuzione una volta adottato. Sarà inoltre necessario che il personale della Commissione riesamini e valuti il funzionamento del sistema CBAM e attui il sistema informatico.

Personale esterno

3.2.3.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

 

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 65 .

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

     sulle risorse proprie

     su altre entrate

     indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa

2,023

2,024

2,025

2,026

2,027

2,028

2,029

2,030

Articolo ………….

0

0

0

1,510

1,660

1,810

1,960

2,110

Nota: La CBAM non dovrebbe generare entrate nel periodo transitorio dal 2023 al 2025.

Nella fase definitiva, ossia a partire dal 2026, le entrate annue della CBAM dipenderanno dal grado di eliminazione graduale dell'assegnazione gratuita di quote e dalla rispettiva introduzione graduale della misura alle frontiere.

Nel 2030 le entrate totali annue provenienti dalla sola misura alle frontiere dovrebbero ammontare a 2,1 miliardi di EUR a titolo di tale misura e a 7 miliardi di EUR a titolo di misure supplementari.

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Il modello GEM-E3 del JRC è stato utilizzato per stimare le entrate generate dal CBAM.

(1)    Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi.
(2)    Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final, pag. 4).
(3)    La Commissione ha presentato la proposta COM(2020) 563 final, che modifica la proposta iniziale della Commissione sulla normativa europea in materia di clima, al fine di includere un obiettivo riveduto di riduzione delle emissioni dell'UE di almeno il 55 % entro il 2030. Il 10 e l'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni, ha approvato questo obiettivo rafforzato dell'UE.
(4)    Comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal titolo "Intensificare l'ambizione dell'Europa in materia di clima per il 2030". (COM(2020) 562 final: Parte 1/2).
(5)    Conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020: (EUCO 22/20 CO EUR 17 CONCL 8).
(6)    Presidenza tedesca del Consiglio dell'UE (2020). Aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
(7)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(8)    Programma di lavoro della Commissione per il 2021. (COM(2020) 690 final). L'allegato I illustra tutti gli strumenti del pacchetto.
(9)    Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 "Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alle frontiere compatibile con l'OMC".
(10)    Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti" (COM(2021) 400 final).
(11)    Articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(12)    Comunicazione della Commissione 2019) Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final), pag. 4.
(13)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(14)    Articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo di Parigi.
(15)    [OP: inserire il numero della revisione proposta dell'EU ETS, se disponibile]
(16)    Discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dalla presidente von der Leyen alla sessione plenaria del Parlamento europeo del 16 settembre 2020.     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
(17)    Articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(18)    Comunicazione della Commissione 2021) Percorso verso un pianeta sano per tutti. (COM(2021) 400 final).
(19)    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(20)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-EU-Green-Deal-carbon-border-adjustment-mechanism-_en
(21)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-EU-Green-Deal-carbon-border-adjustment-mechanism-_en  
(22)    [OP: inserire il link allo studio dopo la sua pubblicazione]
(23)    [OP: inserire il link allo studio dopo la sua pubblicazione]
(24)    [OP: inserire i link alla scheda di sintesi e al parere favorevole del comitato per il controllo normativo dopo la loro pubblicazione.]
(25)    GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.
(26)    Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).
(27)    Cfr. conclusioni del Consiglio europeo, 17-21luglio 2020 .
(28)    Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).
(29)    GU C […] del […], pag. […]. [OP: inserire il numero del parere]
(30)    GU C […] del […], pag. […]. [OP: inserire il numero del parere]
(31)    Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
(32)    Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti" (COM(2021) 400).
(33)    GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(34)     Consiglio dell'Unione europea ST/14222/1/20/REV1.
(35)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(36)    IPCC, 2018: Global Warming of 1.5 °C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].
(37)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(38)    Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021‑2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(39)    Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(40)    Convenzione sul diritto del mare, Montego Bay, 10 dicembre 1982.
(41)    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(42)    Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030 (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 2).
(43)    Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(44)    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).
(45)    Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15).
(46)    Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).
(47)    Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).
(48)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(49)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(50)    Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
(51)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(52)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(53)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(54)    Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
(55)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(56)    Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).
(57)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(58)    Diff. = stanziamenti dissociati / Non-diff. = stanziamenti non dissociati.
(59)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(60)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(61)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(62)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(63)    AC= Agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(64)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(65)    Cfr. articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
Top

Bruxelles, 14.7.2021

COM(2021) 564 final

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

{SEC(2021) 564 final} - {SWD(2021) 643 final} - {SWD(2021) 644 final} - {SWD(2021) 647 final}


ALLEGATO I
Elenco delle merci e dei gas a effetto serra

1.Ai fini dell'identificazione delle merci il presente regolamento si applica alle merci elencate nei seguenti settori che attualmente rientrano nei codici della nomenclatura combinata ("NC") elencati di seguito e corrispondenti a quelli del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 1 .

