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Document 52020PC0614

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818

COM/2020/614 final

Bruxelles, 23.9.2020

COM(2020) 614 final

2016/0132(COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale e motivazione della proposta

Nei suoi orientamenti politici del luglio 2019 la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, impostato su un approccio globale che concerne le frontiere esterne, i sistemi di asilo e rimpatrio, lo spazio Schengen di libera circolazione, la dimensione esterna della migrazione, la migrazione legale e l'integrazione, con l'obiettivo di promuovere la fiducia reciproca fra gli Stati membri.

La comunicazione relativa al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, presentata contestualmente a una serie di proposte legislative, compresa la presente proposta che modifica la proposta del 2016 di rifusione del regolamento Eurodac, segna un nuovo inizio in materia di migrazione. Sulla base dei principi generali di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità, il nuovo patto intende favorire un'elaborazione integrata delle politiche nei settori dell'asilo, della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e delle relazioni con i principali paesi terzi.

Le difficoltà inerenti alla gestione della migrazione, comprese quelle relative agli arrivi irregolari e al rimpatrio, non dovrebbero essere affrontate da singoli Stati membri che agiscono da soli, bensì dall'UE nel suo insieme. È necessario un quadro europeo che permetta di gestire l'interdipendenza tra le politiche e le decisioni degli Stati membri. Tale quadro deve tener conto della costante evoluzione delle realtà migratorie, che ha portato a una maggior complessità e a un'accresciuta necessità di coordinamento. Sebbene dal 2015 il numero degli arrivi irregolari nell'Unione sia diminuito del 92 %, permane una serie di problemi strutturali che mettono a dura prova i sistemi di asilo, accoglienza e rimpatrio degli Stati membri.

Nonostante il numero di arrivi irregolari sia diminuito nel tempo, la percentuale di migranti provenienti da paesi con tassi di riconoscimento inferiori al 25 % è passata dal 14 % nel 2015 al 57 % nel 2018. A ciò si aggiunge una crescente percentuale di casi complessi, dovuta al fatto che gli arrivi di cittadini di paesi terzi con chiare esigenze di protezione internazionale nel periodo 2015-2016 sono stati in parte sostituiti da arrivi di persone provenienti da paesi con tassi di riconoscimento più eterogenei. Inoltre, nonostante la diminuzione degli arrivi irregolari a livello dell'UE dal 2015, il numero di domande di protezione internazionale ha continuato ad aumentare, quadruplicandosi rispetto a quello degli arrivi. Una tale evoluzione sembrerebbe indicare il persistere di spostamenti secondari e la presenza di domande multiple di protezione internazionale all'interno dell'UE. Infine, la natura degli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso richiede una risposta specifica nell'ambito del sistema globale di gestione della migrazione, riconoscendo che gli Stati membri che devono sostenere le conseguenze di tale fenomeno incontrano specifiche difficoltà.

La crescente percentuale di richiedenti protezione internazionale nell'UE che difficilmente ne beneficeranno comporta un aumento dell'onere nel trattare non soltanto le domande, ma anche il rimpatrio dei migranti irregolari che non hanno mai presentato domanda di protezione internazionale o le cui domande sono state respinte, anche in quanto inammissibili. A ciò si aggiunge il rimpatrio dei migranti irregolari che non hanno mai presentato domanda di protezione internazionale. Risulta pertanto più importante che mai una concatenazione senza soluzione di continuità tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio. È altrettanto importante adoperarsi per un sistema di rimpatrio più europeo. I migranti irregolari che non intendono chiedere protezione internazionale dovrebbero essere rapidamente inseriti nella procedura di rimpatrio e non ritrovarsi automaticamente nella procedura di asilo.

Analogamente, la pressione sui sistemi di asilo degli Stati membri continua a gravare pesantemente sugli Stati membri di primo arrivo, oltre che sui sistemi di asilo di altri Stati membri a causa degli spostamenti non autorizzati. Il sistema vigente non è sufficientemente efficace per far fronte a queste realtà. In particolare, attualmente non esiste un efficace meccanismo di solidarietà.

Il nuovo patto si basa sulle proposte della Commissione del 2016 miranti a riformare il sistema europeo comune di asilo e sulla proposta di rifusione della direttiva rimpatri del 2018, aggiungendo nuovi elementi supplementari che assicurino l'equilibrio necessario per un quadro comune che contempli tutti gli aspetti della politica in materia di asilo e migrazione. La proposta che modifica la proposta del 2016 di rifusione del regolamento Eurodac 1 instaura un collegamento chiaro e coerente fra le singole persone e le procedure cui sono sottoposte, al fine di controllare meglio la migrazione irregolare e individuare gli spostamenti non autorizzati. La proposta contiene anche disposizioni per l'attuazione del nuovo meccanismo di solidarietà e prevede le modifiche, da apportare di conseguenza, che consentiranno all'Eurodac di funzionare nell'ambito del quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE.

Unitamente alla presente proposta, la Commissione presenta una proposta di nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione 2 , che istituisce un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione a livello dell'UE nell'ambito di un approccio globale.

Inoltre, la proposta che modifica la proposta di regolamento sulla procedura di asilo 3 del 2016 e la proposta di regolamento che introduce accertamenti 4 assicurano un concatenamento senza soluzione di continuità tra tutte le fasi delle procedure attinenti alla migrazione, da una nuova procedura pre-ingresso al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e apolidi che non godono del diritto di rimanere nell'Unione. Gli accertamenti consistono in verifiche dell'identità e controlli sanitari e di sicurezza effettuati all'arrivo, e sono finalizzati a incanalare rapidamente l’interessato verso la procedura applicabile: il rimpatrio, il rifiuto di ingresso o l'esame di una domanda di protezione internazionale.

Obiettivi della proposta

La proposta della Commissione del 2016 ha già ampliato l'ambito di applicazione dell'Eurodac, aggiunto nuove categorie di persone per le quali dovrebbero essere conservati dati, consentendone l'uso per identificare i migranti irregolari, abbassato l'età per il rilevamento delle impronte digitali, consentito il rilevamento delle informazioni sull'identità insieme ai dati biometrici e esteso il periodo di conservazione dei dati.

La proposta che modifica la proposta del 2016 si basa sull'accordo provvisorio tra i colegislatori, integra tali modifiche e mira a trasformare l'Eurodac in una banca dati comune europea a sostegno delle politiche dell'UE in materia di asilo, reinsediamento e migrazione irregolare. Dovrebbe pertanto contenere disposizioni per l'applicazione delle varie misure e norme previste nella proposta di un nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (ad esempio ricollocazione, trasferimento di competenza) e garantire la coerenza con la proposta di regolamento sugli accertamenti. Inoltre, mira a raccogliere dati più precisi e completi per orientare l'elaborazione delle politiche e quindi contribuire più efficacemente al controllo della migrazione irregolare e all'individuazione degli spostamenti non autorizzati contando i singoli richiedenti in aggiunta alle domande. Esso mira inoltre a contribuire all'individuazione di soluzioni politiche adeguate in questo settore, consentendo l'elaborazione di statistiche che combinino dati provenienti da diverse banche dati. Un altro obiettivo è fornire un sostegno supplementare alle autorità nazionali che trattano i richiedenti asilo la cui domanda è già stata respinta in un altro Stato membro, contrassegnando le domande respinte. Infine, i regolamenti che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE, in particolare il regolamento (UE) 2019/818, includono l'Eurodac nel loro ambito di applicazione. Le modifiche derivanti dal quadro per l'interoperabilità e relative all'accesso ai dati Eurodac non potevano ancora essere apportate al momento dell'adozione dei regolamenti sull'interoperabilità, in quanto l'attuale banca dati Eurodac non contiene dati di identità alfanumerici. Di conseguenza, la presente proposta comprende una serie di modifiche volte a garantire il corretto funzionamento dell'Eurodac nell'ambito del nuovo quadro per l'interoperabilità e, con lo stesso obiettivo, presenta ulteriori modifiche necessarie ad altri due strumenti giuridici, i regolamenti VIS e ETIAS.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente con la comunicazione relativa al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e con la tabella di marcia delle iniziative che la accompagnano, compresa la proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, la proposta di regolamento sugli accertamenti e la proposta modifica di regolamento sulla procedura di asilo.

La presente proposta stabilisce i termini previsti per il rilevamento e la trasmissione dei dati biometrici dei richiedenti protezione internazionale. Il momento a partire dal quale tali termini cominciano a decorrere è stato fissato tenendo conto delle fasi precedenti all'ingresso previste nella proposta di regolamento sugli accertamenti. Per quanto riguarda la proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, la presente proposta dispone affinché tutte le informazioni necessarie siano disponibili, se del caso, per la ricollocazione o il trasferimento nel quadro del meccanismo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. La presente proposta garantisce inoltre la coerenza con il regime speciale proposto per il trattamento delle persone sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

Per quanto riguarda la proposta di rifusione della direttiva rimpatri, la presente proposta aggiunge le informazioni necessarie nell'Eurodac per facilitare il rimpatrio delle persone la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta.

I regolamenti (UE) 2019/817 5 e (UE) 2019/818 6 sull'interoperabilità includono esplicitamente Eurodac tra le banche dati che comunicano tra loro attraverso l'interoperabilità. Ciò risulta dal fatto che l'Eurodac è incluso nell'ambito di applicazione dell'interoperabilità di entrambi i regolamenti sull'interoperabilità, dai suoi ripetuti riferimenti nei considerando che indicano la sua partecipazione alla piattaforma di interoperabilità e negli articoli operativi in relazione all'interrogazione dell'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. In particolare, l'articolo 69 del regolamento (UE) 2019/817 stabilisce che l'Eurodac figurerà tra i quattro sistemi dell'UE i cui dati devono essere collegati durante il periodo transitorio per il rilevatore di identità multiple (MID) e prima dell'entrata in funzione del MID. Dal testo di entrambi i regolamenti sull'interoperabilità risulta tuttavia altrettanto chiaro che la maggior parte delle procedure da essi messe in atto non si applicheranno in relazione all'Eurodac prima della data in cui diventerà applicabile la rifusione dell'attuale regolamento Eurodac (UE) n. 603/2013 7 . Affinché la piena applicazione dell'interoperabilità diventi effettiva, è tuttavia necessario apportare una serie di modifiche al regolamento (UE) 2019/818 e al regolamento Eurodac stesso. Tali modifiche, che riguardano in particolare l'accesso ai dati Eurodac, non potevano ancora essere apportate al momento dell'adozione dei regolamenti sull'interoperabilità, in quanto la banca dati Eurodac nella sua forma attuale non contiene dati di identità alfanumerici. Le modifiche apportate all'Eurodac dalla presente proposta, in particolare tutte le categorie di dati personali che saranno registrate in tale occasione, rendono significativa e operativa la piena partecipazione dell'Eurodac alla piattaforma di interoperabilità.

È infine garantita anche la coerenza con gli accordi politici provvisori già raggiunti in merito al regolamento qualifiche, alla direttiva sulle condizioni di accoglienza, al regolamento sul quadro dell'UE per il reinsediamento e al regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, poiché gli elementi della proposta Eurodac del 2016 che riguardano tali proposte sono rimasti inalterati nella proposta modificata.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è strettamente collegata ad altre politiche dell'Unione e le integra:

(a)Interoperabilità, nella misura in cui la presente proposta deve garantire il funzionamento dell’Eurodac nel quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE.

(b)Protezione dei dati, nella misura in cui tale proposta deve assicurare la tutela dei diritti fondamentali per garantire il rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac.

(c)Sicurezza, nella misura in cui tiene conto della fase di pre-ingresso prevista nella proposta di regolamento sugli accertamenti, che prevede un controllo di sicurezza.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta si basa sull'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) come base giuridica per rendere il rilevamento dei dati biometrici una fase obbligatoria nel quadro della procedura di protezione internazionale. Si avvale dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), come base giuridica relativa ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo o di protezione sussidiaria. Si avvale inoltre dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera g), come base giuridica per le disposizioni relative al reinsediamento. La proposta ha inoltre come base giuridica l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE per quanto riguarda gli elementi di identificazione di un cittadino di paese terzo o un apolide in condizione di soggiorno irregolare ai fini delle misure nel settore dell'immigrazione e del soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il rimpatrio, da un lato, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE per quanto attiene agli elementi connessi alla raccolta, all'archiviazione, al trattamento, all'analisi e allo scambio delle pertinenti informazioni a scopo di contrasto. Infine, l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del TFUE funge da base giuridica per quanto concerne il campo di azione e i compiti di Europol, compresi la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio di informazioni.

Geometria variabile

L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 603/2013, avendo notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione di tale regolamento a norma del pertinente protocollo.

A norma del protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda, detto Stato membro può decidere di partecipare all'adozione della presente proposta. Tale opzione resta valida anche dopo l'adozione della proposta.

A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo V del TFUE, ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, o delle misure relative all'instaurazione di un modello uniforme di visti". Di conseguenza, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non la vincola né è ad essa applicabile. Tuttavia, poiché la Danimarca applica l'attuale regolamento Eurodac a seguito di un accordo internazionale concluso con l'UE nel 2006, essa dovrà notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 3 dell'accordo 8 , la decisione di attuare o no il contenuto delle modifiche adottate.

