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Document 32022H2548

Raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio del 13 dicembre 2022 su un approccio coordinato riguardo ai viaggi verso l’Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912

ST/15535/2022/INIT

OJ L 328, 22.12.2022, p. 146–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/2548/oj

22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/146


RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2548 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2022

su un approccio coordinato riguardo ai viaggi verso l’Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (1).

(2)

Da allora, la crescente copertura vaccinale a livello mondiale, con vaccini che offrono elevati livelli di protezione contro la malattia grave e il decesso, e la circolazione dei ceppi Omicron BA.4 e BA.5, dominanti in tutto il mondo dal luglio 2022, che tendono a cagionare esiti meno gravi rispetto alle precedenti varianti Delta, hanno migliorato notevolmente la situazione epidemiologica.

(3)

Risulta pertanto opportuno, in considerazione della situazione epidemiologica attuale e prevista, raccomandare l’eliminazione delle restrizioni dei viaggi verso l’Unione. Tutti gli Stati membri e i paesi cui si applica l’acquis di Schengen hanno già abrogato tali restrizioni nel corso dell’estate.

(4)

La raccomandazione (UE) 2020/912 ha introdotto tra l’altro, nell’allegato I, un elenco di paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali («paesi terzi o regioni») che soddisfano i criteri epidemiologici stabiliti in tale raccomandazione e nei confronti dei quali potrebbe essere revocata la restrizione dei viaggi non essenziali verso l’Unione. Con l’allentamento delle restrizioni tale elenco non è più necessario e dovrebbe pertanto essere abrogato.

(5)

Tuttavia il virus SARS-CoV-2 è ancora in circolazione. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere pronti ad agire in modo coordinato e proporzionato qualora la situazione epidemiologica peggiori in modo significativo, anche a causa dell’emergere di una nuova variante che desti preoccupazione o di una nuova variante di interesse.

(6)

In particolare, qualora la situazione epidemiologica in uno dei paesi terzi o regioni peggiori in modo significativo, gli Stati membri dovrebbero, se necessario, limitare i viaggi non essenziali, tranne per le persone che sono state vaccinate o sono guarite o sono state sottoposte a test mediante test di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT) con esito negativo nelle 72 ore precedenti la partenza. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare misure supplementari all’arrivo, quali, ad esempio, ulteriori test, autoisolamento o quarantena.

(7)

Ogniqualvolta uno Stato membro introduce restrizioni connesse alla COVID-19 conformemente alla raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio (2), è opportuno che gli Stati membri si coordino, nell’ambito delle strutture del Consiglio e in stretta cooperazione con la Commissione, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e il comitato per la sicurezza sanitaria, al fine di stabilire se debbano essere introdotte restrizioni analoghe per i viaggi da paesi terzi verso gli Stati membri. Le informazioni relative a eventuali nuove misure dovrebbero essere pubblicate quanto prima e, come regola generale, almeno 48 ore prima della loro entrata in vigore, tenendo conto del fatto che per le emergenze epidemiologiche è necessaria una certa flessibilità.

(8)

In tale contesto, il certificato COVID digitale dell’UE istituito dai regolamenti (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dovrebbe rimanere il punto di riferimento per dimostrare la vaccinazione, la guarigione e i test. Ciò dovrebbe riguardare anche i certificati rilasciati da paesi terzi oggetto di una decisione di esecuzione adottata a norma dell’articolo 3, paragrafo 10, o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(9)

Inoltre, qualora in uno dei paesi terzi o in una regione emerga una variante che desta preoccupazione o una variante di interesse, gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di adottare, in modo coordinato, misure urgenti, limitate nel tempo e flessibili al fine di ritardare l’ingresso di tale variante e prepararsi ad essa.

(10)

La presente raccomandazione dovrebbe prevedere le necessarie esenzioni dalle restrizioni dei viaggi dai paesi terzi verso gli Stati membri. Le persone che viaggiano per necessità o funzioni essenziali dovrebbero essere autorizzate a recarsi negli Stati membri e in altri paesi cui si applica l’acquis di Schengen anche quando si attiva il freno di emergenza. A tale scopo è opportuno adattare l’elenco dei viaggiatori essenziali per limitarlo alle persone che devono essere in grado di viaggiare anche in tali situazioni.

(11)

Analogamente, i cittadini dell’Unione e i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’Unione dovrebbero poter ritornare sempre nel loro Stato membro di cittadinanza o di residenza, ma potrebbero essere soggetti a misure al loro arrivo. I minori di età inferiore a 12 anni non dovrebbero essere tenuti a possedere una prova della vaccinazione, della guarigione o del test.

(12)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

(13)

La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, né è soggetta alla sua applicazione.

(14)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7).

(15)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

(16)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11).

