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Document 52020PC0613

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo

COM/2020/613 final

Bruxelles, 23.9.2020

COM(2020) 613 final

2020/0277(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Motivi e obiettivi della proposta

Nel settembre 2019 la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che comprende un approccio globale alle frontiere esterne, ai sistemi di asilo e di rimpatrio, allo spazio Schengen di libera circolazione e alla dimensione esterna.

La comunicazione relativa al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, presentata insieme a una serie di proposte legislative, compresa la presente proposta concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, segna un nuovo inizio in materia di migrazione. L'obiettivo è introdurre un ampio quadro, basato su un approccio globale alla gestione della migrazione, che promuova la fiducia reciproca fra gli Stati membri. Sulla base dei principi generali di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità il nuovo patto promuove un processo integrato di elaborazione strategica che riunisca le politiche riguardanti i settori dell'asilo, della migrazione, del rimpatrio, della protezione delle frontiere esterne e delle relazioni con i paesi terzi.

Il nuovo patto parte dalle proposte di riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS) presentate dalla Commissione nel 2016 e 2018. Esso aggiunge altresì nuovi elementi per garantire l'equilibrio necessario a creare un quadro comune che contribuisca all'approccio globale alla gestione della migrazione attraverso un processo integrato di definizione delle politiche di gestione dell'asilo e della migrazione, comprese entrambe le componenti interna ed esterna. Nel contesto di tale quadro comune, occorre predisporre un sistema che comprenda gli strumenti necessari per affrontare le situazioni di crisi e le situazioni di forza maggiore.

Con il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione è stato concepito un meccanismo di solidarietà flessibile e reattivo, che possa essere adattato alle diverse situazioni derivanti dalle varie sfide migratorie affrontate dagli Stati membri. Tale meccanismo contempla una serie di misure di solidarietà, a cui ciascuno Stato membro può scegliere di contribuire. Il nuovo approccio alla solidarietà prevede un sostegno continuo e diversificato agli Stati membri sotto pressione o a rischio di pressione, e include uno specifico processo per affrontare le specificità degli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso ("search and rescue" - SAR). Analogamente, le norme procedurali stabilite nel nuovo regolamento sulla procedura di asilo accresceranno l'efficienza e la coerenza complessive dei sistemi di gestione dell'asilo e della migrazione. Grazie a ciò, e insieme al più ampio insieme di misure che dovrebbe essere applicato come parte dell'approccio globale alla gestione dell'asilo e della migrazione, l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero essere più preparati ad evitare l'insorgere di una situazione di crisi nel settore della migrazione e dell'asilo.

Come mostrano le recenti esperienze, dati i vari fattori che intervengono al di fuori del controllo dell'Unione europea e degli Stati membri non può essere tuttavia escluso che si verifichi una situazione di crisi. Come ha dimostrato anche la crisi dei rifugiati del 2015, l'Unione ha bisogno di un approccio strutturato per gestire le situazioni di difficoltà allo scopo di evitare risposte ad hoc. Al quadro legislativo vigente in questo settore andrebbe quindi affiancato uno strumento che doti l'Unione di regole specifiche per affrontare efficacemente la situazione eccezionale di una crisi, a integrazione del meccanismo di solidarietà obbligatoria e delle procedure normalmente applicabili. Si introdurrebbero così adeguate norme procedurali e deroghe e si favorirebbe una rapida attivazione della solidarietà nei confronti di uno o più Stati membri, per rispondere a situazioni di crisi di entità tale da mettere a dura prova sistemi di gestione dell'asilo e della migrazione anche ben preparati e funzionanti.

Questo strumento di crisi interessa quindi le situazioni eccezionali di afflussi massicci di cittadini di paesi terzi o di apolidi che arrivano in modo irregolare in uno Stato membro - afflussi che siano di entità e natura tale da rendere inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio di uno Stato membro, che rischino di avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo e del sistema di gestione della migrazione dell'Unione o che possano renderne impossibile l'applicazione. Saranno contemplate anche le situazioni in cui vi è il rischio di tali arrivi. Il regolamento proposto riguarda anche le situazioni di forza maggiore nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione all'interno dell'Unione, apportando i necessari adattamenti alle norme dell'UE sulle procedure di asilo e di rimpatrio così come ai meccanismi di solidarietà di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [Gestione dell'asilo e della migrazione].

La presente proposta, insieme a quella che modifica la proposta di regolamento del 2016 relativa alle procedure di asilo 1 , la nuova proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione 2 , la proposta che introduce gli accertamenti (screening) 3 e la proposta che modifica la proposta Eurodac 4 , istituiscono il quadro legislativo che mette in pratica questo approccio globale alla gestione della migrazione e dell'asilo.

La proposta che modifica la proposta del 2016 di rifusione del regolamento Eurodac 5 instaura un legame chiaro e coerente fra le singole persone e le procedure cui sono soggette, per consentire di controllare meglio la migrazione irregolare e di individuare gli spostamenti non autorizzati. Sostiene inoltre l'attuazione del nuovo meccanismo di solidarietà istituito dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, introduce le necessarie e conseguenti modifiche per consentire a Eurodac di funzionare nel quadro di interoperabilità, e aiuterà gli Stati membri a monitorare la concessione dell'assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione.

Con la riforma si intende affrontare il problema della mancanza di armonizzazione tuttora in gran parte presente tra i sistemi di asilo, accoglienza e rimpatrio degli Stati membri, nonostante l'aumento significativo della cooperazione a livello dell'UE, anche per quanto riguarda il sostegno da parte delle agenzie dell'UE. Questo porta con sé non solo inefficienze, ma anche l'involontaria conseguenza di un trattamento non equo fra tutti i richiedenti asilo in Europa - cosa che incentiva lo spostamento di un gran numero di migranti alla ricerca delle condizioni e prospettive migliori per il loro soggiorno. In tale contesto la Commissione sostiene gli accordi politici provvisori già raggiunti in merito al regolamento qualifiche, alla direttiva sulle condizioni di accoglienza, al regolamento sul quadro dell'Unione per il reinsediamento e al regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, che dovrebbero essere adottati in via definitiva al più presto. Dovrebbero essere rapidamente conclusi anche i negoziati sulla rifusione della direttiva rimpatri 6 , insieme alla riforma del sistema europeo comune di asilo, per garantire che le norme dell'UE siano efficaci nel prevenire la fuga, nel fornire assistenza per i rimpatri volontari e nel razionalizzare le procedure amministrative e giudiziarie, rafforzando così l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione dell'asilo e della migrazione.

Obiettivo generale della proposta è apportare i necessari adattamenti alle disposizioni relative alle procedure di asilo e rimpatrio (regolamento sulla procedura di asilo e direttiva rimpatri 7 ), così come al meccanismo di solidarietà istituito dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, per garantire che gli Stati membri siano in grado di affrontare situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione nell'UE. Situazioni di questo genere possono insorgere molto rapidamente ed essere di entità e natura tale da richiedere uno specifico insieme di strumenti per poter essere affrontate efficacemente. A tale scopo, nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione sono introdotti una procedura semplificata e tempistiche più brevi per l'attivazione del meccanismo di solidarietà obbligatoria previsto per le situazioni di pressione. Le norme e misure introdotte dalla presente proposta per affrontare una situazione di crisi vanno ad aggiungersi al sostegno tecnico e operativo che può essere fornito dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo 8 nel caso in cui i sistemi di asilo o di accoglienza degli Stati membri siano soggetti a una pressione sproporzionata.

La procedura del meccanismo di solidarietà per le situazioni di crisi prevede inoltre un più ampio ambito di applicazione per la ricollocazione e rafforza la possibilità per gli Stati membri di fornirsi reciproca assistenza nell'esecuzione dei rimpatri, nella forma della sponsorizzazione dei rimpatri. Secondo le normali regole stabilite nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, tale forma prevede che alcuni Stati membri si impegnino a rimpatriare migranti irregolari per conto di un altro Stato membro, effettuando tutte le attività necessarie a tal fine direttamente dal territorio dello Stato membro beneficiario (ad esempio, consulenza sul rimpatrio, svolgimento di dialoghi politici con paesi terzi, sostegno al rimpatrio volontario assistito e alla reintegrazione). Se entro otto mesi i migranti irregolari non sono stati rimpatriati, è previsto che siano trasferiti nel territorio dello Stato membro sponsor al fine di portare a termine l'esecuzione del rimpatrio. La sponsorizzazione dei rimpatri in situazioni di crisi prevista nella presente proposta differisce dallo strumento introdotto dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione: l'obbligo di trasferire il migrante irregolare scatta difatti se la persona interessata non è allontanata entro quattro mesi.