Conseguenze della proposta sulla Danimarca e sugli Stati non membri dell'UE associati al(l'ex) sistema di Dublino

Parallelamente all'associazione di vari paesi terzi all'acquis di Schengen, la Comunità ha concluso con questi stessi paesi accordi di associazione, compreso per quanto riguarda l'acquis dell'ex sistema di Dublino/ dell'Eurodac:

accordo di associazione dell'Islanda e della Norvegia 9 , concluso nel 2001;

accordo di associazione della Svizzera 10 , concluso il 28 febbraio 2008;

protocollo di associazione del Liechtenstein 11 , concluso il 18 giugno 2011.

Per stabilire diritti e obblighi tra la Danimarca – che è stata associata, come illustrato sopra, all'acquis dell'ex sistema di Dublino/Eurodac tramite un accordo internazionale – e i paesi associati di cui sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra la Comunità e i paesi associati 12 .

In conformità dei tre accordi citati, i paesi associati accettano l'acquis del(l'ex) sistema di Dublino/ dell'Eurodac e i relativi sviluppi senza eccezioni. Pur non partecipando all'adozione di atti che modificano l'acquis del(l'ex) sistema di Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono di accettare o no il contenuto di tali atti una volta approvati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Qualora la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettino un atto che modifica l'acquis del(l'ex) sistema di Dublino/dell'Eurodac o si basa su di esso, si applica la "clausola ghigliottina" e pertanto i rispettivi accordi cessano di avere effetto, a meno che il comitato misto istituito dagli accordi decida altrimenti all'unanimità.

L'ambito di applicazione dei citati accordi di associazione con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein e del parallelo accordo con la Danimarca non include la consultazione dell'Eurodac a fini di contrasto. A tal fine, sono in corso di ratifica accordi complementari con tali Stati associati.

Sussidiarietà

L'attuale proposta stabilisce che il confronto dei dati relativi alle impronte digitali tramite l'Eurodac possa essere effettuato soltanto dopo che le banche dati nazionali di impronte digitali e i sistemi automatizzati nazionali di identificazione mediante impronte digitali di altri Stati membri, a norma della decisione 2008/615/GAI del Consiglio (accordi di Prüm), hanno dato risultato negativo. Di conseguenza, gli Stati membri che non hanno applicato tale decisione del Consiglio e non possono effettuare un controllo a norma degli accordi di Prüm non possono neppure svolgere un controllo nell'ambito dell'Eurodac a fini di contrasto. Analogamente, gli Stati associati che non hanno applicato gli accordi di Prüm o non partecipano ad essi non possono svolgere tale controllo nell'ambito dell'Eurodac.

L'iniziativa proposta costituisce un ulteriore sviluppo del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e della politica dell'UE in materia di migrazione e mira a garantire che le norme comuni in materia di acquisizione ai fini dell'Eurodac dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto di cittadini di paesi terzi siano applicate nello stesso modo in tutti gli Stati membri. Istituisce uno strumento atto a fornire all'Unione europea informazioni sul numero di cittadini di paesi terzi che entrano nel suo territorio in maniera irregolare o a seguito di operazioni di ricerca e soccorso (SAR) e chiedono protezione internazionale, il che è fondamentale per elaborare una politica in materia di migrazione e una politica sui visti che sia sostenibile e fondata su elementi concreti.

La presente proposta sarà inoltre di aiuto agli Stati membri nell'individuare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e quelli che sono entrati nell'Unione europea in maniera irregolare alle frontiere esterne, affinché gli Stati membri possano utilizzare tali informazioni per rilasciare nuovi documenti a un cittadino di paese terzo in vista del suo rimpatrio.

Dato il carattere transnazionale dei problemi connessi all'asilo e alla protezione dei rifugiati, l'UE si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni, nell'ambito del sistema comune europeo di asilo, ai problemi attinenti al regolamento Eurodac.

Pertanto, occorre modificare il regolamento Eurodac anche per aggiungere un'altra finalità alla normativa, ossia controllare la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati di migranti in soggiorno irregolare all'interno dell'UE, nonché, in relazione a ciò, per consentire di contare i richiedenti in aggiunta alle domande. Quest'obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dai soli Stati membri. Analogamente, l'efficace applicazione dei motivi di esclusione a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] non può essere assicurata dall'azione dei soli Stati membri. Infine, solo la Commissione può proporre le modifiche necessarie per l'efficace attuazione del quadro di interoperabilità, che non può essere applicato dagli Stati membri che agiscono da soli.

Proporzionalità

A norma dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'azione dell'Unione si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per quest'azione dell'Unione deve permettere di raggiungere l'obiettivo della proposta e di attuarla il più efficacemente possibile.

La proposta è informata ai principi del rispetto della vita privata per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, che impone che le procedure relative alle attività dell'Eurodac siano progettate in modo da essere conformi, fin dall'inizio, ai principi della protezione dei dati ed è proporzionata sotto il profilo del diritto alla protezione dei dati personali, in quanto non impone la raccolta e la conservazione di dati più numerosi e per una durata superiore a quanto strettamente necessario per permettere al sistema di funzionare e conseguire i suoi obiettivi. Saranno inoltre previsti e attuati tutti i meccanismi e tutte le misure di salvaguardia richiesti per un'efficace protezione dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Eurodac, in particolare la protezione della loro vita privata e dei loro dati personali.

Non saranno necessari ulteriori processi o armonizzazioni a livello dell'UE affinché il sistema funzioni. La misura proposta è proporzionata, dato che limita l'azione dell'UE a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti.

Scelta dello strumento e tecnica legislativa

La presente proposta modifica la proposta del 2016 di rifusione del regolamento Eurodac. Sebbene la Commissione sostenga tutti gli elementi dell'accordo provvisorio tra i colegislatori sulla proposta del 2016 di rifusione del regolamento Eurodac, la presente proposta modificata riprende da tale accordo provvisorio solo gli articoli che si propone di modificare in modo significativo. Pertanto, non sono inclusi alcuni articoli concordati in via provvisoria tra i colegislatori (ad esempio gli articoli sulle persone sottoposte a una procedura di ammissione e sulle persone reinsediate). Di conseguenza, per tre degli articoli della presente proposta modificata (articolo 9 sulle statistiche, articolo 19 sul contrassegno e blocco dei dati e articolo 40 bis che introduce modifiche al regolamento (UE) 2019/818) non è stato possibile includere alcuni elementi dell'accordo provvisorio (segnatamente le parti che si riferiscono alle persone sottoposte ad una procedura di ammissione e alle persone reinsediate) in quanto non è stato possibile fare un riferimento incrociato ai rispettivi articoli. Inoltre, occorrerà apportare ulteriori adeguamenti tecnici ad altri articoli contemplati dall'accordo provvisorio per tener conto delle modifiche introdotte dalla presente proposta modificata.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La presente proposta modifica una proposta esistente e pertanto non è disponibile una valutazione ex post/un vaglio dell'adeguatezza della legislazione vigente. Tuttavia, gli elementi di prova che evidenziano la necessità di tali modifiche sono tratti da altre fonti. Pertanto, per quanto riguarda i dati raccolti nel settore dell'asilo, le discussioni che hanno avuto luogo dal 2016 con gli Stati membri (ad esempio nell'ambito degli organi preparatori del Consiglio) hanno evidenziato una serie di elementi che incidono sull'efficacia della risposta politica. In tal senso, le posizioni espresse durante i negoziati del pacchetto CEAS del 2016, le discussioni svoltesi in varie altre sedi, a livello tecnico o politico, e i contributi al nuovo patto forniti da diversi Stati membri hanno evidenziato la pressione esercitata dagli spostamenti non autorizzati sui sistemi di asilo degli Stati membri. Sono anche stati segnalati i limiti dell'analisi 13 attualmente svolta in questo settore, che non fornisce un quadro accurato del fenomeno, giacché i dati disponibili a tal fine si riferiscono a procedure amministrative anziché a persone fisiche. Poiché attualmente non vi sono numeri precisi relativi ai richiedenti (che presentano domanda per la prima volta) presenti nell'UE e a quanti si spostano da uno Stato membro all'altro, qualsiasi ulteriore tentativo di analizzare il fenomeno (ad esempio motivi alla base di tali spostamenti, profili, destinazioni preferite) è, per definizione, di carattere speculativo. Di conseguenza, mancano sia un preciso orientamento sia l'efficienza necessaria per individuare le risposte politiche adeguate ad affrontare tali spostamenti.

Analogamente, le discussioni hanno evidenziato la necessità di rafforzare il legame tra asilo e rimpatrio, anche mettendo immediatamente a disposizione delle autorità competenti le informazioni necessarie.

Consultazioni dei portatori di interessi

In vista dell'avvio del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, tra dicembre 2019 e luglio 2020 la Commissione ha consultato gli Stati membri, il Parlamento europeo e i portatori di interessi in varie occasioni per raccogliere le loro opinioni sul futuro patto. Parallelamente, le presidenze rumena, finlandese e croata hanno proceduto a scambi sia strategici che tecnici sul futuro di vari aspetti della politica in materia di migrazione, fra cui l'asilo, il rimpatrio, e le relazioni con i paesi terzi nel settore della riammissione e della reintegrazione. Da queste consultazioni e scambi è emerso il sostegno all'avvio di una nuova politica europea in materia di asilo e migrazione volta ad affrontare urgentemente le carenze del sistema europeo comune di asilo (CEAS), migliorare l'efficacia del sistema di rimpatri, strutturare meglio e rafforzare le relazioni con i paesi terzi nel settore della riammissione e mirare a una reintegrazione sostenibile dei migranti che fanno ritorno nei paesi d'origine.

Durante la presidenza finlandese sono stati organizzati diversi seminari e dibattiti nell'ambito di vari consessi del Consiglio, compresa la Conferenza di Tampere 2.0 tenutasi a Helsinki il 24-25 ottobre 2019 e il Forum di Salisburgo svoltosi a Vienna il 6-7 novembre 2019, in cui gli Stati membri hanno accolto con favore l'intenzione della Commissione di rilanciare la riforma del sistema di Dublino alla ricerca di nuove forme di solidarietà cui contribuiscano necessariamente tutti gli Stati membri. Gli Stati membri hanno sottolineato che le misure di solidarietà dovrebbero andare di pari passo con misure rilevanti ai fini della competenza. Hanno inoltre sottolineato l'urgente necessità di contrastare gli spostamenti non autorizzati all'interno dell'UE e di rimpatriare effettivamente le persone che non necessitano di protezione internazionale.

La commissaria Johansson e i servizi della Commissione hanno svolto in più occasioni consultazioni mirate con le organizzazioni della società civile, i rappresentanti dell'iniziativa per i minori migranti e le pertinenti organizzazioni non governative locali negli Stati membri. Nel corso di tale processo di consultazione sono state presentate specifiche raccomandazioni incentrate sulla necessità di sviluppare un approccio comune alle norme specifiche per i minori in linea con la comunicazione del 2017 sui minori migranti 14 . Nell'ambito del Forum consultivo istituito dall'EASO è stata consultata anche la società civile su argomenti quali le fasi iniziali della procedura di asilo (2019).

La Commissione ha preso in considerazione molte raccomandazioni di autorità nazionali e locali 15 , di organizzazioni non governative e internazionali, come l'UNHCR 16 e l'OIM 17 , così come di gruppi di riflessione e del mondo accademico, su come figurarsi un nuovo inizio in materia di migrazione e affrontare le attuali sfide migratorie nel rispetto delle norme in materia di diritti umani. Secondo le opinioni di tali interlocutori, per un nuovo inizio riguardante la riforma occorrerebbe rivedere certe norme relative alla determinazione della competenza e prevedere un meccanismo di solidarietà obbligatoria anche per le persone sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. Le organizzazioni non governative invocano anche un'interpretazione comune del concetto di competenza tra Stati membri, e chiedono che le disposizioni di Dublino riviste includano un meccanismo di ricollocazione più permanente 18 . Nel quadro del progetto MEDAM, ad esempio, il Centro per le politiche migratorie ha raccomandato di integrare un quadro di valutazione delle politiche migratorie volto a monitorare i progressi in materia di asilo e migrazione a livello dell'UE 19 .

La Commissione ha inoltre tenuto conto dei contributi e dei lavori della rete europea sulle migrazioni 20 , condotti su iniziativa della stessa rete e che negli ultimi anni hanno prodotto diversi studi specializzati e ricerche ad hoc.

Elaborazione delle politiche sulla base di elementi concreti

La Commissione caldeggia un'elaborazione delle politiche sulla base di elementi concreti e rimanda al documento separato (XXX) in cui sono riportati i dati ed elementi a sostegno dell'approccio che propone per far fronte alle varie sfide, individuate dal 2016, verso il completamento della riforma del CEAS.

Per quanto riguarda l'Eurodac, tali sfide vertono principalmente sulle attuali limitate possibilità di analisi degli spostamenti non autorizzati a causa dei vincoli imposti dai dati disponibili (dati relativi alle domande anziché alle persone fisiche), sulla necessità di rispecchiare le nuove norme introdotte nella proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e sulla necessità di introdurre nel regolamento Eurodac modifiche che consentano il funzionamento del sistema nel quadro per l'interoperabilità.

Diritti fondamentali

Restano valide le spiegazioni in materia di diritti fondamentali fornite in relazione al regolamento rifuso proposto nel 2016.