2.Ai fini del presente regolamento i gas a effetto serra relativi alle merci che rientrano nei settori elencati in appresso sono quelli elencati di seguito per ciascun tipo di merci.

Cemento

Codice NC

Gas a effetto serra

2523 10 00 - Cementi non polverizzati detti "clinkers"

Biossido di carbonio

2523 21 00 - Cementi Portland, bianchi, anche colorati artificialmente

Biossido di carbonio

2523 29 00 - altri cementi Portland

Biossido di carbonio

2523 90 00 - altri cementi idraulici

Biossido di carbonio

Energia elettrica

Codice NC

Gas a effetto serra

2716 00 00 Energia elettrica

Biossido di carbonio

Concimi

Codice NC

Gas a effetto serra

2808 00 00 - Acido nitrico; acidi solfonitrici

Biossido di carbonio e protossido di azoto

2814 - Ammoniaca, anidra o in soluzione acquosa

Biossido di carbonio

2834 21 00 - Nitrati di potassio

Biossido di carbonio e protossido di azoto

3102 - Concimi minerali o chimici azotati

Biossido di carbonio e protossido di azoto

3105 - Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

-esclusi: 3105 60 00 - Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

Biossido di carbonio e protossido di azoto



Ghisa, ferro e acciaio

Codice NC

Gas a effetto serra

72 - Ghisa, ferro e acciaio

esclusi:

7202 - Ferro-leghe

7204 - Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

Biossido di carbonio

7301 - Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

Biossido di carbonio

7302 - Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Biossido di carbonio

7303 00 - Tubi e profilati cavi, di ghisa

Biossido di carbonio

7304 - Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Biossido di carbonio

7305- Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

Biossido di carbonio

7306 - Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

Biossido di carbonio

7307 - Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

Biossido di carbonio

7308 - Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Biossido di carbonio

7309 - Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

Biossido di carbonio

7310 - Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

Biossido di carbonio

7311 - Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

Biossido di carbonio

Alluminio

Codice NC

Gas a effetto serra

7601 - Alluminio greggio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

7603 - Polveri e pagliette di alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

7604 - Barre e profilati di alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

7605 - Fili di alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

7606 - Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

7607 - Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

7608 - Tubi di alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

7609 00 00 - Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ALLEGATO II
Paesi e territori che non rientrano nel campo di applicazione del presente regol
amento

1.Sezione A - Paesi e territori che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento non si applica alle merci originarie dei seguenti paesi:

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Il presente regolamento non si applica alle merci originarie dei seguenti territori:

Büsingen

Heligoland

Livigno

Ceuta

Melilla

2.Sezione B - Paesi e territori che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda l'importazione di energia elettrica nel territorio doganale dell'Unione

[Attualmente vuoto]



ALLEGATO III
Metodologie di calcolo delle emissioni incorporate

1.Definizioni

Ai fini del presente allegato e dell'allegato IV si applicano le seguenti definizioni:

(a)"merci semplici": merci prodotte in un processo di produzione che richiede esclusivamente materiali in entrata e combustibili a zero emissioni incorporate;

(b)"merci complesse": merci che richiedono l'apporto di altre merci semplici nel loro processo di produzione;

(c)"emissioni incorporate specifiche": le emissioni incorporate di una tonnellata di merci, espresse in tonnellate di emissioni di CO2e per tonnellata di merci;

(d)"fattore di emissione di CO2": la media ponderata dell'intensità di CO2 dell'energia elettrica prodotta da combustibili fossili in una zona geografica. Il fattore di emissione di CO2 si ottiene dividendo i dati sulle emissioni di CO2 prodotte dal settore dell'energia per la produzione lorda di elettricità proveniente da combustibili fossili. È espresso in tonnellate di CO2 per megawatt ora;

(e)"accordo di acquisto di energia elettrica": un contratto in base al quale una persona si impegna ad acquistare energia elettrica direttamente da un produttore di energia elettrica;

(f)"gestore del sistema di trasmissione": un gestore quale definito all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 .

