EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0880

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza

COM/2018/880 final

Strasburgo, 13.11.2018

COM(2018) 880 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019:
un piano d'azione per ogni evenienza


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019:
un piano d'azione per ogni evenienza

Il Consiglio europeo rinnova l'invito rivolto agli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione e

a tutte le parti interessate a intensificare i lavori per prepararsi a tutti i livelli e a tutti gli esiti possibili.

Consiglio europeo (Articolo 50), 29 giugno 2018 1

1.INTRODUZIONE

Il Regno Unito ha deciso di lasciare l'Unione europea, ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. La Commissione si rammarica della decisione ma la rispetta.

Il 30 marzo 2019 2 il Regno Unito diventerà un paese terzo. Da quella data il diritto primario e il diritto derivato dell'Unione cesseranno di applicarsi al Regno Unito, a meno che un accordo di recesso ratificato non preveda un'altra data.

Come ha sottolineato la Commissione nella prima comunicazione sui preparativi alla Brexit del 19 luglio 2018 3 , quale che sia lo scenario prospettato, le perturbazioni saranno notevoli. La Commissione ha pertanto più volte sollecitato i cittadini europei, le imprese e gli Stati membri a prepararsi a tutti gli scenari possibili valutandone integralmente i rischi collegati e pianificandone la risposta al fine di attutirli. Il 29 giugno 2018 il Consiglio europeo ha rinnovato l'invito rivolto agli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione e a tutte le parti interessate a intensificare i lavori per prepararsi a tutti i livelli e a tutti gli esiti possibili 4 .

Nella presente comunicazione la Commissione risponde a tale invito concentrandosi sull'ipotesi di assenza di accordo, individuando i settori principali e le misure da prendere e impostando una struttura per le discussioni e il coordinamento degli Stati membri tra il novembre 2018 e il 29 marzo 2019.

L'UE e il Regno Unito sono in fase di negoziato dell'accordo di recesso dal maggio 2017. Il 19 marzo 2018 5 sono stati divulgati i progressi sul testo giuridico a livello di negoziatori, comprese le modalità relative a un regime transitorio per il periodo fino al 31 dicembre 2020. Gli ulteriori progressi compiuti sono indicati nella dichiarazione congiunta dei negoziatori della Commissione e del Regno Unito del 19 giugno 2018 6 . Il 17 ottobre 2018 il Consiglio europeo (articolo 50) ha chiesto alla Commissione, in quanto negoziatore dell'Unione, di proseguire gli sforzi per il raggiungimento di un accordo conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo concordati in precedenza. Tali negoziati sono in corso e la Commissione, in quanto negoziatore dell'Unione, mantiene l'impegno a raggiungere un accordo per un recesso ordinato. Sebbene siano stati realizzati progressi sotto molti punti di vista e nonostante i considerevoli sforzi e gli intensi negoziati, permangono alcuni punti di disaccordo. Inoltre concludere un accordo con il governo del Regno Unito non garantisce che il Regno Unito ratifichi l'accordo di recesso entro il 29 marzo 2019.

2.Necessità di prepararsi – azione a livello dell'UE

I preparativi al recesso del Regno Unito procedono in parallelo ai negoziati. La Commissione continuerà a fare la sua parte fino in fondo.

La Commissione ha passato in rassegna l'acquis dell'UE, ossia le norme vigenti ai sensi del diritto dell'Unione, per determinare quali norme debbano essere adattate secondo gli scenari e quali misure bisognerà predisporre solo nell'ipotesi di assenza di accordo. In seguito a tale esame la Commissione ha presentato otto proposte legislative di preparazione con misure da adottare a prescindere dalla composizione ordinata o meno del recesso del Regno Unito. Le misure sono esposte nell'allegato 1. Tra gli esempi figurano gli adeguamenti delle norme di omologazione dei veicoli o relative agli organismi che effettuano le ispezioni delle navi, e la suddivisione tra il Regno Unito e l'UE a 27 dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco delle merci dell'Unione europea presso l'Organizzazione mondiale del commercio. Parallelamente alla presente comunicazione la Commissione ha adottato le ultime due delle suddette proposte: una per adattare i riferimenti agli obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica (espressi in valori assoluti) per il 2030 e una proposta sulle norme in materia di visti che si applicheranno ai cittadini del Regno Unito dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione 7 .

Sono inoltre stati adottati o sono in corso di preparazione diversi atti delegati e di esecuzione che saranno necessari in ogni caso e riguardano, tra l'altro, il trattamento del Regno Unito nel contesto dei dati statistici, la riattribuzione del ruolo di relatore dal Regno Unito a un altro Stato membro per la valutazione di certe sostanze chimiche e le modifiche delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali. Tali atti sono tutti mirati e specifici alla Brexit e sono esposti nell'allegato 2.

La Commissione collabora inoltre con le agenzie competenti. In considerazione delle specificità del settore del trasporto aereo ad esempio, la Commissione ha invitato l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) a iniziare a trattare talune domande presentate da organismi del Regno Unito in preparazione del momento in cui il Regno Unito non sarà più uno Stato membro. L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha condotto diverse indagini e, ove necessario, ha contattato i titolari delle autorizzazioni dell'UE all'immissione in commercio per ricordare loro la necessità di procedere ai preparativi necessari. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), e l'EMA hanno riattribuito ad altri Stati membri i ruoli di regolamentazione finora ricoperti dal Regno Unito.

L'Unione europea sta prendendo tutte le misure necessarie affinché le agenzie e gli organi dell'UE con sede nel Regno Unito (Agenzia europea per i medicinali, Autorità bancaria europea, Consiglio consultivo per il Mare del Nord, sito di riserva del Centro di monitoraggio della sicurezza Galileo e il comando operativo) siano trasferiti nell'UE a 27 prima della data del recesso.

Nell'interesse dell'Unione la Commissione sta sostenendo il Regno Unito ai fini dell'adesione alla convenzione sul regime comune di transito in quanto paese di transito non UE, a condizione che ne soddisfi i requisiti , come pure dell'adesione alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Per gli stessi motivi la Commissione sostiene l'adesione del Regno Unito all'accordo sugli appalti pubblici.

Sono predisposti altri filoni di attività, riguardanti anche aspetti decisamente concreti dei preparativi interni dell'UE quali la disconnessione e l'adattamento delle banche dati, dei sistemi d'informazione e delle altre piattaforme di comunicazione e scambio d'informazioni a cui il Regno Unito non potrà più avere accesso.

Inoltre la Commissione prosegue la discussione dei preparativi al recesso con gli Stati membri dell'UE a 27, sia per quanto riguarda le questioni generali, che le misure specifiche di ordine settoriale, giuridico e amministrativo. Gli Stati membri e la Commissione intensificano i lavori con seminari settoriali organizzati dal gruppo "Articolo 50 TUE" del Consiglio.

3.Necessità di prepararsi – azione dei cittadini, delle imprese e degli Stati membri

Come ha sottolineato la Commissione nella prima comunicazione sui preparativi alla Brexit del 19 luglio 2018, prepararsi al recesso del Regno Unito deve essere un impegno comune di tutti a livello unionale, nazionale, regionale e locale e tra gli operatori economici e i cittadini. Per essere preparati al recesso e per attutire gli effetti che si verificherebbero nella peggiore delle ipotesi, ossia nello scenario del "precipizio", tutti i protagonisti devono assumersi le proprie responsabilità.