Tra i nuovi elementi introdotti dalla proposta modificata, il collegamento di tutte le serie di dati appartenenti a una persona in una sequenza per consentire il conteggio dei richiedenti in aggiunta alle domande non modificherà il modo in cui sono raccolti e trattati i dati biometrici. Non sarà creato alcun nuovo fascicolo. Gli Stati membri manterranno la proprietà delle serie di dati trasmesse e si applicheranno tutte le garanzie e tutte le norme in materia di conservazione e di sicurezza dei dati previste dalla proposta originaria del 2016. Inoltre, sarebbero previste garanzie adeguate per quanto riguarda la procedura di collegamento, in quanto le serie di dati sarebbero collegate nella sequenza solo quando il riscontro positivo è confermato dagli Stati membri (con verifica da parte di un esperto in dattiloscopia se necessario). Per quanto riguarda la nuova categoria di persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, tali persone sono già registrate nell'Eurodac nella categoria delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna. La nuova categoria separata fornirebbe un quadro più preciso dei flussi migratori e faciliterebbe l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Tali norme sarebbero in ultima analisi vantaggiose per le persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, in quanto consentirebbero di dare un'indicazione più corretta del loro status, giacché non sarebbero registrate come persone che attraversano irregolarmente la frontiera. Verrebbero raccolti gli stessi dati come per le altre categorie, in applicazione delle stesse norme e garanzie per la trasmissione, il trattamento e la conservazione dei dati.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta comporta una modifica tecnica del sistema centrale dell'Eurodac diretta a permettere il confronto per tutte e tre le categorie di dati e per la conservazione di tutte le categorie di dati. Ulteriori funzionalità quali la conservazione dei dati anagrafici accanto a un'immagine del volto richiederanno più modifiche del sistema centrale.

Il costo stimato di 29,872 milioni di EUR comprende i costi per l'ammodernamento tecnico e una maggiore conservazione dei dati e produttività del sistema centrale. Comprende inoltre i servizi di tecnologia dell'informazione, il software e l'hardware e coprirebbe la personalizzazione e aggiornamento per consentire ricerche per tutte le categorie di dati ai fini sia dell'asilo sia dell'immigrazione irregolare. Tiene conto inoltre dei costi aggiuntivi di personale necessari per eu-LISA.

La scheda finanziaria allegata alla presente proposta rispecchia questi elementi. Menziona anche i costi connessi alle modifiche introdotte dai colegislatori (creazione di due nuove categorie: le persone registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione e le persone reinsediate conformemente a un programma nazionale di reinsediamento, la conservazione delle copie a colori dei documenti di identità o di viaggio e la possibilità per le autorità di contrasto di consultare l'Eurodac utilizzando dati alfanumerici), nonché lo studio sul riconoscimento facciale previsto dalla proposta di rifusione del 2016 (7 milioni di EUR).

I costi relativi alle modifiche relative all'interoperabilità introdotte dalla presente proposta modificata sono indicati nella scheda finanziaria del quadro per l'interoperabilità (15 milioni di EUR).

5.ALTRI ELEMENTI

Modalità di sorveglianza, valutazione e presentazione di relazioni 

Il testo della proposta del 2016, concordato in via provvisoria dai colegislatori, prevede all'articolo 42 tre tipi di obblighi di rendicontazione:

una volta all'anno eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati una relazione sulle attività del sistema centrale (in base alle informazioni fornite dagli Stati membri);

sette anni dopo l'adozione e successivamente ogni quattro anni, la Commissione produce una valutazione globale dell'Eurodac, esaminando i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l'impatto sui diritti fondamentali (in base alle informazioni fornite da eu-LISA, Stati membri ed Europol);

ogni due anni, ciascuno Stato membro, così come Europol, redige una relazione annuale sull'efficacia del confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac a fini di contrasto. Le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ogni due anni, la Commissione sintetizza tali relazioni in una relazione sull'accesso all'Eurodac a fini di contrasto e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al garante europeo della protezione dei dati. Detta relazione è diversa da quella descritta al punto precedente.

La relazione annuale che eu-LISA dovrà predisporre sulle attività del sistema centrale comprenderà informazioni sulla gestione e sulle prestazioni dell'Eurodac sulla base di indicatori quantitativi predefiniti (ad esempio, numero totale di serie di dati e per categoria, numero di riscontri positivi, modalità con cui gli Stati membri attuano i termini per la trasmissione dei dati biometrici all'Eurodac, compresi i ritardi, ecc.).

La relazione contenente la valutazione globale dell'Eurodac che la Commissione dovrà preparare monitorerà i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal regolamento e misurerà l'impatto sui diritti fondamentali, in particolare sulla protezione dei dati e sulla privacy, compreso se l'accesso a fini di contrasto abbia comportato una discriminazione indiretta nei confronti delle persone contemplate dal regolamento Eurodac.

Le relazioni sull'efficacia del confronto dei dati biometrici con i dati Eurodac, elaborate da Europol e da ciascuno Stato membro, valuteranno, tra l'altro, l'esatta finalità del confronto, i motivi di fondato sospetto e il numero e il tipo di casi conclusi con un'avvenuta identificazione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta modificata va letta nel contesto dei negoziati interistituzionali sulla proposta di rifusione del regolamento Eurodac presentata dalla Commissione nel 2016 e va considerata complementare a tali discussioni. I negoziati hanno portato a un accordo provvisorio tra i colegislatori, che la Commissione sostiene e ritiene che migliorerebbe significativamente il funzionamento dell'Eurodac.

Per agevolare i riferimenti, il testo negoziato dai colegislatori incluso nella presente proposta, rispetto alla proposta della Commissione del 2016, è contrassegnato in grassetto. Le nuove modifiche mirate sono contrassegnate in grassetto sottolineato.

1.Conteggio dei richiedenti oltre che delle domande

Le recenti discussioni in varie sedi (organi preparatori del Consiglio, gruppi consultivi) e i contributi al nuovo patto apportati dagli Stati membri nel corso della consultazione hanno chiaramente evidenziato una serie di lacune nella raccolta e nell'analisi di informazioni a livello dell'UE nel settore dell'asilo e della migrazione. Ciò vale in particolar modo per l'analisi degli spostamenti non autorizzati in questo settore: attualmente non è possibile conoscere il numero di richiedenti presenti nell'UE in quanto i numeri si riferiscono alle domande, mentre diverse domande possono far capo alla medesima persona. In considerazione di ciò, è necessario trasformare il sistema Eurodac da una banca dati che conta le domande a una banca dati che conta i richiedenti. A tal fine è possibile collegare in un'unica sequenza tutte le serie di dati dell'Eurodac riferiti ad una singola persona, indipendentemente dalla loro categoria; in tal modo sarà possibile contare le persone. Inoltre, una specifica disposizione consentirebbe a eu-LISA di elaborare statistiche sul numero di richiedenti asilo e di richiedenti che presentano domanda per la prima volta, fornendo un quadro preciso del numero di cittadini di paesi terzi e apolidi che chiedono asilo nell'UE. Aggregando tali dati con altri tipi di dati, ad esempio quelli relativi ai trasferimenti a norma del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, sarà possibile dare un contributo utile all'elaborazione dell'adeguato tipo di risposta politica in relazione agli spostamenti non autorizzati.

2.Statistiche intersistemiche

Una nuova disposizione basata sulle pertinenti disposizioni dei regolamenti sull'interoperabilità 21 (articolo 39) consentirà a eu-LISA di elaborare statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac, dal sistema di ingressi/uscite (EES), dall'ETIAS e dal sistema di informazione visti (VIS). Un obiettivo consisterebbe nel conoscere, ad esempio, quanti cittadini di paesi terzi hanno ottenuto un visto per soggiorni di breve durata rilasciato da un determinato Stato membro o in un determinato paese terzo, sono entrati legalmente (e dove) e hanno poi chiesto protezione internazionale (e dove). Ciò fornirebbe le informazioni di base necessarie per la valutazione di tali fenomeni e per una risposta politica adeguata. La disposizione prevede inoltre che, oltre alla Commissione e agli Stati membri, ottengano accesso a tali statistiche anche la futura Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e Frontex, in quanto entrambe le agenzie, nell'ambito dei rispettivi mandati, producono valide analisi nel settore della migrazione e dell'asilo.

3.Introdurre una nuova categoria per le persone sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso (SAR)

La nuova proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione prevede un criterio di competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale se la domanda è stata registrata dopo lo sbarco dell'interessato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso (secondo le norme vigenti, a tali persone si applica il criterio dell'ingresso irregolare). Tale disposizione introduce più efficacemente, nell'acquis in materia di asilo, gli obblighi che discendono dalla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo 22 . Sebbene le norme sulla competenza per questa nuova categoria siano identiche a quelle applicabili alle persone che entrano irregolarmente, la distinzione è pertinente in relazione al fatto che gli Stati membri di sbarco si trovano ad affrontare sfide specifiche in quanto non possono applicare agli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso gli stessi strumenti utilizzati per gli attraversamenti irregolari via terra o via aerea. Ad esempio, non vi sono controlli ufficiali alle frontiere per gli arrivi SAR, il che significa non solo che i punti di ingresso sono più difficili da definire, ma anche che non ci sono punti presso i quali i cittadini di paesi terzi possono chiedere ufficialmente l'ingresso. È pertanto necessario disporre di una categoria distinta per queste persone nell'Eurodac anziché registrarle come persone che attraversano irregolarmente la frontiera (come avviene in base alla normativa attuale). Inoltre, ciò porterà anche a un quadro più preciso della composizione dei flussi migratori nell'UE.

4.Garantire la piena coerenza con la proposta di regolamento sull'asilo e la migrazione

Oltre a introdurre la nuova categoria di persone sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, la presente proposta modificata aggiunge una serie di disposizioni che riflettono tutti i pertinenti aspetti relativi alla competenza di uno Stato membro (i vari criteri per stabilire la competenza, il trasferimento di competenza e la cessazione della competenza). Queste disposizioni vanno ad aggiungersi a quelle già incluse nella proposta originaria del 2016. Infine, la presente proposta modificata contiene disposizioni relative alla ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale, il che rispecchia pienamente i vari scenari contenuti nella proposta di regolamento sull'asilo e la migrazione.

5.Garantire la coerenza con il regolamento sugli accertamenti

Sono state necessarie poche modifiche per garantire la coerenza con la proposta di regolamento sugli accertamenti. In tal senso, il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine per il rilevamento e la trasmissione dei dati biometrici dei richiedenti deve essere adattato per tenere conto dei vari possibili scenari previsti da tale proposta al fine di garantire un flusso agevole della procedura di asilo.

6.Indicazione delle domande respinte

Si prevede di introdurre un nuovo campo nel quale gli Stati membri indicherebbero quando una domanda è stata respinta e il richiedente non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in conformità del regolamento sulla procedura di asilo. Le norme applicabili e diritti della persona rimarrebbero inalterati, ma il collegamento con le procedure di rimpatrio sarebbe rafforzato e le autorità nazionali che trattano il caso di un richiedente protezione internazionale la cui domanda è stata respinta in un altro Stato membro riceverebbero un sostegno supplementare, in quanto potrebbero scegliere il tipo corretto di procedura applicabile (ad esempio la domanda reiterata), semplificando così l'intero processo.

7.Indicazione della concessa assistenza al rimpatrio volontario e alla reintegrazione

È prevista l'introduzione di un nuovo campo per registrare se è già stata in precedenza concessa l'assistenza al rimpatrio volontario e alla reintegrazione. Ciò è necessario per migliorare le capacità di monitoraggio degli Stati membri in questo settore e prevenire la "ricerca dell'assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione più vantaggiosa".

8.Indicare se, in base agli accertamenti, una persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna

È prevista l'introduzione di un nuovo campo per indicare se, a seguito degli accertamenti, la persona sembra costituire una minaccia per la sicurezza interna. Ciò è necessario per facilitare l'attuazione delle ricollocazioni in quanto tali persone sarebbero escluse dalla ricollocazione conformemente alle norme del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Inoltre, ciò accelererebbe il trattamento delle domande di protezione internazionale. In tal senso, per i richiedenti nei confronti dei quali un problema di sicurezza è stato segnalato e validato nell'Eurodac, la valutazione della domanda potrebbe concentrarsi in primo luogo sulla valutazione tesa a concludere se tale aspetto sia sufficientemente grave da costituire un motivo di esclusione/rigetto.

9.Indicazione del rilascio di un visto

Sarà introdotto un campo per indicare lo Stato membro che ha rilasciato o prorogato un visto al richiedente o per conto del quale è stato rilasciato il visto e il numero della domanda di visto. Ciò è necessario per facilitare l'applicazione dei criteri di competenza per gli Stati membri o i paesi associati che non sono vincolati dal regolamento VIS 23 ma che sono comunque interessati dal rilascio di un visto.

10.Modifiche conseguenti all'interoperabilità, modifiche connesse al regolamento sull'interoperabilità, ai regolamenti ETIAS 24 e VIS

È necessario introdurre una serie di modifiche tecniche per coerenza con il regolamento sull'interoperabilità (ad esempio riferimenti e definizioni dell'archivio comune di dati di identità e dei dati di identità o chiarimenti sulle modalità di ripartizione dei dati conservati tra l'archivio comune di dati di identità e il sistema centrale). La necessità di introdurre tali modifiche nel regolamento Eurodac era già stata espressa al momento della presentazione delle due proposte di regolamenti sull'interoperabilità. Tali modifiche garantiranno la base giuridica adeguata per il funzionamento dell'Eurodac nell'ambito del nuovo quadro per l'interoperabilità. Analogamente, è necessario apportare modifiche al regolamento sull'interoperabilità al fine di includere i vari riferimenti pertinenti all'Eurodac. Infine, è altresì necessario introdurre una serie di modifiche da apportare per coerenza con il regolamento ETIAS e il regolamento VIS che disciplinano, rispettivamente, l'accesso all'Eurodac delle unità nazionali ETIAS e delle autorità competenti per i visti, in quanto la questione dei diritti di accesso alle varie banche dati rimane un aspetto che deve essere affrontato nell'atto legislativo che disciplina le rispettive banche dati.

