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Document 32021D2300

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2300 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Taiwan (La presente decisione non riflette la posizione ufficiale dell'Unione europea sullo status giuridico di Taiwan e non va interpretata in questo senso.) ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/9914

OJ L 458, 22.12.2021, p. 533–535 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2300/oj

22.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 458/533


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2300 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Taiwan (*1) ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 17 novembre 2021 Taiwan ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System». Taiwan ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo Taiwan ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

Taiwan ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test di amplificazione dell'acido nucleico e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Il 10 dicembre 2021, in seguito a una richiesta di Taiwan, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan sono conformi a un sistema, il «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» contengono i dati necessari.

(6)

Taiwan ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria e il vaccino anti COVID-19 di MVC.

(7)

Taiwan ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico ma non per i test antigenici rapidi.

(8)

Taiwan ha altresì informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili.

(9)

Taiwan ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, Taiwan dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di collegare quanto prima Taiwan al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Taiwan è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(*1)  La presente decisione non riflette la posizione ufficiale dell'Unione europea sullo status giuridico di Taiwan e non va interpretata in questo senso.

(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


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