La presente proposta include anche disposizioni relative a situazioni di crisi che consentono alcune deroghe al regolamento sulla procedura di asilo. In particolare, oltre ai motivi già previsti nel regolamento sulla procedura di asilo, sarà possibile estendere l'ambito di applicazione della procedura di frontiera ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi il cui tasso di riconoscimento in prima istanza a livello dell'UE sia pari o inferiore al 75 %. Sarà inoltre possibile prorogare di altre otto settimane la durata dell'esame di una domanda di protezione internazionale nel quadro della procedura di frontiera. Viene altresì proposto di consentire agli Stati membri di derogare alle disposizioni sulla registrazione delle domande di protezione internazionale con un più lungo termine di quattro settimane.

La proposta prevede inoltre la possibilità di derogare ad alcune disposizioni della procedura di rimpatrio alla frontiera quale stabilita nella proposta di regolamento sulla procedura di asilo e nella direttiva rimpatri. Questo per facilitare l'applicazione di tali procedure nelle situazioni di crisi, quando sono necessari adattamenti specifici per consentire alle autorità competenti sotto pressione di eseguire correttamente i loro compiti e di far fronte a un significativo carico di lavoro. A tal fine la proposta estende di altre otto settimane la durata massima della procedura di rimpatrio alla frontiera (la proposta di regolamento sulla procedura di asilo fissa il termine massimo a 12 settimane) e introduce nuovi casi specifici e ben circoscritti, che vanno ad aggiungersi a quelli stabiliti nella proposta di rifusione della direttiva rimpatri, in cui, tranne prova contraria, si presume l'esistenza di un rischio di fuga in casi individuali. La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi non pregiudica la possibilità, per gli Stati membri, di derogare all'applicazione della direttiva rimpatri in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva stessa nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fermati in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, e che, a seguito degli accertamenti svolti conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro (ad esempio, non hanno chiesto protezione internazionale).

Per consentire agli Stati membri e all'Unione di affrontare efficacemente situazioni di forza maggiore, come quella causata dalla pandemia di COVID‑19 dichiarata l'11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità, il regolamento proposto contempla anche la possibilità, per gli Stati membri, di estendere i termini stabiliti nella proposta di regolamento sulla procedura di asilo per la registrazione delle domande di protezione internazionale, e quelli previsti dalla proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione per l'invio delle richieste di presa in carico e delle notifiche di ripresa in carico e per la relativa risposta, così come per effettuare i trasferimenti verso lo Stato membro competente. La presente proposta prevede inoltre un'estensione del periodo di tempo previsto per l'attuazione dell'obbligo di ricollocazione o dei rimpatri sponsorizzati qualora uno Stato membro, a causa di una situazione di forza maggiore, si trovi nell'impossibilità di adempiere a tali obblighi a norma del presente regolamento e del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente con la comunicazione relativa al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e con la tabella di marcia delle iniziative che la accompagnano, compresa la proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, la proposta di regolamento sugli accertamenti e la proposta di regolamento sulla procedura di asilo.

Completa inoltre la proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione in quanto prevede norme specifiche per l'applicazione del meccanismo di solidarietà obbligatoria in situazioni eccezionali di crisi.

La presente proposta è inoltre coerente con la proposta di regolamento sulla procedura di asilo e con la proposta di rifusione della direttiva rimpatri: prevede difatti, in particolare, norme derogatorie applicabili in situazioni eccezionali di crisi per quanto riguarda l'ambito di applicazione della procedura di frontiera, la durata dell'esame di una domanda di protezione internazionale nel quadro di tale procedura, i termini di registrazione delle domande di protezione internazionale e l'ambito di applicazione e i termini della procedura di rimpatrio alla frontiera.

La proposta è altresì pienamente congruente, e complementare, con il meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione), che fornisce un quadro operativo per monitorare e anticipare i flussi migratori e le situazioni migratorie, rafforzare la resilienza e organizzare una risposta coordinata alle crisi migratorie. Si avvale pienamente, in particolare, delle relazioni pubblicate e delle attività svolte dalla rete istituita nell'ambito di tale programma di risposta alle crisi.

È infine garantita la coerenza con gli accordi politici provvisori già raggiunti sul regolamento qualifiche, sulla direttiva sulle condizioni di accoglienza, sul regolamento UE sul quadro per il reinsediamento e sul regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

1.3.Interazioni con l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La presenta proposta introduce norme specifiche per ampliare l'ambito di applicazione della proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e per velocizzarne le procedure, allo scopo di garantire che sia sempre pronto un sistema efficace ed efficiente per affrontare le situazioni di crisi.

La definizione di norme specifiche per la solidarietà in una situazione di crisi non pregiudica la possibilità che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE, misure temporanee a beneficio di uno Stato membro che debba affrontare una situazione di emergenza.

1.4.Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con l'approccio globale alla gestione della migrazione definito nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Ciò comporta collocare la politica in materia di migrazione al centro delle relazioni con i paesi terzi partner, creare percorsi legali efficaci verso l'Unione europea, integrare le frontiere esterne nella gestione della migrazione da parte dell'UE, istituire procedure di asilo e rimpatrio eque, efficienti e senza soluzione di continuità, creare un sistema Schengen in grado di ispirare fiducia, ed elaborare politiche specificamente destinate a contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi nelle società europee.

La proposta attua il nuovo patto, e in particolare l'obiettivo di rilanciare la riforma del sistema d'asilo proposta dalla Commissione nel 2016, esaminando fra le altre cose modalità per instaurare un sistema fluido di asilo e rimpatri e elaborando un approccio globale alla gestione della migrazione. A tale riguardo essa dispone che tutti gli Stati membri apportino il proprio contributo per sostenere i paesi che si trovano in una situazione di crisi. Assicurerà infine che le sfide dell'approccio globale - come la necessità di ridurre la pressione degli arrivi irregolari, di rafforzare le frontiere esterne, di ridurre gli spostamenti successivi e la pressione sullo spazio Schengen, e l'attuazione di misure di rimpatrio e di riammissione rapide ed efficaci - siano affrontate efficacemente nelle situazioni di crisi.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1.Base giuridica

La presente proposta contribuisce all'approccio globale alla gestione della migrazione e alle proposte legislative presentate insieme al patto sulla migrazione e l'asilo. Contiene una serie di disposizioni collegate alla proposta di regolamento sulla procedura di asilo e alla proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, così come disposizioni sulla concessione dello status di protezione immediata in situazioni di crisi. Dovrebbe pertanto essere adottata conformemente alla base giuridica appropriata, ossia l'articolo 78, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del TFUE, secondo la procedura legislativa ordinaria.

2.2.Geometria variabile

L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 604/2013 a seguito della notifica dell'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione di tale regolamento sulla base del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE 9 .

Ai sensi di tale protocollo, l'Irlanda può decidere di partecipare all'adozione della presente proposta. Tale opzione resta valida anche dopo l'adozione della proposta

Ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo V del TFUE (ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri" e delle "misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti"). Tuttavia, poiché la Danimarca applica l'attuale regolamento Dublino in seguito a un accordo internazionale concluso con la Comunità europea nel 2006 10 , essa dovrà notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, la decisione di attuare o meno l'articolo 8 di questo regolamento.

La partecipazione dell'Irlanda e della Danimarca alle disposizioni contenute nella presente proposta di regolamento sarà stabilita nel corso dei negoziati conformemente ai protocolli. In virtù di tali protocolli, in particolare, l'Irlanda ha la facoltà di aderire a iniziative in materia di libertà, sicurezza e giustizia, ma può anche scegliere di non associarvisi, rispettandone nel contempo l'operatività.

2.3.Conseguenze della proposta sugli Stati non membri dell'UE

Parallelamente all'associazione di vari paesi terzi all'acquis di Schengen, l'Unione ha concluso con questi stessi paesi accordi di associazione all'acquis di Dublino/Eurodac:

– accordo di associazione dell'Islanda e della Norvegia, concluso nel 2001;

– accordo di associazione della Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008;

– protocollo di associazione del Liechtenstein, concluso il 7 marzo 2011.

Per stabilire diritti e obblighi tra la Danimarca - che è stata associata, come illustrato sopra, all'acquis Dublino/Eurodac con un accordo internazionale - e i paesi associati di cui sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra l'Unione e i paesi associati 11 .

In conformità dei tre accordi citati, i paesi associati accettano l'acquis Dublino/Eurodac e i relativi sviluppi senza eccezioni. Pur non partecipando all'adozione di atti che modificano l'acquis di Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono di accettare o meno il contenuto di tali atti una volta approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Qualora la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettino un atto che modifica l'acquis Dublino/Eurodac o si basa su di esso, i rispettivi accordi cessano di avere efficacia, a meno che il comitato misto/congiunto istituito dagli accordi decida altrimenti all'unanimità.

Il regolamento proposto ha un ambito di applicazione più ampio, che va oltre l'oggetto degli accordi sopra menzionati. Per garantire il mantenimento degli accordi con la Danimarca e i paesi associati che disciplinano la partecipazione di questi Stati al sistema di Dublino, qualora il presente atto sia approvato la Danimarca, la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein saranno vincolati solo dall'articolo 8 di questo regolamento.