2016/0132 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, letterae d), e) e g), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)i seguenti considerando sono inseriti dopo il considerando 4:

"(4 bis) Inoltre, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e in conformità delle relative norme, è necessario indicare chiaramente nell'Eurodac l'avvenuto trasferimento di competenza tra Stati membri, anche in caso di ricollocazione. Inoltre, per rispecchiare con precisione gli obblighi che incombono agli Stati membri di effettuare operazioni di ricerca e soccorso e per coadiuvarli nelle sfide specifiche che devono affrontare, è altresì necessario registrare nell'Eurodac i cittadini di paesi terzi o gli apolidi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso come categoria distinta, vista l'impossibilità di applicare alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni gli stessi strumenti utilizzati nel caso degli attraversamenti irregolari via terra o via aerea.

(4 ter) Inoltre, ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] è necessario apporre un indicatore di validità se, a seguito di controlli di sicurezza durante gli accertamenti, risulta che una persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna.";

(2)i seguenti considerando sono inseriti dopo il considerando 5:

"(5 bis) È altresì necessario introdurre disposizioni che garantiscano il funzionamento di tale sistema all'interno del quadro per l'interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 25 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 .

(5 ter) È inoltre necessario introdurre le disposizioni che inquadrino l'accesso all'Eurodac da parte delle unità nazionali del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e delle autorità competenti per i visti, in conformità del regolamenti (UE) 2018/1240 27 e (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 .

(5 quater) Analogamente, ai fini della gestione della migrazione irregolare, è necessario consentire a eu-LISA di produrre statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti, dall'ETIAS e dal sistema di ingressi/uscite. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione."; 

(3)il considerando 6 è sostituito dal seguente:

"(6) A tali fini, è necessario istituire un sistema denominato 'Eurodac', comprendente un sistema centrale e l'archivio comune di dati di identità istituito dal regolamento (UE) 2019/818, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici relativi alle impronte digitali e all’immagine del volto, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli stessi [il sistema centrale e l'archivio comune di dati di identità] e gli Stati membri e il sistema centrale ("infrastruttura di comunicazione").";

(4)il seguente considerando è inserito dopo il considerando 11:

"(11 bis) A tal fine, è altresì necessario indicare chiaramente nell'Eurodac che una domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].";

(5)il considerando 14 è sostituito dal seguente:

"(14) Inoltre, affinché l'Eurodac possa contribuire efficacemente al controllo della migrazione irregolare e all'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'UE, è necessario consentire al sistema di conteggiare i richiedenti in aggiunta alle domande, collegando in un'unica sequenza tutte le serie di dati, indipendentemente dalla loro categoria, corrispondenti a un'unica persona.";

(6)il seguente considerando è inserito dopo il considerando 24:

"(24 bis) Ai fini del presente regolamento, si ricorda che una persona dovrebbe essere considerata soggiornante illegalmente nel territorio dello Stato membro di ricollocazione se non presenta domanda di protezione internazionale dopo la ricollocazione oppure non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nello Stato membro di ricollocazione.";

(7)il seguente considerando è inserito dopo il considerando 60:

"(60 bis) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 29 .";

(8)il considerando 63 è soppresso;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(9) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Scopo dell'"Eurodac"

1. È istituito un sistema denominato “Eurodac”, allo scopo di:

(d)concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata registrata in uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide, e di facilitare inoltre l'applicazione del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento;

(e)concorrere all'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento;

(f)facilitare il controllo dell'immigrazione illegale irregolare verso l'Unione e l'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare;

(g)stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del voltobiometrici o alfanumerici con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi;

(h)concorrere alla corretta identificazione delle persone registrate nell'Eurodac alle condizioni e per gli obiettivi di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/818, conservando i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito da tale regolamento;

(i)sostenere gli obiettivi del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») istituito dal regolamento (UE) 2018/1240;

(j)sostenere gli obiettivi del sistema di informazione dei visti (VIS) di cui al regolamento (CE) n. 767/2008.

2. Fatto salvo il trattamento dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi del proprio diritto nazionale, i dati relativi alle impronte digitali biometrici e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento, e dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] [dall'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento UE n. 604/2013].";

(10) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il seguente punto iv):

"iv) in relazione alle persone di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e all'archivio comune di dati di identità e riceve i risultati del confronto;";

b) al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere p), q) e r):

"p)“CIR”: l'archivio comune di dati di identità quale definito all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/818;

q)"dati di identità": i dati menzionati nell'articolo 12, lettere da c) a f), e h), nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da c) a f), e h), nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da c) a f), e h), e nell'articolo 14 bis, lettere da c) a f), e h);

r) "serie di dati": l'insieme di informazioni registrate nell'Eurodac sulla base dell'articolo 12, 13, 14 o 14 bis, corrispondenti a una serie di impronte digitali dell'interessato e composte da dati biometrici, dati alfanumerici e, se disponibile, una copia a colori scannerizzata di un documento di identità o di viaggio.";

(11) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Architettura del sistema e principi di base 

1. L'Eurodac consta di:

a)sistema centrale costituito da:

i)un'unità centrale,

ii)un piano e un sistema di continuità operativa;

b)un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di un canale di comunicazione sicuro e cifrato per i dati Eurodac ("infrastruttura di comunicazione");

c)l'archivio comune di dati di identità ("CIR") di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818;

d)un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo, il servizio comune di confronto biometrico, il CIR e il rilevatore di identità multiple istituiti dal regolamento (UE) 2019/818.

2. Il CIR contiene i dati menzionati nell'articolo 12, lettere da a) a f), h) e i), nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a f), h), e i), nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a f), h), e i), e nell'articolo 14 bis, lettere da a) a f), h), e i). I rimanenti dati Eurodac sono conservati nel sistema centrale.

23. L'infrastruttura di comunicazione dell'Eurodac utilizza la rete esistente dei "servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni" (TESTA). Una distinta rete virtuale privata, riservata all'Eurodac, è istituita sulla rete virtuale privata TESTA esistente per garantire la separazione logica dei dati Eurodac da altri dati. Per garantire la riservatezza, i dati personali trasmessi all'Eurodac o dall'Eurodac sono cifrati. 

34. Ciascuno Stato membro dispone di un unico punto di accesso nazionale. Europol dispone di un unico punto di accesso Europol.

45. I dati riguardanti le persone di cui agli articoli 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, e 14 bis, paragrafo 1, sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.

6. Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza. Se è avviata un'interrogazione con le impronte digitali nella serie di dati di un cittadino di paese terzo o apolide e si ottiene un riscontro positivo con almeno un'altra serie di impronte digitali in un'altra serie di dati corrispondente allo stesso cittadino di paese terzo o apolide, l'Eurodac collega automaticamente tali serie di dati in base al confronto delle impronte digitali. Se necessario, il confronto delle impronte digitali è controllato e confermato da un esperto in dattiloscopia conformemente all'articolo 26. Quando conferma il riscontro positivo, lo Stato membro ricevente invia a eu-LISA una notifica che confermerà il collegamento.

57. Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati al sistema centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.";

(12) sono inseriti i seguenti articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies:

"Articolo 8 bis

Interoperabilità con l'ETIAS 

1. A decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento], il sistema centrale di Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 al fine di consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240.

2. Il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240 consente le verifiche previste all'articolo 20 e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS utilizza il portale di ricerca europeo per confrontare i dati dell'ETIAS con i dati dell'Eurodac raccolti sulla base degli articoli 12, 13, 14 e 14 bis del presente regolamento, corrispondenti a persone che hanno lasciato il territorio degli Stati membri o ne sono state allontanate in conformità a una decisione di rimpatrio o a un provvedimento di allontanamento e utilizzando le corrispondenze elencate nella tabella di cui all'allegato II del presente regolamento.

Le verifiche non pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 8 ter

Condizioni di accesso all'Eurodac per il trattamento manuale da parte delle unità nazionali ETIAS 

1. Le unità nazionali ETIAS consultano l'Eurodac mediante gli stessi dati alfanumerici usati per il trattamento automatizzato di cui all'articolo 8 bis.

2. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), le unità nazionali ETIAS hanno accesso all'Eurodac e possono consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi. In particolare, le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli 12, 13, 14 e 14 bis.

3. A seguito di consultazione e di accesso conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'esito della valutazione è registrato solo nel fascicolo di domanda ETIAS.

Articolo 8 quater

Accesso all'Eurodac da parte delle autorità competenti per i visti 

Ai fini della verifica manuale dei riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate dal sistema di informazione visti a norma degli articoli [9 bis e 9 quater] del regolamento (CE) n. 767/2008 nonché dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 , le autorità competenti per i visti hanno accesso all'Eurodac per consultare i dati in modalità di sola lettura.

Articolo 8 quinquies

Interoperabilità con il sistema di informazione visti (VIS) 

A decorrere dal [data di applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX che modifica il regolamento VIS], come previsto all'articolo [9] di tale regolamento, l'Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 per consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo [9 bis] del regolamento (CE) n. 767/2008 al fine di interrogare l'Eurodac e confrontare i dati pertinenti del sistema di informazione visti con i dati pertinenti dell'Eurodac. Le verifiche non pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento (UE) 767/2008.";

(13) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Statistiche

1. Ogni mese eu-LISA elabora una statistica sull'attività del sistema centrale da cui risultano in particolare:

a)il numero di richiedenti e il numero di richiedenti che presentano domanda per la prima volta risultanti dal processo di collegamento di cui all'articolo 4, paragrafo 6;

b)il numero di richiedenti la cui domanda è stata respinta risultante dal processo di collegamento di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e a norma dell'articolo 12, lettera za);

ac)il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 14 bis, paragrafo 1;

bd)il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1:

i)per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in un momento successivo e,

ii)che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o,

iii)che si trovavano sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,

iv)che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;

ce)il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1:

i)per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un momento successivo e,

ii)che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, o 

iii)che si trovavano sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,;

iv)che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;

df)il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1:

i)per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in un momento successivo e,

ii)che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o,

iii)che si trovavano sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,;

iv)che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;

g) il numero di riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1:

i)per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale,

ii)che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna,

iii)che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,

iv)che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;

eh)il numero dei dati relativi alle impronte digitali biometrici che il sistema centrale ha dovuto richiedere più di una volta agli Stati membri d'origine, in quanto i dati relativi alle impronte digitali biometrici trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistemai informatizzatoi per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto;

fi)il numero delle serie di dati con contrassegno e senza contrassegno, congelate e sbloccate in conformità dell'articolo 19, paragrafoi 1, e dell'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4;

gj)il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, per le quali erano stati registrati riscontri positivi ai sensi delle lettere b), c) e da d) a g) del presente articolo;

hk)il numero di richieste e di riscontri positivi di cui all'articolo 21, paragrafo 1;

il)il numero di richieste e di riscontri positivi di cui all'articolo 22, paragrafo 1;

jm)il numero di richieste presentate per le persone di cui all'articolo 31;

hn) il numero di riscontri positivi ricevuti dal sistema centrale in conformità dell'articolo 26, paragrafo 6.

2. I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h) n), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h) n). I dati statistici contiene dati separati per ciascuno Stato membro contengono una ripartizione per Stato membro. I dati statistici relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettera c), sono disaggregati, ove possibile, per anno di nascita e per sesso.

3. Al fine di sostenere l'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera c), eu-LISA elabora statistiche intersistemiche mensili. Tali statistiche non consentono l'identificazione delle persone fisiche e utilizzeranno i dati dell'Eurodac, del sistema d'informazione visti, dell'ETIAS e del sistema di ingressi/uscite.

Tali statistiche sono messe a disposizione della Commissione, dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e degli Stati membri. La Commissione precisa, mediante atti di esecuzione, il contenuto delle statistiche intersistemiche mensili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2.

34. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici a fini di ricerca e analisi, senza consentire l'identificazione individuale, così come la possibilità di elaborare statistiche periodiche a norma del paragrafo 1. Tali statistiche sono condivise con altre agenzie del settore “Giustizia e affari interni”, se pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti connessi all'applicazione del presente regolamento e delle statistiche di cui al paragrafo 1 e, su richiesta, le mette a disposizione di uno Stato membro e dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

5.eu-LISA conserva i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche, a fini di ricerca e analisi, consentendo in tal modo alle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo di ottenere relazioni e statistiche personalizzabili nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/818.

6. L'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 2019/818 è concesso a eu-LISA, alla Commissione, all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e alle autorità designate da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2. L'accesso può essere concesso anche agli utenti autorizzati di altre agenzie del settore "Giustizia e affari interni", se tale accesso è pertinente per l'esecuzione dei loro compiti.";

(14) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Rilevamento e trasmissione di dati biometrici 

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del voltodei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni, durante gli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] o, se non è stato possibile rilevare i dati biometrici durante gli accertamenti o se il richiedente non vi è stato sottoposto, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n., e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento al sistema centrale e, se del caso, al CIR in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

Qualora si applichi l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sugli accertamenti] e la persona presenti domanda di protezione internazionale durante gli accertamenti, per ciascun richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni ciascuno Stato membro utilizza i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti e li trasmette, insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a p), del presente regolamento, al sistema centrale e, se del caso, al CIR, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, entro 72 ore dalla registrazione della domanda di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali i dati biometrici al sistema centrale CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto i dati biometrici di un richiedente protezione internazionale a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano tali impronte digitali e l'immagine del volto dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 1, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

3. Se richiesto dallo Stato membro interessato, I dati relativi alle impronte digitali i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti degli Stati membri in materia di asilo delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio] e [al regolamento (UE) n. 439/2010] regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

4. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.";

(15) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Informazioni sullo status dell'interessato 

1. Non appena lo Stato membro competente è stato determinato a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], lo Stato membro che svolge le procedure di determinazione dello Stato membro competente aggiorna le proprie serie di dati registrate a norma dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato aggiungendo lo Stato membro competente.

