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Document 52022PC0105

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

COM/2022/105 final

Strasburgo, 8.3.2022

COM(2022) 105 final

2022/0066(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

{SEC(2022) 150 final} - {SWD(2022) 60 final} - {SWD(2022) 61 final} - {SWD(2022) 62 final} - {SWD(2022) 63 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi della proposta

Scopo della presente proposta è combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'UE. A tal fine si propongono misure riguardanti: la configurazione dei reati pertinenti e le relative sanzioni; la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia; l'assistenza alle vittime; la prevenzione; il coordinamento e la cooperazione.

Per violenza contro le donne si intende una violenza di genere perpetrata nei confronti di una donna in quanto tale o che colpisce per antonomasia le donne. Comprende tutti gli atti di violenza di genere che provocano o potrebbero provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, compresa la semplice minaccia di metterli in pratica. Include reati quali la violenza sessuale, tra cui lo stupro, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, gli aborti o la sterilizzazione forzati, la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, lo stalking, le molestie sessuali, il femminicidio, l'istigazione all'odio e i reati a sfondo sessuale, oltre a molteplici forme di violenza via internet (più nota come "violenza online"), tra cui la condivisione o la manipolazione non consensuale di materiale intimo, lo stalking online e le molestie online. Questo tipo di violenza affonda le sue radici nella disparità di genere, che altro non è se non una manifestazione della discriminazione strutturale di cui sono oggetto le donne. Per violenza domestica si intende una forma di violenza perpetrata contro le donne in quanto le colpisce oltremisura. Avviene all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami di famiglia, biologici o giuridici, tra partner o tra altri familiari, anche tra genitori e figli. Le donne figurano per antonomasia tra le vittime di entrambe queste forme di violenza a causa dei modelli di coercizione, potere e/o controllo che le sottendono. Chiunque, tuttavia, può esserne la vittima potenziale, indipendentemente dal sesso o dal genere. La violenza domestica, in particolare, può colpire qualsiasi persona: uomini, persone giovani o anziane, minori e persone LGBTIQ 1 .

La violenza contro le donne e la violenza domestica sono atti penalmente perseguibili, sono violazioni dei diritti umani e forme di discriminazione. Contrastarle fa parte dell'azione della Commissione europea mirante a proteggere i valori fondamentali dell'UE e a garantire il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 2 .

La violenza contro le donne e la violenza domestica sono molto diffuse in tutti gli Stati membri e, secondo dati estimativi, colpiscono nell'UE una donna su tre. Entrando più nello specifico, nel 2014 una donna su dieci ha riferito di essere stata vittima di violenza sessuale e una su venti di essere stata vittima di stupro. Più di una su cinque ha subito violenza domestica 3 . La violenza online è altrettanto diffusa: secondo i dati, nel 2020 una ragazza su due è stata vittima di violenza di genere online 4 . In generale, le donne sono il bersaglio più frequente di questo tipo di violenza per motivi legati al sesso o al genere, in particolare di forme di violenza online a sfondo sessuale. Su internet le donne sono prese sistematicamente di mira da gruppi violenti di estrema destra e da gruppi terroristici il cui intento è spargere odio nei loro confronti. Basti pensare al movimento "incel" (e cioè dei "celibi involontari"), che istiga online alla violenza contro le donne e promuove questo tipo di violenza come "atto eroico". La violenza online colpisce in particolare le donne impegnate nella vita pubblica, ad esempio in politica, nel giornalismo e nella difesa dei diritti umani. L'effetto può esser quello di metterle a tacere, ostacolandone la partecipazione alla vita sociale e minando il principio di democrazia sancito dal trattato sull'Unione europea.

Le donne sono vittime di violenza anche sul posto di lavoro, in cui circa un terzo di tutte le donne dell'UE ha subito molestie sessuali.

Nei suoi orientamenti politici la presidente von der Leyen ha sottolineato la necessità di prevenire e combattere la violenza contro le donne, proteggere le vittime e punire gli autori di tali reati quale priorità fondamentale della Commissione. La strategia per la parità di genere 2020-2025 5  ha annunciato misure dell'UE per prevenire queste forme di violenza, proteggere le vittime, perseguire gli autori di tali reati e attuare politiche globali e coordinate correlate. Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali ribadisce l'impegno a combattere la violenza di genere e a tal fine propone l'elaborazione di un'apposita normativa 6 .

Il Parlamento europeo ha ripetutamente invitato la Commissione a proporre una legislazione sulla violenza contro le donne e la violenza domestica e sulla violenza di genere online. Più di recente ha adottato due relazioni di iniziativa di carattere legislativo basate sull'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in cui ha chiesto alla Commissione 7 di presentare proposte, rispettivamente, sulla lotta alla violenza di genere e alla violenza online 8 e sull'aggiunta della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE 9 .

Obiettivi della proposta

La presente proposta intende combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica al fine di garantire un alto livello di sicurezza e il pieno godimento dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione, incluso il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione tra donne e uomini. Essa, pertanto, contribuisce alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Titolo V TFUE). Per conseguire tali obiettivi, la proposta:

·rende più efficaci gli attuali strumenti giuridici dell'UE inerenti alla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

·crea una convergenza verso l'alto e colma le lacune a livello di protezione, accesso alla giustizia, assistenza, prevenzione, coordinamento e cooperazione; e

·allinea il diritto dell'UE a norme internazionali consolidate.

La proposta definisce come reati determinate forme di violenza che colpiscono oltremodo le donne e rafforza i diritti delle vittime avvalendosi delle basi giuridiche esistenti di cui all'articolo 82, paragrafo 2, e all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. In tal modo essa garantisce che tali reati siano perseguiti in modo efficace e contribuisce a porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e a migliorare la protezione e l'assistenza alle vittime. Aumentando la fiducia tra Stati membri nei rispettivi sistemi giudiziari, essa favorirà il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni in materia penale e migliorerà la cooperazione giudiziaria in materia penale.

La proposta ha come documento di riferimento importante la convenzione del Consiglio d'Europa del 2014 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul") 10 . La convenzione di Istanbul è il quadro internazionale più ampio per poter affrontare in modo globale il problema della violenza contro le donne e della violenza domestica.

La proposta intende conseguire gli obiettivi della convenzione di Istanbul nell'ambito delle competenze dell'UE integrando l'acquis dell'UE e la legislazione nazionale degli Stati membri attualmente in vigore nei settori contemplati dalla convenzione. La necessità d'intervento appare evidente sia negli Stati membri che hanno ratificato la convenzione sia in quelli che non lo hanno ancora fatto 11 . I lavori preparatori hanno sottolineato la necessità di intervenire nei settori riguardanti l'accesso alla giustizia, in particolare con norme minime sulle definizioni e sulle pene irrogabili per determinati reati, i diritti e la protezione delle vittime in relazione ai procedimenti penali, l'assistenza specialistica alle vittime, la prevenzione di tali violenze e l'ulteriore rafforzamento del coordinamento e della cooperazione a livello dell'UE e nazionale. Frammentate tra diversi strumenti giuridici, le norme pertinenti dell'UE non hanno portato né a un monitoraggio né a un'applicazione efficaci. Se è vero che la convenzione di Istanbul ha dato la spinta principale a un'azione a livello nazionale, il monitoraggio della sua attuazione ha dimostrato il persistere di una serie di lacune 12 . Vista l'evoluzione della violenza contro le donne e della violenza domestica negli ultimi decenni, è improbabile che questi tipi di reati diminuiscano in misura significativa senza un'ulteriore azione dell'UE.

La presente proposta tiene conto anche di fenomeni recenti non specificamente affrontati dalla convenzione di Istanbul come la violenza online contro le donne. Con l'uso di internet e degli strumenti informatici la violenza online continua ad aumentare. Spesso fa da corollario alla violenza subita dalle vittime nella vita reale. Nonostante l'ampia diffusione della violenza online, fino ad oggi la regolamentazione è risultata estremamente disorganica e le lacune giuridiche individuate a livello sia dell'UE che degli Stati membri sono profonde.

Attualmente nessun atto legislativo specifico dell'UE tratta in modo esauriente il problema della violenza contro le donne e della violenza domestica. La presente direttiva sarà il primo atto che affronterà specificamente questo tipo di violenza. Le misure previste si basano sulle raccomandazioni del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) 13 , che è l'organo di esperti indipendenti incaricato di monitorare l'attuazione della convenzione di Istanbul. Tengono inoltre conto delle raccomandazioni di esperti e organismi internazionali operanti nel settore, anche sotto l'egida delle Nazioni Unite, e delle loro riflessioni sulle buone pratiche riconosciute a livello internazionale nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Le misure mirate riguardanti i reati e i diritti delle vittime stabiliscono norme minime che consentono agli Stati membri di introdurre norme di livello più elevato e lasciano loro la flessibilità necessaria per tener conto delle situazioni specifiche di ciascun paese.

In particolare si propongono misure miranti a:

configurare reato determinate forme di violenza che colpiscono oltremisura le donne, non sono sufficientemente contrastate dalle legislazioni nazionali e rientrano nelle competenze dell'UE, basandosi sulle basi giuridiche esistenti. In questa misura rientrano la definizione del reato di stupro per assenza di consenso (in alcuni Stati membri la condizione necessaria per configurarlo reato è l'uso della forza o delle minacce), le mutilazioni genitali femminili e alcune forme di violenza online;

potenziare l'accesso delle vittime alla giustizia e i diritti a una protezione adeguata rispondendo direttamente alle esigenze specifiche delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. In particolare:

garantire che le autorità nazionali dispongano di mezzi adeguati per affrontare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

garantire che le autorità nazionali trattino le vittime con un approccio attento alla prospettiva di genere;

prevedere una valutazione delle esigenze individuali ai fini di una protezione e di un'assistenza mirate alle esigenze specifiche delle vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica;

prevedere garanzie specifiche per i minori oggetto di violenza contro le donne o di violenza domestica;

garantire protezione mediante l'emanazione di misure urgenti di allontanamento e di ordini di protezione;

garantire che le vittime possano effettivamente chiedere un risarcimento a carico dell'autore del reato;

garantire la rimozione da internet di contenuti connessi a reati di violenza online e la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale per gli utenti che ne sono vittime; e

garantire la presenza di organismi governativi incaricati di assistere, consigliare e rappresentare le vittime nei procedimenti giudiziari riguardanti la violenza contro le donne o la violenza domestica;

prestare alle vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica un'assistenza adeguata alle loro esigenze specifiche. Tale assistenza include un sostegno specifico in caso di violenza sessuale e di mutilazioni genitali femminili, l'accesso a linee di assistenza telefonica nazionali, una miglior accessibilità delle case rifugio e un sostegno globale alle vittime di molestie sessuali sul lavoro; comporta inoltre un'assistenza mirata alle vittime con esigenze specifiche e ai gruppi a rischio, comprese le donne che fuggono dai conflitti armati;

prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, anche avviando azioni di sensibilizzazione, formando i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime e intervenendo sugli autori dei reati con programmi appositi;

rafforzare il coordinamento e la cooperazione a livello nazionale e dell'UE garantendo un approccio multiagenzia e migliorando la raccolta di dati sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica.

·Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Sebbene nessuno strumento giuridico dell'UE si occupi in modo specifico della violenza contro le donne e della violenza domestica, ne esistono tuttavia diversi che risultano pertinenti per le vittime di questi tipi di violenza e che stabiliscono norme generali applicabili anche a questa categoria di vittime o norme specifiche riguardanti determinate forme in cui tale violenza può manifestarsi. Di seguito, gli atti legislativi più pertinenti.

La direttiva 2012/29/UE ("direttiva sui diritti delle vittime") 14 .

La direttiva sui diritti delle vittime si applica a tutte le vittime di reato e stabilisce norme minime riguardanti i diritti, la protezione e l'assistenza alle vittime di reato nell'UE. Fa inoltre riferimento alle vittime di violenza di genere, di violenza sessuale e di violenza nelle relazioni strette, ma senza prescrivere norme specifiche ad esse appositamente destinate. La presente proposta ne integra quindi le norme per rispondere alle esigenze specifiche delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Tali vittime, oltre ad essere oggetto delle misure più specifiche contemplate nella presente proposta, continueranno a beneficiare parallelamente anche delle disposizioni di carattere generale previste dalla direttiva sui diritti delle vittime.

La direttiva 2011/99/UE ("direttiva sull'ordine di protezione europeo") 15 e il regolamento (UE) n. 606/2013 ("regolamento sul riconoscimento reciproco") 16 – norme dell'UE sugli ordini di protezione europei.

Si tratta di due strumenti che consentono il riconoscimento transfrontaliero degli ordini di protezione emessi a norma del diritto nazionale. L'attuale iniziativa impone agli Stati membri di prevedere, nei rispettivi ordinamenti nazionali, l'emanazione di misure urgenti di allontanamento e di ordini di protezione, come basi necessarie ai fini della direttiva sull'ordine di protezione europeo e del regolamento sul reciproco riconoscimento.

La direttiva 2011/93/UE ("direttiva contro gli abusi sessuali sui minori") 17 e la direttiva 2011/36/UE ("direttiva anti-tratta") 18 .

La direttiva contro gli abusi sessuali sui minori e la direttiva anti-tratta prevedono misure di prevenzione, protezione, sostegno e accesso alla giustizia per categorie specifiche di vittime, in particolare le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e di pornografia minorile e le vittime della tratta di esseri umani. Le norme contenute in queste due direttive più specifiche concernenti la configurazione di tali tipi di violenza come reati e le relative sanzioni continueranno ad applicarsi. La direttiva anti-tratta intende contrastare la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. È attualmente in fase di riesame per valutare l'eventuale futura necessità di apportarvi modifiche che tengano conto dei reati definiti a livello dell'UE dalla presente direttiva e delle sanzioni penali corrispondenti ivi introdotte.

La direttiva sugli abusi sessuali sui minori continuerà ad applicarsi agli abusi sessuali sui minori. L'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che, in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. È evidente che la protezione garantita da un quadro specifico in cui lo stupro configuri reato sulla base del concetto di consenso dovrebbe essere estesa anche ai minori che sono capaci di esprimere validamente tale consenso. Ciò è determinato in funzione dell'età del consenso sessuale, che è disciplinata a livello degli Stati membri e varia da uno Stato membro all'altro. Poiché la direttiva sugli abusi sessuali sui minori fornisce già un quadro specifico per tutti i minori, la presente proposta introduce le modifiche necessarie a fini di coerenza tramite una modifica mirata di tale direttiva. La modifica in questione introduce l'atto di penetrazione come ulteriore circostanza aggravante e il concetto di assenza di consenso per i minori di età superiore a quella del consenso sessuale. Parallelamente, anche la direttiva sugli abusi sessuali sui minori è in fase di valutazione. Ne potrebbe scaturire, nel 2023, una proposta di rifusione che darebbe l'opportunità di rendere il quadro legislativo specifico riguardante la protezione dei minori da tutte le forme di abuso e sfruttamento sessuale globalmente coerente con la presente proposta.

Le disposizioni della presente proposta riguardanti i diritti, la protezione e l'assistenza alle vittime e la prevenzione della violenza contro le donne o della violenza domestica (capi da 3 a 5) si applicheranno anche alle vittime rientranti nel campo di applicazione della direttiva sugli abusi sessuali sui minori e della direttiva anti-tratta, laddove tali atti costituiscano anche violenza contro le donne o violenza domestica.