(17)

Nell’interesse del corretto funzionamento dello spazio Schengen, tutti gli Stati membri dovrebbero decidere in modo coordinato in merito all’eventuale reintroduzione di restrizioni dei viaggi non essenziali verso l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Revoca delle restrizioni dei viaggi

(1)

A decorrere dal 22 dicembre 2022 tutte le restrizioni connesse alla COVID-19 per i viaggiatori diretti nell’Unione dovrebbero essere revocate.

Obblighi relativi ai viaggi in caso di grave peggioramento della situazione epidemiologica

(2)

Ove necessario per far fronte a un grave peggioramento della situazione epidemiologica negli Stati membri o nei paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero decidere se del caso, in modo coordinato in sede di Consiglio e in stretta cooperazione con la Commissione, di reintrodurre obblighi adeguati cui sottoporre i viaggiatori prima della partenza. Tali obblighi potrebbero essere uno dei seguenti, o una loro combinazione:

(a)

avere ricevuto, al più tardi 14 giorni prima dell’ingresso nell’Unione, l’ultima dose raccomandata di un ciclo di vaccinazione primario di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o di uno dei vaccini anti COVID-19 che hanno completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS; se il viaggiatore ha un’età pari o superiore a 18 anni, avere ricevuto da non più di 270 giorni la dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario o avere ricevuto, dopo tale periodo di 270 giorni, una dose addizionale dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario;

(b)

essere guarito dalla COVID-19 da non più di 180 giorni dalla data del primo risultato positivo del test di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT) precedenti il viaggio negli Stati membri;

(c)

essere risultato negativo a un test di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT) effettuato non più di 72 ore prima della partenza verso gli Stati membri:

(3)

Per determinare se, ai fini del punto 2, una situazione debba essere considerata in grave peggioramento, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, in particolare, della pressione che grava sul loro sistema sanitario a causa della COVID-19, segnatamente in termini di ricoveri e numero di pazienti ricoverati negli ospedali e nelle unità di terapia intensiva, della gravità delle varianti di SARS-CoV-2 in circolazione nonché delle informazioni regolarmente fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie in merito all’evoluzione della situazione epidemiologica.

(4)

Inoltre, se uno o più Stati membri reintroducono restrizioni in base alla raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio (13) per quanto riguarda i viaggi all’interno dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero discutere, in stretta cooperazione con la Commissione e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), se ai sensi della presente raccomandazione debbano essere introdotte restrizioni analoghe per quanto riguarda i viaggi da paesi terzi verso gli Stati membri.

(5)

Qualora siano state reintrodotte restrizioni in conformità dei punti 2 o 4, i viaggiatori dovrebbero essere in possesso di uno o più dei seguenti documenti:

(a)

una prova valida della vaccinazione rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 autorizzato nell’Unione in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004;

(b)

una prova valida della vaccinazione rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 che abbia completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS ma che non figuri nell’elenco dei vaccini autorizzati nell’Unione in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004;

(c)

una prova valida della guarigione;

(d)

una prova valida di un test di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT) con risultato negativo effettuato non più di 72 ore prima della partenza.

(6)

I minori di età inferiore a 12 anni non dovrebbero essere soggetti ad alcun requisito prima della partenza.

(7)

Gli Stati membri potrebbero inoltre applicare misure supplementari all’arrivo in conformità del diritto dell’Unione e nazionale, quali, ad esempio, ulteriori test, autoisolamento e quarantena.

(8)

Tuttavia:

(a)

i viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all’allegato (15) non dovrebbero essere soggetti a misure all’arrivo che ostacolino lo scopo stesso del viaggio;

(b)

per autorizzare i lavoratori del settore dei trasporti, i marittimi e i lavoratori frontalieri a entrare in uno Stato membro, gli Stati membri dovrebbero limitarsi a esigere un test antigenico rapido con risultato negativo all’arrivo;

(c)

il personale di volo dovrebbe essere esentato da qualsiasi test se il suo soggiorno in un paese terzo ha avuto una durata inferiore a 12 ore.

(9)

Qualora impongano misure supplementari all’arrivo, come indicato al punto 7, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei viaggiatori informazioni adeguate facilmente accessibili.

Prove della vaccinazione, della guarigione e dei test

(10)

Oltre ai certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953, gli Stati membri dovrebbero accettare prove della vaccinazione, della guarigione o dei test in relazione alla COVID-19 contemplati da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 3, paragrafo 10, o dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento.

(11)

Qualora non sia stato adottato un atto di esecuzione di questo tipo, relativamente al punto 5 gli Stati membri potrebbero decidere di accettare, ai fini della presente raccomandazione e conformemente al diritto nazionale, una prova di vaccinazione, guarigione o test rilasciata da un paese terzo, tenuto conto della necessità di poter verificare l’autenticità, la validità e l’integrità del documento e la presenza nello stesso di tutti i dati pertinenti di cui al regolamento (UE) 2021/953.