Se uno Stato membro diventa competente perché vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], aggiorna i dati registrati a norma dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato aggiungendo lo Stato membro competente.

12. Le seguenti informazioni sono inviate al sistema centrale e ivi conservate in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16:

a)quando un richiedente protezione internazionale, o altro richiedente di cui all'articolo 21 26, paragrafo 1, lettere b), c), o d) o (e) del regolamento (UE) No XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una notifica di ripresa in carico di cui all'articolo 26 31 dello stesso di tale regolamento, lo Stato membro competente aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data di arrivo;

b)quando un richiedente protezione internazionale giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di presa in carico di cui all'articolo 24 30 del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], lo Stato membro competente invia i dati registrati in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato, e include la data di arrivo;

c)quando un richiedente protezione internazionale arriva nello Stato membro di assegnazione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. [.../...], detto Stato membro trasmette una serie di dati registrati in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato, includendovi la data di arrivo e indicando che è lo Stato membro di assegnazione;

(dc)non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessi da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio;

e)lo Stato membro che diventa competente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […/…] aggiorna i dati registrati ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento relativi al richiedente protezione internazionale, indicando che è diventato lo Stato membro competente e aggiungendo la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

3. Qualora la competenza sia trasferita a un altro Stato membro, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, e dell'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], lo Stato membro che stabilisce che la competenza è stata trasferita, o lo Stato membro di ricollocazione, indica lo Stato membro competente.

4. Se trova applicazione il paragrafo 1 o 3 del presente regolamento o l'articolo 19, paragrafo 6, il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della trasmissione di tali dati, da parte di un altro Stato membro d'origine, che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 14 bis, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine aggiornano a loro volta lo Stato membro competente nelle serie di dati corrispondenti.

(16) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Registrazione dei dati 

Nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, sono registrati unicamente i seguenti dati:

a)dati relativi alle impronte digitali;

b) immagine del volto;

c)cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;

d)cittadinanza o cittadinanze;

e)luogo e data di nascita;

f)luogo di nascita;

fg)Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), la data della domanda corrisponde alla data inserita dallo Stato membro che ha provveduto al trasferimento del richiedente;

gh)sesso;

hi)ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e validità data di scadenza del documento di identità o di viaggio;

j)se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;

ik)numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

j)numero unico di domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [.../...];

l)lo Stato membro competente nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, 2 o 3;

km)Stato membro di assegnazione ricollocazione conformemente all'articolo 14 ter, paragrafo 1 11, lettera c);

ln)data di rilevamento delle impronte digitali e/o dell'immagine del volto dei dati biometrici;

mo)data della trasmissione dei dati al sistema centrale e, se del caso, al CIR;

(np)identificativo utente dell'operatore;

(oq)nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento;

(pr)nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento;

q)nei casi di cui all'articolo 11, lettera c), la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento;

rs)nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera dc), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;

t) nei casi di cui all'articolo 14 ter, paragrafo 2, lettera b), la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento;

s)nei casi di cui all'articolo 11, lettera e), la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda;

u)se vi sono indicazioni che un visto è stato rilasciato al richiedente, lo Stato membro che ha rilasciato o prorogato il visto o per conto del quale è stato rilasciato il visto, e il numero della domanda di visto;

v)il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] o in base a un esame a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];

x)se del caso, il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata respinta in quanto il richiedente non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];

z)se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione.

2. Una serie di dati a norma del paragrafo 1 si considera creata ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 quando sono registrati tutti i dati di cui alle lettere da a) a f) e h).";

(17) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Rilevamento e trasmissione di dati biometrici 

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto di dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.

2. Lo Stato membro interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale e, se del caso, al CIR, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti:

a)dati relativi alle impronte digitali;

b)immagine del volto;

c)cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;

d)cittadinanza o cittadinanze;

e)luogo e data di nascita;

f)luogo di nascita;

fg)Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;

gh)sesso;

hi)ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e validità data di scadenza del documento di identità o di viaggio;

j)se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;

ik)numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

jl)data di rilevamento delle impronte digitali e/o dell'immagine del volto dei dati biometrici;

km)data della trasmissione dei dati al sistema centrale e, se del caso, al CIR;

ln)identificativo utente dell'operatore;

mo)nei casi di cui al paragrafo 6, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato.

p)Stato membro di ricollocazione in conformità dell'articolo 14 ter, paragrafo 1;

q)se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione,

r)il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

3. In deroga al paragrafo 2, i dati di cui al medesimo paragrafo 2 relativi alle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 che rimangono fisicamente nel territorio dello Stato membro ma sono in stato di custodia, reclusione o trattenimento dal momento del fermo per oltre 72 ore, sono trasmessi prima della loro liberazione.

4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali i dati biometrici al sistema centrale CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto i dati biometrici della persona fermata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia dette impronte digitali e l'immagine del volto detti dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

6. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 1, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati relativi alle impronte digitali i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglioregolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

8. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.

9. Una serie di dati a norma del paragrafo 2 si considera creata ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 quando sono registrati tutti i dati di cui alle lettere da a) a f) e h).";

(18) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Rilevamento e trasmissione di dati biometrici 

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto di dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni che siano trovati in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio.

2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e, se del caso, al CIR, quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dalla data del fermo dal momento in cui il cittadino di paese terzo o l'apolide sia stato trovato in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:

a)dati relativi alle impronte digitali;

b)immagine del volto;

c)cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;

d)cittadinanza o cittadinanze;

e)luogo e data di nascita;

f)luogo di nascita;

fg)Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;

gh)sesso;

hi)ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e validità data di scadenza del documento di identità o di viaggio;

j)se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;

ik)numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

jl)data di rilevamento delle impronte digitali e/o dell'immagine del volto dei dati biometrici;

km)data della trasmissione dei dati al sistema centrale e, se del caso, al CIR;

ln)identificativo utente dell'operatore;

mo) nei casi di cui al paragrafo 6 5, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;

p)Stato membro di ricollocazione in conformità dell'articolo 14 ter, paragrafo 1;

q)nei casi di cui all'articolo 14 ter, paragrafo 2, la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento;

r)se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione;

s)se del caso, il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

3. I dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi al sistema centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati relativi alle impronte digitali delle persone sottoposte a rilevamento delle impronte digitali ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 1, trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale.

43. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 3 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali i dati biometrici al sistema centrale CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

54. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto i dati biometrici della persona fermata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia dette impronte digitali e l'immagine del volto detti dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

65. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, del paragrafo 1 ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

6. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.

7. Una serie di dati a norma del paragrafo 2 si considera creata ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 quando sono registrati tutti i dati di cui alle lettere da a) a f) e h).";

(19) il seguente capo è inserito dopo l'articolo 14:

"CAPO IV bis

Cittadini di paesi terzi o apolidi sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso

"Articolo 14 bis

Rilevamento e trasmissione di dati biometrici 

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a sei anni sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].

2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e, se del caso, al CIR quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dalla data dello sbarco, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:

a)dati relativi alle impronte digitali;

b)immagine del volto;

c)cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;

d)cittadinanza o cittadinanze;

e)data di nascita;

f)luogo di nascita;

g)Stato membro d'origine, luogo e data dello sbarco;

h)sesso;

i)ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio;

j)se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;

k)numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

l)data di rilevamento dei dati biometrici;

m)data della trasmissione dei dati al sistema centrale e, se del caso, al CIR;

n)identificativo utente dell'operatore;

o)nei casi di cui al paragrafo 6, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato.

p)Stato membro di ricollocazione in conformità dell'articolo 14 ter, paragrafo 1;

q)se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione,

r)il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere i dati biometrici al CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone sbarcate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati biometrici della persona sbarcata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia detti dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

6. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 1, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

8. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.

9. Una serie di dati a norma del paragrafo 1 si considera creata ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 quando sono registrati tutti i dati di cui alle lettere da a) a f) e h).";

(20) il seguente capo è inserito dopo l'articolo 14 bis:

"CAPO IV ter

Informazioni sulla ricollocazione

Articolo 14 ter

Informazioni sullo status di ricollocazione dell'interessato

1. Non appena lo Stato membro di ricollocazione è tenuto a ricollocare l'interessato a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], lo Stato membro beneficiario aggiorna le serie di dati registrate a norma dell'articolo 12, 13, 14 o 14 bis del presente regolamento relativi all'interessato aggiungendo lo Stato membro di ricollocazione.

2. Quando una persona giunge nello Stato membro di ricollocazione a seguito della conferma da parte di tale Stato membro della ricollocazione dell'interessato a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], detto Stato membro invia le serie di dati registrate in conformità dell'articolo 12 o 14 del presente regolamento relativi all'interessato, e include la data di arrivo. Le serie di dati sono conservate in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16.";

(21) l'articolo 17 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Per le finalità indicate nell'articolo 14 bis, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14 bis, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale e, se del caso, nel CIR per cinque anni a decorrere dalla data alla quale i dati biometrici sono stati rilevati.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"(4). Decorsi i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis del presente articolo, i dati dell'interessato sono cancellati automaticamente dal sistema centrale e, se del caso, dal CIR.";

(22) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Contrassegno e blocco dei dati 

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a un richiedente protezione internazionale a una persona i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, conformemente all'articolo 12 contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 14 bis, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

2. I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui all'interessato è stata concessa la protezione internazionale fino alla cancellazione automatica di tali dati dal sistema centrale e, se del caso, dal CIR in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.

In caso di riscontro positivo, il sistema centrale trasmette i dati di cui all'articolo 12, lettere da b) a s), per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo. Il sistema centrale non trasmette il contrassegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Al termine del periodo di tre anni, il sistema centrale blocca automaticamente la trasmissione di tali dati nel caso di richieste di confronto presentate a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c); i dati restano invece disponibili per il confronto ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), fino al momento della loro cancellazione. I dati bloccati non sono trasmessi e, in caso di risposta pertinente, il sistema centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.

3. Lo Stato membro d'origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide oppure sblocca i dati precedentemente bloccati conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo se lo status dell'interessato è revocato o è cessato, oppure se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi degli articoli 14 o 19 della direttiva 2011/95/UE è ritirato a norma degli articoli 14 o 20 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche].

4. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, letteralettere a) e c), lo Stato membro d'origine che ha concesso rilasciato un titolo di soggiorno a un cittadino di paese terzo o apolide in condizione di soggiorno irregolare i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, o a un cittadino di paese terzo o apolide sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, 3 e 3 bis, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 14 bis, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

5. I dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare conservati nel sistema centrale e nel CIR e contrassegnati a norma del paragrafo 4 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), fino alla loro cancellazione automatica dal sistema centrale e dal CIR in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.

6. Ai fini dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], lo Stato membro di ricollocazione, dopo la registrazione dei dati a norma dell'articolo 14 ter, paragrafo 2, si registra come Stato membro competente e appone su tali dati il contrassegno introdotto dallo Stato membro che ha concesso la protezione.";

(23) all'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Le autorità designate che hanno consultato l'archivio comune di dati di identità conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 possono accedere all'Eurodac a fini di consultazione alle condizioni previste dal presente articolo se dalla risposta ricevuta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 risulta che i dati sono conservati nell'Eurodac.";

(24) all'articolo 22 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Quando Europol ha consultato il CIR conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818, può accedere all'Eurodac a fini di consultazione alle condizioni previste dal presente articolo se dalla risposta ricevuta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 risulta che i dati sono conservati nell'Eurodac.";

(25) all'articolo 28 è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. L'accesso ai fini della consultazione dei dati dell'Eurodac conservati nel CIR è concesso al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato degli organismi dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/818. Tale accesso è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei compiti di tali autorità nazionali e organismi dell'Unione, conformemente a tali scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.";

(26) l'articolo 29 è così modificato:

a) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

"1 bis. Ai fini dell'articolo 8 bis eu-LISA conserva le registrazioni di ogni trattamento di dati effettuato nell'ambito dell'Eurodac. Le registrazioni di questo tipo di operazioni includono gli elementi di cui al primo paragrafo e i riscontri positivi emersi durante l'esecuzione del trattamento automatizzato di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240.