La direttiva 2004/80/CE del Consiglio ("direttiva sull'indennizzo") 19 .

La direttiva sull'indennizzo consente alle vittime di reati intenzionali violenti di chiedere un risarcimento da parte dello Stato. La presente iniziativa estende ulteriormente il diritto delle vittime di accedere a un indennizzo rafforzando il diritto di ottenerlo dall'autore stesso del reato, anche stabilendo norme minime per fornirlo.

Le "direttive sulla parità di genere" 20 stabiliscono che le molestie sessuali e a sfondo sessuale sul lavoro e nell'accesso a beni e servizi sono contrarie al principio della parità di trattamento tra uomini e donne. Tali direttive impongono agli Stati membri di vietare simili comportamenti, garantire mezzi di ricorso (compreso un indennizzo) e prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La presente direttiva integra i suddetti strumenti stabilendo norme minime in materia di assistenza e accesso alla giustizia per le vittime di questo tipo di molestie.

La proposta di regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali ("legge sui servizi digitali") 21 . Con tale proposta la Commissione intende proteggere i diritti fondamentali online e affrontare i rischi presenti su internet, compresi quelli riguardanti la sicurezza online delle donne. La proposta di legge sui servizi digitali stabilisce un quadro orizzontale riguardante la vigilanza normativa, la responsabilità e la trasparenza dei prestatori di servizi online. La presente proposta rende tale legge più efficace da due punti di vista fondamentali:

la legge sui servizi digitali prevede obblighi in materia di dovere di diligenza per alcuni prestatori di servizi intermediari per contrastare i contenuti illegali online, ma senza fornire una definizione, a livello dell'UE, di ciò che costituisce tale contenuto illegale; la presente proposta integra la proposta di legge sui servizi digitali includendo norme minime per i reati di violenza online;

la presente proposta garantisce che le autorità giudiziarie nazionali abbiano il potere di ordinare ai prestatori di servizi intermediari di intervenire contro determinati tipi di contenuti illegali che configurano reato di violenza online ai sensi della proposta stessa.

La proposta di adesione alla convenzione di Istanbul

Nel 2016 la Commissione ha proposto l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul 22 e successivamente, nel 2017, ha proceduto, insieme alla presidenza del Consiglio, alla firma della convenzione a nome dell'UE. Ad oggi il processo di adesione non è stato ancora completato poiché il Consiglio non ha ancora adottato la decisione finale relativa alla conclusione. Per la Commissione il completamento dell'adesione dell'UE alla convenzione resta una priorità. Le misure contenute nella presente proposta mirano a conseguire gli obiettivi della convenzione nei settori di competenza dell'UE, rafforzando in tal modo la protezione concessa dalla convenzione stessa. Una volta che l'UE avrà perfezionato la sua adesione, l'attuale iniziativa costituirà un'attuazione della convenzione nei suddetti settori.

La Commissione ha valutato tutti gli strumenti giuridici dell'UE inerenti alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e ai diritti delle vittime in rapporto agli obiettivi della presente proposta e, nell'elaborarla, ha tenuto conto dei risultati di tale valutazione (cfr. allegato 8 della relazione sulla valutazione d'impatto). La presente proposta è quindi coerente con le disposizioni pertinenti della legislazione dell'UE in vigore.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è in linea con gli obiettivi del trattato miranti a garantire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE di cui al titolo V TFUE e il godimento dei diritti fondamentali nell'UE. È inoltre coerente con numerose politiche dell'UE che hanno evidenziato la necessità di contrastare la violenza di genere. Tale obiettivo occupa un posto di primo piano nella strategia generale dell'UE sui diritti dei minori 23 , nella strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025) 24 , nella strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 25 , nella strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 26 e nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali 27 . Il piano d'azione sulla parità di genere III 28 fa della lotta contro la violenza di genere una delle priorità dell'azione esterna dell'UE.

La Commissione ha adottato la comunicazione "Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio" 29 al fine di ottenere, da parte del Consiglio, la decisione di estendere l'elenco delle sfere di criminalità previste dall'UE all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio ("iniziativa dell'UE sulle sfere di criminalità"). L'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio minano le fondamenta stesse di una società democratica e pluralistica e i valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE. Per l'estrema gravità di tali comportamenti, tenuto conto del loro impatto sui diritti e sui valori fondamentali, e per la loro natura transfrontaliera è necessaria un'azione comune a livello di Unione. Per affrontare in particolare l'impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all'odio online basati sul sesso o sul genere, in particolare l'istigazione misogina all'odio o alla violenza, la presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione del reato concernente questo tipo di violenza online e delle relative sanzioni penali. Una volta che il Consiglio avrà adottato la decisione che aggiungerà l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE quale nuova base giuridica, la Commissione sarà in grado di proporre ulteriori norme miranti ad armonizzare la definizione di questi due tipi di reati aggiungendo motivazioni per le quali sia prevista una tutela.

·Conformità della proposta al principio di coerenza climatica

Come stabilito nella valutazione d'impatto, non è prevista alcuna ripercussione a livello ambientale.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta si basa sul combinato disposto dell'articolo 82, paragrafo 2, e dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE.

L'articolo 83, paragrafo 1, TFUE fornisce la base giuridica per le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti lo sfruttamento sessuale di donne e minori e i reati informatici.

L'espressione "sfruttamento sessuale" di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE può essere intesa come qualsiasi abuso, effettivo o tentato, di una condizione di vulnerabilità, di uno squilibrio di poteri o di fiducia, ivi incluso, ma non solo, il fatto di trarre un vantaggio monetario, sociale o politico da un atto sessuale con un'altra persona. La connotazione di sfruttamento può riferirsi all'acquisizione di potere o di dominio su un'altra persona a fini di gratificazione sessuale, guadagno economico e/o avanzamento di carriera: elementi, questi, che costituiscono il presupposto di un reato di stupro e di mutilazione genitale femminile. Le mutilazioni genitali femminili sono una pratica di sfruttamento attuata allo scopo di preservare e affermare il proprio dominio su donne, ragazze e bambine e di esercitare un controllo sociale sulla loro sessualità. Praticate a volte nel contesto di matrimoni infantili o forzati o di violenza domestica, sono il riflesso del tipico squilibrio di poteri esistente in questi casi tra le donne e gli uomini, squilibrio presente anche nello stupro.

Nella nozione di "criminalità informatica" di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE rientrano i reati contro le tecnologie dell'informazione e della comunicazione o intrinsecamente connessi al loro uso. L'uso di tali tecnologie come mezzo per sferrare un attacco può amplificare la gravità del reato in termini di quantità, qualità, intensità, durata e selezione del bersaglio, in misura non ottenibile con altri mezzi. Le norme minime previste dalla presente proposta per i reati configurabili come violenza online contro le donne coprono questo tipo di reati, che sono intrinsecamente connessi all'ambiente online e all'uso delle suddette tecnologie.

L'articolo 82, paragrafo 2, TFUE fornisce la base giuridica per stabilire norme minime riguardanti i diritti delle vittime di reato nella misura necessaria a facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale per questioni di dimensione transnazionale.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La violenza contro le donne e la violenza domestica sono fenomeni diffusi nell'UE che la pandemia di COVID-19 ha reso ancor più gravi. Questi tipi di violenza hanno conseguenze negative per milioni di persone nell'UE, comportano violazioni dei diritti fondamentali e implicano costi considerevoli. Per questo è particolarmente necessario combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica su una base comune a livello dell'UE.

La violenza online contro le donne, anche nel contesto della violenza domestica, è emersa come nuova forma di violenza che si diffonde e si amplifica attraverso internet oltre i confini dei singoli Stati membri. Tenuto conto della dimensione transfrontaliera intrinseca della violenza online, non basterà l'azione dei singoli Stati membri per risolvere questo problema.

Tutti gli Stati membri affrontano la violenza contro le donne e la violenza domestica nelle rispettive legislazioni e politiche, ma in misura diversa. La molteplicità di approcci crea incertezza giuridica quanto ai diritti delle vittime in tutta l'UE. A livello regionale e locale la frammentazione è addirittura maggiore.

L'UE aiuta già gli Stati membri nella lotta a questo tipo di violenza, utilizzando finanziamenti, misure politiche e strumenti giuridici orizzontali riguardanti questo settore. Per rendere più efficaci le misure esistenti e rafforzare ulteriormente gli strumenti dell'Unione miranti a combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica è però necessaria un'azione legislativa mirata a livello dell'UE stabilendo norme minime. Le misure dell'UE aiuterebbero gli Stati membri che sono parti della convenzione di Istanbul ad attuarla. La presente proposta consentirebbe di adottare ulteriori misure coordinate in tutta l'UE e di garantirne l'applicazione a livello dell'UE. Il suo scopo è raggiungere un giusto punto di equilibrio tra garantire l'efficacia degli obblighi in essa stabiliti e lasciare agli Stati membri la flessibilità necessaria per tener conto delle specificità e delle esigenze nazionali nell'attuare le norme contemplate.

Per garantire alle vittime parità di trattamento in tutta l'UE, l'iniziativa garantirà una convergenza verso l'alto stabilendo norme minime sui diritti delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Tali norme mirano ad assistere e proteggere le vittime di questi tipi di violenza prima, durante o dopo il procedimento penale e ad introdurre requisiti minimi sulle definizioni e sulle sanzioni applicabili a condotte per le quali esistono lacune a livello di rilevanza penale. La proposta stabilisce il livello minimo delle sanzioni massime applicabili ai reati che vi sono elencati e lascia quindi agli Stati membri il compito di stabilire sanzioni minime.

Proporzionalità

La presente proposta mira a combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica in modo onnicomprensivo e, in questo senso, agisce su vari fronti: la prevenzione di tali tipi di violenza; la protezione e l'assistenza alle vittime e la garanzia di accesso alla giustizia nel caso in cui la violenza si verificasse comunque; infine, la garanzia di un coordinamento tra tutti i soggetti interessati.

Numerosi studi (ad esempio, uno studio su larga scala della rete europea di esperti giuridici in materia di parità di genere e non discriminazione 30 e uno studio approfondito del dipartimento tematico "Diritti dei cittadini e affari costituzionali" del Parlamento europeo 31 ) mostrano che solo un approccio d'insieme, che tocchi tutte le componenti del problema con un unico atto dell'UE mirante ad imporre norme minime agli Stati membri, può contribuire efficacemente ad eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica e a garantire un'assistenza e una protezione mirate più efficaci in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle vittime di questi tipi di violenza. Un'azione frammentata all'interno di un mosaico di più atti legislativi dell'UE, ciascuno dei quali con il proprio obiettivo, non consentirebbe di conseguire tali risultati.

Per conseguire gli obiettivi della presente proposta la Commissione ha preso in considerazione diverse opzioni strategiche:

·la prima consiste principalmente in misure di recepimento delle norme della convenzione di Istanbul nel diritto dell'UE in settori di competenza dell'UE;

·la seconda, basata sulle misure delineate nella prima opzione, introduce invece misure più complete e dettagliate per garantire norme minime più rigorose, ne facilita l'applicabilità e colma ulteriori lacune, anche in materia di violenza online, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nel quadro del monitoraggio della convenzione da esso attuato. Questa seconda opzione è stata ulteriormente suddivisa in due sotto-opzioni, 2A e 2B, quest'ultima consistente in obblighi di più ampia portata in materia di molestie sessuali, accesso alla giustizia, protezione delle vittime e raccolta dei dati.

La presente proposta si basa sull'opzione strategica 2A, che prevede l'insieme di misure più efficaci, pur nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale scelta si è basata su un'analisi preliminare approfondita dell'impatto delle varie opzioni strategiche sui diritti fondamentali e a livello socioeconomico, nonché su un attento esame della loro efficacia, efficienza e coerenza. Oltre ad offrire un vantaggio netto più elevato, l'opzione 2A si è dimostrata nel complesso più efficace nel contribuire ai suddetti settori. Dovrebbe garantire un'ampia protezione dei diritti fondamentali e migliorare la situazione sociale delle vittime e la società in senso lato grazie all'insieme completo di obblighi che introduce.

In linea con il principio di proporzionalità e tenuto conto della necessità di un'azione dell'UE, la presente proposta stabilirà norme minime che andranno a rafforzare le azioni intraprese dagli Stati membri nei settori della prevenzione, della protezione e dell'assistenza alle vittime, dell'accesso alla giustizia e del coordinamento. Rafforzerà inoltre la certezza del diritto, renderà più efficace l'azione di contrasto e migliorerà la protezione delle vittime. Per la prima volta essa definisce una strategia mirata e coordinata dell'UE per contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica. La strategia delineata si basa su una serie di norme minime che aggiungeranno valore a quelle vigenti a livello nazionale, dell'UE e internazionale, lasciando nel contempo agli Stati membri la flessibilità necessaria alla loro attuazione.

Scelta dell'atto giuridico

In base alla base giuridica scelta, lo strumento appropriato è una direttiva adottata secondo la procedura legislativa ordinaria. La presente proposta mira a realizzare una semplificazione a vantaggio dei professionisti del settore e delle vittime, raccogliendo in modo trasparente in un unico strumento le norme dell'UE pertinenti.

Anziché modificare gli strumenti esistenti, si sceglie di proporre una direttiva specifica sulla violenza contro le donne e la violenza domestica. Le norme previste si applicheranno in aggiunta a quelle stabilite nella direttiva sui diritti delle vittime, che rappresenta il quadro giuridico generale dell'UE in materia di diritti delle vittime. Alcune disposizioni della presente direttiva stabiliscono misure specifiche che vanno ad integrare le norme generali, analogamente a quanto avviene per le vittime di altri tipi specifici di reati, quali la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il terrorismo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel preparare la relazione sulla valutazione d'impatto, la Commissione ha esaminato gli effetti delle disposizioni pertinenti del diritto dell'UE attualmente in vigore sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. La relazione è stata corredata di una mappatura delle misure politiche e legislative degli Stati membri.

I lavori preparatori si sono inoltre basati sulle recenti relazioni di monitoraggio della direttiva sui diritti delle vittime 32 e della direttiva sull'ordine di protezione europeo 33 . La Commissione vi ha proceduto in coordinamento con le prossime valutazioni generali della direttiva sui diritti delle vittime, della direttiva sugli abusi sessuali sui minori e della direttiva anti-tratta.

Dall'analisi effettuata emerge come i diritti per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano stati contemplati in modo molto selettivo dalla legislazione dell'UE pertinente. Ciò è avvenuto nel quadro di una legislazione che, ad oggi, non contempla in via prioritaria questi tipi di violenza (per una panoramica della situazione attuale si vedano i punti precedenti sull'interazione con la legislazione dell'UE attualmente in vigore). Le misure dell'UE non riguardano esplicitamente le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica e, inoltre, gli obblighi pertinenti non sono sufficientemente specifici per le vittime di questi tipi di violenza, oppure lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità. Senza contare che la legislazione dell'UE in materia risale in media a più di 10 anni fa e che, nel frattempo, le esigenze delle vittime non hanno avuto una risposta soddisfacente e dovrebbero essere affrontate di conseguenza.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha consultato ampiamente i portatori di interessi per definire la linea da seguire nel predisporre la presente iniziativa legislativa. A tal fine, ha cercato di raccogliere informazioni e studi specialistici aggiornati e di definire misure efficaci per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, come indicato nella strategia dei portatori di interessi a supporto dell'iniziativa. Ha inoltre tenuto conto dei risultati pertinenti di precedenti consultazioni. Nel 2016 ha condotto un'indagine Eurobarometro sulla violenza di genere, con un campione di oltre 27 000 intervistati provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE 34 . Tutto ciò ha contribuito alla messa a punto e alla verifica delle diverse opzioni strategiche.