2.Determinazione delle emissioni incorporate dirette effettive per le merci semplici

Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci semplici prodotte in un determinato impianto si tiene conto solo delle emissioni dirette. A tal fine si applica la seguente equazione:

dove SEEg sono le emissioni incorporate specifiche delle merci g, in termini di CO2e per tonnellata, AttrEmg sono le emissioni attribuite delle merci g e ALg è il livello di attività delle merci. Il livello di attività è la quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto.

Per "emissioni attribuite" si intende la parte delle emissioni dirette dell'impianto durante il periodo di riferimento causata dal processo di produzione che dà luogo alle merci g quando si applicano i limiti di sistema del processo definiti dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Le emissioni attribuite si calcolano con la seguente equazione:

dove DirEm sono le emissioni dirette risultanti dal processo di produzione, espresse in tonnellate di CO2e, entro i limiti di sistema di cui all'atto di esecuzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 6.

3.Determinazione delle emissioni incorporate dirette effettive per le merci complesse

Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci complesse prodotte in un determinato impianto si tiene conto solo delle emissioni dirette. A tal fine si applica la seguente equazione:

dove AttrEmg sono le emissioni attribuite delle merci g e ALg il livello di attività delle merci (quest'ultimo corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto), e EEInpMat sono le emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori) consumati nel processo di produzione. Devono essere presi in considerazione solo i materiali in entrata elencati come pertinenti per i limiti di sistema del processo di produzione specificati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Le EEInpMat pertinenti sono calcolate come segue:

dove Mi è la massa del materiale in entrata i utilizzato nel processo di produzione e SEEi le emissioni incorporate specifiche di tale materiale. Per le SEEi il gestore dell'impianto utilizza il valore delle emissioni derivanti dall'impianto in cui è stato prodotto il materiale in entrata, a condizione che i dati dell'impianto possano essere adeguatamente misurati.

4.Determinazione dei valori predefiniti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3

Se i dati di monitoraggio effettivi relativi alle emissioni dirette di cui ai punti 2 e 3 non possono essere forniti in modo adeguato, si applica un valore predefinito.

Ai fini della determinazione dei valori predefiniti solo i valori effettivi sono utilizzati per determinare le emissioni incorporate. In assenza di dati effettivi si possono utilizzare i valori indicati nella letteratura. La Commissione pubblica orientamenti sull'approccio adottato al fine di procedere a una correzione per i gas di scarico o i gas a effetto serra utilizzati come elementi in entrata, prima di raccogliere i dati necessari per determinare i pertinenti valori predefiniti per ciascun tipo di merce elencata nell'allegato I. I valori predefiniti sono determinati sulla base dei migliori dati disponibili. Gli orientamenti sono riveduti periodicamente mediante atti di esecuzione sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, anche sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo o da un gruppo di paesi terzi.

4.1.Valori predefiniti di cui all'articolo 7, paragrafo 2

Quando le emissioni effettive non possono essere adeguatamente determinate dal dichiarante autorizzato, si utilizzano valori predefiniti. Tali valori sono fissati all'intensità media delle emissioni di ciascun paese esportatore e per ciascuna delle merci elencate nell'allegato I diverse dall'energia elettrica, cui va aggiunta una maggiorazione da determinare negli atti di esecuzione del presente regolamento. Quando a un tipo di merci non possono essere applicati dati affidabili per il paese esportatore, i valori predefiniti si basano sull'intensità media delle emissioni del 10 % degli impianti dell'UE con le prestazioni peggiori per quel tipo di merci.

4.2.Valori predefiniti di cui all'articolo 7, paragrafo 3

I valori predefiniti per l'energia elettrica importata sono determinati in base a valori predefiniti specifici per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo o, se tali valori non sono disponibili, in base ai valori predefiniti dell'UE per una produzione analoga di energia elettrica nell'UE, conformemente al punto 4.2.2.