1 ter. Ai fini dell'articolo 8 quater, gli Stati membri e eu-LISA conservano le registrazioni di ogni trattamento dei dati effettuato nell'ambito dell'Eurodac e del sistema di informazione visti conformemente al presente articolo e all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), e b), bc), f) e g), ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2 del presente articolo. Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.";

(27) all'articolo 39, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera i):

"i)se del caso, un riferimento all'uso del portale di ricerca europeo per interrogare l'Eurodac di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818.";

(28) il seguente capo VIII bis è inserito dopo l'articolo 40:

"CAPO VIII bis

MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (UE) 2018/1240 E (UE) 2019/818

Articolo 40 bis

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 

Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:

(1) all'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera k), il trattamento automatizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo consente al sistema centrale ETIAS di interrogare l'Eurodac istituito dal [regolamento (UE) XXX/XXX] con i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d):

a) cognome, cognome alla nascita, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, attuale cittadinanza;

b) altri nomi eventuali (pseudonimi, nomi d'arte, soprannomi);

c) altre cittadinanze eventuali;

d) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio.";

(2) all'articolo 25 bis, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera e):

"e) articoli 12, 13, 14 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].";

(3) all'articolo 88, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'ETIAS entra in funzione indipendentemente dalla realizzazione dell'interoperabilità con il sistema ECRIS-TCN.";

Articolo 40 ter

Modifiche del regolamento (UE) 2019/818

Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato:

(1) all'articolo 4, il punto 20 è sostituito dal seguente:

"(20). «autorità designate»: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all'articolo 6 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], all'articolo 3, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'articolo 4, punto 3 bis, del regolamento (CE) 767/2008 e all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio;";

(2) all'articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatti salvi l'articolo 39 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2018/1862, l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816 e l'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/794, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ESP. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:";

(3) l'articolo 13, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b, e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816;";

b) è aggiunta la seguente lettera c):

"c) i dati di cui all'articolo 12, lettere a) e b), all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b) e all'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].";

(4). L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Ricerca di dati biometrici tramite il servizio comune di confronto biometrico

Per la ricerca dei dati biometrici conservati al loro interno, il CIR e il SIS usano i template biometrici conservati nel BMS comune. Le interrogazioni con dati biometrici sono effettuate per le finalità del presente regolamento e dei regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.";

(5) all'articolo 16, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

"Fatti salvi l'articolo 39 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2018/1862 e l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel BMS comune.";

(6) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il CIR conserva i seguenti dati, separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza dei dati:

a) i dati di cui all'articolo 12, lettere da a) a f), h) e i), all'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a f), h) e i), all'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a f), h) e i), e all'articolo 14 bis, lettere da a) a f), h) e i) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];

b) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b, e paragrafo 2, e i seguenti dati elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/816: cognome, nome (nomi), data di nascita, luogo di nascita (città e paese), cittadinanza o cittadinanze, genere, nomi precedenti, se del caso, pseudonimi o pseudonimi disponibili, nonché, se disponibili, informazioni sui documenti di viaggio.";

(7) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 2 bis, sono cancellati in modo automatizzato dal CIR conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento Eurodac] e del regolamento (UE) 2019/816.";

(8) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Conservazione delle registrazioni

Fatti salvi l'articolo 39 del regolamento (UE) del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento Eurodac] e l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.";

(9) all'articolo 26, paragrafo 1, sono inserite le lettere aa), ab), ac) e ad):

"aa)le autorità competenti ad esaminare una richiesta di protezione internazionale al momento della valutazione di una nuova domanda di protezione internazionale;

ab)le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo III del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] al momento della trasmissione dei dati all'Eurodac;

ac)le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo IV del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] al momento della trasmissione dei dati all'Eurodac;

ad)le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo IV bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] al momento della trasmissione dei dati all'Eurodac;";

(10) l'articolo 27 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera aa):

"aa) una serie di dati è trasmessa all'Eurodac in conformità degli articoli 10, 13, 14 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];";

b) al paragrafo 3 è inserita la seguente lettera aa):

"aa) cognome o cognomi; nome o nomi; cognome alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e "alias"; data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza o cittadinanze e sesso, come indicati agli articoli da 12 a 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];";

11) all'articolo 29, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera aa):

"aa) l'autorità che esamina la domanda di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] per i riscontri positivi emersi durante l'esame di detta domanda;";

(12) all'articolo 39, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenente, separati per logica dal sistema di informazione UE, i dati e le statistiche di cui all'articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862 e all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816. L'accesso al CRRS è concesso mediante un accesso controllato, sicuro e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all'articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862 e all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816.";

(13) all'articolo 47, paragrafo 3, è inserito il seguente nuovo trattino:

"Le persone i cui dati sono registrati nell'Eurodac sono informate del trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento conformemente al paragrafo 1 quando una nuova serie di dati è trasmessa all'Eurodac conformemente agli articoli 10, 12, 13, 14 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac]."; 

(14) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Articolo 50

Comunicazione di dati personali a paesi terzi, organizzazioni internazionali e

soggetti privati

Fatti salvi l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 767/2008, gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2016/794, gli articoli 37 e 38 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], l'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240 e l'interrogazione delle banche dati Interpol attraverso l'ESP in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento, che sono conformi alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali conservati nelle componenti dell'interoperabilità o da queste trattati o consultati non sono trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati.";

(29) è inserito il seguente articolo 41 bis:

"Articolo 41 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.".

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa 

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

11 - Gestione delle frontiere

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 31  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa 

Come annunciato negli orientamenti politici della presidente von der Leyen, la comunicazione su un nuovo patto per la migrazione e l'asilo (COM (2020) XXX final) segna un nuovo inizio del settore della migrazione per raggiungere un giusto equilibrio tra la responsabilità dei richiedenti protezione internazionale in Europa e la solidarietà tra gli Stati membri nella gestione della migrazione e dell'asilo. In tale contesto, la Commissione propone inoltre di rafforzare ulteriormente Eurodac.

A corredo della sua comunicazione su un Nuovo patto per la migrazione e l'asilo (COM(2020)XXX final), la Commissione presenta una proposta modificata di regolamento che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], al fine dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818. La presente proposta si basa sul testo dell'accordo provvisorio raggiunto dai colegislatori sulla proposta del 2016 di rifusione del regolamento Eurodac e aggiunge una nuova serie di funzionalità alla banca dati.

Queste nuove funzionalità consentirebbero il conteggio dei richiedenti oltre alle domande di protezione internazionale, la corretta attuazione del quadro di interoperabilità istituito in particolare dal regolamento (UE) 2019/818, l'adeguato sostegno alla nuova proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (riforma del precedente sistema Dublino), un collegamento più agevole con il rimpatrio e un'articolazione fluida con la proposta di regolamento sugli accertamenti.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate 

Obiettivo specifico 1 del piano annuale di gestione della DG HOME: Rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

Attività ABM/ABB interessate: Attività 11: Gestione delle frontiere

Obiettivo specifico 1: Evoluzione del sistema funzionale di Eurodac

Obiettivo specifico 2: Potenziamento della capacità della banca dati Eurodac

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta si baserà sull'accordo provvisorio raggiunto dai colegislatori sulla proposta della Commissione del 2016 di rifusione del regolamento Eurodac.

La proposta presentata nel 2016 era volta ad aiutare gli Stati membri ad assicurare che la domanda presentata da un richiedente protezione internazionale fosse esaminata da un solo Stato membro e a ridurre le possibilità di abuso del sistema di asilo prevenendo la pratica opportunistica dell'“asylum shopping” all'interno dell'UE. Essa mirava inoltre a consentire agli Stati membri di identificare i cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE conservando i loro dati. Ciò aiuterebbe gli Stati membri a rilasciare nuovi documenti a un cittadino di paese terzo al fine del suo rimpatrio verso il paese d'origine. Abbassando a sei anni l'età dei minori da sottoporre a rilevamento dattiloscopico, la proposta mira a sostenere l'identificazione dei minori e, se necessario, a contribuire alla ricerca dei familiari nel caso siano separati dalla loro famiglia, consentendo agli Stati membri di rintracciare i loro spostamenti quando la corrispondenza di un'impronta digitale ne indica la presenza in un altro Stato membro. Mira inoltre a migliorare la protezione dei minori non accompagnati che non sempre chiedono formalmente protezione internazionale e che fuggono dagli istituti di accoglienza o dai servizi sociali di assistenza all'infanzia ai quali sono stati affidati. La registrazione nell'Eurodac di minori provenienti da paesi terzi contribuirebbe pertanto a tenerne traccia e a evitare che cadano vittima di sfruttamento.

Durante i negoziati, i colegislatori hanno apportato diverse modifiche. Pertanto, nell'Eurodac sono state aggiunte due nuove categorie di persone, segnatamente le persone registrate ai fini di una procedura di ammissione a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] e le persone ammesse in conformità di un programma nazionale di reinsediamento. Tali aggiunte sono intese ad assistere gli Stati membri nella corretta attuazione del regolamento sul reinsediamento. in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], si tratta di due dei motivi di esclusione ai sensi del presente regolamento; se tali dati non fossero registrati nell'Eurodac, uno Stato membro che espleta una procedura di ammissione ai fini di reinsediamento dovrebbe verificare bilateralmente con tutti gli altri Stati membri se la persona in questione si trova in una di queste due situazioni. I colegislatori hanno inoltre introdotto modifiche che facilitano l'accesso delle autorità di contrasto all'Eurodac, consentendo loro di effettuare ricerche sulla base di dati alfanumerici. Hanno inoltre introdotto disposizioni volte a conservare in Eurodac le copie a colori scannerizzate dei documenti di identità o di viaggio. L'obiettivo di tali disposizioni è facilitare il rimpatrio.

Tenuto conto e sulla base di quanto precede, la presente proposta trasformerà il sistema per consentire il conteggio di quanti presentano la (prima) domanda di protezione internazionale. Gli Stati membri e l'UE ne trarranno beneficio come primo passo per mappare gli spostamenti non autorizzati e assicurare una risposta politica adeguata per affrontare questo fenomeno. Inoltre, le nuove disposizioni garantiranno la coerenza con la proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (che riforma il precedente sistema Dublino). La presente proposta prevede un criterio di competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale se la domanda è stata registrata dopo lo sbarco dell'interessato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso (secondo le norme vigenti a tali persone si applica al criterio dell'ingresso irregolare). Sebbene le norme sulla competenza per questa nuova categoria siano identiche a quelle applicabili alle persone che entrano irregolarmente, la distinzione è pertinente in relazione al fatto che gli Stati membri di sbarco si trovano ad affrontare sfide specifiche in quanto non possono applicare agli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso gli stessi strumenti utilizzati per gli attraversamenti irregolari via terra o via aerea. È pertanto necessario disporre di una categoria distinta per queste persone nell'Eurodac anziché registrarle come persone che attraversano irregolarmente la frontiera (come avviene ai sensi della normativa attuale). Il trasferimento di competenza tra Stati membri si rifletterà chiaramente anche nell'Eurodac, accelerando così le procedure di asilo. Contrassegnare la segnalazione di sicurezza a seguito della nuova procedura di accertamento faciliterà inoltre l'applicazione delle norme di ricollocazione in quanto le persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza sono escluse dalla ricollocazione. Analogamente, l'introduzione di un campo per indicare lo Stato membro che ha rilasciato o prorogato un visto al richiedente o per conto del quale è stato rilasciato il visto e il numero della domanda di visto faciliterebbe l'applicazione dei criteri di competenza per gli Stati membri/paesi associati che non sono vincolati dal regolamento VIS ma sono comunque interessati dal rilascio di un visto. Pertanto, contrassegnando chiaramente tutti questi elementi nell'Eurodac, gli Stati membri beneficeranno di una procedura di asilo più rapida in senso lato. Infine, la nuova proposta assicurerà un'articolazione fluida con gli accertamenti adattando le scadenze e prevedendo un collegamento più agevole con il rimpatrio contrassegnando se una domanda è stata respinta e la persona non ha diritto di rimanere e se è stata concessa l'assistenza al rimpatrio volontario e alla reintegrazione.

La presente proposta introdurrà inoltre una serie di modifiche consequenziali collegate al quadro per l'interoperabilità, comprese modifiche del regolamento sull'interoperabilità. Le necessarie motivazioni giuridiche e finanziarie sono contenute nella scheda finanziaria legislativa dell'interoperabilità e non saranno trattate nel presente documento.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza 

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Durante il potenziamento del sistema centrale, anche in vista dell'attuazione del quadro di interoperabilità

Una volta approvato il progetto di proposta e adottate le specifiche tecniche, il sistema centrale Eurodac sarà potenziato in termini di capacità e velocità di trasmissione dei dati dai punti di accesso nazionali degli Stati membri. eu-LISA coordinerà la gestione del progetto di potenziamento del sistema centrale e dei sistemi nazionali a livello dell'UE e l'integrazione dell'interfaccia uniforme nazionale (NUI) attuata dagli Stati membri a livello nazionale.

Obiettivo specifico: il sistema sarà pronto per essere operativo quando entrerà in vigore il nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (che riforma il precedente sistema Dublino).

Indicatore: Ai fini dell'entrata in funzione del sistema, eu-LISA dovrà aver comunicato il completamento del collaudo generale del sistema centrale Eurodac, che sarà effettuato dall'Agenzia in cooperazione con gli Stati membri.

Quando il nuovo sistema centrale sarà operativo (articolo 42 della proposta originaria del 2016 come concordato in via provvisoria dai colegislatori)

Una volta entrato in funzione il sistema Eurodac, eu-LISA provvede affinché vengano attivati sistemi atti a monitorare il funzionamento del sistema centrale in rapporto a determinati obiettivi. eu-LISA trasmette al termine di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'attività del sistema centrale, nella quale esamina tra l'altro il suo funzionamento tecnico e la sua sicurezza. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell'Eurodac, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per i suoi obiettivi.

Entro tre anni dall'adozione, eu-LISA dovrebbe condurre uno studio sulla fattibilità tecnica di aggiungere il software di riconoscimento facciale al sistema centrale che assicuri risultati accurati e affidabili a seguito di un confronto dei dati relativi all'immagine del volto.