Misure degli Stati membri dell'UE a 27

Gli Stati membri hanno iniziato a prepararsi al recesso del Regno Unito individuando le esigenze di adeguamento della legislazione nazionale e di misure pratiche e amministrative. Occorre intensificare questo impegno e renderne prioritaria la fase di attuazione. Le misure nazionali, compreso il necessario aumento di risorse umane (funzionari doganali, veterinari ufficiali ecc.), l'istituzione, l'adattamento o il rafforzamento delle infrastrutture necessarie (ad esempio nei porti e negli aeroporti), sono un elemento centrale della pianificazione d'emergenza.

Gli Stati membri e le autorità nazionali avranno un ruolo fondamentale nell'attuazione ed esecuzione del diritto dell'UE nei confronti del Regno Unito in quanto paese terzo: si tratterà di procedere alle necessarie verifiche e controlli di frontiera e di elaborare le autorizzazioni e licenze del caso. La Brexit comporterà anche la ricomparsa di una frontiera marittima nel Mare del nord e nell'Atlantico settentrionale. Gli Stati membri dovranno adoperarsi maggiormente, anche tramite la cooperazione regionale, per assicurare il monitoraggio e controllo delle attività nelle acque dell'Unione. Gli Stati membri dovranno far sì che i lavori siano ultimati in tempo per il recesso, tenendo presente che occorrerà in ogni caso adattare o rafforzare tali strutture in tempo utile per la scadenza del periodo transitorio.

La Commissione sta collaborando con gli Stati membri di cui coordina le misure via via adottate in modo da assicurare la coerenza dei preparativi d'emergenza all'interno dell'Unione europea e la conformità ai principi generali illustrati di seguito 8 . Nello stesso spirito gli Stati membri dovrebbero evitare discussioni e accordi bilaterali con il Regno Unito, che comprometterebbero l'unità dell'UE.

Per quanto riguarda la necessità di risorse finanziarie e/o assistenza tecnica, le norme vigenti sugli aiuti di Stato consentono di affrontare i problemi incontrati dalle imprese nell'eventualità di una Brexit senza accordo. A titolo di esempio le norme sugli aiuti di Stato ammettono gli aiuti alle piccole e medie imprese (PMI) per servizi di consulenza o gli aiuti alla formazione finalizzati all'assistenza delle PMI nei preparativi (comprese eventuali formalità doganali). Gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione contengono disposizioni in materia di regimi di sostegno temporaneo alla ristrutturazione a favore delle PMI, che potrebbero essere utili per affrontare i problemi di liquidità causati dalla Brexit. L'accesso ai finanziamenti è possibile in varie forme, attraverso i regimi di credito finanziati dallo Stato nel rispetto del tasso di riferimento o garanzie statali sulla base della comunicazione sulle garanzie.

La Commissione è pronta impegnarsi fin d'ora con gli Stati membri che saranno più colpiti da un recesso disordinato e a studiare soluzioni pragmatiche e di sostegno efficiente in linea con la normativa dell'UE sugli aiuti di Stato. In particolare la Commissione aiuterà l'Irlanda a trovare soluzioni alle specifiche difficoltà che incontrano le imprese irlandesi.

Può inoltre essere messa a disposizione l'assistenza tecnica e finanziaria dell'Unione in alcuni settori quali la formazione dei funzionari doganali nel quadro del programma Dogana 2020. Altri programmi possono contribuire a progetti di formazione analoghi riguardanti i controlli sanitari e fitosanitari. Per l'agricoltura il diritto unionale prevede una serie di strumenti intesi a far fronte agli effetti più immediati del recesso del Regno Unito, soprattutto in uno scenario senza accordo.

Il recesso del Regno Unito dall'Unione si ripercuoterà su tutti gli Stati membri in misura diversa, ma colpirà soprattutto l'Irlanda. Fermo restando quanto sopra, la Commissione è pronta a sostenere l'Irlanda a trovare soluzioni volte a far fronte alle sfide specifiche. La Commissione è inoltre impegnata ad assicurare la continuazione degli attuali programmi PEACE e INTERREG tra le contee sulla frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, cui è associato il Regno Unito. La Commissione ha presentato proposte in tal senso per il prossimo quadro finanziario pluriennale. Nell'evenienza di un recesso disordinato del Regno Unito dall'UE, la Commissione ritiene che tale sostegno debba essere ulteriormente rafforzato, in quanto le difficoltà saranno particolarmente serie.

Azione dei cittadini e delle imprese

Le misure di emergenza adottate dalle autorità nazionali o dell'UE non possono sostituire i preparativi che cittadini e imprese, ciascuno per proprio conto, devono mettere in atto per far fronte al recesso del Regno Unito. Nel caso siano necessarie nuove autorizzazioni, licenze o certificati, ciascuna parte ha la responsabilità di fare domanda in tempo utile.

Per aiutare le parti interessate a prepararsi al recesso del Regno Unito, la Commissione ha pubblicato 78 avvisi settoriali che dettagliano le misure da prendere 9 . Gli Stati membri dovrebbero continuare a coinvolgere i cittadini e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, per aiutarli a prepararsi al recesso.

4.Interventi d'emergenza a livello dell'UE

Al di là delle misure di preparazione di cui sopra, la pianificazione d'emergenza consiste nel prevedere le misure che saranno necessarie per attutire gli effetti nell'eventualità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo. In assenza di accordo il diritto primario e il diritto derivato dell'UE cesseranno di applicarsi al Regno Unito e gli effetti del recesso si materializzeranno a decorrere dalla data del recesso. In via eccezionale, a tutela degli interessi vitali dell'Unione europea, la Commissione prevede un numero limitato di misure d'emergenza volte a contenere gli effetti considerevoli che accuseranno alcuni settori rigorosamente definiti. Eventuali perturbazioni varieranno da un settore all'altro e da uno Stato membro all'altro dell'UE a 27.

I preparativi al passaggio del Regno Unito a paese terzo, se per molti aspetti sarebbero gli stessi con o senza un accordo di recesso che prevede un periodo di transizione, dovrebbero però svolgersi a un ritmo molto più serrato. Inoltre l'effetto repentino di un mancato accordo richiederà l'adozione di alcune misure specifiche.

Principi delle misure d'emergenza

In genere le norme dell'Unione europea, anche quelle specifiche al funzionamento del mercato interno, hanno la capacità di adeguarsi al cambiamento dell'ambito di applicazione territoriale; molte sono state delineate quando l'Unione aveva meno membri e hanno continuato ad applicarsi con l'aumentare degli Stati membri, che sono passati da 6 a 28. Dopo l'uscita del Regno Unito l'Unione europea continuerà a funzionare e ad applicare le proprie norme entro suoi confini.