Contrasto delle varianti che destano preoccupazione e delle varianti di interesse e meccanismo del freno di emergenza

(12)

Qualora in uno dei paesi terzi o in una regione sia stata individuata una variante che desta preoccupazione o una variante di interesse, gli Stati membri dovrebbero adottare misure urgenti («freno di emergenza») per contenerne la diffusione nell’Unione. In risposta all’emergere di tale nuova variante che desta preoccupazione o di interesse in un paese terzo o in una regione, entro le successive 48 ore dovrebbe essere convocata una riunione nell’ambito delle strutture del Consiglio per discutere della necessità di misure coordinate per i viaggi verso l’Unione al fine di ritardare la diffusione della nuova variante, in stretta cooperazione con la Commissione e con il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Se necessario, gli Stati membri dovrebbero decidere, in modo coordinato in sede di Consiglio, in merito a eventuali requisiti appropriati. In via eccezionale, gli Stati membri potrebbero stabilire nell’ambito delle strutture del Consiglio una restrizione urgente, comune e temporanea di tutti i viaggi verso i loro territori per i cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato in tale paese terzo o regione in qualsiasi momento nei 14 giorni precedenti la partenza verso gli Stati membri. La procedura dovrebbe applicarsi anche ove la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e gravemente in modo tale da suggerire la comparsa di una nuova variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione o di una nuova variante di interesse.

(13)

Gli Stati membri, nell’ambito delle strutture del Consiglio e in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbero riesaminare periodicamente la situazione in modo coordinato.

(14)

Tali restrizioni dovrebbero scadere dopo 21 giorni di calendario, a meno che gli Stati membri non decidano, secondo la procedura di cui ai punti 12 e 13, di abbreviarle o prorogarle per un ulteriore periodo.

(15)

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dovrebbe pubblicare e aggiornare regolarmente una mappa che presenti la situazione delle varianti che destano preoccupazione e delle varianti di interesse nei paesi terzi.

Esenzioni dalle restrizioni temporanee dei viaggi

(16)

I viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all’allegato non dovrebbero essere soggetti alle restrizioni dei viaggi di cui ai punti 2 e 12.

(17)

Le seguenti categorie di persone potrebbero essere soggette alle restrizioni dei viaggi di cui ai punti 2 e 12, ma dovrebbero mantenere la possibilità di ritornare nell’Unione:

(a)

i cittadini dell’Unione e i cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione, nonché i loro familiari (16);

(b)

i cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (17) e le persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell’UE o nazionale, o che sono in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.

Qualora non siano in possesso di un certificato COVID digitale dell’UE valido, tali persone potrebbero essere soggette, all’arrivo, alle misure supplementari di cui al punto 7.

(18)

Le misure supplementari che potrebbero essere applicate all’arrivo di cui al punto 7 dovrebbero continuare ad applicarsi ai viaggiatori esentati dalle restrizioni conformemente ai punti 16 e 17.

Comunicazione e informazione dei cittadini

(19)

Le informazioni relative a eventuali nuove misure a norma del punto 5 dovrebbero essere pubblicate quanto prima e, come regola generale, almeno 48 ore prima della loro entrata in vigore.

Disposizioni finali

(20)

Ai fini della presente raccomandazione, le persone residenti ad Andorra, Monaco, San Marino e nello Stato della Città del Vaticano/nella Santa Sede dovrebbero essere considerate cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione del punto 17, lettera b).

(21)

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912. Essa dovrebbe applicarsi a decorrere dal 22 dicembre 2022.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (GU L 208I dell’1.7.2020, pag. 1).

(2)  Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio, del 25 gennaio 2022, su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475 (GU L 18 del 27.1.2022, pag. 110).

(3)  Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(10)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(11)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(12)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(13)  Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475.

(14)  Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

(15)  Cfr. anche gli orientamenti della Commissione del 28 ottobre 2020 [COM (2020) 686 final del 28.10.2020].

(16)  Quali definiti agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(17)  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).


ALLEGATO

Categorie di persone che viaggiano nell’esercizio di una funzione essenziale o di una necessità:

i.

operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell’assistenza agli anziani;

ii.

lavoratori frontalieri;

iii.

personale del settore dei trasporti;

iv.

diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate dalle organizzazioni internazionali, personale militare e operatori umanitari e della protezione civile;

v.

passeggeri in transito;

vi.

passeggeri in viaggio per motivi familiari o medici imperativi;

vii.

marittimi;

viii.

persone che operano in infrastrutture critiche o altrimenti essenziali;

ix.

persone che necessitano di protezione internazionale o in viaggio per altri motivi umanitari.


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