2.4.Sussidiarietà

Il titolo V del TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conferisce all'Unione europea determinate competenze da esercitarsi in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La proposta introduce norme specifiche relative all'applicazione del meccanismo di solidarietà stabilito dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, allo scopo di gestire in modo strutturato situazioni di crisi provocate in un dato Stato membro da afflussi massicci di persone e di raggiungere un'equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri. Per definizione, la presente proposta interessa i casi in cui uno Stato membro non può, da solo, affrontare la situazione.

Sono inoltre previsti una serie di elementi procedurali per assistere uno o più Stati membri che debbano far fronte a tali situazioni di crisi. Per garantire, in una situazione di crisi, un approccio comune alle disposizioni cui è possibile derogare, le procedure di asilo e di rimpatrio dovrebbero essere disciplinate dalle stesse regole in tutta l'Unione, indipendentemente dal numero di Stati membri che le applicano. Questo apporta anche chiarezza e certezza del diritto alle persone interessate da tali procedure e garantisce il rispetto dei loro diritti. Per garantire la prevedibilità e lo Stato di diritto, inoltre, l'attivazione di tali deroghe, così come la loro portata e le loro tempistiche, devono essere disciplinate a livello dell'UE. Gli obiettivi della presente proposta non possono quindi essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono, a motivo della portata o degli effetti del regolamento proposto, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. L'Unione deve perciò agire, e può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

La proposta contiene infine misure relative a situazioni di forza maggiore che possono essere applicate da uno Stato membro o dall'Unione nel suo insieme in relazione ai limiti di tempo stabiliti nella proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e nella proposta di regolamento sulla procedura di asilo.

Il conseguimento di questi obiettivi, che rivestono, per loro natura, un carattere transfrontaliero, richiede un'azione a livello dell'UE. È evidente che le iniziative prese singolarmente dagli Stati membri non possono rispondere in modo soddisfacente all'esigenza di un approccio comune dell'UE a fronte di un problema comune.

2.5.Proporzionalità

In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento stabilisce le precise condizioni di applicabilità delle norme derogatorie, e ne definisce l'ambito e i termini temporali. Viene inoltre definito un meccanismo per disciplinare l'applicazione di queste norme derogatorie, allo scopo di garantire che non vada al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati.

Tutti gli elementi di tale meccanismo, diretto ad affrontare le specifiche situazioni di crisi provocate da un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro o specifiche situazioni di forza maggiore, sono limitati a quanto necessario per introdurre le opportune deroghe procedurali, permettere di attivare rapidamente le misure di solidarietà, assicurare ai richiedenti pari trattamento relativamente a diritti e garanzie così come adattare le regole delle procedure di asilo e di rimpatrio.

Le deroghe al proposto regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e al proposto regolamento sulla procedura di asilo sono proporzionate e contengono una serie di garanzie per mantenere l'equilibrio fra le immediate esigenze degli Stati membri per gestire le situazioni di crisi o di forza maggiore e la necessità di certezza del diritto e di uniformità nella loro applicazione.

Considerate le situazioni eccezionali di afflussi massicci di cittadini di paesi terzi o di apolidi che arrivano in modo irregolare in uno Stato membro rendendone inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio, nel quadro della procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e dei rimpatri si ritiene proporzionato prorogare di un periodo di otto settimane la durata massima della procedura di asilo e rimpatrio alla frontiera stabilita nel regolamento sulla procedura di asilo.

L'estensione di tali termini, introdotta nei casi di forza maggiore, è necessaria per semplificare a livello di Unione le deroghe al proposto regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e al proposto regolamento sulla procedura di asilo.

I limiti imposti alla durata d'applicazione delle deroghe consentono di instaurare un equilibrio fra le esigenze delle autorità nazionali che si trovano a dover affrontare una situazione di forza maggiore - ossia disporre di maggior tempo per svolgere i propri compiti -, e la necessità di tutelare i diritti dei richiedenti e dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta.

2.6.Scelta dell'atto giuridico

Dato che la presente proposta di regolamento prevede determinate deroghe al proposto regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e al proposto regolamento sulla procedura di asilo, lo stesso strumento giuridico viene utilizzato per introdurre un insieme di norme che consentano agli Stati membri di affrontare le specifiche situazioni di crisi provocate da un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro o di far fronte a specifiche situazioni di forza maggiore.

In quanto atto direttamente applicabile, soltanto un regolamento che stabilisca delle deroghe alle procedure di asilo e di rimpatrio nell'Unione è in grado di offrire il grado di uniformità e di efficacia necessario per l'applicazione di norme procedurali dell'UE in materia di asilo in situazioni di crisi e di forza maggiore.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Raccolta di dati sull'attuazione e sull'applicazione della legislazione vigente

3.1.Elaborazione delle politiche sulla base di elementi concreti

Le proposte legislative sono accompagnate da un documento di lavoro dei servizi della Commissione dettagliato ed analitico, basato su dati e statistiche dell'UE pubblici, così come sull'esperienza acquisita sul campo dalla Commissione e dalle sue agenzie in merito alla situazione dell'asilo e della migrazione. Da una compilazione di tali elementi emerge la necessità di dotare il sistema europeo comune di asilo di un quadro giuridico rafforzato, con norme nuove o modificate per far fronte alle attuali sfide migratorie.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione individua una serie di sfide che l'UE sta attualmente affrontando, fa il punto della situazione e descrive possibili soluzioni. Il documento si basa su dati raccolti dall'inizio della crisi migratoria del 2015-2016 e da essi trae importanti insegnamenti. I paragoni che vi figurano mostrano le tendenze, ma anche le carenze insorte nella gestione di tale crisi. Il documento sottolinea inoltre che in alcuni settori sono necessari strumenti più solidi per scongiurare eventuali crisi future, come situazioni di afflussi massicci, ma che occorre anche margine per la flessibilità in situazioni di forza maggiore - come emerso dagli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID‑19.

Una delle sfide individuate è la mancanza di un meccanismo per affrontare situazioni di crisi che potrebbero derivare da afflussi massicci di migranti irregolari di natura tale da rendere inefficace il sistema di asilo o di accoglienza di uno Stato membro e da avere gravi conseguenze sul funzionamento del CEAS nel suo complesso. A tale riguardo è stato osservato che in situazioni di questo tipo l'UE - anche se ora più preparata ad affrontare situazioni di crisi di quanto lo fosse nel 2015 - spesso non è in grado di garantire l'accesso alle procedure alla frontiera.

Gli eventi recenti come la pandemia di COVID‑19 e la crisi politica alla frontiera greco-turca del marzo 2020 evidenziano poi aree in cui si rende necessario rafforzare la resilienza attraverso norme specifiche che possono essere applicate in situazioni di forza maggiore.

Anche il sistema meglio preparato e correttamente gestito necessita di un quadro nel cui ambito affrontare le crisi e le situazioni di forza maggiore, qualora la flessibilità offerta dai vari strumenti legislativi risulti insufficiente. Gli Stati membri hanno bisogno di strumenti per affrontare le varie e diverse cause della migrazione, così come di misure immediate per far fronte all'estrema pressione che scaturisce da tali situazioni.

Inoltre, nelle situazioni di crisi, l'incisività della risposta può essere fortemente influenzata da un'efficace lungimiranza e prontezza, che consentano di passare da una modalità di reazione a una modalità basata sulla preparazione e l'anticipazione. Questo manca ancora a livello dell'UE, pur essendo un aspetto necessario nell'ambito dello sforzo volto a rendere più resiliente e reattivo l'attuale sistema di gestione della migrazione.

L'attuazione della raccomandazione n. XXX della Commissione su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione) dovrebbe contribuire a colmare tale lacuna attraverso il monitoraggio e l'anticipazione dei flussi migratori, ad aumentare la resilienza e a migliorare il coordinamento tecnico della risposta alla crisi, nel pieno rispetto della legislazione in vigore, utilizzando e integrando gli strumenti esistenti.

Tali sfide evidenziano la necessità di norme specifiche per la solidarietà in situazioni di crisi, che includerebbero un regime di solidarietà obbligatoria per la ricollocazione o per la sponsorizzazione dei rimpatri allo scopo di garantire una reazione rapida che permetta di allentare la pressione estrema subita dagli Stati membri colpiti. Queste stesse sfide rendono inoltre necessarie deroghe procedurali applicabili dagli Stati membri nell'ambito dei loro sistemi di asilo e migrazione. Le deroghe alle disposizioni in materia di asilo e di rimpatrio garantirebbero agli Stati membri di disporre dei mezzi e del tempo sufficiente per espletare le procedure applicabili in tali settori.