Molti portatori di interessi hanno invocato un'azione legislativa e non legislativa dell'UE più incisiva in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Informazioni dettagliate sulle singole consultazioni sono fornite di seguito.

Dall'8 febbraio al 10 maggio 2021 si è svolta, sul sito internet delle consultazioni della Commissione , una consultazione pubblica aperta dal titolo "Lotta alla violenza di genere - proteggere le vittime e punire gli aggressori". Le domande rivolte al pubblico hanno riguardato vari aspetti della prevenzione e della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. In particolare, vertevano sulle misure pertinenti degli Stati membri, sulla necessità di un'ulteriore regolamentazione e sulle opzioni strategiche preferite. Dai risultati è emerso principalmente quanto segue.

Uno dei problemi evidenziati dall'indagine consisteva nel fatto che l'opinione pubblica non avesse sufficiente consapevolezza di questo tipo di violenza o la considerasse una questione di carattere privato. L'indagine ha inoltre messo in luce la mancanza di servizi e di attività sufficienti per dare alle vittime la possibilità di farsi sentire e per incoraggiarle a parlare. Per quanto riguarda eventuali ulteriori misure di prevenzione, la maggior parte degli intervistati riteneva importante contrastare gli stereotipi di genere dannosi.

Secondo il 60 % degli intervistati era necessario migliorare le strutture esistenti per fornire alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica informazioni sui loro diritti, sui servizi ai quali rivolgersi e sul seguito dato alle loro denunce. Per quanto riguarda la tempestività di tali informazioni e la loro accessibilità, si riscontrava prevalentemente che le informazioni non erano fornite con sufficiente rapidità (43 %), erano difficili da reperire (42 %) ed erano incoerenti e frammentate tra diverse fonti (42 %).

Il 73 % degli intervistati riteneva che fossero necessarie, a livello sia nazionale che dell'UE, ulteriori misure per migliorare l'accesso alla giustizia in casi di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Circa la metà degli intervistati (48 %) non riteneva che i servizi di assistenza rispondessero sistematicamente alle esigenze delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Dalle risposte sono emerse opinioni divergenti su quanto le informazioni date alle vittime sui servizi di assistenza fossero tempestive e sul fatto che esse venissero fornite in un linguaggio comprensibile; una percentuale più elevata di intervistati, tuttavia, non ha saputo rispondere (41 %).

Quanto alle forme specifiche di violenza contro le donne, la maggior parte degli intervistati riteneva che le principali lacune nella protezione contro le molestie sessuali e a sfondo sessuale derivassero dalla percezione che questo tipo di molestie non fosse visto come un problema reale dall'opinione pubblica in generale (66 %), che le sanzioni fossero insufficienti (66 %) e che le norme fossero applicate in modo inefficace (62 %).

La Commissione ha condotto consultazioni mirate di carattere generale riguardanti contemporaneamente la valutazione d'impatto e l'analisi delle lacune del quadro legislativo esistente.

La Commissione ha consultato gli Stati membri per iscritto e nel corso di un seminario. Gli Stati membri hanno espresso la loro apertura a un'azione dell'UE e hanno ritenuto pertinenti le misure previste. Dalle consultazioni mirate delle organizzazioni non governative e internazionali è emerso un ampio sostegno alle misure più ambiziose. In particolare, le organizzazioni non governative hanno sottolineato la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e protezione stabilendo norme minime a livello dell'UE, migliorare la raccolta e l'accessibilità dei dati per i servizi specializzati e predisporre programmi di formazione mirati rivolti agli operatori in tutti gli ambiti professionali. Le organizzazioni internazionali hanno posto l'accento sull'esigenza di ulteriori misure di prevenzione, quali l'intervento precoce, i programmi di prevenzione e l'organizzazione di corsi di formazione per i professionisti del settore.

Per quanto riguarda i servizi di protezione e assistenza, le organizzazioni internazionali hanno rilevato l'incapacità di intendere la violenza in funzione del genere, che può portare a una vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alla ritorsione. Hanno individuato come migliore prassi il sistema del punto di accesso unico per la richiesta di aiuto. Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, hanno riscontrato carenze nell'accedere al risarcimento a carico dello Stato o dell'autore del reato, in particolare sui tempi troppo brevi previsti per farne richiesta e sulle limitazioni concernenti le domande di risarcimento per danni morali (per alcuni tipi di reati).

Nel seminario appositamente organizzato con le parti sociali, i sindacati e i datori di lavoro hanno appoggiato l'obiettivo di combattere le molestie sessuali sul lavoro e hanno accolto con favore l'introduzione di misure aggiuntive. I datori di lavoro, tuttavia, hanno espresso alcune riserve sugli obblighi che sarebbero stati loro imposti. Le parti sociali, in particolare, hanno sottolineato l'importanza delle valutazioni dei rischi nel prevenire la violenza contro le donne e nel contrastarla. I sindacati e i datori di lavoro, infine, hanno insistito sull'importanza del ruolo delle parti sociali in questo contesto.

Assunzione e uso di perizie

Per facilitare i lavori preparatori, la Commissione ha incaricato una società di consulenza esterna di effettuare uno studio di supporto. Ha inoltre affidato alla rete europea di esperti giuridici in materia di parità di genere e non discriminazione il compito di effettuare un'analisi comparata delle norme di diritto penale a livello nazionale, in Europa, applicabili alla violenza di genere contro le donne, incluse la violenza domestica e la violenza online. L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) ha inoltre aggiornato il suo studio del 2014 sul costo della violenza contro le donne. Il suddetto materiale è stato integrato da una mole consistente di informazioni tratte da altre fonti esistenti, come indicato nell'allegato 1 della relazione sulla valutazione d'impatto.

Valutazione d'impatto

Secondo quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio", nel settembre 2020 è stato istituito un gruppo direttivo interservizi della Commissione, presieduto dal Segretariato generale, con il compito di sostenere l'elaborazione dell'iniziativa. Il gruppo si è riunito quattro volte tra il settembre 2020 e l'ottobre 2021 e ha partecipato a varie consultazioni scritte.

Il progetto di valutazione d'impatto ha preso in considerazione una serie di misure non legislative e legislative per conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. Ha valutato l'efficacia, l'efficienza e la coerenza di ogni opzione selezionata e ha concluso che la combinazione di misure prevista dall'opzione prescelta era la più proporzionata e coerente con gli obiettivi generali e specifici che ci si prefiggeva di raggiungere.

Per quanto riguarda l'impatto previsto dell'opzione prescelta, l'analisi quantitativa ha evidenziato ricadute economiche positive. La minor diffusione della violenza contro le donne e della violenza domestica, in particolare, potrebbe avere vantaggi economici quantificabili in circa 53,1 miliardi di EUR - cifra che, nel lungo periodo, potrebbe potenzialmente raggiungere gli 82,7 miliardi circa di EUR. I vantaggi economici potenzialmente maggiori deriverebbero dal minor costo dei danni fisici ed emotivi per le vittime (riduzione stimata tra i 32,2 e i 64,5 miliardi di EUR). Le ricadute sociali interesserebbero vari portatori di interessi, in particolare le vittime, i testimoni, gli autori dei reati, le imprese, le autorità nazionali e la società in senso lato. L'opzione prescelta migliorerebbe la salute, la sicurezza e la qualità della vita delle vittime (in particolare, grazie alle misure di protezione e assistenza). Permetterebbe alle vittime e ai testimoni di conoscere meglio i servizi di protezione e assistenza cui potersi rivolgere e di ricevere maggiori informazioni su tali servizi. Le misure riguardanti i programmi di intervento destinati agli autori dei reati dovrebbero avere un impatto positivo sui loro atteggiamenti e comportamenti. La consapevolezza e una miglior comprensione da parte dei datori di lavoro del fenomeno delle molestie a sfondo sessuale sul lavoro e un loro maggior sostegno ai lavoratori che ne sono vittime favorirebbero lo sviluppo di un contesto lavorativo sicuro, con un conseguente impatto positivo anche sulla produttività. Le autorità nazionali trarrebbero beneficio da misure miranti a rimuovere le incertezze giuridiche e dalla raccolta dei dati, giungendo in tal modo a una miglior definizione di politiche nazionali volte a prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Infine, un maggior riconoscimento da parte dei cittadini del danno insito in norme precostituite e stereotipi di genere avrebbe un impatto positivo sulla società nel suo insieme.

Il progetto di relazione sulla valutazione d'impatto è stato presentato al comitato per il controllo normativo della Commissione il 15 settembre 2021 ed è stato discusso il 13 ottobre 2021. Il 1º dicembre 2021, a seguito di un parere negativo espresso dal comitato, è stata presentata una versione riveduta della relazione. Pur prendendo atto degli sforzi compiuti per migliorare la relazione sulla valutazione d'impatto in risposta alle sue osservazioni iniziali, il comitato ha comunque confermato il suo parere negativo in data 12 gennaio 2022.

Il comitato ha ritenuto che la relazione sulla valutazione d'impatto: 1) non illustrasse a sufficienza l'impatto di diverse azioni a livello dell'UE e degli Stati membri nello scenario di base; 2) non fosse abbastanza chiara in merito agli obiettivi generali e non giustificasse sufficientemente la necessità di una strategia onnicomprensiva; 3) non illustrasse in modo sufficientemente chiaro le misure concrete previste e le combinazioni di misure specifiche nelle varie opzioni; 4) non includesse pienamente la serie riveduta di opzioni disponibili nell'analisi riveduta dei costi e dei benefici e fosse ancora poco chiara nel confrontare tra loro le diverse opzioni, anche relativamente ai criteri e al metodo di attribuzione del punteggio utilizzati; e 5) non valutasse a sufficienza la proporzionalità dell'opzione selezionata, compreso l'approccio "lex specialis" prescelto.

La presente proposta si basa su una valutazione più approfondita di alcune delle questioni sollevate. Le misure adottate per ovviare alle carenze individuate sono illustrate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sul seguito dato al secondo parere del comitato per il controllo normativo e informazioni supplementari (SWD(2022) 61, di seguito, "documento di lavoro"). In particolare, il documento di lavoro spiega in che modo lo scenario di base tenga conto dei risultati finora ottenuti in questo settore a livello di Stati membri. Nel farlo, risponde anche alla raccomandazione del comitato di presentare un'analisi più completa delle lacune riguardanti l'attuazione della convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri e la mancata risposta all'evoluzione derivante, tra l'altro, dagli sviluppi in ambito digitale.

Per rispondere alle osservazioni sulla mancanza di obiettivi chiari, il documento di lavoro specifica che l'obiettivo della proposta è prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica come atti di rilevanza penale. Il testo della direttiva proposta ne precisa ulteriormente gli obiettivi principali, spiegando che essi dovranno essere conseguiti qualificando come reati determinate forme di violenza contro le donne (tra cui lo stupro, le mutilazioni genitali femminili e i reati riguardanti diverse forme di violenza online) e rafforzando la protezione delle vittime di simili atti, il loro accesso alla giustizia e l'assistenza ad esse prestata, nonché la prevenzione della violenza e il coordinamento.

Quanto alla scelta dell'opzione strategica, il documento di lavoro fornisce dati empirici, basati sulla valutazione degli atti dell'UE pertinenti e sulla mappatura e l'analisi delle lacune contenute nelle legislazioni degli Stati membri, che spiegano ulteriormente il motivo per cui è stato scelto un approccio onnicomprensivo – vale a dire una direttiva specifica sulla violenza contro le donne e la violenza domestica – anziché una modifica degli strumenti orizzontali preesistenti.

I metodi di lavoro applicabili conformemente alle norme "per legiferare meglio" della Commissione europea conferiscono al vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche il potere di approvare il proseguimento di un'iniziativa che sia stata oggetto di un secondo parere negativo da parte del comitato per il controllo normativo. È inoltre importante sottolineare che i pareri del comitato per il controllo normativo sono una valutazione qualitativa della valutazione d'impatto e non della proposta legislativa ad essa correlata.

La Commissione, anche alla luce dell'accordo del vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, ha ritenuto opportuno procedere con l'iniziativa per i seguenti motivi:

(1)la sua importanza politica per la Commissione, come evidenziato negli orientamenti politici;

(2)la necessità di intervenire con urgenza al fine di proseguire sulla via intrapresa per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, alla violenza domestica e alla violenza di genere online, come invocato anche dal Parlamento europeo;

(3)i chiarimenti e i dati empirici supplementari forniti, che hanno colmato in modo soddisfacente le carenze individuate dal comitato per il controllo normativo e che sono stati presi in considerazione nella proposta legislativa adattata.

La presente proposta si basa pertanto su una valutazione più approfondita di alcune delle questioni sollevate dal comitato.

Diritti fondamentali

La direttiva proposta rafforzerà la tutela di una serie di diritti fondamentali, in particolare:

il diritto alla vita (articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di seguito la "Carta"), il diritto all'integrità (articolo 3 della Carta), la proibizione dei trattamenti inumani o degradanti (articolo 4 della Carta), il diritto alla vita privata e alla vita familiare (articolo 7 della Carta) e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), in quanto essa, ad esempio, prevede misure miranti a proteggere le vittime, la loro vita privata e i loro dati personali e a prevenire la violenza mediante la definizione di reati specifici, la protezione delle persone a rischio (sulla base di una valutazione del rischio stesso e a seguito di misure di assistenza) e la formazione di professionisti in grado di riconoscere questo tipo di violenza e di dare risposte adeguate;

i diritti del minore (articolo 24 della Carta), ad esempio riconoscendo i testimoni minorenni come vittime dirette degli atti di violenza contro le donne e di violenza domestica, prevedendo misure specifiche per proteggere e assistere i minori e garantendo che i casi vengano trattati nell'interesse superiore del minore;

il diritto della vittima a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47 della Carta), ad esempio garantendo indagini più efficaci e un'azione penale più incisiva contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (in particolare, rendendo determinati reati perseguibili d'ufficio e in quanto materia di interesse pubblico, consentendo alle vittime di presentare denunce online e introducendo orientamenti ad uso delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie) e garantendo alla vittima il diritto di chiedere un risarcimento integrale a carico dell'autore del reato e di ottenere una decisione nell'ambito di un unico procedimento giudiziario;

la non discriminazione e la parità tra donne e uomini (articoli 21 e 23 della Carta), ad esempio trattando la violenza contro le donne e la violenza domestica come una grave forma di discriminazione vietata tra donne e uomini, attenuando il rischio di questo tipo di violenza per le persone in situazioni vulnerabili e i gruppi a rischio più elevato e imponendo attività mirate di sensibilizzazione e informazione per raggiungere i gruppi a rischio e facilitarne l'accesso ai servizi di assistenza;

il diritto all'assistenza sociale e il diritto alla protezione della salute (articoli 34 e 35 della Carta), ad esempio fornendo servizi di assistenza specialistica, in particolare alle vittime di violenza sessuale (tramite cure mediche immediate, raccolta di prove documentali medico-forensi in caso di stupro, consulenza psicologica e trattamento post-traumatico).