L'approccio generale all'emergenza deve rispecchiare il fatto che senza un accordo dal 30 marzo 2019 il Regno Unito non sarà più vincolato dalle norme unionali e il processo di divergenza potrebbe iniziare rapidamente. Saranno prese misure d'emergenza solo se strettamente necessario e nell'interesse dell'Unione europea e dei suoi cittadini nel limitato numero di casi in cui le norme vigenti non offrono soluzioni soddisfacenti per contenere gli effetti più dirompenti di un recesso senza un accordo per l'Unione europea e i suoi cittadini. Le misure in questione non dovranno penalizzare le imprese dell'UE rispetto ai concorrenti nel Regno Unito, né compensare le imprese che non hanno predisposto i preparativi necessari a fronte di concorrenti che vi hanno provveduto, poiché si configurerebbe una distorsione delle condizioni di parità.

Secondo la Commissione le misure di emergenza dovranno rispettare, a prescindere dai livelli, i principi generali seguenti:

·non devono riprodurre i vantaggi dell'appartenenza all'Unione né i termini di un periodo di transizione come quello previsto nel progetto di accordo di recesso;

·sono in genere di natura temporanea e non dovrebbero, in teoria, protrarsi oltre la fine del 2019;

·sono adottate unilateralmente dall'Unione europea nel perseguimento dei propri interessi e quindi, in teoria, possono essere revocate dall'Unione in qualsiasi momento;

·devono essere adottate nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dai trattati e del principio di sussidiarietà all'interno dell'Unione europea;

·le misure di emergenza nazionali devono essere compatibili con il diritto dell'Unione, obblighi internazionali compresi;

·le misure di emergenza non pongono rimedio ai ritardi che le parti interessate avrebbero potuto evitare con preparativi e azioni tempestive.

5.Valutazione delle esigenze per far fronte a ogni evenienza

Alcune tematiche politiche richiedono un'attenzione particolare in considerazione dell'importanza che rivestono per l'Unione europea nel suo complesso, delle profonde conseguenze che un recesso disordinato del Regno Unito avrebbe nei relativi ambiti e del considerevole impatto negativo che ne deriverebbe per i cittadini e le imprese. La Commissione ha individuato come settori di particolare importanza le tematiche indicate qui di seguito 10 , sulle quali si lavora con particolare urgenza.

Cittadini

Nei negoziati con il Regno Unito l'Unione europea ha sin dall'inizio attribuito la massima priorità ai cittadini. In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 la prima parte del dispositivo del progetto di accordo di recesso tratta delle questioni inerenti ai cittadini. Fin dall'inizio l'Unione europea punta a non far pagare ai cittadini il prezzo della Brexit, e per questo gli Stati membri dovranno dar prova di generosità riguardo ai diritti dei cittadini del Regno Unito che risiedono già nel loro territorio 11 .

ØLa Commissione ritiene che i periodi di soggiorno legale trascorsi da cittadini del Regno Unito in uno degli Stati membri dell'UE a 27 prima della data del recesso debbano essere considerati periodi di soggiorno legale trascorsi in uno Stato membro dell'Unione europea a norma della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

In questo modo sarà più facile per i cittadini del Regno Unito che risiedono nell'UE a 27 e soddisfano le necessarie condizioni ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro in cui risiedono; godere dello stesso trattamento riservato ai cittadini del paese in termini di accesso all'occupazione, all'istruzione e alle prestazioni sociali di base; godere del diritto al ricongiungimento familiare e, a determinate condizioni, acquisire il diritto di soggiornare in un altro Stato membro dell'Unione europea.

ØPer un approccio coerente alla tutela dei diritti dei cittadini la Commissione assiste gli Stati membri nel coordinamento degli interventi negli ambiti di loro competenza. Data l'entità delle sfide amministrative che attendono le autorità nazionali e locali e per evitare ritardi amministrativi, si raccomanda agli Stati membri di accettare che le domande di permesso di soggiorno siano presentate prima della data di recesso del Regno Unito.

In questo contesto la Commissione si compiace che la Primo ministro Theresa May 12 abbia assicurato che, anche in assenza di accordo, i diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito saranno tutelati analogamente a quanto sopra descritto. La Commissione si attende ora una formalizzazione di queste rassicurazioni che consenta ai cittadini di farvi affidamento. Gli uffici di rappresentanza della Commissione nel Regno Unito assistono i cittadini dell'UE a 27 che soggiornano nel paese con informazioni e con agevolazioni di consulenza legale, così che possano avere garanzie sullo status giuridico di cui godranno in base alle norme del Regno Unito applicabili dopo il recesso.

Come indicato in precedenza, parallelamente alla presente comunicazione la Commissione ha adottato una proposta di regolamento recante modifica del regolamento sui visti 13 . La proposta mira ad agevolare la circolazione delle persone tra l'Unione europea e il Regno Unito esentando i cittadini del Regno Unito dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata nell'Unione europea, a condizione che anche i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE a 27 godano della stessa esenzione nel Regno Unito.

Servizi finanziari 14

Con il recesso del Regno Unito gli operatori finanziari stabiliti in tale paese perdono il diritto di prestare servizi finanziari negli Stati membri dell'UE a 27 nell'ambito del regime UE del passaporto per servizi finanziari. Le attività degli operatori dell'UE nel Regno Unito saranno soggette al diritto del Regno Unito.

Negli avvisi ai portatori di interessi la Commissione ha sottolineato l'importanza di prepararsi a ogni evenienza, compresa l'ipotesi di un recesso senza accordo. I pareri e gli orientamenti particolareggiati emessi dalle autorità europee di vigilanza e dalla Banca centrale europea nella sua funzione di vigilanza, il meccanismo di vigilanza unico, hanno sottolineato la necessità di essere preparati al trasferimento dell'attività e di precisare le prospettive di vigilanza applicabili in tal caso. Molte imprese di servizi finanziari dell'UE si sono preparate alla situazione in cui il Regno Unito non faccia più parte del mercato unico, ad esempio adeguando i contratti o trasferendo capacità e attività nell'UE a 27. Il trasferimento di attività e il consolidamento delle capacità nell'UE a 27 è in corso e dovrebbe essere accelerato, ma non sarà possibile ultimarlo in tempo in tutti i settori entro marzo 2019. Sebbene questa situazione possa comportare rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea, in questo settore i rischi collegati all'ipotesi di assenza di accordo sono diminuiti sensibilmente.

Molte imprese di assicurazione, ad esempio, si sono attivate in vari modi (trasferendo contratti, creando succursali e filiazioni, operando concentrazioni con imprese dell'UE a 27 ecc.) per poter continuare a servire i loro clienti. L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) collabora con le autorità nazionali per trovare una soluzione ai rischi che ancora si pongono per alcuni contraenti dell'UE a 27 15 .

In via di principio i contratti derivati OTC negoziati fuori borsa tra controparti dell'UE e del Regno Unito non compensati rimarranno validi ed eseguibili fino alla scadenza. Non sembra sussistere un problema generalizzato di esecuzione dei contratti nell'ipotesi di un recesso senza accordo. In determinati casi alcuni eventi del "ciclo di vita" del contratto (ad esempio modifiche, rinnovi e novazioni) potranno tuttavia comportare la necessità di ottenere un'autorizzazione o un'esenzione, dato che una delle controparti non sarà più un'impresa dell'UE 16 . Si esortano gli operatori del mercato a continuare a prepararsi a questa situazione trasferendo i contratti e chiedendo le necessarie autorizzazioni.

Alla luce di questa valutazione la Commissione non reputa necessarie misure di emergenza in questi due settori.