Per quanto riguarda gli sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine e che necessitano di una forma rapida di protezione al loro arrivo nell'UE, il documento di lavoro dei servizi della Commissione conclude inoltre che le esistenti misure di concessione di un rapido accesso alla protezione non sembrano più adeguate. Il documento evidenzia che, secondo lo studio 12 relativo alla direttiva sulla protezione temporanea 13 , i portatori di interessi sono stati concordi nell'affermare l'estrema difficoltà con cui è stato conseguito l'accordo degli Stati membri su una possibile attivazione di tale direttiva. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione conclude pertanto che la direttiva sulla protezione temporanea non risponde più all'attuale realtà degli Stati membri e deve essere abrogata. Riconosce tuttavia che a determinati gruppi di cittadini di paesi terzi ad alto rischio deve essere concessa protezione su base rapida / immediata. A tale riguardo, la presente proposta garantisce che le persone cui viene concessa protezione immediata godano di diritti economici e sociali equivalenti a quelli conferiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] ai beneficiari di protezione sussidiaria. Tali diritti includono la protezione dal respingimento, le informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi al loro status, il mantenimento dell'unità del nucleo familiare, il diritto a ricevere un permesso di soggiorno, la libertà di circolazione nel territorio dello Stato membro, l'accesso all'occupazione, l'accesso all'istruzione, l'accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche e convalida delle competenze, la sicurezza sociale e l'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria, i diritti riguardanti i minori non accompagnati, l'accesso all'alloggio, l'accesso alle misure di integrazione e l'assistenza al rimpatrio.

3.2.Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha consultato il Parlamento europeo, gli Stati membri e i portatori di interessi in varie occasioni per raccogliere le loro opinioni sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Parallelamente, le presidenze rumena, finlandese e croata hanno proceduto a scambi sia strategici che tecnici sul futuro di vari aspetti della politica in materia di migrazione, fra cui l'asilo, il rimpatrio, e le relazioni con i paesi terzi nel settore della riammissione e della reintegrazione. Da queste consultazioni è emerso il sostegno all'avvio di una nuova politica europea in materia di asilo e migrazione volta ad affrontare urgentemente le carenze del CEAS, migliorare l'efficacia dei rimpatri e istituire un autentico sistema europeo di rimpatri, rafforzare le relazioni con i paesi terzi nel settore della riammissione e garantire una reintegrazione sostenibile dei migranti che fanno ritorno nei paesi d'origine.

In vista dell'introduzione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, la Commissione ha condotto continue e serrate consultazioni con il Parlamento europeo. Nei primi 100 giorni di mandato e anche, più recentemente, prima della presentazione del patto, ha inoltre effettuato due serie di visite, e ha proceduto a consultazioni bilaterali con ciascuno Stato membro singolarmente per raccogliere opinioni e idee in merito ad esso. Gli Stati membri hanno partecipato attivamente a tali consultazioni, da cui sono emersi, come terreno comune, l'esigenza di unità, di graduali progressi per rimediare alle carenze del sistema attuale, di un nuovo regime di equa ripartizione delle responsabilità cui possano contribuire tutti gli Stati membri, e di una forte protezione delle frontiere. Ulteriori punti comuni sono l'importanza della dimensione esterna della migrazione e il miglioramento del sistema dei rimpatri.

Nell'ambito di tali discussioni diversi Stati membri hanno sottolineato la necessità di operare una distinzione fra situazioni regolari e situazioni di crisi, optando di preferenza per il loro inserimento in strumenti distinti.

Gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno espresso il loro accordo per quanto riguarda la necessità di progressi per rimediare alle carenze del sistema attuale, di un nuovo regime di equa ripartizione delle responsabilità cui possano contribuire tutti gli Stati membri, di una forte protezione delle frontiere, del rispetto dei diritti fondamentali in tutti gli aspetti della politica dell'UE in materia di migrazione, e per quanto attiene all'importanza della dimensione esterna della migrazione, inclusi percorsi legali e sicuri, e al miglioramento del sistema dei rimpatri.

Durante la presidenza finlandese sono stati organizzati diversi seminari e dibattiti nell'ambito di vari consessi del Consiglio, compresa la Conferenza di Tampere 2.0 tenutasi a Helsinki il 24-25 ottobre 2019 e il Forum di Salisburgo svoltosi a Vienna il 6-7 novembre 2019, in cui gli Stati membri hanno espresso la necessità di definire norme derogatorie per i periodi di crisi.

La commissaria Johansson ha svolto in più occasioni consultazioni mirate con le organizzazioni internazionali, le organizzazioni della società civile, le pertinenti organizzazioni non governative locali negli Stati membri e le parti economiche e sociali. Nel corso di tale processo di consultazione sono state presentate specifiche raccomandazioni in relazione alla necessità di sviluppare ulteriormente un approccio comune sulle norme specifiche per i minori in linea con la comunicazione del 2017 sui minori migranti 14 . Nell'ambito del forum consultivo istituito dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è stata consultata anche la società civile su argomenti come le fasi iniziali della procedura d'asilo (2019).

La Commissione ha anche preso in considerazione specifiche raccomandazioni di autorità nazionali e locali 15 , di organizzazioni non governative e internazionali, come l'UNHCR 16 e l'OIM 17 , così come di gruppi di riflessione e del mondo accademico, su come figurarsi un nuovo inizio in materia di migrazione e affrontare le attuali sfide migratorie nel rispetto delle norme in materia di diritti umani. Secondo le opinioni di tali interlocutori, per un nuovo inizio riguardante la riforma occorrerebbe rivedere certe norme relative alla determinazione della competenza, e prevedere un meccanismo di solidarietà anche per le persone sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. Le organizzazioni non governative invocano anche un'interpretazione comune del concetto di competenza tra Stati membri, e chiedono che le disposizioni di Dublino riviste includano un meccanismo di ricollocazione più permanente 18 .

La Commissione ha inoltre tenuto conto dei contributi e dei lavori della rete europea sulle migrazioni 19 , condotti su iniziativa della stessa rete e che negli ultimi anni hanno prodotto diversi studi specializzati e ricerche ad hoc.

Molti Stati membri e portatori di interessi hanno sottolineato la necessità di disporre di un sistema di migrazione ben gestito, che implichi, fra i suoi strumenti, il principio secondo cui, in periodi di crisi causati da un afflusso massiccio di persone nel territorio di uno Stato membro, la misura di solidarietà standard per alleviare la pressione su tale Stato membro dovrebbe essere la ricollocazione. Tutti gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre ripetutamente invitato la Commissione a tenere conto degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID‑19 e a garantire che il quadro legislativo permetta, in futuro, di far fronte a tali situazioni di forza maggiore.

In tale contesto, la Commissione ha attentamente valutato le argomentazioni presentate, e ha concluso che, oltre alle attuali proposte legislative, è necessario prevedere un quadro da attivare in periodi di crisi e di forza maggiore per aiutare immediatamente lo o gli Stati membri che si trovino in tali situazioni. Questo tramite specifiche norme relative all'applicazione del meccanismo di solidarietà obbligatoria ai sensi del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, oppure tramite altri elementi procedurali che gli Stati membri o l'Unione nel suo insieme dovrebbero eventualmente predisporre.

3.3.Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come gli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Il quadro previsto dal presente regolamento sarà applicato nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, inclusi il diritto alla dignità umana (articolo 1), la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di asilo (articolo 18), la protezione dal respingimento (articolo 19), la non discriminazione (articolo 21), la parità di diritti tra donne e uomini (articolo 23), i diritti del minore (articolo 24) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47). La presente proposta tiene pienamente conto dei diritti dei minori e delle particolari necessità delle persone vulnerabili.

Il diritto alla libertà e alla libera circolazione è tutelato: se si ricorre difatti al trattenimento nel contesto delle norme derogatorie alla procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera, tali norme potranno essere applicate solo in un quadro rigorosamente regolamentato e per un periodo di tempo limitato.

Per quanto riguarda l'applicazione delle procedure di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e dei rimpatri, ai richiedenti e ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera restano applicabili le garanzie previste dal regolamento sulla procedura di asilo e dalla direttiva rimpatri.

I diritti dei minori sono tutelati nella proposta: i minori sono infatti esclusi dalla procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e dei rimpatri tranne in limitatissime circostanze, in particolare nei casi in cui tali minori rappresentino un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Quando si applicano le deroghe per quanto riguarda la procedura di rimpatrio alla frontiera e la direttiva rimpatri viene altresì rispettato il principio di non respingimento, sancito dall'articolo 33 della Convenzione sui rifugiati del 1951 e dall'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La proposta richiama esplicitamente il dovere degli Stati membri di osservare sempre questo principio.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Data la natura della presente proposta, legata a una situazione di crisi, non è possibile stimare in anticipo il possibile impatto sul bilancio. Le esigenze finanziarie verranno riprese nella misura del possibile nel bilancio degli strumenti esistenti per il periodo 2021-2027 nel settore della migrazione e dell'asilo e, ove necessario, usando il meccanismo di flessibilità previsto dal QFP 2021-2027. Nel caso in cui le persone beneficiarie di protezione immediata siano anche richiedenti protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], per i contributi alla ricollocazione di tali persone valgono le disposizioni finanziarie del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Il fabbisogno finanziario è compatibile con l'attuale quadro finanziario pluriennale e comporta anche il ricorso a strumenti speciali ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 20 .