La direttiva proposta tiene debitamente conto della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa (articolo 48 della Carta) garantiti all'imputato, nonché dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49 della Carta). Per quanto riguarda il diritto alla libertà di espressione (articolo 11 della Carta), le norme relative alla rimozione o al blocco dei contenuti illegali sono limitate a quanto strettamente necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo della direttiva.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La direttiva proposta dovrebbe comportare i seguenti costi a carico del bilancio dell'UE:

creazione e introduzione di uno strumento di raccolta dei dati: costi una tantum sostenuti dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE);

manutenzione tecnica e funzionamento dello strumento di raccolta dei dati: costi ricorrenti sostenuti dall'EIGE;

sviluppo e introduzione di una metodologia e di disaggregazioni di dati comuni in cooperazione con gli Stati membri: costi ricorrenti sostenuti dall'EIGE;

elaborazione di orientamenti per l'armonizzazione e la standardizzazione delle statistiche sulla criminalità in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, a sostegno della raccolta di dati da parte degli Stati membri: costi ricorrenti sostenuti dall'EIGE.

I costi per l'EIGE sono spiegati nei dettagli nella scheda finanziaria legislativa allegata. In totale, l'EIGE avrebbe bisogno delle seguenti risorse finanziarie ed umane per le mansioni riguardanti la raccolta di dati amministrativi:

costi di avviamento una tantum: 200 000 EUR;

costi annuali di manutenzione e di esercizio: 750 000 EUR;

costi di personale: un agente temporaneo (in equivalenti a tempo pieno) a partire dal 2025 e due agenti contrattuali (in equivalenti a tempo pieno) a partire dal 2025 (in tutto, tre).

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Gli Stati membri saranno tenuti a recepire la direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Avranno l'obbligo di comunicare alla Commissione le loro misure nazionali di attuazione. Dovranno inoltre riferire alla Commissione in merito all'attuazione della direttiva sette anni dopo la sua entrata in vigore. Dopo tale periodo, dovranno essere presentate relazioni a intervalli regolari sotto forma di questionario destinato agli Stati membri. Gli obblighi più rigorosi previsti dalla presente proposta in materia di raccolta dei dati costituiranno la base per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto dell'iniziativa in funzione dei suoi obiettivi specifici. Il monitoraggio e la valutazione della proposta si baseranno principalmente sugli attuali indicatori armonizzati elaborati dall'EIGE. Tali attività saranno sostenute e integrate oltre che dalle misure previste per l'armonizzazione della raccolta dei dati amministrativi disaggregati (provenienti anche dalle forze dell'ordine, dall'amministrazione giudiziaria e dai servizi sociosanitari), anche dall'obbligo di effettuare indagini periodiche sulla violenza contro le donne e la violenza domestica e di inviare i dati pertinenti alla Commissione (Eurostat). I dettagli saranno descritti in un piano di monitoraggio e applicazione che sarà elaborato dalla Commissione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo 1, oltre a contenere le disposizioni generali, tra cui l'oggetto (articolo 1), sottolinea anche l'attenzione particolare da prestare alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica più esposte a tale rischio (articolo 2). L'ambito di applicazione della proposta comprende i reati che essa definisce come tali e gli atti di violenza contro le donne o di violenza domestica che configurano reati ai sensi del diritto dell'Unione o degli ordinamenti nazionali (articolo 3). Il capo 1 contiene anche le definizioni dei termini chiave utilizzati nella direttiva (articolo 4).

Il capo 2 contiene disposizioni sulle norme minime riguardanti la definizione dei reati e le conseguenti sanzioni penali in base all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. Tali reati riguardano determinate forme di violenza contro le donne o di violenza domestica configurabili come sfruttamento sessuale delle donne o come criminalità informatica. Sebbene tali reati colpiscano oltremodo le donne, la rilevanza penale ai sensi di tale capo riguarda tutte le vittime, compresi gli uomini e le persone non binarie, tranne in caso di stupro e di mutilazioni genitali femminili. Questi ultimi configurano reati a livello dell'UE solo se perpetrati contro donne o minori, poiché la base giuridica di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE fa riferimento esclusivamente allo sfruttamento sessuale di donne e minori. Il capo 2 prevede un'armonizzazione minima dei reati di stupro contro le donne (articolo 5) e di mutilazione genitale femminile (articolo 6). Vista la rapidità della trasformazione digitale in corso e tenuto conto dell'aumento della violenza online, esso prevede anche norme minime per alcuni tipi di reati informatici: la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (articolo 7), lo stalking online (articolo 8), le molestie online (articolo 9) e l'istigazione alla violenza o all'odio online (articolo 10). L'articolo 11 contiene disposizioni riguardanti l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commettere tali reati. L'articolo 12 fissa il livello minimo della sanzione massima applicabile ai reati di cui agli articoli da 5 a 11, mentre l'articolo 13 specifica le circostanze aggravanti. Le norme sulla giurisdizione e sui termini di prescrizione sono contenute negli articoli 14 e 15.

Il capo 3 riguarda la protezione e l'accesso alla giustizia delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica. Si applica a tutte le vittime di reati di violenza contro le donne e di violenza domestica. Seppur incentrata principalmente sui tipi di violenza che colpiscono oltremodo le donne, la proposta non esclude che anche uomini o persone non binarie che diventino vittime di tali atti di violenza, compresa quella domestica, possano godere dei diritti delle vittime in essa previsti.

Il capo 3 contiene norme riguardanti la denuncia dei casi di violenza contro le donne e di violenza domestica che mirano ad agevolare il ricorso alla giustizia per questo tipo di reati (articolo 16). In particolare, le denunce vanno trattate con rapidità e incoraggiate, ad esempio eliminando in alcuni casi gli ostacoli imposti dalle norme di riservatezza, garantendo che i minori possano facilmente denunciare il reato e facendo in modo che le persone prive di documenti e con uno status di soggiorno incerto non temano di sporgere denuncia per un atto di violenza. Quest'ultimo aspetto non introduce, ai sensi della presente direttiva, alcun diritto allo status di soggiornante per le persone che denunciano un atto di violenza. L'articolo 17 garantisce che i reati siano oggetto di indagini e di azioni penali efficaci, che vi siano competenze e risorse sufficienti e che i reati che configurano stupro siano perseguiti d'ufficio. Il capo 3 introduce una valutazione individuale del rischio per identificare le esigenze di protezione e assistenza della vittima (articoli 18 e 19). Tale valutazione va intesa ad integrazione di quella individuale prevista ai sensi della direttiva sui diritti delle vittime e va adattata alle esigenze specifiche delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. L'articolo 20 stabilisce obblighi che garantiscono l'indirizzamento delle vittime verso servizi di assistenza adeguati, ad esempio facendo sì che tali servizi contattino proattivamente la vittima. Lo stesso articolo mira contestualmente a garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. Il capo 3 impone anche l'emanazione di misure urgenti di allontanamento e di ordini di protezione da parte degli Stati membri al fine di garantire che le vittime siano efficacemente tutelate (articolo 21). L'articolo 22 stabilisce che eventuali domande sul comportamento sessuale passato della vittima siano escluse dall'indagine penale e dal procedimento giudiziario, fatti salvi i diritti della difesa. Il capo 3 contiene inoltre l'obbligo di fornire alle forze dell'ordine e alle autorità giudiziarie orientamenti volti a garantire che le vittime siano trattate in modo adeguato per l'intera durata del procedimento e che i casi di violenza contro le donne e di violenza domestica siano affrontati in modo appropriato (articolo 23). Stabilisce che organismi nazionali, come gli organismi per la parità, siano abilitati, ad esempio, a fornire assistenza e consulenza alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, entrambe forme gravi di discriminazione nei confronti delle donne (articolo 24). A tali organismi è inoltre riconosciuta la legittimazione ad agire nel procedimento penale per conto della vittima qualora lo ritengano opportuno. L'articolo 25 garantisce la rimozione da internet di contenuti connessi a reati di violenza online e la possibilità per gli utenti che ne sono vittime di ricorrere in giudizio. Il diritto della vittima di chiedere un risarcimento a carico dell'autore del reato è previsto dall'articolo 26.

Il capo 4 contiene disposizioni riguardanti l'assistenza da fornire alle vittime prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. L'articolo 27 definisce i servizi ad hoc, le modalità e le risorse specifiche dei servizi che forniscono assistenza specialistica alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Il capo 4 prevede anche un sostegno specifico e immediato in centri anti-stupro o anti-violenza sessuale (articolo 28) e un'assistenza specialistica alle vittime di mutilazioni genitali femminili (articolo 29). Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire, oltre a servizi di consulenza esterni al luogo di lavoro per le vittime di molestie sessuali sul lavoro, anche attività di consulenza ai datori di lavoro su come affrontare adeguatamente questo tipo di reati (articolo 30). Gli Stati membri sono tenuti ad istituire linee di assistenza telefonica nazionali per le vittime e a garantirne il funzionamento mediante un numero telefonico unico a livello dell'UE (articolo 31). Case rifugio speciali o altre sistemazioni temporanee devono essere messe a disposizione delle vittime senza distinzioni di sorta per far sì che, dopo la violenza subita, esse siano aiutate a tornare a una vita autonoma (articolo 32). Gli Stati membri devono inoltre fornire una protezione e un'assistenza adeguate alla vittima minorenne, tenendo conto dell'interesse superiore del minore (articolo 33). Ciò significa, ad esempio, mettere a disposizione luoghi sicuri in cui il minore possa incontrare il genitore autore del reato al quale sia stato concesso il diritto di visita (articolo 34). L'articolo 35 fornisce garanzie alle vittime appartenenti a gruppi a rischio, ad esempio un accesso più agevole per le vittime con disabilità.

Le disposizioni del capo 5 riguardano essenzialmente la prevenzione efficace della violenza contro le donne e della violenza domestica. Prevedono, ad esempio, l'obbligo di condurre campagne di sensibilizzazione, di avviare programmi di ricerca e istruzione e di divulgare le informazioni pertinenti su larga scala (articolo 36). I professionisti che hanno maggiori probabilità di entrare in contatto con le vittime devono ricevere un'apposita formazione e ottenere informazioni mirate. L'obiettivo è garantire che questi professionisti siano in grado di reagire in modo adeguato e di riconoscere i casi di violenza e che le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni (articolo 37). L'articolo 38 prevede programmi di intervento aperti anche alla partecipazione volontaria di persone che temono di poter commettere simili reati.

Il capo 6 contiene norme sul coordinamento delle politiche nazionali degli Stati membri in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, ma anche disposizioni riguardanti il coordinamento a livello dell'UE. Per razionalizzare le politiche nazionali e garantire un'efficace risposta multilivello a questi tipi di violenza, l'articolo 39 impone agli Stati membri di designare o istituire un organismo ufficiale incaricato di coordinare e monitorare le politiche in questo settore. A ciò si aggiunge l'obbligo di cui all'articolo 40 di garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti gli organismi coinvolti nell'assistenza alle vittime. Le organizzazioni non governative svolgono un ruolo fondamentale nel fornire assistenza alle vittime e nel prevenire la violenza. Ai sensi dell'articolo 41, gli Stati membri dovrebbero cooperare con le organizzazioni non governative e consultarle in merito alle politiche pertinenti. Per far sì che la violenza online quale definita nella presente proposta sia affrontata in modo adeguato, gli Stati membri devono agevolare l'adozione di misure di autoregolamentazione da parte dei prestatori di servizi intermediari (articolo 42). L'articolo 43 mira ad agevolare la cooperazione tra gli Stati membri nel garantire lo scambio delle migliori prassi, al fine di attuare la presente direttiva nel modo più efficace possibile. La raccolta di dati e la ricerca sono essenziali per la formulazione di misure strategiche adeguate nel settore della violenza contro le donne e della violenza domestica. Al fine di garantire la disponibilità di dati comparabili a livello dell'UE, l'articolo 44 stabilisce norme sulla raccolta di dati in tutti gli Stati membri. L'EIGE dovrà aiutare gli Stati membri nella definizione di una metodologia comune e nella raccolta dei dati, tenuto conto delle sue competenze e del suo attuale operato nel settore.

Il capo 7 contiene le disposizioni finali della direttiva. L'articolo 45 modifica la direttiva sugli abusi sessuali sui minori a fini di coerenza, introducendo il reato di penetrazione a fini sessuali e chiarendo che le circostanze in cui il consenso non può essere validamente prestato da un minore di età superiore all'età del consenso sessuale comprendono quelle di cui all'articolo 5 della presente proposta. L'articolo 46 e l'articolo 47 riguardano, rispettivamente, il livello di protezione e gli obblighi di comunicazione da parte degli Stati membri. L'articolo 48 chiarisce il rapporto con altre direttive e contiene clausole non pregiudizievoli. L'articolo precisa che le disposizioni previste si applicano in aggiunta a quelle della direttiva sui diritti delle vittime, della direttiva anti-tratta, della direttiva sugli abusi sessuali sui minori e [della proposta di legge sui servizi digitali]. Ciò significa che le vittime dovrebbero beneficiare della protezione di tutte le direttive ad esse applicabili. L'articolo 49 prevede una clausola di non regressione. L'articolo 50 contiene disposizioni sul recepimento della direttiva. L'articolo 51 stabilisce la data di entrata in vigore della direttiva e l'articolo 52 ne identifica i destinatari.

2022/0066 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 35 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Scopo della presente direttiva è fornire un quadro giuridico generale in grado di combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure riguardanti: la definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione.

(2)La parità tra donne e uomini e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali dell'Unione sanciti rispettivamente dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). La violenza contro le donne e la violenza domestica minacciano questi stessi principi e minano il diritto di donne, ragazze e bambine all'uguaglianza in ogni ambito di vita.

(3)La violenza contro le donne e la violenza domestica violano diritti fondamentali sanciti dalla Carta come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale e i diritti del minore.

(4)La presente direttiva dovrebbe applicarsi a condotte criminose consistenti in atti di violenza contro le donne o violenza domestica, penalmente rilevanti ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale. Tali condotte includono i reati definiti nella presente direttiva, vale a dire lo stupro, le mutilazioni genitali femminili, la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking online, le molestie online, l'istigazione alla violenza o all'odio online, e le condotte criminose contemplate da altri strumenti dell'Unione, in particolare le direttive 2011/36/UE 36  e 2011/93/UE 37 del Parlamento europeo e del Consiglio che definiscono i reati di sfruttamento sessuale dei minori e tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. Nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, alle molestie sessuali, all'abuso sessuale, allo stalking, ai matrimoni precoci e forzati, all'aborto forzato, alla sterilizzazione forzata e a diverse forme di violenza online, come le molestie sessuali online, il cyberbullismo o la ricezione non richiesta di materiale a contenuto sessualmente esplicito. La violenza domestica è una forma di violenza che può configurare reato specifico ai sensi del diritto nazionale o rientrare tra i reati commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra coniugi o ex coniugi.