ØQuanto ai derivati compensati, l'ipotesi del recesso senza accordo pare esporre a rischi per la stabilità finanziaria, perché i partecipanti diretti dell'UE potrebbero procedere a una liquidazione disordinata delle posizioni che detengono nelle controparti centrali del Regno Unito. Altri rischi potrebbero riguardare taluni servizi erogati ad operatori dell'Unione da depositari centrali di titoli del Regno Unito, impossibili da sostituire a breve termine. In questi settori i sistemi di equivalenza esistenti offrono strumenti adeguati attivabili in tempi rapidi. È opportuno sfruttare il tempo rimanente fino al 30 marzo 2019 in questo senso. In caso di necessità la Commissione interverrà soltanto per quanto necessario a far fronte ai rischi per la stabilità finanziaria derivanti da un recesso senza accordo, ponendo condizioni rigorose e stabilendo una durata limitata. In mancanza di accordo la Commissione adotterà le decisioni di equivalenza, di carattere temporaneo e sottoposta a condizioni, necessarie per scongiurare interruzioni dei servizi di compensazione centrale e di deposito titoli 17 . Tali decisioni saranno integrate dal riconoscimento delle infrastrutture basate nel Regno Unito, che sono pertanto incoraggiate a rivolgersi fin da ora all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in vista del riconoscimento.

Si esortano infine le autorità europee di vigilanza ad avviare i preparativi per la conclusione di accordi di cooperazione con le omologhe del Regno Unito così che, nell'ipotesi di assenza di accordo, sia possibile lo scambio di informazioni sugli enti e gli operatori finanziari immediatamente dopo la data del recesso.

Trasporto aereo 18

Se alla data del recesso del Regno Unito non vigerà un accordo e gli operatori del settore non avranno concordato le modalità alternative necessarie e possibili, si verificherà nel trasporto aereo una brusca interruzione del traffico tra il Regno Unito e l'Unione europea, in quanto verrebbero a mancare i diritti di traffico e/o le licenze di esercizio o i certificati di sicurezza aerea non sarebbero più validi.

ØPer quanto riguarda i diritti di traffico la Commissione proporrà misure che permettano ai vettori aerei del Regno Unito di sorvolare il territorio dell'Unione europea, effettuarvi scali tecnici (ad esempio rifornimento di carburante senza imbarco/sbarco di passeggeri) e atterrare nell'Unione europea per poi ritornare nel Regno Unito. Tali misure sarebbero subordinate alla reciprocità ossia a che il Regno Unito applichi misure equivalenti ai vettori aerei dell'Unione europea.

ØPer quanto riguarda la sicurezza aerea, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) potrà rilasciare i certificati per determinati prodotti aeronautici ("certificato di omologazione del tipo") e società ("certificato di approvazione di organizzazione") soltanto dopo che il Regno Unito sarà divenuto un paese terzo. La Commissione proporrà misure atte a garantire la continuità della validità di tali certificati per un periodo di tempo limitato, a condizione che il Regno Unito applichi misure analoghe. La Commissione proporrà altresì misure volte ad assicurare la possibilità di continuare a usare, a determinate condizioni, parti e pertinenze immesse sul mercato dell'Unione prima della data del recesso in base a un certificato rilasciato da una persona fisica o giuridica certificata dall'autorità per l'aviazione civile del Regno Unito.

ØLa Commissione interverrà con l'applicazione del cosiddetto sistema del "controllo di sicurezza unico" 19 per garantire che i passeggeri aerei, e relativo bagaglio a mano, in partenza dal Regno Unito e in transito in aeroporti dell'UE a 27 continuino a non essere sottoposti a controlli di sicurezza secondari.

Riguardo all'obbligo imposto dal diritto dell'UE che la proprietà e il controllo dei vettori aerei sia maggioritariamente in capo a persone giuridiche o fisiche dell'UE, la Commissione sottolinea a beneficio delle imprese che intendono essere riconosciute come vettori aerei dell'UE la necessità assoluta di adottare tutte le misure necessarie per soddisfare tale requisito al 30 marzo 2019.

Trasporto stradale 20

Per quanto riguarda il trasporto su strada, in mancanza di accordo dalla data del recesso gli autotrasportatori del Regno Unito vedranno i loro diritti di accesso al mercato limitati ai permessi offerti nel quadro della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, con una conseguente diminuzione sensibile del traffico tra l'Unione e il Regno Unito rispetto ad oggi. Il diritto vigente dell'UE non prevede alcun meccanismo per estendere le licenze comunitarie in modo da conferire diritti di accesso allargati agli autotrasportatori all'interno dell'Unione europea.

Dogane 21

In mancanza di accordo, a partire dalla data del recesso le merci che entrano nell'Unione europea dal Regno Unito saranno considerate importazioni e le merci che escono dall'Unione europea verso il Regno Unito saranno considerate esportazioni. Si applicherà integralmente la normativa dell'UE relativa alle merci importate e alle merci esportate, compresa l'imposizione di dazi e imposte (quali dazi doganali, imposta sul valore aggiunto e accise all'importazione), conformemente agli impegni dell'Unione europea previsti dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio. Vigerà inoltre l'obbligo di presentare dichiarazioni in dogana alle autorità doganali e potrà essere effettuato un controllo delle spedizioni.

ØLa Commissione esorta gli Stati membri a adottare tutte le misure che, in caso di recesso senza accordo, permetteranno loro il 30 marzo 2019 di applicare il codice doganale dell'Unione e le pertinenti norme in materia di imposte indirette a tutte le importazioni e esportazioni da e verso il Regno Unito. Su richiesta degli operatori economici e fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti applicabili, le autorità doganali possono rilasciare autorizzazioni al ricorso alle misure di agevolazione previste dal codice doganale dell'Unione. Nelle aree di maggiore densità del traffico di merci con il Regno Unito risulterà particolarmente difficoltoso garantire condizioni di parità fra gli operatori e la fluidità dei flussi commerciali. La Commissione collabora con gli Stati membri per trovare soluzioni che assicurino il totale rispetto dell'attuale quadro giuridico.

Requisiti sanitari e fitosanitari 22

In mancanza di accordo, a decorrere dalla data del recesso sarà vietato l'ingresso nell'UE di molte merci e di molti animali soggetti alla normativa sanitaria e fitosanitaria, a meno che il Regno Unito non sia "elencato" nel diritto dell'UE come paese terzo autorizzato.

ØNell'ambito della normativa veterinaria dell'UE la Commissione procederà in tempi rapidi, se giustificato e fermo restando il rispetto di tutte le condizioni applicabili, a inserire il Regno Unito nell'elenco 23 , così da consentire l'ingresso nell'Unione europea di animali vivi e di prodotti di origine animale in provenienza dal Regno Unito 24 .

Anche se il Regno Unito sarà inserito nell'elenco, occorrerà comunque garantire il rispetto delle rigorose condizioni sanitarie applicabili alle importazioni dai paesi terzi, le quali dovranno essere sottoposte ai controlli sanitari e fitosanitari effettuati dalle autorità degli Stati membri ai posti d'ispezione frontalieri, compito che spetta agli Stati membri. Nell'approvare l'aggiunta o l'ampliamento di posti d'ispezione frontalieri negli Stati membri dell'UE a 27 la Commissione terrà conto delle flessibilità previste nella normativa dell'UE applicabile.