Entro sette anni dall'adozione, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell'Eurodac, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l'impatto sui diritti fondamentali, onde stabilire, fra l'altro, se l'accesso a fini di contrasto provochi una discriminazione indiretta delle persone contemplate dal presente regolamento, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività, formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Ciascuno Stato membro, così come Europol, redige una relazione annuale sull'efficacia del confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche sul numero di consultazioni effettuate e il numero di riscontri positivi (hit) ricevuti.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

(1) Determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi della nuova proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

(2) Controllare l'identità dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare che si recano o si trovano nell'UE ai fini del rilascio di nuovi documenti e del rimpatrio.

(3) Contribuire a identificare i cittadini di paesi terzi vulnerabili, come i minori che spesso sono vittime del traffico di esseri umani.

(4) Potenziare la lotta contro la criminalità internazionale, il terrorismo e altre minacce alla sicurezza.

(4) Concorrere all'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] facilitando l'applicazione dei motivi di esclusione (come spiegato al punto 1.4.3).

(5) Concorrere alla mappatura degli spostamenti non autorizzati consentendo il conteggio di quanti presentano la (prima) domanda di protezione internazionale.

(6) Sostenere l'efficace attuazione del quadro per l'interoperabilità (comprese le modifiche del regolamento sull'interoperabilità) e, in tale contesto, sostenere gli obiettivi del sistema di informazione visti (VIS) e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Per quanto riguarda il VIS, le autorità competenti per i visti hanno accesso all'Eurodac per consultare i dati in un formato di sola lettura; ciò fornirà un contributo al processo di esame delle domande di visto e di decisione sulle stesse. Per quanto riguarda l'ETIAS, disposizioni specifiche del regolamento Eurodac consentiranno il confronto tra i dati dell'ETIAS e i dati dell'Eurodac in modo da poter effettuare le verifiche previste all'articolo 20 del regolamento ETIAS. Inoltre, le unità nazionali ETIAS hanno accesso alla base dati Eurodac e possono consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

Nessuno Stato membro può affrontare da solo il problema dell'immigrazione irregolare e degli spostamenti non autorizzati né trattare tutte le domande di asilo presentate nell'UE. Come si è potuto osservare nell'UE da molti anni, una persona può entrare nell'UE attraversando le frontiere esterne pur senza dichiararsi presso un determinato valico di frontiera. Ciò si è verificato soprattutto nel periodo 2014-2015 in cui oltre un milione di migranti irregolari sono arrivati nell'Unione attraverso le rotte del Mediterraneo centrale e meridionale. Analogamente, dal 2015 abbiamo assistito a spostamenti successivi da paesi con frontiere esterne verso altri Stati membri. Il controllo del rispetto delle norme e delle procedure dell'UE, quali la procedura volta a determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo, non può essere pertanto realizzato dagli Stati membri da soli. In uno spazio senza frontiere interne, la lotta contro l'immigrazione irregolare deve essere condotta in comune. Ne consegue che l'Unione europea si trova in una posizione migliore, rispetto agli Stati membri, per prendere le misure appropriate.

Analogamente, l'efficace applicazione dei motivi di esclusione a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] non può essere assicurata dall'azione dei soli Stati membri.

L'uso dei tre sistemi IT su larga scala esistenti (SIS, VIS ed Eurodac) migliora la gestione delle frontiere. Migliori informazioni sui movimenti transfrontalieri dei cittadini di paesi terzi a livello dell'UE formeranno una base fattuale per lo sviluppo e l'adeguamento della politica migratoria dell'UE. Pertanto, una modifica del regolamento Eurodac si rendeva necessaria anche per aggiungere un'altra finalità alla normativa, ossia permettere l'accesso a fini di controllo dell'immigrazione irregolare e degli spostamenti non autorizzati di migranti in soggiorno irregolare all'interno dell'UE (proposta del 2016). Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, poiché una modifica di questo tipo può essere proposta solo dalla Commissione. Analogamente, solo la Commissione può proporre le modifiche necessarie per l'efficace attuazione del quadro di interoperabilità.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Si prevede che il regolamento Eurodac avrà un valore aggiunto a vari livelli. In primo luogo, dovrebbe garantire un'applicazione efficiente e rapida delle norme previste dalla proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (ex sistema Dublino) contrassegnando chiaramente le informazioni necessarie, quali il trasferimento della competenza da uno Stato membro all'altro, i dati per la ricollocazione o i dati pertinenti per determinare la competenza. In secondo luogo, dovrebbe contribuire meglio al controllo dell'immigrazione irregolare e all'individuazione degli spostamenti non autorizzati, tra l'altro mediante il conteggio dei richiedenti protezione internazionale oltre che delle domande presentate. In terzo luogo, dovrebbe assicurare un'applicazione efficace del regolamento sul reinsediamento fornendo le informazioni necessarie per la valutazione effettuata nella fase della procedura di ammissione. Se non figurano nell'Eurodac, tali informazioni dovrebbero essere ottenute dallo Stato membro che conduce tale procedura di ammissione contattando bilateralmente tutti gli altri Stati membri. In quarto luogo, si prevede di garantire il funzionamento dell'Eurodac nel quadro per l'interoperabilità, in quanto alcune disposizioni dei regolamenti per l'interoperabilità devono avere le controparti adeguate negli atti giuridici che disciplinano le banche dati soggette all'interoperabilità. Infine, dovrebbe facilitare i rimpatri e garantire un collegamento fluido con gli accertamenti.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

I principali insegnamenti tratti dal potenziamento del sistema centrale a seguito dell'adozione del regolamento di rifusione Eurodac 32 sono stati l'importanza di una gestione anticipata dei progetti da parte degli Stati membri e la necessità di assicurare che il progetto di miglioramento del collegamento nazionale sia gestito per tappe. Nonostante il rigido calendario di gestione del progetto stabilito da eu-LISA sia per l'aggiornamento del sistema centrale sia per i collegamenti nazionali degli Stati membri, alcuni Stati membri non sono riusciti, o hanno rischiato di non riuscire, a collegarsi con il sistema centrale entro il 20 luglio 2015 (due anni dopo l'adozione del regolamento).

Nel seminario sugli insegnamenti tratti in seguito all'ammodernamento del sistema centrale nel 2015, gli Stati membri hanno anche segnalato la necessità di una fase "rodaggio" del prossimo aggiornamento del sistema centrale in modo da assicurare che tutti gli Stati membri possano riuscire a connettersi al sistema centrale nei termini stabiliti.

Sono state trovate soluzioni alternative per gli Stati membri che erano in ritardo con la connessione al sistema centrale nel 2015. Tra l'altro eu-LISA ha messo a disposizione di uno Stato membro una soluzione National Access Point/ Fingerprint Image Transmission (NAP/FIT), che è stata utilizzata per le simulazioni di prova effettuate dall'Agenzia, in quanto lo Stato membro in questione non aveva programmato i finanziamenti necessari per avviare l'appalto subito dopo l'adozione del regolamento Eurodac. Altri due Stati membri hanno dovuto ricorrere a una soluzione "interna" per il loro collegamento prima di installare la soluzione NAP/FIT, realizzata a seguito di appalto pubblico.

eu-LISA ha firmato un contratto quadro con un fornitore di servizi per lo sviluppo di funzionalità e servizi di manutenzione per Eurodac. Molti Stati membri si sono avvalsi di tale contratto quadro per ottenere una soluzione NAP/FIT standardizzata, il che ha permesso risparmi di tempi e di costi ed evitato la necessità di avviare procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti. Un contratto quadro di questo tipo dovrebbe essere riesaminato per il futuro potenziamento.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta va intesa come seguito del regolamento Dublino 33 , che si propone di sostituire con un regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, delle comunicazioni della Commissione "Nuovo patto per l'asilo e la migrazione" (COM(2020) XXX final), e "Sistemi informatici per le frontiere e la sicurezza più solidi ed intelligenti" 34 , e congiuntamente al Fondo per le frontiere esterne 35 (elemento del QFP) e al regolamento istitutivo di eu-LISA 36 .

All'interno della Commissione, la DG HOME è la direzione generale responsabile dell'istituzione del sistema Eurodac.

1.6.Durata e incidenza finanziaria 

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con una fase di sviluppo nei primi tre anni successivi all'adozione,

seguita dall'entrata in funzione e dalla manutenzione.

1.7.Modalità di gestione previste 

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La Commissione sarà responsabile della gestione globale dell'azione ed eu-LISA sarà responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione del sistema.

 

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Le disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione del sistema Eurodac, previste all'articolo 42 della proposta originaria del 2016, sono le seguenti.

Relazione annuale: monitoraggio e valutazione

1. eu-LISA trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati una relazione sull'attività del sistema centrale, nella quale ne esamina, tra l'altro, il funzionamento tecnico e la sicurezza. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell'Eurodac, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2. eu-LISA provvede affinché vengano attivate procedure atte a monitorare il funzionamento del sistema centrale in relazione a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.

3. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti effettuati nel sistema centrale.

3 bis.    Entro tre anni dall'adozione, eu-LISA condurrà uno studio sulla fattibilità tecnica di aggiungere il software di riconoscimento facciale al sistema centrale ai fini del confronto delle immagini del volto. Lo studio dovrà valutare l'attendibilità e l'accuratezza dei risultati ottenuti da un sistema di riconoscimento facciale per scopi diversi da quelli dell'Eurodac e formulerà tutte le necessarie raccomandazioni prima dell'introduzione delle tecnologie di riconoscimento facciale nel sistema centrale.

4. Entro sette anni dall'adozione, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell'Eurodac, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l'impatto sui diritti fondamentali, onde stabilire, fra l'altro, se l'accesso a fini di contrasto provochi una discriminazione indiretta delle persone contemplate dal presente regolamento, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività, formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Gli Stati membri forniscono a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni annuali di cui al paragrafo 1.

6. eu-LISA, gli Stati membri ed Europol forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 4. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro o non comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.

7. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, gli Stati membri ed Europol predispongono ciascuno una relazione annuale sull'efficacia del confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche concernenti:

   la finalità precisa del confronto, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave,

   i motivi di fondato sospetto,

   i fondati motivi addotti per giustificare il mancato confronto con altri Stati membri di cui alla decisione 2008/615/GAI, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, del presente regolamento,

   il numero di richieste di confronto,

   il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un'identificazione, e

   la necessità di trattare casi eccezionali d'urgenza, compresi i casi in cui l'autorità di verifica non ha confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori.

Gli Stati membri e Europol trasmettono le loro relazioni annuali alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

8. Sulla base delle relazioni degli Stati membri e di Europol di cui al paragrafo 7 e oltre alla valutazione complessiva di cui al paragrafo 4, la Commissione predispone una relazione annuale sull'accesso all'Eurodac a fini di contrasto e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al garante europeo della protezione dei dati.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

eu-LISA è concepita come centro di eccellenza nel settore dello sviluppo e della gestione di sistemi IT su larga scala. Svolge le attività connesse allo sviluppo/all'aggiornamento e al funzionamento del sistema centrale di Eurodac.

Adozione e sviluppo giuridici

Dopo l'adozione del progetto di proposta/degli atti di esecuzione e l'adozione delle specifiche tecniche, il sistema centrale di Eurodac sarà potenziato. Durante la fase di sviluppo, eu-LISA eseguirà tutte le fasi di sviluppo. eu-LISA coordinerà la gestione del progetto di potenziamento del sistema centrale e dei sistemi nazionali a livello dell'UE e l'integrazione dell'interfaccia nazionale uniforme attuata dagli Stati membri a livello nazionale.

Entrata in funzione

Ai fini dell'entrata in funzione del sistema, eu-LISA dovrà comunicare il completamento del collaudo generale del sistema centrale Eurodac, che sarà effettuato dall'agenzia in cooperazione con gli Stati membri.

Operazioni

Durante la fase operativa eu-LISA esegue la manutenzione tecnica del sistema e ne controlla il funzionamento rispetto agli obiettivi. eu-LISA trasmette al termine di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'attività del sistema centrale che fornisca risultati affidabili e accurate.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Sono stati individuati i seguenti rischi:

1) le difficoltà di eu-LISA nel gestire lo sviluppo e l'integrazione di questo sistema in parallelo allo sviluppo relativo ad altri sistemi più complessi (sistema entrata/uscita, AFIS per il SIS II, VIS, ecc.) che hanno luogo nello stesso periodo.

2) l'Eurodac aggiornato deve essere integrato nei sistemi informatici nazionali, che devono essere completamente allineati ai requisiti centrali. Le discussioni con gli Stati membri al fine di garantire l'uniformità nell'utilizzo del sistema rischiano di ritardare lo sviluppo.

I rischi sopra descritti contemplano i rischi tipici del progetto:

1. il rischio che il progetto non sia completato in tempo;

2. il rischio che il progetto non sia completato nel rispetto del bilancio;

3. il rischio che il progetto non sia realizzato appieno.

Il primo rischio è il più importante giacché lo sforamento dei tempi comporta un aumento delle spese in quanto la maggior parte delle spese è legata alla durata: spese di personale, spese di licenza per anno, ecc.

Questi rischi possono essere attenuati applicando tecniche di gestione del progetto, tra cui una riserva per imprevisti nei progetti di sviluppo e personale sufficiente per assorbire picchi di lavoro. Di norma infatti gli sforzi sono stimati ipotizzando un'equa distribuzione del carico di lavoro nel tempo mentre nella realtà si assiste a carichi di lavoro disomogenei che vengono assorbiti da stanziamenti di risorse maggiori.