(5)Le misure stabilite dalla presente direttiva sono state concepite per rispondere alle esigenze specifiche delle donne, delle ragazze e delle bambine, in quanto vittime per antonomasia delle forme di violenza ivi contemplate, segnatamente la violenza contro le donne e la violenza domestica. La presente direttiva riconosce tuttavia che anche altre persone possono essere oggetto di queste forme di violenza e dovrebbero beneficiare di tali misure. Il termine "vittima", pertanto, dovrebbe riferirsi a chiunque, indipendentemente dal sesso o dal genere.

(6)A causa della loro vulnerabilità, i minori che assistono ad atti di violenza contro le donne o di violenza domestica subiscono un danno emotivo diretto che incide sul loro sviluppo. Questi minori pertanto dovrebbero essere considerati essi stessi vittime e beneficiare di misure di protezione mirate.

(7)La violenza contro le donne è una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra la donna e l'uomo. È una forma di violenza di genere che gli uomini infliggono principalmente a donne, ragazze e bambine. È radicata nei ruoli, nei comportamenti, nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini e ai quali di solito ci si riferisce con il termine "genere".

(8)La violenza domestica è un grave problema sociale che spesso resta nascosto. Può portare a gravi traumi psicologici e fisici, con pesanti conseguenze, poiché l'autore del reato è generalmente una persona nota alla vittima e di cui questa dovrebbe potersi fidare. Questo tipo di violenza può assumere varie forme: fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche. La violenza domestica prescinde dal fatto che chi la commette conviva o abbia convissuto con la vittima.

(9)Alla luce delle specificità connesse a questi tipi di reati, è necessario stabilire un complesso di norme che affrontino il problema persistente della violenza contro le donne e della violenza domestica in modo mirato e rispondano alle esigenze specifiche delle vittime di violenza. Le disposizioni vigenti a livello dell'Unione e nazionale si sono rivelate insufficienti a combattere e prevenire efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica. In particolare le direttive 2011/36/UE e 2011/93/UE vertono essenzialmente su forme specifiche di tale violenza, mentre la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 38 stabilisce il quadro generale per le vittime di reato. Pur contemplando alcune garanzie per le vittime della violenza contro le donne e della violenza domestica, essa non è stata concepita per affrontarne le esigenze specifiche.

(10)La presente direttiva sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) 39 e, ove pertinente, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul") 40 e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019.

(11)La violenza contro le donne e la violenza domestica possono essere ancor più gravi quando si intersecano con la discriminazione fondata sul sesso e con altri motivi di discriminazione vietati dal diritto dell'Unione, in particolare la nazionalità, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione alle vittime colpite da questa discriminazione intersezionale, prevedendo misure specifiche laddove siano presenti forme intersezionali di discriminazione. In particolare il rischio di subire violenza di genere è ancor maggiore per le donne lesbiche, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LBTIQ), le donne con disabilità e le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche.

(12)Le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica sono per giunta a maggior rischio di intimidazione, ritorsione, vittimizzazione secondaria e ripetuta. È pertanto opportuno prestare particolare attenzione a tali rischi e alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica delle vittime.

(13)Lo stupro è uno dei reati più gravi in quanto viola l'integrità sessuale della vittima ed è un reato che colpisce le donne senza comune misura. Implica uno squilibrio di potere tra stupratore e vittima che permette all'uno di sfruttare sessualmente l'altra a fini di gratificazione personale, affermazione del proprio dominio, ottenimento di un riconoscimento sociale, di un avanzamento di carriera o anche di un guadagno economico. In molti Stati membri la condizione perché si configuri stupro è ancora l'uso della forza, della minaccia o della costrizione. In altri invece basta la sola condizione che la vittima non abbia acconsentito all'atto sessuale. È questo l'unico approccio che garantisce la piena protezione dell'integrità sessuale della vittima. È quindi necessario garantire un uguale livello di protezione in tutta l'Unione precisando gli elementi costitutivi del reato di stupro nei confronti di una donna.

(14)Per definirsi tale, lo stupro dovrebbe includere esplicitamente tutti i tipi di penetrazione sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto. L'assenza di consenso dovrebbe essere un elemento centrale e costitutivo della definizione di stupro, dato che spesso esso non implica violenza fisica o uso della forza. Il consenso iniziale dovrebbe poter essere ritrattato in qualsiasi momento durante l'atto, nel rispetto dell'autonomia sessuale della vittima, e non dovrebbe implicare automaticamente un consenso per atti futuri. La penetrazione sessuale non consensuale dovrebbe configurare stupro anche se commessa nei confronti di un coniuge o partner.

(15)Per quanto riguarda i reati che configurano stupro, gli autori che siano stati già condannati per reati della stessa natura dovrebbero essere obbligati a partecipare a programmi di intervento per attenuare il rischio di recidiva.

(16)Per tener conto del danno irreparabile e permanente causato dalle mutilazioni genitali femminili, tale reato dovrebbe essere oggetto di norme specifiche e adeguate di diritto penale. Le mutilazioni genitali femminili sono una pratica di sfruttamento riguardante gli organi sessuali di una bambina, ragazza o donna, attuata allo scopo di mantenere e affermare il dominio su tale bambina, ragazza o donna e di esercitare un controllo sociale sulla sua sessualità. Sono a volte praticate nel contesto di matrimoni infantili o forzati o di violenza domestica. Possono rientrare tra le pratiche tradizionali cui alcune comunità sottopongono i membri di sesso femminile. Come tali andrebbero intese le pratiche attuate per motivi non medici. Il termine "escissione" dovrebbe riferirsi all'ablazione parziale o totale del clitoride e delle grandi labbra. Per "infibulazione" dovrebbe intendersi la chiusura delle grandi labbra della vulva mediante sutura parziale al fine di restringere l'orifizio vaginale. L'espressione "qualsiasi altra mutilazione" dovrebbe riferirsi a tutte le altre alterazioni fisiche dei genitali femminili.

(17)È necessario prevedere definizioni armonizzate dei reati e delle pene inerenti a determinate forme di violenza online. La violenza online prende di mira e colpisce in particolare le donne politiche, le giornaliste e le difensore dei diritti umani. Può avere l'effetto di ridurle al silenzio e di ostacolarne la partecipazione alla vita sociale su un piano di parità con gli uomini. La violenza online colpisce senza comune misura le donne, ragazze e bambine anche in contesti educativi come la scuola o l'università, con conseguenze devastanti sul proseguimento degli studi e sulla salute mentale che in casi estremi possono anche portare al suicidio.

(18)L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione comporta il rischio di un'amplificazione facile, rapida e diffusa di alcune forme di violenza online, con l'effetto di provocare o aggravare danni profondi e a lungo termine. Il potenziale di amplificazione, presupposto essenziale di molti reati di violenza online definiti nella presente direttiva, dovrebbe corrispondere alla capacità di rendere certi materiali accessibili a una "pluralità" di utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il termine "pluralità" dovrebbe rinviare al concetto di raggiungimento di un gran numero di utenti finali di queste tecnologie, con conseguente ampio accesso al materiale e sua potenziale ulteriore diffusione. Il termine dovrebbe essere interpretato e applicato tenendo conto delle circostanze del caso, comprese le tecnologie utilizzate per rendere accessibile tale materiale e i relativi mezzi di amplificazione.

(19)Tenuto conto della propensione a una diffusione e manipolazione facile, rapida e vasta e della natura intima dei contenuti, l'accessibilità non consensuale di immagini o video intimi o di altro materiale ritraente atti sessuali a una pluralità di utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione può risultare estremamente dannosa per la vittima. Il reato previsto dalla presente direttiva dovrebbe riguardare tutti i tipi di tale materiale, ad esempio immagini, fotografie e video, comprese le immagini sessualizzate e i clip video e audio. Dovrebbe riguardare situazioni in cui il materiale è reso accessibile a una pluralità di utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione senza il consenso della vittima, che abbia acconsentito o meno alla produzione del materiale stesso o lo abbia eventualmente trasmesso a una data persona. Tale reato dovrebbe comprendere anche la produzione o manipolazione non consensuale (ad esempio l'editing di immagini) di materiale in modo da far credere che un'altra persona partecipa ad atti sessuali, purché detto materiale sia successivamente reso accessibile a una pluralità di utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il consenso dell'interessato. Nel concetto di produzione o manipolazione dovrebbe rientrare anche la fabbricazione di video fasulli ma realistici ("deepfake") con persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi molto simili a quelli realmente esistenti, che ritraggono un'altra persona mentre compie atti sessuali, risultando falsamente autentici o veritieri agli occhi altrui. Per proteggere efficacemente le vittime da tale condotta, è opportuno che costituisca elemento di reato anche la sola minaccia di metterla in atto.

(20)Lo stalking online è una forma moderna di violenza spesso perpetrata nei confronti di familiari o persone che vivono sotto lo stesso tetto, anche ad opera di ex partner o conoscenti. Di solito l'autore del reato fa un uso improprio della tecnologia per rendere più pressante un comportamento coercitivo e controllante, la manipolazione e la sorveglianza, aumentando così la paura, l'ansia e il graduale isolamento della vittima da amici e familiari. È pertanto opportuno stabilire norme minime in materia di stalking online. Nel reato di stalking online dovrebbe rientrare la sorveglianza continua della vittima tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o la sua autorizzazione legale. Può concorrere alla sorveglianza il trattamento dei dati personali della vittima, ad esempio appropriandosi della sua identità o spiandone i dati sui vari social media o piattaforme di messaggistica, nei suoi messaggi di posta elettronica e nel suo telefono, con il furto di password o atti di pirateria informatica sui suoi dispositivi per poter accedere ai suoi spazi privati, installando app di geolocalizzazione, tra cui gli stalkerware, o rubando i dispositivi che utilizza. Lo stalking dovrebbe comprendere anche il monitoraggio della vittima senza il suo consenso o autorizzazione mediante dispositivi tecnologici connessi tramite IoT (Internet delle cose), ad esempio gli elettrodomestici intelligenti.

(21)Per il reato di molestie online è opportuno stabilire norme minime che impediscano di sferrare un attacco in concorso con terzi o di partecipare a tale attacco nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile a una pluralità di utenti finali materiale minaccioso o ingiurioso. Questo tipo di attacchi di ampia portata, compresi gli attacchi di gruppo coordinati online, possono trasformarsi in vere e proprie aggressioni offline o causare gravi danni psicologici e in casi estremi portare al suicidio della vittima. Spesso prendono di mira importanti donne politiche, giornaliste o altre personalità, ma possono anche verificarsi in contesti diversi, ad esempio nei campus universitari o nelle scuole. Questa violenza virtuale dovrebbe essere combattuta in particolare quando gli attacchi sono su vasta scala, assumendo ad esempio la forma di molestie seriali ad opera di un gran numero di persone.

(22)Negli ultimi anni l'aumento dell'uso di internet e dei social media ha portato a un'impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all'odio, anche basati sul sesso o sul genere. L'effetto disinibente di internet moltiplica la condivisione facile, rapida e vasta dei discorsi d'odio nel mondo digitale, in quanto il presunto anonimato sul web e il senso di impunità che ne deriva riducono il senso di inibizione che normalmente frenerebbe le persone. Le donne sono spesso il bersaglio dell'odio sessista e misogino online, che può degenerare in reati generati dall'odio nel mondo reale. È un fenomeno che va intercettato fin dalle prime fasi. Anche se il linguaggio usato in questo tipo di istigazione non rimanda sempre in maniera diretta al sesso o al genere della persona o delle persone prese di mira, il pregiudizio è facilmente deducibile dal contenuto o dal contesto generale del discorso.

(23)Il reato di istigazione alla violenza o all'odio online presuppone che l'istigazione sia espressa non in un contesto strettamente privato, ma pubblicamente tramite l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Dovrebbe pertanto implicare la diffusione al pubblico, da intendersi come il fatto di rendere accessibile a un numero potenzialmente illimitato di persone tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione un dato materiale che istighi alla violenza o all'odio, ossia rendere tale materiale facilmente accessibile agli utenti in genere senza che sia necessario l'ulteriore intervento di chi lo ha fornito, indipendentemente dal fatto che detta pluralità di persone acceda effettivamente alle informazioni in questione. Di conseguenza, se per accedere al materiale è necessario registrarsi o essere ammessi a un gruppo di utenti, le informazioni dovrebbero considerarsi divulgate al pubblico solo se gli utenti che chiedono l'accesso sono automaticamente registrati o ammessi senza che qualcuno lo decida o scelga a chi dare l'accesso. Nel valutare se il materiale configuri istigazione all'odio o alla violenza, le autorità competenti dovrebbero tener conto del diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito dall'articolo 11 della Carta.

(24)La vittima dovrebbe poter denunciare facilmente un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica senza dover subire una vittimizzazione secondaria o ripetuta. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di sporgere denuncia online o tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione per denunciare questo tipo di reati. La vittima di violenza online dovrebbe poter caricare materiale relativo alla denuncia, ad esempio screenshot che attestino il presunto comportamento violento.

(25)In caso di violenza domestica e di violenza contro le donne, in particolare se commessa da parenti stretti o partner, la vittima può essere sottoposta a tanta coercizione dall'autore del reato da non osare nemmeno rivolgersi alle autorità competenti, anche se è in pericolo di vita. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che le loro norme in materia di riservatezza non impediscano ai professionisti del settore, ad esempio professionisti della sanità, di segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che la vittima è a rischio imminente di danno fisico grave. Analogamente accade spesso che a riconoscere casi di violenza domestica o di violenza contro le donne riguardanti i minori siano soltanto terzi che notano comportamenti irregolari o danni fisici nel minore stesso. Occorre proteggere efficacemente i minori da queste forme di violenza e prendere tempestivamente misure adeguate. Di conseguenza non dovrebbe applicarsi il vincolo di riservatezza neanche al professionista, ad esempio operante in ambito sanitario o educativo, che entra in contatto con il minore vittima o potenziale vittima se ha fondati motivi per ritenere che nei confronti del minore siano stati commessi gravi atti di violenza ai sensi della presente direttiva o siano prevedibili ulteriori gravi atti. Se il professionista segnala tali casi di violenza, lo Stato membro dovrebbe garantire che egli non sia ritenuto responsabile di violazione della riservatezza.

(26)Per risolvere il problema della scarsità di denunce nei casi in cui la vittima è un minore, è opportuno istituire procedure di denuncia sicure e a misura di minore. Gli interrogatori delle autorità competenti potrebbero ad esempio svolgersi in un linguaggio semplice e accessibile.

(27)L'indugio nel trattare le denunce di violenza contro le donne e di violenza domestica può mettere particolarmente a rischio le vittime, che potrebbero continuare a versare in situazione di pericolo immediato dal momento che l'autore del reato è spesso un parente stretto o il coniuge. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere competenze sufficienti e strumenti investigativi efficaci per indagare e perseguire questi reati.

(28)Generalmente la vittima di violenza domestica e di violenza contro le donne ha bisogno di protezione immediata o di assistenza specifica, ad esempio in caso di violenza perpetrata dal partner, in cui il tasso di recidiva tende ad essere elevato. È quindi opportuno svolgere una valutazione individuale per determinare le esigenze di protezione della vittima al momento del primissimo contatto con le autorità competenti o non appena insorga il sospetto che la persona sia vittima di violenza contro le donne o di violenza domestica. Ciò può avvenire prima che la vittima abbia denunciato formalmente il reato o proattivamente se la denuncia è sporta da terzi.