Dati personali 25

In mancanza di accordo, a partire dalla data del recesso al trasferimento di dati personali verso il Regno Unito si applicheranno le norme sui trasferimenti internazionali in applicazione del regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati, della direttiva (UE) 2016/680 per le attività dei servizi di contrasto della criminalità e del regolamento (CE) n. 45/2001 26 relativamente alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati, la direttiva 2016/680 e il regolamento n. 45/2001 prevedono un ampio ventaglio di strumenti per il trasferimento di dati verso paesi terzi, fra cui in particolare le cosiddette "adeguate garanzie" utilizzabili sia nel settore privato sia da parte delle autorità pubbliche (ad esempio le clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione, le norme vincolanti d'impresa, gli accordi amministrativi).

I tre atti legislativi prevedono inoltre deroghe in situazioni specifiche, che rendono possibile il trasferimento dei dati anche in assenza di adeguate garanzie, ad esempio nei casi in cui l'interessato esprime un consenso esplicito, per l'esecuzione di un contratto, per l'esercizio di un diritto o per importanti motivi di interesse pubblico. Si tratta degli stessi strumenti attivati nei rapporti con la maggior parte dei paesi del mondo per i quali non vige una decisione di adeguatezza.

Date le opzioni che gli atti legislativi citati mettono a disposizione, l'adozione di una decisione di adeguatezza non rientra nella pianificazione di emergenza della Commissione.

Politica dell'UE in materia di clima

In mancanza di accordo, alla data del recesso tutta la pertinente normativa dell'UE sui cambiamenti climatici (sistema UE di scambio di quote di emissioni, gas fluorurati ad effetto serra e altri settori) cesserà di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Per quanto riguarda il sistema UE di scambio di quote di emissione la Commissione controllerà attentamente il corretto funzionamento nel contesto del recesso. La Commissione adotterà le misure necessarie per preservare l'integrità di questo meccanismo, eventualmente anche tramite la sospensione temporanea delle aste e dei processi di assegnazione/scambio a titolo gratuito nei confronti del Regno Unito.

Per preservare il funzionamento del sistema delle quote di gas fluorurati a effetto serra in mancanza di un accordo di recesso ratificato entro marzo 2019, i quantitativi di gas che le imprese del Regno Unito immettono legalmente sul mercato del loro paese non dovrebbero più essere conteggiati ai fini dell'assegnazione delle quote annuali per il 2019, dato che a partire dalla data del recesso il mercato dell'UE sarà più piccolo.

ØAi fini dell'assegnazione delle quote annuali 2019 di gas fluorurati a effetto serra la Commissione modificherà i valori di riferimento delle imprese del Regno Unito in base alle attività che dichiarano nell'UE a 27, escludendo quindi le quote basate sulle attività che dichiarano all'interno del Regno Unito 27 .

6.Prossime iniziative per prepararsi ad ogni evenienza

I negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito sull'accordo di recesso proseguono e la Commissione resta impegnata totalmente in tale processo.

Tuttavia la data del recesso del Regno Unito si avvicina ed è quindi necessario ora prepararsi a tutti i risultati possibili. Gli interventi di emergenza sopra descritti richiedono un coordinamento molto stretto tra tutti i livelli: Unione europea, livello nazionale e locale, iniziative dei portatori di interessi. Nella presente comunicazione la Commissione illustra gli interventi fondamentali da effettuare nei settori essenziali 28 . 

La Commissione sottolinea che l'adozione di alcune misure comporta un iter procedurale incomprimibile, in particolare per quanto riguarda gli atti legislativi, per i quali i protocolli 1 e 2 dei trattati prevedono un periodo di otto settimane per la consultazione dei parlamenti nazionali. Analogamente, gli atti delegati sono subordinati al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio, che non sempre può essere accelerato.

L'adozione tempestiva delle misure legislative necessarie richiede la piena cooperazione di tutte le istituzioni dell'UE coinvolte al fine di evitare ritardi dovuti a considerazioni non riconducibili alla Brexit.

L'allegato 5 indica i tempi minimi per gli atti giuridici di secondo livello che la Commissione ha il potere di adottare.

Dato quanto precede, la Commissione intende:

·proporre tutte le misure legislative necessarie e adottare tutti gli atti delegati entro il 31 dicembre 2018.

·Per gli atti legislativi questo dovrebbe lasciare al Parlamento europeo e al Consiglio il tempo necessario per completare la procedura legislativa ordinaria prima della plenaria del Parlamento uscente di marzo 2019 e di esercitare le funzioni di controllo sugli atti delegati;

·sottoporre tutti i progetti di atti di esecuzione necessari al voto dei comitati competenti entro il 15 febbraio 2019.

Per tutto questo periodo la Commissione provvederà a un coordinamento adeguato tra gli Stati membri. A tal fine il gruppo "Articolo 50 TUE" del Consiglio organizzerà fra novembre e dicembre 2018 varie riunioni settoriali cui parteciperanno i coordinatori dei preparativi per la Brexit degli Stati membri dell'UE a 27 e delle amministrazioni nazionali competenti (cfr. allegato 6). Questi seminari offriranno l'occasione di valutare assieme l'andamento dei preparativi e di vagliare l'eventuale necessità di ulteriori interventi da parte dei portatori di interessi, delle amministrazioni nazionali e del livello UE. La Commissione parteciperà alle riunioni del Parlamento europeo e del Consiglio dedicate ai preparativi ogniqualvolta necessario.

Necessità di un approccio unitario e coordinato degli Stati membri dell'UE a 27

La Commissione esorta gli Stati membri a restare uniti in questo iter senza precedenti che porterà al recesso del Regno Unito, continuando a dar prova della determinazione e della solidarietà che hanno contraddistinto la posizione dell'Unione europea nei negoziati e confida nel fatto che sarà attuato un piano di emergenza collettivo improntato al calendario proposto e basato sul piano suggerito nella presente comunicazione. La Commissione sottolinea che le soluzioni bilaterali sarebbero incompatibili con la ripartizione delle competenze all'interno dell'Unione europea o, anche laddove compatibili con essa, metterebbero in ultima analisi a repentaglio l'integrità dell'Unione europea, con effetti negativi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche.

L'opzione migliore per il recesso è il progetto di accordo di recesso: in sua assenza l'Unione europea agirà per tutelare i propri interessi, adottando un approccio unitario e coordinato in tutti i settori.

(1)

    http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20006-2018-INIT/it/pdf

(2)

     Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato preveda una data diversa o che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo all'unanimità decida, d'intesa con il Regno Unito, di posporre la cessazione dell'applicazione dei trattati, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale). Finora nulla indica alla Commissione che il Regno Unito intenda chiedere una proroga dell'appartenenza all'Unione europea.

(3)

     COM(2018) 556 final/2.

(4)

      http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20006-2018-INIT/it/pdf  

(5)

      https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_en . https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf

(6)

      https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_statement.pdf

(7)

     Si veda la sezione di seguito sui cittadini.

(8)

   Si veda la sezione 4.

(9)

   L'elenco completo è disponibile nell'allegato 3.

(10)

     L'elenco non preclude la possibilità di compiere gli ulteriori interventi che si rivelassero necessari in una fase successiva.