4.2.1.Valori predefiniti specifici per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo

I valori predefiniti specifici sono basati sui migliori dati a disposizione della Commissione per determinare il fattore medio di emissione di CO2, in tonnellate di CO2 per megawatt ora, delle fonti di fissazione dei prezzi nel paese terzo, nel gruppo di paesi terzi o nella regione all'interno di un paese terzo.

Se per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo sono determinati valori predefiniti specifici e l'energia elettrica è importata da un altro paese terzo o da un'altra regione all'interno del paese terzo, o da un altro gruppo di paesi terzi o un'altra regione all'interno di un paese terzo al fine di essere riesportata nell'Unione, non è utilizzato lo stesso valore predefinito specifico.

4.2.2.Valori predefiniti alternativi

Se per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo non è stato determinato alcun valore predefinito specifico, il valore predefinito per l'energia elettrica rappresenta il fattore di emissione di CO2 nell'UE, in tonnellate di CO2 per megawatt ora. Si tratta della media ponderata dell'intensità di CO2 dell'energia elettrica prodotta da combustibili fossili nell'UE. La ponderazione rispecchia il mix di produzione dei combustibili fossili nell'UE. Il fattore di emissione di CO2 si ottiene dividendo i dati sulle emissioni di CO2 prodotte dal settore dell'energia per la produzione lorda di energia elettrica proveniente da combustibili fossili in megawatt ora.

Se i dichiaranti autorizzati di merci originarie di un paese terzo o di un gruppo di paesi terzi che hanno uno scambio significativo di energia elettrica con l'UE possono dimostrare, sulla base di dati affidabili, che il fattore medio di emissione di CO2 delle fonti di fissazione dei prezzi in tale paese terzo o tale gruppo di paesi terzi è inferiore a quello nell'UE o inferiore al valore predefinito specifico, per tale paese o gruppo di paesi è stabilito un valore predefinito alternativo basato su tale fattore medio di emissione di CO2e.

Se per un paese terzo, una regione all'interno di un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o di regioni all'interno di paesi terzi sono determinati predefiniti valori alternativi e l'energia elettrica è importata da un altro paese terzo o da un'altra regione all'interno di un paese terzo, o da un altro gruppo di paesi terzi o di regioni all'interno di paesi terzi nel paese terzo soggetto al valore predefinito alternativo, non può essere utilizzato lo stesso valore predefinito alternativo.

5.Condizioni per l'applicazione delle emissioni incorporate effettive nell'energia elettrica

Un dichiarante autorizzato può chiedere di applicare le emissioni incorporate effettive invece dei valori predefiniti per il calcolo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, se sono soddisfatti i seguenti criteri cumulativi:

(a)il dichiarante autorizzato ha concluso un accordo di acquisto di energia elettrica con un produttore di energia elettrica situato in un paese terzo per una quantità di energia elettrica equivalente all'importo per il quale è richiesto l'utilizzo di un valore specifico;

(b)l'impianto di produzione di energia elettrica è collegato direttamente al sistema di trasmissione dell'UE o può essere dimostrato che, al momento dell'esportazione, non vi era alcuna congestione fisica della rete in alcun punto della rete tra l'impianto e il sistema di trasmissione dell'UE;

(c)un quantitativo di energia elettrica equivalente all'energia elettrica per la quale si richiede l'uso delle emissioni incorporate effettive è stato definitivamente assegnato alla capacità di interconnessione assegnata da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione responsabili nel paese di origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese terzo di transito, e la capacità designata e la produzione di energia elettrica da parte dell'impianto di cui alla lettera b) si riferiscono allo stesso periodo, che non può essere superiore a un'ora;

(d)il rispetto dei criteri di cui sopra è certificato da un verificatore accreditato. Il verificatore riceve con cadenza almeno mensile relazioni intermedie che dimostrano in che modo i criteri di cui sopra sono soddisfatti.

6.Adeguamento dei valori predefiniti sulla base di caratteristiche specifiche per regione

I valori predefiniti possono essere adattati a particolari zone o regioni di paesi in cui prevalgono caratteristiche specifiche in termini di fattori oggettivi quali la geografia, le risorse naturali, le condizioni di mercato, il mix energetico o la produzione industriale. Quando sono disponibili dati adattati a tali caratteristiche locali specifiche e possono essere definiti valori predefiniti più mirati, questi ultimi possono essere utilizzati al posto dei valori predefiniti basati sugli impianti dell'UE.