Il ricorso a un contraente esterno per questo lavoro di sviluppo comporta vari rischi:

1. in particolare, il rischio che il contraente non riesca a stanziare risorse sufficienti per il progetto o che formuli e sviluppi un sistema non abbastanza avanzato;

2. il rischio che il contraente, per ridurre i costi, non rispetti pienamente le tecniche e le metodologie amministrative per gestire progetti IT su larga scala;

3. infine non può essere del tutto escluso il rischio che il contraente sperimenti difficoltà finanziarie per ragioni esterne al progetto.

Questi rischi sono attenuati aggiudicando i contratti in base a criteri di qualità rigorosi, verificando i riferimenti dei contraenti e mantenendo stretti rapporti con i contraenti. Infine, come ultima risorsa, possono essere incluse e applicate, se necessario, penalità rigorose e clausole di risoluzione.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

eu-LISA è concepita come centro di eccellenza nel settore dello sviluppo e della gestione di sistemi IT su larga scala. Svolge le attività connesse allo sviluppo/all'aggiornamento e al funzionamento del sistema centrale di Eurodac.

I conti dell'agenzia saranno soggetti all'approvazione della Corte dei conti e alla procedura di discarico. Il servizio di audit interno della Commissione svolgerà i suoi controlli contabili in cooperazione con il revisore interno dell'agenzia.

La Commissione riferisce in merito al rapporto "costi di controllo/valore dei relativi fondi". La relazione annuale delle attività del 2018 della DG HOME indica lo 0,31 % per questo rapporto con riferimento alle entità incaricate della gestione indiretta e alle agenzie decentrate, compresa eu-LISA. L'Agenzia non riferisce su questo indicatore separatamente. eu-LISA ha ricevuto un parere di audit positivo sui suoi conti annuali per il 2017, che implica un tasso di errore inferiore al 2 %. Non vi sono indicazioni che il tasso di errore peggiorerà nei prossimi anni.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Le misure previste per combattere le frodi, previste all'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1726, sono le seguenti:

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altri atti illeciti si applicano il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e il regolamento (UE) 2017/1939.

2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF e adotta, senza ritardo, le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

3. La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e mediante ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione da parte dell'Agenzia.

4. L'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (49), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziati dall'Agenzia.

5. Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 4, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti, l'OLAF e l'EPPO a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Si applicherà la strategia della DG HOME in materia di prevenzione e individuazione delle frodi.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di
spese

Contributo

Rubrica 4: Migrazione e gestione delle frontiere

Capo 11: Gestione delle frontiere

Diss./Non diss 37 .

di paesi EFTA 38

di paesi candidati 39

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

4

11.1002 - Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)

Diss.

NO

NO

Sì*

NO

   * eu-LISA riceve contributi provenienti dai paesi associati all'accordo di Schengen (NO, IS, CH, LI)

   

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

11

Gestione delle frontiere

EU-LISA

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale

Impegni

(1 a)

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

2,100

Pagamenti

(1b)

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

2,100

Titolo 2: Spesa per infrastrutture e spesa di funzionamento

Impegni

(2a)

Pagamenti

(2b)

Titolo 3: Spese operative*

Impegni

(3 a)

13,700

21,030

14,870

5,500

5,500

5,500

5,500

71,600

Pagamenti

(3b)

13,700

21,030

14,870

5,500

5,500

5,500

5,500

71,600

TOTALE degli stanziamenti 
per eu-LISA

Impegni

=1a+2a+3a

14,000

21,330

15,170

5,800

5,800

5,800

5,800

73,700

Pagamenti

=1b+2b+3b

14,000

21,330

15,170

5,800

5,800

5,800

5,800

73,700



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

Pubblica amministrazione europea

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa , caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

DG Migrazione e affari interni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Risorse umane

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Altre spese amministrative

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti 
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

14,450

21,780

15,620

6,250

6,250

6,250

6,250

76,850

Pagamenti

14,450

21,780

15,620

6,250

6,250

6,250

6,250

76,850

Non vi sono costi relativi a Europol in quanto i costi relativi al punto di accesso di Europol sono a carico di Europol.

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di eu-LISA - tabella dei risultati

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

 

 

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

Tipo

Costo medio

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Evoluzione del sistema funzionale di Eurodac

- Risultato

Contraente 40

 

 

0,130

 

0,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0,800

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

-

0,130

-

0,670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,800

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Potenziamento della capacità della banca dati Eurodac

- Risultato

Hardware, software 41

 

 

7,870

 

11,260

 

8,870

 

 

 

 

 

 

 

 

-

28,000

- Risultato

Manutenzione

 

 

3,400

 

3,500

 

2,700

 

2,400

 

2,400

 

2,400

 

2,400

-

19,200

- Risultato

Progetti + sviluppi

 

 

0,800

 

0,800

 

0,800

 

1,000

 

1,000

 

1,000

 

1,000

-

6,400

- Risultato

Reinsediamenti

 

 

0,400

 

0,500

 

0,100

 

 

 

 

 

 

 

 

-

1,000

- Risultato

Interrogazioni alfanumeriche

 

 

1,000

 

1,000

 

0,500

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2,500

- Risultato

Copie di passaporti

 

 

0,100

 

0,300

 

0,100

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0,500

- Risultato

riconoscimento facciale Eurodac

 

 

 

 

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

3,000

- Risultato

Manutenzione supplementare di Eurodac (HW/SW/active.active)

 

 

 

 

 

 

1,800

 

2,100

 

2,100

 

2,100

 

2,100

-

10,200

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

 

 

 

20,360

 

14,870

 

5,500

 

5,500

 

5,500

 

5,500

-

70,800

TOTALE per gli obiettivi da 1 a 2

 

 

 

21,030

 

14,870

 

5,500

 

5,500

 

5,500

 

5,500

-

71,600

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

(1)La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

(2)La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Esclusa la RUBRICA 7 42  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale 
Esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE DG HOME

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.



3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

(1)La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

(2)La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

3

3

3

3

3

3

3

Nelle delegazioni

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JED  43

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- nella sede centrale

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma  44

- nella sede centrale

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE DG HOME

3

3

3

3

3

3

3

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Vari compiti relativi a Eurodac, ad esempio nel contesto del parere della Commissione sul programma di lavoro annuale e monitoraggio della sua attuazione, la supervisione della preparazione del bilancio dell'Agenzia e il controllo dell'esecuzione, che aiutano l'agenzia a espletare le sue attività in linea con le politiche dell'UE, anche attraverso la partecipazione alle riunioni di esperti, ecc.

Personale esterno

Impatto previsto sul personale (ETP supplementari) — Organigramma di eu-LISA

Posti (tabella dell'organico)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Posti aggiuntivi

2

2

2

2

2

2

2

Le assunzioni sono previste per gennaio 2021. Tutto il personale deve essere disponibile all'inizio del 2021 al fine di consentire lo sviluppo in tempo utile e garantire l'entrata in funzione di Eurodac nel 2021. I 2 nuovi agenti temporanei (AT) sono necessari per coprire il fabbisogno sia per l'attuazione del progetto che per attività di supporto operativo e di manutenzione dopo la messa in produzione. Le risorse saranno impiegate:

·per sostenere l'attuazione del progetto come membri del team di progetto, compresi: la definizione di requisiti e specifiche tecniche, la cooperazione e il sostegno agli Stati membri nella fase di attuazione, gli aggiornamenti del documento di controllo dell'interfaccia (ICD), il monitoraggio delle forniture contrattuali, delle attività di collaudo del progetto (incluso il coordinamento del collaudo negli Stati membri), la consegna della documentazione e gli aggiornamenti, ecc.;

·per sostenere le attività di transizione necessarie per la messa in funzione del sistema in collaborazione con il contraente (follow-up, aggiornamenti del processo operativo, corsi di formazione (comprese le attività di formazione degli Stati membri) ecc.;

·il sostegno a lungo termine delle attività, la definizione delle specifiche, i preparativi contrattuali in caso di riorganizzazione del sistema (ad es. in caso di riconoscimento dell'immagine) o nel caso in cui sia necessario modificare il nuovo contratto di mantenimento del funzionamento operativo (MWO) di Eurodac in modo da includere ulteriori modifiche tecniche e di bilancio;

·attuazione del sostegno di secondo livello in seguito all'entrata in funzione, nel corso della manutenzione continua e delle operazioni.

Giova notare che le due nuove risorse (ETP AT) agiranno in aggiunta della capacità interna del gruppo che sarà utilizzata per il progetto/contrattuale e finanziario/attività operative. L'impiego di due agenti temporanei consentirà di assicurare la necessaria durata e continuità ai contratti e garantire così la continuità operativa e l'impiego del medesimo personale specializzato per le attività di sostegno operativo dopo la conclusione del progetto. Inoltre, le attività di supporto operativo richiedono l'accesso all'ambiente di produzione che non può essere assegnato ad appaltatori o agenti esterni.

3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

(1)non prevede cofinanziamenti da terzi

(2)prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

(1)La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

(2)La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

   Rispettiva linea di spesa nel bilancio di eu-LISA

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 45

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Rispettiva linea di entrata nel bilancio di eu-LISA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni) 

eu-LISA riceve contributi dai paesi associati alle misure relative a Eurodac, come stabilito nei rispettivi accordi *.

Il calcolo si basa sui calcoli delle entrate per l'attuazione del sistema Eurodac provenienti dagli Stati che attualmente versano al bilancio generale dell'Unione europea (pagamenti utilizzati) un contributo annuo calcolato in proporzione al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti per i relativi esercizi finanziari. Poiché i pagamenti utilizzati sono noti solo a posteriori, gli importi per gli anni in questione saranno noti solo a posteriori; per questo motivo è stato indicato "p.m." al posto degli importi effettivi. Gli importi effettivi dovrebbero basarsi sui dati EUROSTAT e possono variare a seconda della situazione economica degli Stati partecipanti.

* Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40).

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5).

Protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39).

Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2006/0257, concluso il 24.10.2008, non ancora pubblicato nella GU) e protocollo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001).

(1)    GU L […] del […], pag. […].
(2)    GU L […] del […], pag. […].
(3)    GU L […] del […], pag. […].
(4)    GU L […] del […], pag. […].
(5)    Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(6)    Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
(7)    Articolo 79, ultimo comma, del regolamento (UE) 2019/817; articolo 75, ultimo comma, del regolamento (UE) 2019/818.
(8)    Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 37).
(9)    Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40).
(10)    Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5).
(11)    Protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39).
(12)    Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2006/0257 CNS, concluso il 24 ottobre 2008, GU L 161 del 24.6.2009, pag. 8), e protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001).
(13)    Cfr. ad esempio la relazione dell'EASO (non pubblica) sui movimenti secondari.
(14)    L'iniziativa relativa ai minori migranti ha invocato un approccio comune per affrontare la questione dei minori scomparsi (non accompagnati e separati), allo scopo di istituire un meccanismo efficace per contrastare i rischi di tratta, e l'adozione di norme specifiche per i minori nelle procedure di asilo.
(15)    Ad esempio, il Piano di azione di Berlino per una nuova politica europea in materia di asilo, del 25 novembre 2019, firmato da 33 organizzazioni e comuni.
(16)    Raccomandazioni dell'UNHCR per il proposto patto della Commissione europea sulla migrazione e l'asilo, gennaio 2020.
(17)    Raccomandazioni dell'OIM per il nuovo patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, febbraio 2020.
(18)    CEPS, Relazione di progetto, Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Mediterranean. Sailing Away from Responsibility”, giugno 2019.
(19)    Documento strategico dell'IUE, Migration policy scoreboard: A Monitoring Mechanism for EU Asylum and Migration policy, marzo 2020.
(20)    Tutti gli studi e le relazioni della rete europea sulle migrazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en.
(21)    Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27) e regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
(22)    Adottato ad Amburgo, Germania, il 27 aprile 1979.
(23)    Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(24)    Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(25)    Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(26)    Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
(27)    Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(28)    Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(29)    Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(30)    Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(31)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(32)    GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.
(33)    Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
(34)    COM(2016) 205 final.
(35)    Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
(36)

   Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 Articolo 1, paragrafo 3, "L'agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d'informazione Schengen (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e del sistema per il confronto delle impronte digitali Eurodac." (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

(37)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti dissociati
(38)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(39)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(40)    Tutte le spese contrattuali per gli aggiornamenti funzionali sono ripartite tra i primi 2 anni, con la maggior parte del bilancio assegnato al 2º anno (previa accettazione).
(41)    I pagamenti per la capacità sono ripartiti su 3 anni, come segue: 40 %, 40 %, 20 %
(42)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(43)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(44)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(45)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 23.9.2020

COM(2020) 614 final

ALLEGATO

della

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818


ALLEGATO II

Tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 8 bis

Dati trasmessi a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 registrati e conservati dal sistema centrale ETIAS

Dati corrispondenti nell'Eurodac a norma degli articoli 12, 13, 14 e 14 bis del presente regolamento rispetto ai quali dovrebbero essere verificati i dati ETIAS

cognome

cognomi

cognome alla nascita

cognomi alla nascita

nome o nomi

nomi

altri nomi (pseudonimi, nomi d'arte, soprannomi)

eventuali nomi e cognomi precedenti

e "alias"

data di nascita

data di nascita

luogo di nascita

luogo di nascita

sesso

sesso

attuale cittadinanza

cittadinanza o cittadinanze

altre cittadinanze eventuali

cittadinanza o cittadinanze

tipo di documento di viaggio

tipo di documento di viaggio

numero del documento di viaggio

numero del documento di viaggio

paese di rilascio del documento di viaggio

codice a tre lettere del paese di rilascio

(1)    Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).    
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