(11)

     Gli Stati membri dovranno predisporre e rilasciare ai cittadini del Regno Unito residenti nell'UE a 27 alla data del recesso documenti adeguati allo status di cittadini di paesi terzi. Per continuare a risiedere e lavorare in uno degli Stati membri dell'UE a 27 i cittadini del Regno Unito dovranno essere titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità nazionali competenti per la migrazione.

(12)

     https://www.gov.uk/government/news/pm-brexit-negotiations-statement-21-september-2018.

(13)

     COM (2018) 745.

(14)

     Gli avvisi ai portatori di interessi pubblicati dalla Commissione su questo tema sono consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#fisma .

(15)

     Cfr. anche comunicazione dell'EIOPA del 5 novembre 2018 all'indirizzo https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-calls-for-immediate-action-to-ensure-service-continuity-in-cross-border-insurance-.aspx.

(16)

     Al fine di agevolare il trasferimento dei contratti a lungo termine verso l'Unione europea, l'8 novembre 2018 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha sottoposta all'approvazione della Commissione progetti di norme tecniche atte ad assicurare la continuità del trattamento regolamentare per tali contratti dopo il trasferimento.

(17)

     Misure subordinate al voto favorevole degli Stati membri nel comitato competente.

(18)

     Gli avvisi ai portatori di interessi pubblicati dalla Commissione su questo tema sono consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#move.

(19)

     Misura subordinata al voto favorevole degli Stati membri nel comitato competente.

(20)

     Gli avvisi ai portatori di interessi pubblicati dalla Commissione su questo tema sono consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#move.  

(21)

     Gli avvisi ai portatori di interessi pubblicati dalla Commissione su questo tema sono consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#tradetaxud .

(22)

     Gli avvisi ai portatori di interessi pubblicati dalla Commissione su questo tema sono consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#sante .

(23)

     Inserimento nell'elenco subordinato al voto favorevole degli Stati membri nel comitato competente.

(24)

     La Commissione rileva che il 24 settembre 2018 il governo del Regno Unito ha pubblicato una nota orientativa sulla situazione dell'importazione di animali e prodotti di origine animale nell'ipotesi di una Brexit senza accordo, affermando che il giorno in cui il Regno Unito lascerà l'UE nulla cambierà rispetto agli attuali controlli sulle importazioni o agli attuali obblighi di notifica all'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale per le importazioni provenienti direttamente dall'UE.

(25)

     L'avviso ai portatori di interessi pubblicati dalla Commissione su questo tema è consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_it.pdf .

(26)

     O dell'atto che, una volta entrato in vigore, gli succederà.

(27)

     Misura subordinata al voto favorevole degli Stati membri nel comitato competente.

(28)

     Panoramica nell'allegato 4.

Top

Strasburgo, 13.11.2018

COM(2018) 880 final

ALLEGATI

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea del 30 marzo 2019:
un piano d’azione per ogni evenienza


ALLEGATO 1

PROPOSTE LEGISLATIVE

IN PREPARAZIONE DELLA BREXIT

(situazione al 13 novembre 2018)

Ambito politico

Modifiche giuridiche proposte

Situazione

AGRI-TRADE

Contingenti tariffari

Proposta COM(2018) 312 final adottata il 22.5.2018.

Il regolamento disporrebbe la suddivisione dei contingenti tariffari fra l'UE a 27 e il Regno Unito qualora non fosse raggiunto un accordo con i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) su precisi contingenti. Accompagna la proposta di regolamento una proposta di decisione che autorizza la Commissione a negoziare nuovi contingenti tariffari in sede di OMC a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

Nessun mandato adottato per il momento da Parlamento o Consiglio

FISMA

Settore bancario – Trasferimento dell'Autorità

Proposta COM(2017) 734 final adottata il 29.11.2017.

La proposta conferma il trasferimento da Londra a Parigi della sede dell'Autorità bancaria europea.

Adottata il 9 novembre 2018

GROW

Mercato interno – Omologazione

Proposta COM(2018) 397 final adottata il 4.6.2018. La proposta consentirà al costruttore che ha ottenuto un'omologazione rilasciata dalla competente autorità del Regno Unito di richiedere un'omologazione dello stesso tipo a un'autorità di omologazione dell'UE a 27.

Mandato di avvio dei triloghi adottato dal Consiglio a ottobre 2018

Adozione del mandato di avvio dei triloghi prevista per la plenaria del Parlamento del 12-15 novembre 2018



MOVE

Reti transeuropee

Proposta COM(2018) 568 final adottata l'1.8.2018. La proposta traccia una nuova rotta marittima per collegare l'Irlanda alla parte continentale del corridoio Mare del Nord – Mediterraneo

Nessun mandato adottato per il momento da Parlamento o Consiglio 

Trasporto marittimo

– Ispezioni delle navi

Proposta COM(2018) 567 final adottata l'1.8.2018.

La proposta disciplina il trasferimento dello status di "sponsor" dal Regno Unito a uno Stato membro dell'UE a 27, così da agevolare le valutazioni periodiche degli organismi riconosciuti previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 391/2009.

Nessun mandato adottato per il momento da Parlamento o Consiglio 

SANTE

Medicinali

– Trasferimento dell'Agenzia

Proposta COM(2017) 735 final adottata il 29.11.2017. La proposta conferma il trasferimento da Londra ad Amsterdam della sede dell'Agenzia europea per i medicinali.

Adottata il 9 novembre 2018

ENER

Efficienza energetica – Obiettivi

Proposta COM(2018) 744 final adottata il 13.11.2018. La proposta modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761) e la proposta di regolamento sulla governance   dell'Unione dell'energia (COM(2016) 759 final/2).

HOME

Visti

Proposta COM(2018) 745 final adottata il 13.11.2018. La proposta modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.



ALLEGATO 2

ELENCO DELLE MISURE PREPARATORIE PROGRAMMATE

(oltre alle proposte legislative elencate nell'allegato 1)

Ambito politico

Tipo di atto

Intervento della Commissione

AGRI

Contingenti tariffari

Atto di esecuzione

Regolamento di esecuzione della Commissione relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione

Contingenti tariffari

Atto di esecuzione

Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica i quantitativi di ciascun contingente tariffario gestito in ordine cronologico delle richieste

Contingenti tariffari

Atto di esecuzione

Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica i quantitativi di ciascun contingente tariffario gestito dal corrispondente titolo e che prevede norme transitorie

Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI)

Atto di esecuzione

Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati da II a VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per tener conto dei flussi commerciali tra le regioni ultraperiferiche dell'UE e il Regno Unito

CLIMA

Gas fluorurati a effetto serra

Atto di esecuzione

Decisione di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 al fine di suddividere (fra UE a 27 e Regno Unito) la comunicazione delle vendite di gas fluorurati a effetto serra

Sistema di scambio di quote di emissioni

Atto delegato

Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'indicazione delle quote del Regno Unito

Sistema di scambio di quote di emissioni – Trasporto aereo

Atto autonomo della Commissione

Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 al fine di riattribuire il ruolo di Stato membro di riferimento nei casi in cui è svolto attualmente dal Regno Unito

STATISTICHE

Statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti

Atto delegato

Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 per aggiornare la composizione degli aggregati UE