(29)Nel valutare le esigenze di protezione e assistenza della vittima, la preoccupazione principale dovrebbe essere preservarne l'incolumità e fornirle un'assistenza su misura, tenendo conto tra l'altro della sua situazione individuale. Le situazioni che richiedono particolare attenzione potrebbero includere lo stato di gravidanza della vittima, il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l'autore del reato.

(30)Per garantire alla vittima un'assistenza e una protezione complete, tutte le autorità e gli organismi competenti, non solo le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, dovrebbero partecipare alla valutazione dei rischi per la vittima stessa e di misure di assistenza adeguate sulla base di orientamenti chiari emanati dagli Stati membri. Tali orientamenti dovrebbero indicare i fattori da considerare per valutare il rischio che rappresenta l'autore del reato o l'indagato, anche tenendo conto del fatto che un indagato per reati minori può essere altrettanto pericoloso di un indagato per reati più gravi, soprattutto in caso di violenza domestica e stalking.

(31)A causa della loro vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alle ritorsioni e poiché subiscono un danno emotivo che ne pregiudica lo sviluppo, i figli della vittima dovrebbero ricevere le stesse misure di protezione previste per la vittima. Altre persone a carico della vittima, ad esempio adulti con disabilità o anziani a carico ai quali questa presta assistenza, possono subire un danno emotivo analogo e dovrebbero pertanto beneficiare delle stesse misure di protezione.

(32)La vittima di violenza contro le donne e di violenza domestica ha spesso bisogno di un'assistenza specifica. Per far sì che riceva offerte di assistenza effettiva, le autorità competenti dovrebbero indirizzarla verso servizi adeguati. Ciò dovrebbe prodursi a maggior ragione se la valutazione individuale ha rilevato particolari esigenze di assistenza. In tal caso i servizi di assistenza dovrebbero poter entrare in contatto con la vittima anche senza il suo consenso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali della vittima da parte delle autorità competenti sia disposto per legge, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 . La legge dovrebbe includere garanzie adeguate sui dati personali che rispettino l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti. Quando trasferiscono i dati personali della vittima ai servizi di assistenza, le autorità competenti dovrebbero garantire che i dati trasferiti si limitino a quanto necessario per informare detti servizi delle circostanze del caso, in modo che la vittima riceva un'assistenza e una protezione adeguate.

(33)È opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie a garantire la disponibilità di misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione al fine di tutelare efficacemente le vittime e le persone a loro carico.

(34)È opportuno che gli Stati membri garantiscano la possibilità di disporre misure urgenti di allontanamento in situazioni di pericolo immediato, ad esempio quando il danno è imminente o si è già concretizzato e può essere nuovamente inflitto.

(35)Gli ordini di protezione possono comprendere il divieto per l'autore del reato o l'indagato di accedere a determinate località, di avvicinarsi alla vittima o alla persona a carico a una distanza inferiore a quella prescritta o di contattarla anche attraverso interfacce online e di detenere armi da fuoco o letali, ove necessario.

(36)Per preservarne l'efficacia, le violazioni delle misure urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive e degli ordini di protezione dovrebbero essere soggette a sanzioni. Tali sanzioni possono avere carattere penale o essere di altra natura giuridica e possono comprendere pene detentive, ammende o altra sanzione legale che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.

(37)La produzione di prove del comportamento sessuale passato della vittima per contestarne la credibilità e l'assenza di consenso nei casi di violenza sessuale, in particolare in caso di stupro, può rafforzare il perpetuarsi di stereotipi dannosi nei confronti delle vittime e portare a una vittimizzazione ripetuta o secondaria. Pertanto, fatti salvi i diritti della difesa, ai fini delle indagini penali e dei procedimenti giudiziari non dovrebbero essere consentite domande, indagini e prove relative al comportamento sessuale passato della vittima.

(38)Tenuto conto della complessità e della gravità dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e viste le esigenze specifiche di assistenza delle vittime, gli Stati membri dovrebbero garantire che organismi appositamente designati prevedano misure supplementari di assistenza e di prevenzione di tali reati. Vista la loro esperienza in materia di discriminazione fondata sul sesso, gli organismi nazionali per la parità istituiti conformemente alle direttive 2004/113/CE 42 , 2006/54/CE 43 e 2010/41/UE 44 del Parlamento europeo e del Consiglio sono nella posizione ideale per svolgere tali compiti. Tali organismi dovrebbero inoltre essere legittimati ad agire per conto o a sostegno delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica nei procedimenti giudiziari, anche ai fini della domanda di risarcimento e della rimozione di contenuti illegali online, previo accordo della vittima. Dovrebbe essere altresì prevista la possibilità di agire per conto o a sostegno di più vittime. Per permettere a tali organismi di svolgere efficacemente i loro compiti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché essi dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti.

(39)Alcuni reati contemplati dalla presente direttiva implicano un maggior rischio di vittimizzazione ripetuta, prolungata o addirittura continua. Tale rischio si verifica in particolare in relazione a reati consistenti nel rendere accessibile materiale frutto di certi reati di violenza online a una pluralità di utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenuto conto della facilità e della rapidità con cui detto materiale può diffondersi su vasta scala e delle difficoltà che spesso comporta rimuoverlo. Di solito tale rischio permane anche dopo una condanna. Di conseguenza, al fine di tutelare efficacemente i diritti delle vittime di tali reati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere misure adeguate per la rimozione del materiale in questione. Considerando che la rimozione alla fonte può non essere sempre fattibile, ad esempio a causa di difficoltà giuridiche o pratiche di esecuzione di un ordine di rimozione, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati anche a prevedere misure per disabilitare l'accesso a tale materiale.

(40)Dovrebbe rientrare tra queste misure in particolare la possibilità che le autorità giudiziarie nazionali emettano, nei confronti dei prestatori di servizi intermediari, ordini di rimozione di uno o più elementi specifici del materiale in questione o anche ne disabilitino l'accesso. Gli ordini dovrebbero essere emessi su richiesta sufficientemente motivata e circostanziata della vittima. Vista la rapidità con cui tale materiale può diffondersi online e visti i tempi del procedimento penale a carico degli imputati di tale genere di reato, ai fini dell'efficace tutela dei diritti delle vittime è necessario prevedere la possibilità di emettere i suddetti ordini mediante misure provvisorie, a determinate condizioni, anche prima che si concluda il procedimento penale.

(41)Qualsiasi misura volta a rimuovere il materiale o a disabilitarne l'accesso, compresi in particolare i suddetti ordini, potrebbe ledere i diritti e gli interessi di soggetti diversi dalla vittima, ad esempio di coloro che forniscono il materiale, dei prestatori di cui si possono utilizzare i servizi intermediari e degli utenti finali di tali servizi, ma anche l'interesse generale. È pertanto opportuno far sì che tali ordini e altri provvedimenti possano essere disposti solo in piena trasparenza e che siano previste garanzie adeguate, in modo da garantire che restino limitati a quanto necessario e proporzionato, che sia assicurata la certezza del diritto, che tutte le parti interessate possano esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo conformemente al diritto nazionale e che sia raggiunto un giusto equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi coinvolti, compresi i diritti fondamentali di tutte le parti interessate, nel rispetto della Carta. Nei procedimenti sommari è particolarmente importante ponderare attentamente, caso per caso, tutti i diritti e gli interessi in gioco. Gli ordini dovrebbero essere rivolti di norma al prestatore di servizi intermediari specifico che è nella posizione migliore per agire, in particolare al fine di limitare eventuali effetti negativi sulla libertà di espressione e di informazione.

(42)È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative agli ordini e altre misure di rimozione e disabilitazione dell'accesso al materiale in questione lascino impregiudicate le norme pertinenti del regolamento XX/YYYY [proposta di regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali]. In particolare tali ordini dovrebbero rispettare il divieto di imporre obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti e i requisiti specifici del suddetto regolamento per quanto riguarda gli ordini di rimozione dei contenuti illegali online.

(43)Data la potenziale importanza, a fini investigativi e di azione penale contro i reati in questione, del materiale che può essere oggetto di ordini o altre misure di rimozione o disabilitazione dell'accesso prese in virtù della presente direttiva, è opportuno che siano disposte le misure necessarie affinché le autorità competenti possano procurarsi o conservare detto materiale, se necessario. Tali misure potrebbero consistere ad esempio nell'imporre ai prestatori di servizi intermediari interessati di trasmettere il materiale alle autorità o di conservarlo per un periodo di tempo limitato che non si protragga oltre il necessario. Qualunque misura di questo tipo dovrebbe garantire la sicurezza del materiale, limitarsi a quanto ragionevole e rispettare le norme di protezione dei dati personali applicabili.

(44)Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, la vittima dovrebbe poter ottenere un risarcimento nel corso del procedimento penale. Il risarcimento a carico dell'autore del reato dovrebbe essere integrale e non dovrebbe essere limitato da nessun massimale. Dovrebbe coprire tutti i danni e il trauma subiti dalla vittima e i costi sostenuti per gestirli, compresi tra l'altro i costi terapeutici, l'impatto sulla situazione occupazionale, la perdita di reddito, i danni psicologici e i danni morali conseguenti alla violazione della dignità della vittima. L'importo del risarcimento dovrebbe tener conto del fatto che la vittima di violenza domestica potrebbe essere costretta a stravolgere la propria vita per mettersi al riparo, ad esempio cambiando lavoro o cercando nuove scuole per i propri figli o addirittura creandosi una nuova identità.

(45)È opportuno che l'assistenza e il sostegno alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano prestati prima, durante e per un congruo periodo dopo la conclusione del procedimento penale, ad esempio se sono ancora necessarie cure mediche per far fronte alle gravi conseguenze fisiche o psicologiche della violenza oppure se è a rischio l'incolumità della vittima, in particolare a causa di dichiarazioni rese dalla stessa in sede processuale.

(46)I servizi di assistenza specialistica dovrebbero prestare sostegno alle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, compresa la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, l'aborto e la sterilizzazione forzati, le molestie sessuali e le diverse forme di violenza online.

(47)L'assistenza specialistica dovrebbe offrire alla vittima un sostegno ritagliato sulle sue esigenze specifiche e indipendentemente da un'eventuale denuncia ufficiale. Tali servizi potrebbero essere forniti in aggiunta o come parte integrante dei servizi di assistenza generale alle vittime, che possono avvalersi di entità già operative nel prestare assistenza specialistica. L'assistenza specialistica può essere disposta da autorità nazionali, organizzazioni di sostegno alle vittime o altre organizzazioni non governative. Queste dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti e, se a fornire i servizi sono organizzazioni non governative, gli Stati membri dovrebbero garantire che esse ricevano finanziamenti adeguati.

(48)Le vittime di violenza domestica e di violenza contro le donne hanno molteplici esigenze di protezione e assistenza. Per farsene carico efficacemente, gli Stati membri dovrebbero fornire tali servizi negli stessi locali o assicurarne il coordinamento tramite un punto di contatto centrale. Per garantire che siano raggiunte anche le vittime in zone remote o che non sono in grado di recarsi fisicamente presso tali centri, gli Stati membri dovrebbero prevedere l'accesso online a questi servizi. Andrebbe pertanto creato e aggiornato un sito web unico in cui reperire tutte le informazioni utili e da cui accedere ai servizi di assistenza e protezione disponibili (punto di accesso unico online). Il sito web dovrebbe rispettare i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.

(49)I servizi di assistenza specialistica, tra cui le case rifugio e i centri anti-stupro, dovrebbero essere considerati essenziali durante le crisi e gli stati d'emergenza, incluse le crisi sanitarie. In situazioni del genere in cui i casi di violenza domestica e di violenza contro le donne tendono ad aumentare, è opportuno garantire la continuità di tali servizi.

(50)La natura traumatica della violenza sessuale, compreso lo stupro, esige una risposta improntata a grande sensibilità da parte di un personale specializzato e appositamente formato. Le vittime di questo tipo di violenza hanno immediato bisogno di assistenza medica e sostegno per il trauma subito, unitamente a perizie medico-legali immediate per la raccolta delle prove necessarie ai fini dell'azione penale. I centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale dovrebbero essere disponibili in numero sufficiente e adeguatamente distribuiti sul territorio di ciascuno Stato membro. Analogamente, le vittime di mutilazioni genitali femminili, che sono spesso ragazze e bambine, hanno bisogno di un'assistenza mirata. È pertanto opportuno che gli Stati membri garantiscano un'assistenza specifica per tali vittime.

(51)Le molestie sul lavoro sono considerate una discriminazione fondata sul sesso ai sensi delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE. Poiché le molestie sessuali sul lavoro hanno conseguenze negative rilevanti sia per la vittima che per il datore di lavoro, è opportuno che servizi di consulenza esterna prestino consulenza all'una e all'altro su come affrontare adeguatamente tali situazioni sul luogo di lavoro, sui mezzi di ricorso a disposizione del datore di lavoro per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e sulla possibilità di una conciliazione veloce se la vittima vi acconsente.

(52)Gli Stati membri dovrebbero garantire l'operatività di linee nazionali di assistenza telefonica dal numero unico appositamente istituito a livello dell'UE [116016], da pubblicizzare su ampia scala come numero pubblico gratuito e disponibile 24 ore su 24. L'assistenza prestata dovrebbe includere una consulenza psicologica ed essere in grado di rinviare a servizi in presenza, quali le case rifugio, i centri di ascolto o la polizia.

(53)Le case rifugio svolgono un ruolo fondamentale per la protezione delle vittime dagli atti di violenza. Oltre ad essere strutture di accoglienza sicure, dovrebbero fornire anche l'assistenza necessaria per tutti i problemi collaterali riguardanti la salute della vittima, la sua situazione finanziaria e il benessere dei suoi figli, preparandola in ultima analisi ad affrontare una vita autonoma.

(54)Per affrontare efficacemente le conseguenze a danno delle vittime minori di età, le misure di sostegno ai minori dovrebbero includere una consulenza psicologica consona all'età, unitamente a un'assistenza pediatrica se necessaria, ed essere disposte non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che il minore possa essere stato vittima di violenza o testimone di tali atti. Nel prestare sostegno al minore, dovrebbero essere considerati preminenti i diritti del minore sanciti dall'articolo 24 della Carta.

(55)Al fine di garantire l'incolumità del minore durante eventuali incontri con l'autore del reato o indagato titolare della responsabilità genitoriale con diritto di visita, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano messi a disposizione luoghi neutrali provvisti di vigilanza, tra cui gli uffici dei servizi di tutela o benessere dell'infanzia, in modo che tali incontri possano svolgersi nell'interesse superiore del minore. Se necessario, gli incontri dovrebbero svolgersi alla presenza di funzionari di tali servizi. Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore dovrebbe essere alloggiato in via prioritaria insieme al titolare della responsabilità genitoriale che non sia l'autore del reato né l'indagato, ad esempio la madre. Si dovrebbe sempre tener conto dell'interesse superiore del minore.

(56)Le vittime con esigenze specifiche e i gruppi a rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica, come le donne con disabilità, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati, le donne senza fissa dimora, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, le donne che vivono in zone rurali, le lavoratrici del sesso, le detenute o le donne anziane, dovrebbero ricevere una protezione e un'assistenza specifiche.