Se i dichiaranti di merci originarie di un paese terzo o di un gruppo di paesi terzi possono dimostrare, sulla base di dati affidabili, che un altro adattamento dei valori predefiniti in funzione delle caratteristiche specifiche di una regione comporta valori inferiori a quelli predefiniti stabiliti dalla Commissione, detti valori inferiori possono essere utilizzati.

ALLEGATO IV
Requisiti c
ontabili per i dati utilizzati per il calcolo delle emissioni incorporate

1.Dati minimi che un dichiarante autorizzato deve conservare per le merci importate

1.Dati identificativi del dichiarante autorizzato:

(a)nome;

(b)identificativo univoco assegnato dall'autorità nazionale competente;

2.dati sulle merci importate:

(a)tipo e quantità di ciascun tipo di merce;

(b)paese di origine;

(c)emissioni effettive o valori predefiniti.

2.Dati minimi che un dichiarante autorizzato deve conservare per le emissioni incorporate nelle merci importate sulla base delle emissioni effettive

Per ciascun tipo di merci cui si applica il presente regolamento devono essere conservati i seguenti dati supplementari:

(a)identificazione dell'impianto in cui sono state prodotte le merci;

(b)informazioni di contatto del gestore dell'impianto in cui sono state prodotte le merci;

(c)comunicazione delle emissioni verificate, compresi i dati relativi alle emissioni incorporate di ciascun tipo di merci dichiarate di cui all'allegato V;

(d)emissioni incorporate specifiche delle merci.

ALLEGATO V
Principi di verifica e contenuto della relazione di verifica

1.Principi di verifica

Per le verifiche richieste a norma dell'articolo 8 si applicano i seguenti principi:

(a)i verificatori effettuano le verifiche con un atteggiamento di scetticismo professionale;

(b)una relazione sulle emissioni è considerata verificata e idonea allo scopo solo se il verificatore ritiene con ragionevole certezza che la relazione sia esente da inesattezze rilevanti e da non conformità significative con riguardo alle norme di calcolo di cui all'allegato III;

(c)le visite degli impianti da parte del verificatore sono obbligatorie, a meno che non siano soddisfatti criteri specifici di esenzione;

(d)per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti, il verificatore si avvale delle soglie indicate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 8.

Per i parametri per i quali tali soglie non sono definite il verificatore si avvale del giudizio di esperti per stabilire se le inesattezze, singolarmente o, se aggregate con altre inesattezze, a motivo della loro entità e della loro natura, debbano essere considerate rilevanti, ossia possano influenzare l'uso della relazione da parte degli utilizzatori previsti, in particolare le autorità nazionali competenti.

2.Contenuto della relazione di verifica

La relazione di verifica contiene almeno le informazioni seguenti:

(a)identificazione dell'impianto in cui sono state prodotte le merci;

(b)informazioni di contatto del gestore dell'impianto in cui sono state prodotte le merci;

(c)periodo di riferimento applicabile;

(d)nome e recapiti del verificatore;

(e)identificativo dell'accreditamento, nome dell'organismo di accreditamento;

(f)data della visita all'impianto, se del caso, o i motivi per cui non è stata effettuata;

(g)quantità di ciascun tipo di merci dichiarate prodotta nel periodo di riferimento;

(h)emissioni dirette dell'impianto durante il periodo di riferimento;

(i)descrizione del modo in cui le emissioni dell'impianto sono attribuite ai diversi tipi di merci;

(j)informazioni quantitative sulle merci, sulle emissioni e sui flussi di energia non associati a tali merci;

(k)nel caso di merci complesse:

i.quantità di materiali in entrata (precursori) utilizzati;

ii.emissioni incorporate specifiche;

iii.in caso di utilizzo delle emissioni effettive: identificazione dell'impianto in cui è stato prodotto il materiale in entrata ed emissioni effettive derivanti dalla produzione di tale materiale;

(l)dichiarazione relativa al parere sulla verifica;

(m)informazioni sulle inesattezze rilevanti riscontrate e non corrette, se del caso;

(n)informazioni sulle non conformità con le norme di calcolo di cui all'allegato III, se del caso.

(1)    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2)    Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
Top