Statistiche sul turismo

Atto delegato

Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 692/2011 riguardo alla comunicazione e presentazione delle statistiche sul turismo

GROW

Politica commerciale comune

Decisione del Consiglio

Proposta della Commissione di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici riguardo all'adesione del Regno Unito all'accordo sugli appalti pubblici

Galileo

Atto di esecuzione

Decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione 2016/413 ai fini del trasferimento delle stazioni di terra ubicate attualmente nelle Isole Falkland e nell'Ascensione

RICERCA

Consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca

Atto di
esecuzione

Decisioni di esecuzione della Commissione che modificano le decisioni che istituiscono i consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai fini del trasferimento delle sedi ubicate attualmente nel Regno Unito

SANTE

Medicinali per uso umano

Atti di esecuzione

Decisioni di esecuzione della Commissione che modificano le autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali al fine di aggiornare l'autorizzazione all'immissione in commercio nei casi in cui occorra trasferire nell'UE funzioni esercitate attualmente nel Regno Unito

Medicinali veterinari

Atti di esecuzione

Decisioni di esecuzione della Commissione che modificano le autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali veterinari al fine di aggiornare l'autorizzazione all'immissione in commercio nei casi in cui occorra trasferire nell'UE funzioni esercitate attualmente nel Regno Unito

OGM

Atti di esecuzione

Decisioni di esecuzione della Commissione che modificano le autorizzazioni all'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione è stabilito attualmente nel Regno Unito

Biocidi

Atto delegato

Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1062/2014 al fine di riattribuire il ruolo di autorità di valutazione competente nei casi in cui è svolto attualmente dal Regno Unito

Prodotti fitosanitari

Atto di esecuzione

Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 al fine di riattribuire il ruolo di Stato membro relatore nei casi in cui è svolto attualmente dal Regno Unito

Additivi per mangimi

Atti di esecuzione

Regolamenti di esecuzione della Commissione che modificano le autorizzazioni all'immissione in commercio di additivi per mangimi nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione è stabilito attualmente nel Regno Unito



ALLEGATO 3

ELENCO DEGLI AVVISI AI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICATI DALLA COMMISSIONE

Avvisi sui preparativi per la Brexit pubblicati dalla Commissione, per tema 1

(situazione al 13 novembre 2018)

Tema

MERCI

1

Prodotti industriali

2

Medicinali (uso umano/uso veterinario)

3

D&R sui medicinali

4

Prodotti fitosanitari

5

D&R sui prodotti fitosanitari e i residui di antiparassitari

6

Biocidi

7

D&R sui biocidi

8

Autoveicoli

9

Veicoli agricoli e forestali, veicoli a due o tre ruote e quadricicli, macchine mobili non stradali

10

Sostanze chimiche industriali (REACH) (pubblicato dall'ECHA)

11

Detergenti

12

Concimi

13

Articoli pirotecnici

14

Esplosivi per uso civile

15

Marchio di qualità ecologica

16

Rifiuti

ALIMENTI, MANGIMI, PIANTE, SETTORE VETERINARIO

17

Alimenti e produzione biologica

18

Alimenti per animali

19

OGM

20

Acque minerali naturali

21

Materiale riproduttivo vegetale

22

Allevamento/Zootecnia

23

Salute degli animali

24

Salute dei vegetali

DOGANE E FISCALITÀ INDIRETTA, TITOLI DI IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE

25

IVA, accise, dogane

26

Norme d'origine

27

IVA

28

Titoli di importazione/esportazione

29

Esemplari di specie minacciate di estinzione (CITES)

30

Importazione di legname

31

Tutela della proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

SERVIZI FINANZIARI

32

Revisione legale dei conti

33

Agenzie di rating del credito

34

Gestione delle attività

35

Servizi di post-negoziazione

36

Servizi d'investimento

37

Servizi bancari e di pagamento

38

(Ri)assicurazione

39

Fondi pensione professionali

GIUSTIZIA CIVILE, DIRITTO SOCIETARIO, PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, PROTEZIONE DEI DATI

40

Protezione dei dati personali

41

Diritto societario

42

Diritto internazionale privato

43

Protezione dei consumatori e diritti dei passeggeri

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

44

Marchi e disegni e modelli comunitari

45

Varietà vegetali

46

Diritto d'autore

47

Certificato di protezione complementare

QUALIFICHE PROFESSIONALI

48

Qualifiche professionali

49

Qualifiche degli operatori dei macelli

50

Qualifiche dei trasportatori di animali

51

Qualifiche della gente di mare

TRASPORTI

52

Trasporti aerei (accesso)

53

Sicurezza aerea

54

Sicurezza nei trasporti aerei e marittimi

55

Trasporti stradali

56

Trasporti marittimi (accesso e sicurezza)

57

Trasporti ferroviari

58

Trasporti idroviari

SETTORE DIGITALE

59

Nomi di dominio di primo livello .eu

60

Commercio elettronico (servizi della società dell'informazione)

61

Telecomunicazioni

62

Servizi di media audiovisivi

63

eIDAS/servizi fiduciari

64

Sicurezza delle reti

65

Blocchi geografici

ENERGIA

66

Questioni Euratom

67

Mercato dell'energia elettrica e del gas

68

Garanzie di origine

ALTRO

69

Sostanze di origine umana

70

Sperimentazione clinica

71

Appalti pubblici

72

Sistema UE di ecogestione e audit (EMAS)

73

Riciclaggio delle navi

74

Iniziativa dei cittadini europei

75

Acquis nel settore della pesca

76

Comitati aziendali europei

77

Sicurezza industriale (ICUE)

78

Spostamenti fra Unione europea e Regno Unito

ALLEGATO 4

INTERVENTI DI EMERGENZA DELLA COMMISSIONE

INTERVENTI

ØLa Commissione ritiene che i periodi di soggiorno legale trascorsi da cittadini del Regno Unito in uno degli Stati membri dell'UE a 27 prima della data del recesso debbano essere considerati periodi di soggiorno legale trascorsi in uno Stato membro dell'Unione europea a norma della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

ØPer un approccio coerente alla tutela dei diritti dei cittadini la Commissione assiste gli Stati membri nel coordinamento degli interventi negli ambiti di loro competenza. Data l'entità delle sfide amministrative che attendono le autorità nazionali e locali e per evitare ritardi amministrativi, si raccomanda agli Stati membri di accettare che le domande di permesso di soggiorno siano presentate prima della data di recesso del Regno Unito.

ØQuanto ai derivati compensati, l'ipotesi del recesso senza accordo pare esporre a rischi per la stabilità finanziaria, perché i partecipanti diretti dell'UE potrebbero procedere a una liquidazione disordinata delle posizioni che detengono nelle controparti centrali del Regno Unito. Altri rischi potrebbero riguardare taluni servizi erogati ad operatori dell'Unione da depositari centrali di titoli del Regno Unito, impossibili da sostituire a breve termine. In questi settori i sistemi di equivalenza esistenti offrono strumenti adeguati attivabili in tempi rapidi. È opportuno sfruttare il tempo rimanente fino al 30 marzo 2019 in questo senso. In caso di necessità la Commissione interverrà soltanto per quanto necessario a far fronte ai rischi per la stabilità finanziaria derivanti da un recesso senza accordo, ponendo condizioni rigorose e stabilendo una durata limitata. In mancanza di accordo la Commissione adotterà le decisioni di equivalenza, di carattere temporaneo e sottoposta a condizioni, necessarie per scongiurare interruzioni dei servizi di compensazione centrale e di deposito titoli.