(57)Le donne con disabilità sono oggetto senza comune misura di violenza contro le donne e di violenza domestica e a causa della loro disabilità hanno spesso difficoltà ad accedere a misure di protezione e assistenza. È pertanto opportuno che gli Stati membri provvedano affinché queste possano pienamente godere dei diritti stabiliti nella presente direttiva su un piede di parità con le altre vittime, prestando nel contempo la dovuta attenzione alla loro particolare vulnerabilità e alle loro probabili difficoltà a ottenere aiuto.

(58)Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano prese misure preventive, ad esempio campagne di sensibilizzazione, per contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica. La prevenzione dovrebbe avvenire anche nell'ambito dell'istruzione formale, in particolare potenziando l'educazione alla sessualità, le competenze socioemotive e l'empatia e promuovendo lo sviluppo di relazioni sane e rispettose.

(59)Gli Stati membri dovrebbero prendere misure per impedire che si alimentino stereotipi di genere dannosi, in modo da sfatare l'idea dell'inferiorità della donna o scardinare i ruoli stereotipati di donna e uomo. Potrebbero rientrare nel novero le misure miranti a garantire che la cultura, i costumi, la religione, la tradizione o l'onore non siano percepiti come una giustificazione di un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica o come una circostanza attenuante. Considerando che fin dalla più tenera età i bambini sono esposti a ruoli di genere che ne plasmano la percezione di sé e ne influenzano le scelte scolastiche e professionali, come le aspettative quanto al ruolo di donna o di uomo da ricoprire nel corso della vita, è fondamentale che gli stereotipi di genere siano affrontati dacché cominciano l'educazione e la cura della prima infanzia.

(60)Per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano identificate e ricevano un'assistenza adeguata, gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime seguano un'apposita formazione e ottengano informazioni mirate. La formazione dovrebbe riguardare il rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e i mezzi per prevenirlo e le misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime. Per prevenire e affrontare adeguatamente i casi di molestie sessuali sul lavoro, è opportuno che siano appositamente formate anche le persone con funzioni di vigilanza. La formazione dovrebbe vertere anche sulle valutazioni concernenti le molestie sessuali sul lavoro e i rischi per la sicurezza psicosociale e la salute che ne conseguono, come indicato nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio 45 . Le attività di formazione dovrebbero riguardare il rischio di violenza da parte di terzi. Per violenza da parte di terzi si intende la violenza che il lavoratore può subire sul luogo di lavoro ma non per mano di un collega, ad esempio le molestie sessuali subite da un'infermiera ad opera di un paziente.

(61)Per ovviare al problema della scarsità di denunce, gli Stati membri dovrebbero coinvolgere anche le forze dell'ordine nel predisporre corsi di formazione riguardanti in particolare gli stereotipi di genere dannosi, ma anche nel prevenire i reati, visti i contatti ravvicinati che esse di norma intrattengono con i gruppi a rischio di violenza e con le vittime.

(62)Dovrebbero essere istituiti programmi di intervento per prevenire e ridurre al minimo il rischio di (recidiva per i) reati di violenza contro le donne o di violenza domestica. Tali programmi dovrebbero mirare specificamente ad insegnare all'autore del reato, o a chi rischia di commetterne, come assumere un comportamento non violento nei rapporti interpersonali e come opporsi a modelli comportamentali violenti. Dovrebbero incoraggiare l'autore del reato ad assumersi la responsabilità delle sue azioni e a riflettere sui suoi atteggiamenti e sulle sue convinzioni nei confronti delle donne.

(63)Per garantire che le vittime dei reati di violenza online di cui alla presente direttiva possano effettivamente esercitare il diritto di rimozione del materiale illegale relativo a tali reati, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la cooperazione tra i prestatori di servizi intermediari. Per garantire che tale materiale sia tempestivamente individuato ed efficacemente contrastato e che le vittime siano adeguatamente assistite e sostenute, gli Stati membri dovrebbero altresì agevolare il ricorso a misure di autoregolamentazione di tipo volontario come i codici di condotta, da istituirsi o esistenti, anche per l'individuazione dei rischi sistematici connessi alla violenza online e per la formazione del personale dei prestatori di servizi coinvolto nella prevenzione e nell'assistenza alle vittime.

(64)L'unico modo per formulare strategie in grado di contrastare adeguatamente la violenza contro le donne e la violenza domestica è basarsi su dati disaggregati completi e comparabili. Per monitorare efficacemente gli sviluppi sul territorio e colmare le lacune a livello di dati comparabili, gli Stati membri dovrebbero condurre indagini periodiche utilizzando la metodologia armonizzata della Commissione (Eurostat) per raccogliere dati e trasmetterli alla Commissione (Eurostat).

(65)Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati raccolti si limitino a quanto strettamente necessario per monitorare la prevalenza e le tendenze della violenza contro le donne e della violenza domestica e definire nuove strategie d'intervento in questo settore. Nei dati raccolti condivisi non dovrebbero figurare dati personali.

(66)Qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, compreso lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alle direttive (UE) 2016/680 46 e 2002/58/CE 47 del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualsiasi trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione dovrebbe essere effettuato conformemente ai regolamenti (UE) 2018/1725 48 , (UE) 2018/1727 49 e (UE) 2016/794 50 del Parlamento europeo e del Consiglio o ad altre norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.

(67)La direttiva 2011/93/UE disciplina i reati di abuso sessuale sui minori. Al fine di garantire la coerenza con la presente direttiva per quanto riguarda il reato di stupro, è opportuno garantire lo stesso grado di protezione ai minori che hanno raggiunto l'età del consenso sessuale e definire un reato specifico per i minori di età inferiore a quella del consenso sessuale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/93/UE.

(68)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione sulla base di norme minime comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure previste, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(69)[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.] OPPURE [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]

(70)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(71)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [XX XX 2022],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Essa fissa norme minime riguardanti:

(a)la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e di criminalità informatica;

(b)i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica prima, durante o dopo il procedimento penale;

(c)la protezione e l'assistenza delle vittime.

Articolo 2

Vittime a maggior rischio di violenza e rischi specifici

1.Nell'attuare le misure ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto del rischio maggiore di violenza cui sono esposte le vittime di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi, in modo da rispondere alle loro più ampie esigenze di protezione e assistenza, come stabilito all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 7.

2.Gli Stati membri provvedono affinché, nell'applicare la presente direttiva, sia prestata particolare attenzione al rischio di intimidazione, ritorsione, vittimizzazione secondaria e ripetuta e alla necessità di tutelare la dignità e l'integrità fisica delle vittime.

Articolo 3

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai reati seguenti:

(a)i reati di cui al capo 2;

(b)gli atti di violenza contro le donne o di violenza domestica che configurano reato ai sensi di altri strumenti di diritto dell'Unione;

(c)ogni altro atto di violenza contro le donne o di violenza domestica che configura reato ai sensi della normativa nazionale.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

(a)"violenza contro le donne": violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine senza comune misura, e che ricomprende qualunque atto di violenza che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata;

(b)"violenza domestica": qualsiasi atto di violenza che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima;

(c)"vittima": la persona che, indipendentemente dal sesso o dal genere, salvo diversa indicazione, ha subito un danno causato direttamente da atti di violenza contemplati dalla presente direttiva, compresi i minori testimoni di tale violenza;

(d)"violenza online": qualsiasi atto di violenza contemplato dalla presente direttiva commesso, assistito o aggravato in tutto o in parte dall'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

(e)"tecnologie dell'informazione e della comunicazione": tutti gli strumenti e le risorse tecnologiche utilizzate per conservare, creare, condividere o scambiare informazioni digitalmente, compresi smartphone, computer, social network e altre applicazioni e servizi media;

(f)"prestatori di servizi intermediari": i prestatori dei servizi definiti all'articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) YYYY/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio 51 [regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali];

(g)"molestie sessuali sul lavoro": qualsiasi forma di comportamento indesiderato a connotazione sessuale, verbale, non verbale o fisico, che si verifichi durante o in relazione a un impiego, un'occupazione e un lavoro autonomo o che riguardi detto impiego, occupazione, lavoro autonomo, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della vittima, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

(h)"minore": una persona di età inferiore ai 18 anni;

(i)"età del consenso sessuale": età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale;

(j)"persona a carico": il figlio minore della vittima o qualsiasi altra persona diversa dall'autore del reato o indagato, che convive con la vittima e cui la vittima fornisce cure e sostegno.

 

CAPO 2

REATI DI SFRUTTAMENTO SESSUALE FEMMINILE E MINORILE E CRIMINALITÀ INFORMATICA

Articolo 5

Stupro

1.Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

(a)compiere atti non consensuali di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale su una donna, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

(b)indurre una donna a compiere con un terzo atti non consensuali di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.

2.Gli Stati membri provvedono affinché per "atto non consensuale" sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario della donna o senza che la donna sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle sue condizioni fisiche o mentali, sfruttandone l'incapacità di esprimere una libera volontà in quanto incosciente, ebbra, addormentata, malata, fisicamente lesa o disabile.

3.Il consenso deve poter essere revocato in qualsiasi momento nel corso dell'atto. L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio della donna, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato.

   

Articolo 6

Mutilazioni genitali femminili

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

(a)l'escissione, l'infibulazione o altra mutilazione della totalità o di parte delle grandi labbra o delle piccole labbra vaginali o del clitoride;

(b)il costringere o l'indurre una donna, ragazza o bambina a subire uno degli atti di cui alla lettera a).

Articolo 7

Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

(a)rendere accessibile a una pluralità di utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, immagini, video o altro materiale intimo ritraente atti sessuali di un'altra persona senza il suo consenso;

(b)produrre o manipolare e successivamente rendere accessibile a una pluralità di utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, immagini, video o altro materiale in modo da far credere che un'altra persona partecipi ad atti sessuali, senza il consenso dell'interessato;

(c)minacciare i comportamenti di cui alle lettere a) e b) al fine di costringere un'altra persona a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso.

Articolo 8

Stalking online

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

(a)assumere persistentemente nei confronti di un'altra persona comportamenti minacciosi o intimidatori tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tali da indurla a temere per l'incolumità propria o delle persone a suo carico;

(b)sottoporre un'altra persona a sorveglianza continua tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o un'autorizzazione legale a tal fine, per seguirne o monitorarne i movimenti e le attività;

(c)rendere accessibile a una pluralità di utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, materiale contenente i dati personali di un'altra persona senza il suo consenso, per istigare detti utenti finali ad arrecare un danno fisico o un ingente danno psicologico a tale persona.

Articolo 9

Molestie online

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

(a)sferrare un attacco in concorso con terzi nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile a una pluralità di utenti finali materiale minaccioso o ingiurioso tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con l'effetto di provocare un ingente danno psicologico a tale persona;

(b)partecipare insieme a terzi a un attacco di cui alla lettera a).

Articolo 10

Istigazione alla violenza o all'odio online

Gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al sesso o al genere, diffondendo al pubblico tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione materiale contenente tale istigazione.

Articolo 11

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1.Gli Stati membri provvedono affinché siano puniti come reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nei reati di cui agli articoli da 5 a 9.

2.Gli Stati membri provvedono affinché sia punito come reato il tentativo di commettere i reati di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 12

Sanzioni

1.Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli da 5 a 11 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2.Gli Stati membri provvedono affinché il reato di cui all'articolo 5 sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto, e ad anni dieci se è stato commesso con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 13.

3.Gli Stati membri provvedono affinché l'autore del reato di cui all'articolo 5 che sia stato già condannato per reati della stessa indole partecipi obbligatoriamente a un programma di intervento di cui all'articolo 38.

4.Gli Stati membri provvedono affinché il reato di cui all'articolo 6 sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque, e ad anni sette se è stato commesso con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 13.

5.Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli 8 e 10 siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.

6.Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli 7 e 9 siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo ad un anno.

Articolo 13

Circostanze aggravanti

Nella misura in cui non siano già parte degli elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 5 a 10, gli Stati membri provvedono affinché possano essere considerate aggravanti in relazione a detti reati le circostanze seguenti:

(a)il reato, o altro reato di violenza contro le donne o di violenza domestica, è reiterato;

(b)il reato è commesso nei confronti di una persona in situazione di particolare vulnerabilità, ad esempio in stato di dipendenza o di disabilità fisica, mentale, intellettuale o sensoriale, o residente in un istituto;

(c)il reato è commesso nei confronti di un minore;

(d)il reato è commesso in presenza di un minore;

(e)il reato è commesso da due o più persone che hanno agito insieme;

(f)il reato è preceduto o accompagnato da violenza di estrema gravità;

(g)il reato è commesso con l'uso di un'arma o con la minaccia di usare un'arma;

(h)il reato è commesso con l'uso della forza o con la minaccia di usare la forza o con costrizione;

(i)il reato ha causato la morte o il suicidio della vittima o arrecato un grave danno fisico o psicologico alla vittima;

(j)l'autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole;

(k)il reato è commesso nei confronti di un coniuge o partner o di un ex coniuge o partner;

(l)il reato è commesso da un familiare o altra persona convivente con la vittima;

(m)il reato è commesso abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza;

(n)il reato è stato filmato, fotografato o registrato in altra forma e reso accessibile dall'autore del reato;

(o)il reato è commesso inducendo la vittima ad assumere o utilizzare droghe, alcolici o altre sostanze inebrianti o a subirne l'influenza.

Articolo 14

Giurisdizione

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 5 a 11 nei casi seguenti:

(a)il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio;

(b)il reato è stato commesso da un loro cittadino.

2.Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 5 a 11 commessi al di fuori del suo territorio in una delle situazioni seguenti:

(a)il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio;

(b)l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.

3.Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 7 a 10 i casi in cui un reato sia stato commesso tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che il prestatore di servizi intermediari sia basato o meno sul loro territorio.

4.Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), ciascuno Stato membro provvede affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che i fatti siano puniti come reato nel paese in cui sono stati commessi.

5.Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio della loro giurisdizione non sia subordinato alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

Articolo 15

Termini di prescrizione

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli da 5 a 11 entro un congruo lasso di tempo successivo alla commissione di tali reati.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui all'articolo 5 di almeno 20 anni dal momento in cui è commesso il reato.

3.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui all'articolo 6 di almeno 10 anni dal momento in cui è commesso il reato.

4.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui agli articoli 7 e 9 di almeno cinque anni dalla cessazione del reato o dacché la vittima ne è venuta a conoscenza.

5.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui agli articoli 8 e 10 di almeno sette anni dalla cessazione del reato o dacché la vittima ne è venuta a conoscenza.

6.Se la vittima è un minore, il termine di prescrizione inizia a decorrere non prima che la vittima abbia compiuto i 18 anni di età.

CAPO 3

PROTEZIONE DELLE VITTIME E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Articolo 16

Denuncia di violenza contro le donne o di violenza domestica

1.Oltre a tutelare i diritti della vittima al momento della denuncia ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché la vittima possa denunciare alle autorità competenti i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica in modo facile e accessibile. Rientra in questo la possibilità di segnalare reati online o tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresa la possibilità di presentare elementi di prova, in particolare per quanto riguarda la segnalazione di reati di violenza online.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, o in buona fede sospetti che tali reati siano avvenuti o che possano prodursi nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle autorità competenti.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le norme in materia di riservatezza imposte dal diritto nazionale ai professionisti del settore, ad esempio professionisti della sanità, non impediscano loro di segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che sussista il rischio imminente che una persona subisca un danno fisico grave, in quanto vittima di uno dei reati contemplati dalla presente direttiva. Se la vittima è un minore, i professionisti del settore devono poter segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che sia stato commesso un atto di violenza grave contemplato dalla presente direttiva o che possano prodursi nuovi atti di violenza gravi.

