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Document 32021D2057

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2057 della Commissione del 24 novembre 2021 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Singapore ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/8631

OJ L 420, 25.11.2021, p. 129–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2057/oj

25.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 420/129


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2057 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2021

che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Singapore ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Singapore ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Singapore ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 26 luglio 2021 la Repubblica di Singapore ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «HealthCerts». La Repubblica di Singapore ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale proposito la Repubblica di Singapore ha informato la Commissione che i certificati «HealthCerts» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

La Repubblica di Singapore ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione e di test rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. La Repubblica di Singapore ha altresì informato la Commissione che applicherà ai titolari di certificati COVID digitali dell’UE relativi ai test e alla vaccinazione lo stesso trattamento riservato ai titolari di certificati di test e di vaccinazione rilasciati dalla Repubblica di Singapore. In particolare, la Repubblica di Singapore ha confermato che i certificati COVID digitali dell’UE relativi ai test saranno accettati come prova valida di un test con risultato negativo effettuato dai viaggiatori prima della partenza. La Repubblica di Singapore ha indicato che, in seguito all’adozione della presente decisione, i titolari di certificati COVID digitali dell’UE relativi alla vaccinazione potranno beneficiare a Singapore di misure di gestione sicura differenziate in base alla vaccinazione per 30 giorni senza bisogno di ulteriori certificati di vaccinazione.

(5)

In particolare, la Repubblica di Singapore ha informato la Commissione che riconosce tutti i vaccini che hanno completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità, nonché quelli autorizzati in base al percorso speciale di accesso in caso di pandemia (PSAR) di Singapore. Singapore accetterà anche i vaccini autorizzati in base al PSAR. Per quanto riguarda i test, la Repubblica di Singapore ha informato la Commissione che accetta i certificati di test come prova dello stato infettivo o non infettivo, ma che ciò non comporta attualmente l’esenzione dalle restrizioni di viaggio. Tali esenzioni sono oggetto delle politiche sanitarie frontaliere di Singapore. Inoltre, attualmente Singapore non attenua le prescrizioni alla frontiera per i viaggiatori guariti.

(6)

Il 30 settembre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica di Singapore, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica di Singapore in conformità di un sistema, «HealthCerts», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Singapore in conformità del sistema «HealthCerts» contengono i dati necessari.

(7)

La Repubblica di Singapore ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, tra cui Comirnaty e Spikevax.

(8)

La Repubblica di Singapore ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati di test interoperabili soltanto per i test di amplificazione dell’acido nucleico e per i test antigenici rapidi che figurano nell’elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito in virtù dall’articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 (4).

(9)

La Repubblica di Singapore ha altresì informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili.

(10)

La Repubblica di Singapore ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(11)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Singapore in conformità del sistema «HealthCerts» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

I certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Singapore in conformità del sistema «HealthCerts» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di Singapore dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(15)

Al fine di collegare quanto prima la Repubblica di Singapore al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Singapore in conformità del sistema «HealthCerts» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica di Singapore è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(3)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(4)  Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l’uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell’UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).


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