Per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla procedura d'asilo, la presente proposta non comporta alcun onere finanziario o amministrativo a carico dell'Unione europea. A tale riguardo non incide pertanto sul suo bilancio.

5.ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

Definizione di "crisi"

Il concetto di situazione di crisi si riferisce a situazioni eccezionali di afflussi massicci di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso - afflussi la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione. Lo stesso concetto di crisi si riferisce anche al rischio imminente di tali situazioni eccezionali. Queste fattispecie rientrano nell'ambito di applicazione della proposta solo se è dimostrato che avrebbero gravi conseguenze per il funzionamento del sistema europeo comune di asilo o per il quadro comune definito nella proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

Norme specifiche relative all'applicazione obbligatoria, in una situazione di crisi, del meccanismo di solidarietà definito nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione

5.1.Solidarietà obbligatoria in una situazione di crisi

La proposta introduce norme specifiche relative all'applicazione, in situazioni di crisi, del meccanismo di solidarietà definito nella proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che prevede misure obbligatorie nella forma di ricollocazione o di rimpatri sponsorizzati. Tali norme specifiche definiscono un più vasto ambito d'applicazione per la ricollocazione obbligatoria, che viene ampliato allo scopo di includervi tutti i richiedenti, che siano soggetti o meno alla procedura di frontiera, i migranti irregolari, e le persone a cui viene concessa la protezione immediata ai sensi del presente regolamento. Sono inoltre introdotti tempi più brevi per l'attivazione della procedura riguardante il meccanismo di solidarietà obbligatoria previsto dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. La sponsorizzazione dei rimpatri prevista nella presente proposta differisce da quella definita dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione: l'obbligo di trasferimento del migrante irregolare nel territorio dello Stato membro sponsor scatterà difatti se la persona interessata non viene rimpatriata o non viene allontanata entro quattro mesi (invece degli otto mesi previsti dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione).

La presente proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare atti d'esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE per quanto riguarda l'attivazione della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale, dei migranti irregolari e delle persone beneficiarie di protezione immediata ai sensi del presente regolamento, così come per quanto riguarda la sponsorizzazione dei rimpatri, che implica l'obbligo di trasferire i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono soggetti a rimpatrio sponsorizzato, ma il cui rimpatrio non è avvenuto entro i tempi stabiliti.

Per attivare le norme specifiche in materia di solidarietà, la Commissione deve stabilire che un dato Stato membro si trova, o corre il rischio imminente di trovarsi, in una situazione di crisi dovuta a una circostanza eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare - afflusso la cui entità e natura rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio di tale Stato, e che rischia di avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o sul quadro comune definito nella proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

La Commissione valuterà la richiesta motivata, da parte di uno Stato membro, di applicazione delle norme specifiche per la solidarietà obbligatoria, e stabilirà se vi sia una situazione di crisi in base ad informazioni circostanziate, in particolare alle informazioni raccolte dalla Commissione nell'ambito del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione), dall'EASO ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, e ai dati figuranti nella relazione sulla gestione della migrazione di cui alla proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

Uno Stato membro sotto pressione e che stia beneficiando di supporto sulla base di misure di solidarietà, anche nel quadro del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, sarà escluso dall'obbligo di contribuire alla ricollocazione o di effettuare rimpatri sponsorizzati ai sensi di questo regolamento.

Prima di adottare un atto d'esecuzione la Commissione convocherà un Forum sulla solidarietà in situazioni di crisi allo scopo di discutere i risultati della sua valutazione e di definire la risposta di solidarietà.

5.2.Ambito delle misure di solidarietà obbligatoria e norme specifiche riguardanti l'applicazione del meccanismo di solidarietà in situazioni di crisi

Per quanto riguarda la ricollocazione, l'ambito della presente proposta è più ampio rispetto a quello previsto per le situazioni di pressione dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione: si applica difatti anche ai richiedenti protezione internazionale nel quadro della procedura di frontiera, ai migranti irregolari e alle persone cui viene concessa la protezione immediata ai sensi del presente regolamento. Il trasferimento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o degli apolidi soggetti a rimpatrio sponsorizzato dallo Stato membro che si trova in situazione di crisi verso lo Stato membro sponsor interverrebbe nel caso in cui il rimpatrio non sia stato finalizzato entro quattro mesi, cioè entro un periodo più breve rispetto a quello definito nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (otto mesi).

La procedura per l'attuazione delle misure di solidarietà ai sensi della presente proposta viene svolta entro specifici termini più brevi rispetto a quelli definiti dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. È così previsto che gli Stati membri debbano presentare un piano di risposta di solidarietà per le situazioni di crisi, e questo entro una settimana dalla conclusione della valutazione dell'esistenza di una situazione di crisi nello Stato membro interessato e dopo la convocazione del Forum sulla solidarietà da parte della Commissione. Successivamente, entro una settimana, la Commissione adotterà l'atto d'esecuzione che definisce le misure di solidarietà per ciascuno Stato membro.

L'atto d'esecuzione definirà il numero di persone da ricollocare e/o soggette a rimpatrio sponsorizzato dallo Stato membro che si trova in situazione di crisi, e stabilirà la ripartizione di tali persone fra gli Stati membri secondo una chiave di distribuzione basata per il 50 % sulla popolazione e per il 50 % sul PIL come definito nella proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

Diversamente dalle disposizioni in materia di solidarietà del proposto regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, la presente proposta non contiene misure di solidarietà nel settore del rafforzamento delle capacità, del sostegno operativo e della cooperazione con i paesi terzi: tali misure sono difatti più a lungo termine, e quindi più adatte a situazioni di pressione. Poiché in periodi di crisi vi è la necessità di alleviare la situazione causata dalla presenza di afflussi massicci di persone, il regolamento proposto dovrebbe incentrarsi su questi aspetti della solidarietà. Inoltre, eventuali esigenze nel settore del rafforzamento delle capacità, del sostegno operativo e della cooperazione con i paesi terzi rientrerebbero nel meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione) e nel meccanismo di protezione civile dell'Unione europea (UCPM).

L'atto d'esecuzione sarà adottato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso, secondo cui per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi presente nello Stato membro beneficiario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili che restano in vigore per un periodo non superiore a un anno.

5.3.Procedure di asilo e di rimpatrio in una situazione di crisi

Criteri e disposizioni procedurali. L'articolo 3 definisce le fasi procedurali per l'applicazione delle norme derogatorie stabilite nei successivi articoli 4, 5 e 6. Gli Stati membri che si considerino in una situazione di crisi e che ritengano necessaria l'applicazione di una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo oppure di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi, o che abbiano bisogno di applicare deroghe alle disposizioni riguardanti la registrazione delle domande di protezione internazionale, devono presentare a tale fine una richiesta motivata alla Commissione. Gli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi secondo le regole stabilite nell'apposito regolamento dovrebbe applicarsi con la possibilità di prorogare di altri 5 giorni il termine di 5 giorni definito in tale regolamento. Le deroghe possono essere chieste individualmente o cumulativamente. Le condizioni specificate per l'applicazione di ciascun articolo devono però essere soddisfatte individualmente. Su richiesta di uno o più Stati membri interessati la Commissione, con decisione d'esecuzione che può riguardare uno o più Stati, autorizza l'applicazione delle norme derogatorie per un periodo stabilito dalla stessa decisione. Tenuto conto dell'eventuale necessità di un'azione immediata, gli Stati membri possono cominciare ad applicare unilateralmente le disposizioni riguardanti l'estensione del termine di registrazione per un periodo massimo di 15 giorni. La Commissione può in seguito autorizzare o meno l'ulteriore ricorso a tale estensione. L'applicazione delle norme derogatorie ha chiare tempistiche a seconda dei casi: sei mesi (che possono essere estesi a un anno al massimo) per le disposizioni relative alla procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e alla procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi, e massimo quattro settimane per l'applicazione della deroga alla registrazione dei richiedenti protezione internazionale. Il periodo di quattro settimane è rinnovabile su ulteriore richiesta dello Stato membro interessato, ma non può in alcun caso superare 12 settimane in totale.

Procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo. Ai sensi dell'articolo 4 gli Stati membri possono derogare alla procedura di asilo alla frontiera di cui all'articolo 41 del proposto regolamento sulla procedura di asilo, adottando decisioni, nel contesto di una procedura di frontiera, sul merito di una domanda, nel caso in cui il richiedente abbia una cittadinanza di un paese con un tasso di riconoscimento a livello dell'UE pari o inferiore al 75 %. Questa fattispecie va ad aggiungersi ai casi elencati all'articolo 41 del regolamento sulla procedura di asilo. La soglia di riconoscimento pari o inferiore al 75 % serve da base agli Stati membri per incanalare rapidamente i cittadini di paesi terzi e gli apolidi verso una procedura ordinaria d'asilo alla frontiera, senza pregiudicare l'esito della loro domanda d'asilo, e si differenzia dalla soglia di riconoscimento del 20 % di cui al regolamento sulla procedura di asilo, che costituisce un fattore di accelerazione. Di conseguenza, gli Stati membri devono continuare ad applicare la procedura di frontiera in tutti i casi previsti dal regolamento sulla procedura di asilo (minaccia per la sicurezza, richiedenti provenienti da un paese con un tasso medio di riconoscimento a livello dell'UE inferiore al 20 %), ma possono applicare tale procedura di frontiera a tutti gli altri richiedenti provenienti da un paese con un tasso di riconoscimento a livello dell'UE pari o inferiore al 75 %. Inoltre, in una situazione di crisi, gli Stati membri possono applicare la procedura di frontiera per un periodo supplementare di otto settimane, prorogando il periodo di 12 settimane previsto dal regolamento sulla procedura di asilo.

procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi. Ai sensi dell'articolo 5, gli Stati membri possono derogare ad alcune disposizioni della procedura di rimpatrio alla frontiera di cui all'articolo 41 bis del proposto regolamento sulla procedura di asilo e della direttiva rimpatri. Tali deroghe si applicherebbero ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi la cui domanda è stata respinta nel quadro della procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo, così come alle persone soggette alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del proposto regolamento sulla procedura di asilo, la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione, da parte della Commissione, di una decisione che dichiari che lo Stato membro interessato si trova in una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo l'adozione della decisione. Le disposizioni derogatorie estendono la durata massima della procedura di rimpatrio alla frontiera, compreso il trattenimento, ove necessario come ultima istanza, di un periodo supplementare di otto settimane, e introducono nuovi casi specifici e ben circoscritti, che vanno ad aggiungersi a quelli stabiliti nella proposta di rifusione della direttiva rimpatri, in cui, tranne prova contraria, si presume l'esistenza di un rischio di fuga in casi individuali.

Deroghe alle disposizioni riguardanti la registrazione delle domande di protezione internazionale. Ai sensi dell'articolo 6 gli Stati membri, in deroga all'articolo 27 del proposto regolamento sulla procedura di asilo, possono ritardare la registrazione delle domande di protezione internazionale fino a quattro settimane.

5.4.Estensione dei limiti di tempo

Registrazione delle domande di protezione internazionale. Per le situazioni di forza maggiore, in cui è impossibile applicare il limite di tempo stabilito per la registrazione delle domande di protezione internazionale, l'articolo 7, in deroga all'articolo 27 del proposto regolamento sulla procedura di asilo, concede a tal fine agli Stati membri un più lungo termine di quattro settimane. Uno Stato membro che si trovi in una tale situazione di forza maggiore deve informarne la Commissione e deve indicare precise ragioni per l'applicazione della deroga. Analogamente, lo Stato membro interessato deve informare la Commissione della fine della situazione di forza maggiore, dopodiché la proroga dei termini per la registrazione non sarà più applicata.

Termini stabiliti nel regolamento (UE) n. XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. Per le situazioni di forza maggiore, in cui uno Stato membro è impossibilitato ad applicare la procedura per l'invio delle richieste di presa in carico e delle notifiche di ripresa in carico e per la risposta ad esse entro i termini stabiliti nella proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, oppure non può rispettare il termine per il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro competente, sono stabilite alcune deroghe che offrono agli Stati membri di prorogare tali termini a condizioni rigorose. Uno Stato membro che si trovi in una tale situazione di forza maggiore deve informarne la Commissione e deve indicare precise ragioni per l'applicazione della deroga. Analogamente, lo Stato membro interessato deve informare la Commissione della fine della situazione di forza maggiore, dopodiché la proroga dei termini non sarà più applicata.

Proroga dei termini per l'adempimento degli obblighi di solidarietà di cui al regolamento (EU) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e al presente regolamento. Qualora, a causa di una situazione di forza maggiore in un dato Stato membro, tale Stato non sia in grado di adempiere agli obblighi derivanti dal meccanismo di solidarietà di cui alla proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione o al presente regolamento, esso può comunicare tale situazione alla Commissione ed estendere i termini per l'attuazione di tali misure di solidarietà di un massimo di sei mesi.

Concessione di protezione immediata. L'articolo 10 stabilisce la concessione dello status di protezione immediata agli sfollati che, nel loro paese d'origine, sono esposti a un rischio eccezionalmente alto di subire violenza indiscriminata, in una situazione di conflitto armato, e che non sono in condizione di ritornare in tale paese terzo. La necessità di applicare questo articolo e il preciso gruppo di persone interessate sono definiti dalla Commissione in un atto d'esecuzione. Durante il periodo d'applicazione definito dall'atto di esecuzione gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale e concedere la protezione immediata alle persone che soddisfano i criteri per beneficiarne. Il periodo di sospensione può durare al massimo un anno, e al termine di tale periodo deve riprendere l'esame delle domande d'asilo. Questo garantirà la protezione necessaria alle persone interessate, alleviando al tempo stesso la pressione sullo Stato membro che deve esaminare nello stesso momento un numero elevato di domande d'asilo.

Le persone cui viene concessa la protezione immediata restano al tempo stesso richiedenti protezione internazionale, ma dovrebbero godere dell'insieme di diritti economici e sociali applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria come stabilito nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche]. La concessione della protezione immediata non solleva lo Stato membro dall'obbligo di determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], ma consente alla persona interessata di godere dello status mentre è in corso la procedura a norma di tale regolamento. Se è determinato come competente un altro Stato membro, la protezione immediata cessa una volta effettuato il trasferimento a norma di tale regolamento. Nel caso in cui le persone interessate si spostino in altri Stati membri e vi chiedano protezione internazionale, lo Stato membro responsabile sarebbe anche obbligato, ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] a riprenderli in carico. Dato che la proposta include norme specifiche per la ricollocazione in situazioni di crisi causate da afflussi massicci di persone nel territorio di uno Stato membro, e le disposizioni principali per questo tipo di ricollocazione sono contenute in questa proposta e nella proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, la Commissione intende ritirare la sua proposta del 2015 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide 21 .

Tenuto conto dello sviluppo dei concetti e delle regole per il riconoscimento della protezione internazionale e del fatto che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione dello status di protezione immediata in situazioni di crisi, la direttiva sulla protezione temporanea dovrebbe essere abrogata. La presente proposta stabilisce che dovrebbe essere concessa protezione immediata agli sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, e che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine.

2020/0277 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 22 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 23 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.

(2)A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di instaurare reciproca fiducia fra gli Stati membri.

(3)L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, compresa l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.

(4)Nonostante l'introduzione delle necessarie misure preventive non può essere escluso che si verifichi una situazione di crisi o di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, dovuta a circostanze al di fuori del controllo dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(5)Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale e dei rimpatri che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di una situazione di crisi. Dovrebbe provvedere, in particolare, all'applicazione efficace del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e all'adattamento delle pertinenti disposizioni sulle procedure di asilo e rimpatrio, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari, compreso il tempo sufficiente per espletare tali procedure.

(6)Un afflusso massiccio di persone che attraversa irregolarmente la frontiera in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro. Ciò può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, a causa di spostamenti non autorizzati e dell'insufficiente capacità dello Stato membro di primo ingresso per trattare le domande di protezione internazionale di questi cittadini di paesi terzi. È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare tali situazioni.

(7)Oltre alle situazioni di crisi, gli Stati membri possono trovarsi a dover affrontare circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al loro controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza. Tali situazioni di forza maggiore potrebbero rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per la registrazione delle domande di protezione internazionale o per lo svolgimento delle procedure di determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale. Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione internazionale e la certezza del diritto, in tali situazioni è opportuno applicare termini più lunghi per la registrazione delle domande e per le fasi procedurali necessarie per la determinazione della competenza e per il trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro competente. Ove necessario, gli Stati membri che si trovano in una situazione di forza maggiore dovrebbero inoltre poter attuare entro periodi di tempo più ampi le misure di solidarietà che sono tenuti ad adottare ai sensi del meccanismo di solidarietà stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

(8)Il meccanismo di solidarietà per le situazioni di pressione migratoria quale definito al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] dovrebbe essere adattato alle specifiche necessità delle situazioni di crisi, ampliando il campo d'applicazione soggettivo delle misure di solidarietà di cui a tale regolamento e introducendo termini più brevi.

(9)L'adozione di misure nei confronti di un particolare Stato membro non dovrebbe pregiudicare la possibilità, per il Consiglio, di adottare misure temporanee su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro.

(10)Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, i beneficiari di protezione internazionale e i migranti irregolari. Inoltre, uno Stato membro che effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

(11)Onde garantire la corretta attuazione delle misure di solidarietà in una situazione di crisi è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione e i rimpatri sponsorizzati. Tali norme dovrebbero tuttavia essere adeguate per tenere conto della gravità e dell'urgenza di tale situazione.

(12)Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure per gestire in modo ordinato un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e per contenere spostamenti non autorizzati. Tali misure dovrebbero includere l'applicazione di una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi.