ØPer quanto riguarda i diritti di traffico la Commissione proporrà misure che permettano ai vettori aerei del Regno Unito di sorvolare il territorio dell'Unione europea, effettuarvi scali tecnici (ad esempio rifornimento di carburante senza imbarco/sbarco di passeggeri) e atterrare nell'Unione europea per poi ritornare nel Regno Unito. Tali misure sarebbero subordinate alla reciprocità ossia a che il Regno Unito applichi misure equivalenti ai vettori aerei dell'Unione europea.

ØPer quanto riguarda la sicurezza aerea, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) potrà rilasciare i certificati per determinati prodotti aeronautici ("certificato di omologazione del tipo") e società ("certificato di approvazione di organizzazione") soltanto dopo che il Regno Unito sarà divenuto un paese terzo. La Commissione proporrà misure atte a garantire la continuità della validità di tali certificati per un periodo di tempo limitato, a condizione che il Regno Unito applichi misure analoghe. La Commissione proporrà altresì misure volte ad assicurare la possibilità di continuare a usare, a determinate condizioni, parti e pertinenze immesse sul mercato dell'Unione prima della data del recesso in base a un certificato rilasciato da una persona fisica o giuridica certificata dall'autorità per l'aviazione civile del Regno Unito. La Commissione ha invitato l'EASA a iniziare a trattare talune domande presentate da organismi del Regno Unito in preparazione del recesso del Regno Unito.

ØLa Commissione interverrà con l'applicazione del cosiddetto sistema del "controllo di sicurezza unico" per garantire che i passeggeri aerei, e relativo bagaglio a mano, in partenza dal Regno Unito e in transito in aeroporti dell'UE a 27 continuino a non essere sottoposti a controlli di sicurezza secondari.

ØLa Commissione esorta gli Stati membri a adottare tutte le misure che, in caso di recesso senza accordo, permetteranno loro il 30 marzo 2019 di applicare il codice doganale dell'Unione e le pertinenti norme in materia di imposte indirette a tutte le importazioni e esportazioni da e verso il Regno Unito. Su richiesta degli operatori economici e fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti applicabili, le autorità doganali possono rilasciare autorizzazioni al ricorso alle misure di agevolazione previste dal codice doganale dell'Unione. Nelle aree di maggiore densità del traffico di merci con il Regno Unito risulterà particolarmente difficoltoso garantire condizioni di parità fra gli operatori e la fluidità dei flussi commerciali. La Commissione collabora con gli Stati membri per trovare soluzioni che assicurino il totale rispetto dell'attuale quadro giuridico.

ØNell'ambito della normativa veterinaria dell'UE la Commissione procederà in tempi rapidi, se giustificato e fermo restando il rispetto di tutte le condizioni applicabili, a inserire il Regno Unito nell'elenco, così da consentire l'ingresso nell'Unione europea di animali vivi e di prodotti di origine animale in provenienza dal Regno Unito.

ØAi fini dell'assegnazione delle quote annuali 2019 di gas fluorurati a effetto serra la Commissione modificherà i valori di riferimento delle imprese del Regno Unito in base alle attività che dichiarano nell'UE a 27, escludendo quindi le quote basate sulle attività che dichiarano all'interno del Regno Unito.



ALLEGATO 5

TEMPI MINIMI PER L'ADOZIONE DI ATTI GIURIDICI DI SECONDO LIVELLO

Atti di esecuzione

Procedura normale: circa un mese

Fase 1: presentazione del progetto di atto al comitato competente e voto – presentazione almeno 14 giorni prima del voto (meno di 5 giorni soltanto in caso di estrema urgenza)

Fase 2: adozione da parte della Commissione

Fase 3: pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e entrata in vigore entro il 30 marzo 2019

Procedura d'urgenza (se prevista dall'atto di base): 2 giorni come minimo assoluto

Fase 1: adozione da parte della Commissione (senza necessità di consultazione preliminare e voto del comitato competente)

Fase 2: pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e entrata in vigore entro il 30 marzo 2019

Fase 3: obbligo di abrogazione in caso di esito negativo del voto a posteriori del comitato

Atti delegati

Procedura normale: circa 3 mesi

Fase 1: consultazione degli esperti degli Stati membri sul progetto di atto (2-3 settimane, periodo abbreviato in casi debitamente giustificati)

Fase 2: adozione da parte della Commissione

Fase 3: controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio – di norma 2 mesi (il termine può essere molto più breve nella pratica, in caso di non obiezione anticipata, ma può anche essere prolungato)

Fase 4: pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e entrata in vigore entro il 30 marzo 2019

Procedura d'urgenza (se prevista dall'atto di base): 3 giorni come minimo assoluto

Fase 1: consultazione degli esperti degli Stati membri sul progetto di atto

Fase 2: adozione da parte della Commissione

Fase 3: pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e entrata in vigore entro il 30 marzo 2019

Fase 4: possibili obiezioni di Parlamento e Consiglio a posteriori



Procedura di regolamentazione con controllo

Procedura normale: circa 4 mesi

Fase 1: presentazione del progetto di atto al comitato e voto – presentazione almeno 14 giorni prima del voto (meno di 5 giorni soltanto in caso di estrema urgenza)

Fase 2: controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio – 3 mesi (il termine può essere molto più breve nella pratica, in caso di non obiezione anticipata)

Fase 3: adozione da parte della Commissione

Fase 4: pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e entrata in vigore entro il 30 marzo 2019

Procedura d'urgenza (se prevista dall'atto di base): 3 giorni come minimo assoluto

Fase 1: presentazione del progetto di atto al comitato e voto

Fase 2: adozione da parte della Commissione

Fase 3: pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e entrata in vigore entro il 30 marzo 2019

Fase 4: possibili obiezioni di Parlamento e Consiglio a posteriori



ALLEGATO 6

ELENCO DEI SEMINARI DI PREPARAZIONE SETTORIALE CON GLI STATI MEMBRI DELL'UE A 27

Data

Tema

15 novembre

·Servizi finanziari

22 novembre

·Trasporto aereo

·

·Altri modi di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo, idroviario)

27 novembre

·Cittadini, coordinamento della sicurezza sociale e controlli alle frontiere

·Qualifiche professionali, proprietà intellettuale, giustizia civile, diritto societario, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali

fra 29.11 e 6.12.

(data esatta da confermare)

·Riunione dei coordinatori dei preparativi per la Brexit

6 dicembre

·Requisiti sanitari e fitosanitari

·Dogane e titoli di importazione/esportazione

·Imposizione indiretta / imposizione diretta

12 dicembre

·Pesca, clima, ambiente

·Prodotti industriali (medicinali compresi), sperimentazione clinica, sostanze di origine umana

20 dicembre

·Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, accordi internazionali

·Bilancio dell'Unione, altri aspetti (settore digitale e telecomunicazioni, appalti pubblici, protezione consolare, energia, ecc.)

(1)

     Gli avvisi sono pubblicati nella pagina web https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it.

Top