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Document 32021D2301

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2301 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/9919

OJ L 458, 22.12.2021, p. 536–538 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2301/oj

22.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 458/536


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2301 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce il certificato COVID digitale dell'UE, il cui obiettivo è comprovare che il titolare ha ricevuto un vaccino anti COVID-19 o un risultato negativo a un test o è guarito dall'infezione, con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei titolari.

(2)

Affinché il certificato COVID digitale dell'UE sia operativo in tutta l'Unione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 (2), che stabilisce specifiche tecniche e norme per compilare, rilasciare in modo sicuro e verificare i certificati COVID digitali dell'UE, garantire la protezione dei dati personali, stabilire la struttura comune dell'identificativo univoco del certificato e creare un codice a barre valido, sicuro e interoperabile.

(3)

Il 17 novembre 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 (3) che stabilisce norme uniformi per la compilazione dei certificati di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/953 rilasciati a seguito della somministrazione di dosi di richiamo di un vaccino anti COVID-19.

(4)

Come stabilito nel regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione (4), un periodo standard di accettazione di 270 giorni dovrebbe applicarsi ai certificati comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario, che si tratti di un ciclo primario monodose, di un ciclo primario di due dosi o, in linea con la strategia di vaccinazione dello Stato membro di vaccinazione, di un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2. Non dovrebbe invece essere stabilito alcun periodo di accettazione per i certificati comprovanti la somministrazione di dosi di richiamo o di dosi addizionali destinate a proteggere meglio le persone che sviluppano una risposta immunitaria inadeguata dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario. I riferimenti alle dosi di richiamo contenuti nel presente regolamento dovrebbero essere intesi come comprendenti anche tali dosi addizionali.

(5)

Per poter distinguere, in tutti i casi, tra i certificati rilasciati sulla base del completamento del ciclo di vaccinazione primario e quelli rilasciati sulla base della somministrazione di una dose di richiamo, è opportuno adeguare le norme uniformi per la compilazione dei certificati di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/953.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero rilasciare nuovamente i certificati che seguono norme diverse per quanto riguarda la codifica delle dosi di richiamo, al fine di evitare che ad essi sia applicato il periodo standard di accettazione di 270 giorni.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1073.

(8)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha formulato le sue osservazioni formali il 14 dicembre 2021.

(9)

Alla luce della necessità di una rapida attuazione delle specifiche tecniche modificate per il certificato COVID digitale dell'UE, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 32).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 della Commissione, del 17 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 180).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario (cfr. pag. 459 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

La sezione 5.2 dell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è sostituita dalla seguente:

«5.2.   Dosi di richiamo

Se la persona riceve dosi di richiamo successivamente al ciclo di vaccinazione primario, tali dosi sono indicate nei certificati corrispondenti come segue:

2/1 indica la somministrazione di una dose di richiamo successivamente a un ciclo di vaccinazione primario monodose, o la somministrazione di una dose di richiamo dopo il completamento di un ciclo di vaccinazione primario consistente in una dose di un vaccino bidose somministrata a una persona guarita in linea con il protocollo di vaccinazione applicato da uno Stato membro. In seguito, le dosi (X) somministrate dopo la prima dose di richiamo sono indicate con (2 + X)/(1) > 1 (ad esempio 3/1);

3/3 indica la somministrazione di una dose di richiamo successivamente a un ciclo di vaccinazione primario bidose. In seguito, le dosi (X) somministrate dopo la prima dose di richiamo sono indicate con (3 + X)/(3 + X) = 1 (ad esempio 4/4).

Gli Stati membri applicano le regole di codifica di cui alla presente sezione entro il 1o febbraio 2022.

Gli Stati membri rilasciano nuovamente, automaticamente o su richiesta delle persone interessate, i certificati in cui la somministrazione di una dose di richiamo successivamente a un ciclo di vaccinazione primario monodose sia codificata in modo tale da non poter essere distinta dal completamento del ciclo di vaccinazione primario.

Ai fini del presente allegato, i riferimenti alle “dosi di richiamo” riguardano anche le dosi addizionali somministrate per proteggere meglio le persone che sviluppano una risposta immunitaria inadeguata dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario standard. Nell'ambito del quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2021/953, gli Stati membri possono adottare misure per affrontare la situazione dei gruppi vulnerabili che possono ricevere dosi addizionali in via prioritaria. Ad esempio, se uno Stato membro decide di somministrare dosi addizionali solo a sottogruppi specifici della popolazione, può scegliere, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953, di rilasciare certificati di vaccinazione comprovanti la somministrazione di tali dosi addizionali solo su richiesta e non automaticamente. Nel caso in cui vengano adottate tali misure, gli Stati membri informano gli interessati al riguardo e del fatto che possono continuare ad utilizzare il certificato ricevuto dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario standard.».


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