(13)Per consentire agli Stati membri, nelle situazioni di crisi, di trattare numeri elevati di domande di protezione internazionale, è opportuno stabilire un termine più esteso per la registrazione di tali domande presentate in tali situazioni. Una tale proroga non dovrebbe pregiudicare i diritti dei richiedenti asilo garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(14)Onde garantire che gli Stati membri dispongano della necessaria flessibilità per far fronte a vasti afflussi di migranti che manifestano l'intenzione di chiedere asilo, l'applicazione della procedura di frontiera stabilita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] dovrebbe essere ampliata, e una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare, nel quadro di una procedura di frontiera, una decisione anche sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale a livello dell'Unione sia pari o inferiore al 75 %. Di conseguenza, nell'applicazione della procedura di frontiera di crisi, gli Stati membri dovrebbero continuare ad osservare la procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ma potrebbero estenderla a cittadini provenienti da paesi terzi il cui tasso medio di riconoscimento a livello dell'UE è superiore al 20 % ma inferiore al 75 %.

(15)Gli accertamenti nei confronti dei cittadini dei paesi terzi ai sensi delle norme stabilite nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] dovrebbero essere applicati con la possibilità di estendere di altri 5 giorni il termine di 5 giorni fissato dal regolamento.

(16)In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Le procedure dovrebbero tuttavia essere concluse al più presto, e in ogni caso i termini dovrebbero essere prorogati solo per un periodo supplementare di massimo otto settimane. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale.

(17)La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nel quadro della procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo, che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza. Per poter reagire a situazioni di crisi in modo efficace, la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 della proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione che dichiari che lo Stato membro si trova in una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo tale decisione.

(18)Nel contesto dell'applicazione della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi, i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o gli apolidi che non hanno diritto di rimanere e cui non è consentito rimanere non dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro interessato e dovrebbero rimanere nei luoghi indicati all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] per un periodo che può essere più lungo di quello stabilito da tale articolo, in modo da consentire alle autorità di far fronte alle situazioni di crisi e di finalizzare le procedure di rimpatrio. A tal fine la durata massima di 12 settimane della procedura di rimpatrio alla frontiera, di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], potrebbe essere prolungata di un periodo supplementare non superiore alle otto settimane. Durante tale periodo dovrebbe essere possibile trattenere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell'articolo 41 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], purché siano rispettate le garanzie e le condizioni del trattenimento definite nella direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], compresi la valutazione individuale di ciascun caso, il controllo giurisdizionale del trattenimento e l'adeguatezza delle condizioni di trattenimento.

(19)Onde consentire un'adeguata gestione di una situazione di crisi e garantire un corretto adattamento delle pertinenti norme sulle procedure di asilo e di rimpatrio la Commissione dovrebbe, tramite una decisione d'esecuzione, autorizzare gli Stati membri interessati, su loro richiesta motivata, ad applicare le pertinenti norme derogatorie. Tale decisione d'esecuzione potrebbe autorizzare uno o più Stati membri richiedenti a derogare alle norme applicabili.

(20)La Commissione dovrebbe esaminare le richieste motivate presentate dagli Stati membri tenendo conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 , e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

(21)Per consentire agli Stati membri di disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi per un periodo di sei mesi, che potrebbe essere prorogato fino a un periodo di massimo un anno. Scaduto il periodo pertinente, non è prevista l'applicazione della proroga dei termini di cui alle procedure di asilo e di rimpatrio nell'ambito della gestione delle crisi a nuove domande di protezione internazionale.

(22)Per le stesse ragioni, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione delle norme derogatorie relative ai termini di registrazione per un periodo non superiore alle quattro settimane, che potrebbe essere rinnovato su presentazione, da parte dello Stato membro interessato, di una nuova richiesta motivata. Il periodo totale di applicazione di questa deroga non dovrebbe comunque superare le 12 settimane.

(23)In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso lo status di protezione immediata. Gli Stati membri dovrebbero riprendere l'esame delle loro domande al massimo un anno dopo la sospensione.

(24)Tenuto conto della loro domanda pendente di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], le persone cui è concessa la protezione immediata dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale.

(25)Gli Stati membri dovrebbero garantire ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo ed equivalente a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.

(26)Onde effettuare una valutazione corretta delle domande di protezione internazionale presentate da beneficiari di protezione immediata, la procedura d'asilo dovrebbe riprendere al massimo un anno dopo la sospensione di tali procedure.

(27)Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio 25 , le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione dello status di protezione immediata in situazioni di crisi a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe essere abrogata.

(28)Dovrebbero essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, termini stabiliti nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] qualora si trovino nell'impossibilità, vista la circostanza straordinaria, di rispettarli. È opportuno prorogare i termini stabiliti per l'invio delle richieste di presa in carico e delle notifiche di ripresa in carico e per la risposta ad esse, così come i termini per il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro competente.

(29)Dovrebbero inoltre essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, i termini riguardanti la registrazione delle domande di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. In tali casi, lo Stato membro dovrebbe registrare le domande di protezione internazionale al massimo entro quattro settimane dalla loro presentazione.

(30)In tali situazioni di forza maggiore, lo Stato membro interessato dovrebbe comunicare alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la propria intenzione di applicare le rispettive deroghe a tali termini, insieme alle precise ragioni di tale prevista applicazione e il periodo durante il quale vi farà ricorso.

(31)In situazioni di forza maggiore, che rendono impossibile a uno Stato membro rispettare gli obblighi di attuazione delle misure di solidarietà entro i periodi di tempo stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e dal presente regolamento, tale Stato membro dovrebbe poter comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una tale situazione e dovrebbe poter prorogare il termine entro cui adottare le misure di solidarietà.

(32)Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore dovrebbe comunicare al più presto alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la fine di tale condizione. Alle nuove domande di protezione internazionale presentate o ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trovati in situazione di soggiorno irregolare dopo la data di tale comunicazione non dovrebbero applicarsi i limiti di tempo stabiliti in deroga al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. Dopo tale comunicazione, dovrebbero cominciare ad applicarsi i termini stabiliti al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

(33)Per aiutare gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito sostegno finanziario dal bilancio dell'UE.

(34)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 .

(35)Per l'adozione di misure di solidarietà in situazioni di crisi, per autorizzare l'applicazione di norme procedurali derogatorie e per attivare la concessione dello status di protezione immediata si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.

(36)La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove sussistano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi presente negli Stati membri.

(37)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, il diritto di asilo, e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione. Il regolamento deve essere attuato nel rispetto della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione così come del diritto internazionale, compresi la protezione dei rifugiati, l'obbligo di rispettare i diritti umani e il divieto di respingimento.

(38)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che l'articolo 8 del presente regolamento costituisce una modifica ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo concluso tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino 27 , al momento dell'adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi, la Danimarca deve notificare alla Commissione la sua decisione di attuarne o meno il contenuto.

(39)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

OPPURE

(40)[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(41)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, l'articolo 8 del presente regolamento costituisce una nuova normativa in uno dei settori contemplati dall'allegato dell'accordo concluso fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia 28 .

(42)Per quanto riguarda la Svizzera, l'articolo 8 del presente regolamento costituisce atti o provvedimenti che modificano o completano le disposizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera 29 .

(43)Per quanto riguarda il Liechtenstein, l'articolo 8 del presente regolamento costituisce atti o provvedimenti che modificano o completano le disposizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, cui si riferisce l'articolo 3 del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera 30 ,



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I- Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento concerne situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo all'interno dell'Unione, e prevede norme specifiche di deroga alle disposizioni stabilite nei regolamenti (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], e nella direttiva XXX [rifusione della direttiva rimpatri].

2.Ai fini del presente regolamento, con "situazione di crisi" si intende:

(a)una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure

(b)un rischio imminente che si verifichi una tale situazione.

Capo II – Meccanismo di solidarietà

Articolo 2

Solidarietà in situazioni di crisi

1.Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion fatta per l'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 47, l'articolo 48, l'articolo 49, l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

2.In deroga all'articolo 50, paragrafo 3, la valutazione di cui trattasi riguarda la situazione nello Stato membro interessato nel [un] mese precedente.

3.In deroga all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], i termini stabiliti in tali disposizioni sono abbreviati a una settimana.

4.In deroga all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la relazione di cui trattasi indica se lo Stato membro interessato si trova in una situazione di crisi come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

5.In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso.

6.In deroga all'articolo 54 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la quota calcolata secondo la formula di cui a tale articolo si applica anche alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento.

7.In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione, il termine di cui a tale disposizione è fissato a quattro mesi.

Capo III - Procedure di asilo e di rimpatrio in una situazione di crisi

Articolo 3

Criteri e disposizioni procedurali

1.Lo Stato membro che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, presenta alla Commissione una richiesta motivata ai fini dell'applicazione, all'occorrenza, delle norme di cui agli articoli 4, 5 o 6.

2.Se la Commissione, sulla base dell'esame svolto ai sensi del paragrafo 8, ritiene giustificata una tale richiesta, autorizza con decisione d'esecuzione lo Stato membro interessato ad applicare le norme derogatorie di cui agli articoli 4, 5 o 6.

3.La decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2 è adottata entro dieci giorni dalla domanda; essa stabilisce la data a decorrere dalla quale possono essere applicate le norme di cui agli articoli 4, 5 o 6 nonché la durata di tale periodo.

4.La Commissione può autorizzare l'applicazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 per sei mesi. Tale termine può essere esteso a un anno al massimo.

5.La Commissione può autorizzare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 per un periodo massimo di quattro settimane. Se uno Stato membro ritiene necessario prorogare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6, presenta alla Commissione una richiesta motivata al più tardi cinque giorni prima della scadenza del periodo di quattro settimane. La Commissione può autorizzare la proroga dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 per un periodo supplementare di massimo quattro settimane, rinnovabile una volta. Il periodo di applicazione non supera in totale le 12 settimane, compreso, qualora sia applicato il paragrafo 8, il periodo precedente l'adozione della decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2.

6.La decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2 è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

7.Nel presentare la richiesta di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può comunicare alla Commissione che ritiene necessario applicare le norme di cui all'articolo 6 prima che l'esame della domanda da parte della Commissione sia concluso. In tal caso, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato può applicare le norme dell'articolo 6 dal giorno seguente la richiesta e per un periodo di massimo 15 giorni. Lo Stato membro indica nella richiesta i motivi per cui è necessaria un'azione immediata.

8.La Commissione esamina la richiesta motivata ai sensi del paragrafo 1, o la comunicazione ai sensi del paragrafo 7, in base a informazioni circostanziate, in particolare alle informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione) e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010 31 , dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, e ai dati figuranti nella relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Articolo 4

Procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi

1.In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo, derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]:

(a)in deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 75 %. Questo in aggiunta ai casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];

(b)in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di otto settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.

Articolo 5

Procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi

1.In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] nei confronti di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nell'ambito di una procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 4, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere;

(a)in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo otto settimane;

(b)in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il periodo di trattenimento stabilito in tale articolo non supera il periodo di cui alla lettera a);

(c)oltre ai casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], gli Stati membri stabiliscono che, tranne prova contraria, si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare manifestamente e persistentemente l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva.

2.Il paragrafo 1 si applica inoltre ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione emessa ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo l'adozione di tale decisione.

Articolo 6

Registrazione delle domande di protezione internazionale in situazioni di crisi

In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo sono registrate entro quattro settimane dalla loro presentazione.

Capo IV – Termini applicabili in una situazione di forza maggiore

Articolo 7

Proroga dei termini di registrazione stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]

1.Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro lo comunica alla Commissione. Dopo tale comunicazione, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro può registrare le domande entro quattro settimane dalla loro presentazione. Nella comunicazione lo Stato membro interessato fornisce le ragioni precise per cui ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo e indica il periodo di tempo di tale applicazione.

2.Quando uno Stato membro di cui al paragrafo 1 non si trova più in una situazione di forza maggiore, ai sensi di tale paragrafo, che gli rende impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro comunica al più presto alla Commissione che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 non è più applicata.

Articolo 8

Proroga dei termini stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]

1.Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare i limiti di tempo stabiliti agli articoli 29, 30, 31 e 35 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], tale Stato membro lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione. Tale comunicazione indica le ragioni precise per cui lo Stato membro ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo. Dopo tale comunicazione, in deroga agli articoli 29, 30, 31 e 35 del regolamento in questione, lo Stato membro:

(a)presenta le richieste di presa in carico di cui all'articolo 29 entro quattro mesi dalla data di registrazione della domanda;

(b)risponde alle richieste di presa in carico di cui all'articolo 30 entro due mesi dal loro ricevimento;

(c)presenta le notifiche di ripresa in carico di cui all'articolo 31 entro un mese dal ricevimento del riscontro positivo di Eurodac, oppure conferma il ricevimento entro un mese dalla notifica;

(d)procede ai trasferimenti di cui all'articolo 35 entro un anno dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, oppure dalla decisione definitiva su un ricorso avverso una decisione di trasferimento o una revisione della stessa laddove vi sia un effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, di tale regolamento.

2.Se lo Stato membro di cui al paragrafo 1 non rispetta i termini stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) e d), si assume, o gli viene trasferita, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

3.Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile ricevere persone di cui è responsabile ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione indicando le ragioni precise di tale impossibilità. In tali casi lo Stato membro richiedente o notificante non procede al trasferimento finché non cessa la situazione di forza maggiore nello Stato membro competente. Se, per il perdurare della situazione di forza maggiore o per altra ragione, il trasferimento non avviene entro un anno dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, oppure dalla decisione definitiva su un ricorso avverso una decisione di trasferimento o una revisione della stessa laddove vi sia un effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], in deroga all'articolo 35 di tale regolamento lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere a carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente o allo Stato membro notificante.

4.Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore ai sensi dei paragrafi 1 e 3, che gli rende impossibile rispettare i termini stabiliti agli articoli 29, 30, 31 e 35, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] oppure ricevere persone di cui è responsabile ai sensi di tale regolamento, tale Stato membro comunica al più presto alla Commissione e agli altri Stati membri che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione, alle nuove domande di protezione internazionale presentate o ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trovati in situazione di soggiorno irregolare dopo la data di tale comunicazione i termini di cui ai paragrafi 1 e 3 non sono più d'applicazione.

Articolo 9

Proroga dei termini per le misure di solidarietà

1.Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare l'obbligo di attuazione delle misure di solidarietà entro i termini stabiliti agli articoli 47 e 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e all'articolo 2 del presente regolamento, lo comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo Stato membro interessato indica le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una situazione di forza maggior e fornisce tutte le informazioni necessarie a tal fine. Dopo tale comunicazione, in deroga ai termini stabiliti da tali articoli, i termini ivi definiti per l'attuazione delle misure di solidarietà sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi.

2.Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 cessa di applicarsi.

Capo V – Concessione della protezione immediata

Articolo 10

Concessione dello status di protezione immediata

1.In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.

2.Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.

3.Gli Stati membri riprendono l'esame delle domande di protezione internazionale che sono state sospese ai sensi del paragrafo 1 al più tardi dopo un anno.

4.La Commissione, per mezzo di una decisione d'esecuzione:

(a)stabilisce l'esistenza di una situazione di crisi sulla base degli elementi di cui all'articolo 3;

(b)stabilisce la necessità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale;

(c)definisce lo specifico paese d'origine, o una parte di uno specifico paese d'origine, per quanto attiene alle persone di cui al paragrafo 1;

(d)stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui al paragrafo 1 possono essere sospese ed è concessa la protezione immediata.

Capo VI – Disposizioni generali e finali

Articolo 11

Adozione di atti d'esecuzione

1.La Commissione adotta atti d'esecuzione per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2.Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, in uno Stato membro, la Commissione adotta atti d'esecuzione immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

3.Gli atti d'esecuzione rimangono in vigore per un periodo non superiore a un anno.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.Per l'atto d'esecuzione di cui all'articolo 3, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 14

Abrogazione

La direttiva 2001/55/CE del Consiglio è abrogata a decorrere dal xxx (data).

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    GU L […] del […], pag. […].
(2)    GU L […] del […], pag. […].
(3)    GU L […] del […], pag. […].
(4)    GU L […] del […], pag. […].
(5)    GU L […] del […], pag. […].
(6)    COM(2018) 634 final.
(7)    Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(8)    Sulla base dell’accordo provvisorio del regolamento relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (articolo 16).
(9)    Lo stesso vale per il Regno Unito durante il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.
(10)    Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 38).
(11)    Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, concluso il 24 ottobre 2008 (GU L 161 del 24.6.2009, pag. 8), e protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40).
(12)    Realizzato da ICF per la DG HOME, gennaio 2016.
(13)    Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(14)    L’iniziativa relativa ai minori migranti ha invocato un approccio comune per affrontare la questione dei minori scomparsi (non accompagnati e separati), allo scopo di istituire un meccanismo efficace per contrastare i rischi di tratta, e l’adozione di norme specifiche per i minori nelle procedure d’asilo.
(15)    Ad esempio, il Piano di azione di Berlino per una nuova politica europea in materia di asilo, del 25 novembre 2019, firmato da 33 organizzazioni e comuni.
(16)    Raccomandazioni dell’UNHCR per il proposto patto della Commissione europea sulla migrazione e l’asilo, gennaio 2020.
(17)    Raccomandazioni dell’OIM per il nuovo patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo, febbraio 2020.
(18)    CEPS, Relazione di progetto, "Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Mediterranean. Sailing Away from Responsibility", giugno 2019.
(19)    Tutti gli studi e le relazioni della rete europea sulle migrazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en.
(20)    Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(21)    COM(2015) 450 final.
(22)    GU C  del , pag. .
(23)    GU C  del , pag. .
(24)    Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(25)    Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(26)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(27)    GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 38.
(28)    GU L 93 del 3.4.2001 pag. 40.
(29)    GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.
(30)    GU L 160 del 18.6.2011, pag. 37.
(31)    Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).
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