4.Quando a segnalare reati di violenza contro le donne o di violenza domestica è un minore, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, riservate, a misura di minore e accessibili con un linguaggio consono, in funzione della loro età e maturità. Se è implicato nel reato il titolare della potestà genitoriale, gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso di tale persona.

5.Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con una vittima che segnala reati di violenza contro le donne o di violenza domestica sia vietato trasferire alle autorità competenti per la migrazione dati personali relativi allo status di soggiorno della vittima, almeno fino al completamento della prima valutazione individuale di cui all'articolo 18.

Articolo 17

Indagini e azione penale

1.Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati dell'indagine e dell'azione penale per i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica dispongano di competenze sufficienti e di efficaci strumenti investigativi per indagare e perseguire efficacemente detti reati, in particolare per raccogliere, analizzare e procurarsi prove elettroniche nei casi di violenza online. 

2.Gli Stati membri provvedono affinché i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica denunciati siano trattati e deferiti senza indugio alle autorità competenti per l'azione penale e le indagini.

3.Le autorità competenti registrano e indagano in modo tempestivo ed efficace sulle segnalazioni di violenza contro le donne o di violenza domestica e garantiscono che sia presentata denuncia formale in tutti i casi.

4.Le autorità competenti indirizzano tempestivamente la vittima verso i professionisti della sanità o i servizi di assistenza di cui agli articoli 27, 28 e 29, affinché l'assistano nel procurarsi le prove, in particolare nei casi di violenza sessuale, purché la vittima voglia avviare un'azione penale e avvalersi di tali servizi.

5.Le indagini o l'azione penale in relazione ai reati di cui all'articolo 5 non sono subordinate alla querela o alla denuncia della vittima o del suo rappresentante e il procedimento penale prosegue anche se la querela o la denuncia è stata ritirata.

Articolo 18

Valutazione individuale delle esigenze di protezione delle vittime

1.Nell'ambito della valutazione individuale da svolgersi a norma dell'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle vittime di cui alla presente direttiva, siano valutati gli elementi aggiuntivi di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.Tale valutazione individuale è avviata al primo contatto tra la vittima e le autorità competenti. Le autorità giudiziarie competenti verificano, al più tardi all'avvio del procedimento penale, se sia stata svolta una valutazione. Se ciò non è avvenuto, esse pongono rimedio alla situazione provvedendo quanto prima a una valutazione.

3.La valutazione individuale si concentra sul rischio che rappresenta l'autore del reato o indagato, compresi il rischio di reiterazione della violenza, il rischio di lesioni personali, l'uso di armi, la convivenza con la vittima, l'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, il maltrattamento di minori, i suoi problemi di salute mentale o il suo comportamento persecutorio (stalking).

4.La valutazione tiene conto della situazione specifica della vittima, compresa l'eventualità che subisca discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi e sia pertanto esposta a un maggior rischio di violenza, come di quanto riferito dalla vittima e della sua valutazione della situazione. Essa è condotta nell'interesse superiore della vittima, prestando particolare attenzione alla necessità di evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta.

5.Gli Stati membri provvedono affinché sulla base della valutazione individuale siano adottate misure di protezione adeguate, quali:

(a)le misure di cui agli articoli 23 e 24 della direttiva 2012/29/UE;

(b)misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione a norma dell'articolo 21 della presente direttiva;

(c)ulteriori misure per gestire il comportamento dell'autore del reato o indagato, in particolare a norma dell'articolo 38 della presente direttiva.

6.La valutazione individuale è effettuata in collaborazione con tutte le autorità competenti a seconda della fase del procedimento e con i pertinenti servizi di assistenza, quali i centri per la protezione delle vittime e le case rifugio per donne, i servizi sociali e i professionisti della sanità.

7.Le autorità competenti aggiornano la valutazione individuale a intervalli regolari di modo che le misure di protezione si riferiscano alla situazione attuale della vittima. Rientra in questo la valutazione della necessità di adattare o disporre misure di protezione, in particolare a norma dell'articolo 21.

8.Si presume, senza doverle sottoporre alla valutazione di cui ai paragrafi da 1 a 6, che le persone a carico della vittima abbiano specifiche esigenze di protezione.

Articolo 19

Valutazione individuale delle esigenze di assistenza delle vittime

1.Gli Stati membri provvedono affinché, tenendo conto della valutazione individuale di cui all'articolo 18, le autorità competenti valutino le esigenze individuali di assistenza della vittima e delle persone a suo carico come previsto al capo 4.

2.Alla valutazione individuale delle esigenze di assistenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica l'articolo 18, paragrafi 4 e 7.

Articolo 20

Indirizzamento verso servizi di assistenza

1.Se le valutazioni di cui agli articoli 18 e 19 hanno individuato specifiche esigenze di assistenza o protezione o se la vittima chiede assistenza, gli Stati membri provvedono affinché i servizi competenti contattino le vittime per prestare loro assistenza.

2.Le autorità competenti danno seguito alle richieste di protezione e assistenza in modo tempestivo e coordinato.

3.Se necessario, esse devono poter indirizzare le vittime minori, anche testimoni, verso servizi di assistenza senza il previo consenso del titolare della responsabilità genitoriale.

4.Gli Stati membri provvedono affinché ai servizi di assistenza competenti siano trasmessi i dati personali della vittima e i dati sulla sua situazione, se necessario affinché riceva un'assistenza e una protezione adeguate. Tale trasmissione è riservata.

5.I servizi di assistenza conservano i dati personali per il tempo necessario a erogare i servizi e in ogni caso non oltre 12 mesi dopo l'ultimo contatto tra il servizio di assistenza e la vittima.

Articolo 21

Misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione

1.Gli Stati membri provvedono affinché, in situazioni di pericolo immediato per la salute o l'incolumità della vittima o delle persone a suo carico, le autorità competenti dispongano provvedimenti che ingiungono all'autore o indagato di reati di violenza di cui alla presente direttiva di allontanarsi dalla residenza della vittima o delle persone a suo carico per un periodo di tempo sufficiente, e che vietano a detto autore del reato o indagato di entrare nella residenza o nel luogo di lavoro della vittima o di contattare in qualsiasi modo la vittima o le persone a suo carico. Tali provvedimenti hanno effetto immediato e prescindono dal fatto che la vittima abbia denunciato o meno il reato.

2.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano disporre ordinanze restrittive o ordini di protezione per assicurare protezione a lungo termine alle vittime o alle persone a loro carico da qualsiasi atto di violenza contemplato dalla presente direttiva, anche vietando o limitando taluni comportamenti pericolosi dell'autore del reato o indagato.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti informino le vittime della possibilità di chiedere misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, come di chiedere il riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di protezione a norma della direttiva 2011/99/UE e del regolamento (UE) n. 606/2013.

4.Le violazioni delle misure urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive o degli ordini di protezione sono soggette a sanzioni penali o altre sanzioni giuridiche effettive, proporzionate e dissuasive.

5.Il presente articolo non obbliga gli Stati membri a modificare i sistemi nazionali per quanto riguarda la qualifica penale, civile o amministrativa delle misure urgenti di allontanamento o degli ordini di protezione.

Articolo 22

Protezione della vita privata della vittima

Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle indagini penali e dei procedimenti giudiziari, non siano consentite domande, indagini e prove relative al comportamento sessuale passato della vittima o ad altri aspetti della sua vita privata a quello connessi.

Articolo 23

Orientamenti per le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie

Gli Stati membri emanano orientamenti per le autorità competenti che agiscono nei procedimenti penali, compresi orientamenti per pubblici ministeri e autorità giudiziarie, in relazione ai casi di violenza contro le donne o di violenza domestica. Tali orientamenti riguardano gli aspetti seguenti:

(a)come garantire la corretta identificazione di tutte le forme di violenza;

(b)come svolgere la valutazione individuale di cui agli articoli 18 e 19;

(c)come interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere, all'età del minore;

(d)come garantire che il procedimento si svolga in modo da prevenire la vittimizzazione secondaria o ripetuta;

(e)come rispondere alle più ampie esigenze di protezione e assistenza delle vittime di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi;

(f)come evitare gli stereotipi di genere;

(g)come indirizzare le vittime verso i servizi di assistenza per un trattamento adeguato e la gestione adeguata dei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica.

Articolo 24

Ruolo degli organismi nazionali e degli organismi per la parità

1.Gli Stati membri designano uno o più organismi e prendono le disposizioni necessarie perché svolgano i compiti seguenti:

(a)prestare assistenza e consulenza indipendente alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;

(b)pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni sulle questioni connesse a tali forme di violenza;

(c)scambiare le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Tali organismi possono far parte degli organismi per la parità istituiti a norma delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE.

2.Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 possano agire per conto o a sostegno di una o più vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica nei procedimenti giudiziari, anche ai fini della domanda di risarcimento di cui all'articolo 26 e della rimozione dei contenuti online di cui all'articolo 25, con il consenso delle vittime.

 

Articolo 25

Misure per la rimozione di materiale online

1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la rimozione rapida del materiale di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), e agli articoli 9 e 10. Rientra tra tali misure la possibilità per le autorità giudiziarie competenti di emanare, su richiesta della vittima, ordini giuridici vincolanti a carico dei pertinenti prestatori di servizi intermediari di rimuovere tale materiale o di disabilitare l'accesso.

2.Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 possano essere emanati nell'ambito di un procedimento sommario, anche prima della conclusione di un procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10, se l'autorità giudiziaria adita ritiene che:

(a)gli elementi di prova addotti siano sufficienti per concludere che le condotte di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10 si sono presumibilmente verificate a danno del richiedente e che il materiale oggetto della domanda costituisce materiale ai sensi di tali articoli;

(b)la rimozione di tale materiale sia necessaria per prevenire o limitare danni ingenti alla vittima;

(c)i diritti e gli interessi delle altre parti coinvolte nella potenziale rimozione non siano tali da prevalere su quelli della vittima associata alla rimozione.

3.Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui ai paragrafi 1 e 2 abbiano una durata di validità congrua non superiore a un anno, con riserva di rinnovo per un ulteriore congruo periodo su richiesta della vittima, purché l'autorità giudiziaria adita ritenga che continuino a sussistere le condizioni di cui al paragrafo 2. Tuttavia gli Stati membri provvedono affinché, qualora il procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10 si concluda senza che sia accertata la commissione del reato, gli ordini siano annullati e ne sia informato il prestatore di servizi intermediari interessato.

4.Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini e altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2 siano disposti secondo procedure trasparenti e soggetti ad adeguate garanzie, in particolare per assicurare che detti ordini e altre misure siano limitati a quanto necessario e proporzionato e che sia tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte.

5.Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali dei servizi in questione siano informati, se del caso dai prestatori di servizi intermediari interessati, dei motivi della rimozione del materiale o della disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2, e abbiano accesso a un ricorso giurisdizionale.

6.Gli Stati membri provvedono affinché la rimozione del materiale o la disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non impedisca alle autorità competenti di procurarsi le prove necessarie per indagare e perseguire i reati di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10.

Articolo 26

Risarcimento a carico dell'autore del reato

1.Gli Stati membri provvedono affinché la vittima abbia il diritto di chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni derivanti da qualunque forma di violenza contro le donne e di violenza domestica.

2.Gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano ottenere una decisione di risarcimento nel corso del procedimento penale.

3.Il risarcimento pone la vittima nella situazione in cui si sarebbe trovata se non fosse stato commesso il reato e tiene conto della gravità delle conseguenze per la vittima stessa. Il risarcimento non può essere limitato da nessun massimale.

4.I danni comprendono i costi per i servizi sanitari, i servizi di assistenza, la riabilitazione, la perdita di reddito e altri costi ragionevoli indotti dal reato o per gestirne le conseguenze. L'importo del risarcimento tiene conto anche dei danni fisici e psicologici e dei danni morali.

5.Il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di risarcimento non è inferiore a cinque anni dacché si è consumato il reato.

In caso di violenza sessuale, il termine di prescrizione non è inferiore a 10 anni.

Il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di risarcimento per i reati di cui all'articolo 7 decorre dal momento in cui la vittima viene a conoscenza del reato.

Il termine di prescrizione non inizia a decorrere fintantoché l'autore del reato e la vittima vivono nello stesso nucleo familiare. Inoltre, se la vittima è un minore, il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la vittima abbia compiuto i 18 anni di età.

Il termine di prescrizione è interrotto o sospeso per la durata del procedimento giudiziario relativo al reato.

CAPO 4

ASSISTENZA ALLE VITTIME

Articolo 27

Assistenza specialistica alle vittime

1.Gli Stati membri provvedono affinché per le vittime degli atti di violenza contemplati dalla presente direttiva siano disponibili i servizi di assistenza specialistica di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/29/UE. I servizi di assistenza specialistica forniscono:

(a)consulenza e informazioni su qualsiasi questione giuridica o pratica inerente al reato, compreso l'accesso all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e all'assistenza per conservare o trovare un lavoro;

(b)indirizzamento verso esami medico-legali;

(c)assistenza alle vittime di violenza online, compresa la consulenza sui mezzi di ricorso, anche giurisdizionali, per rimuovere i contenuti online connessi al reato.

2.L'assistenza specialistica di cui al paragrafo 1 è offerta in presenza ed è facilmente accessibile, anche online o con altri mezzi adeguati come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ed è adattata alle esigenze delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica.

3.Gli Stati membri garantiscono risorse umane e finanziarie sufficienti per erogare i servizi di cui al paragrafo 1, in particolare quelli di cui alla sua lettera c), anche quando sono prestati da organizzazioni non governative.

4.Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari per rispondere in modo esauriente alle molteplici esigenze delle vittime in una medesima sede, oppure affidano il coordinamento di tali servizi a un punto di contatto centrale o a un unico punto di accesso online a tali servizi. L'offerta combinata di servizi comprende quanto meno l'assistenza medica di prima necessità e i servizi sociali, l'assistenza psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia.

5.Gli Stati membri emanano orientamenti e protocolli a beneficio dei professionisti della sanità e dei servizi sociali su come individuare le vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, fornire un'assistenza adeguata e indirizzarle verso i pertinenti servizi di assistenza. Tali orientamenti e protocolli indicano inoltre come rispondere alle esigenze specifiche delle vittime a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi.

6.Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di assistenza specialistica rimangano pienamente operativi per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica in periodi di crisi, come le crisi sanitarie o altri stati di emergenza.

7.Gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano usufruire dei servizi di assistenza specialistica prima, durante e per un congruo periodo dopo la conclusione del procedimento penale.

Articolo 28

Assistenza specialistica alle vittime di violenza sessuale

1.Gli Stati membri predispongono centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale adeguatamente attrezzati e facilmente accessibili per garantire un sostegno efficace alle vittime di violenza sessuale, anche assistendole nel conservare e documentare le prove. Tali centri eseguono visite mediche ed esami medico-legali e forniscono sostegno per i traumi e assistenza psicologica, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario. Se la vittima è un minore, tali servizi sono forniti secondo modalità consone.

2.I servizi di cui al paragrafo 1 sono gratuiti e accessibili ogni giorno della settimana. Essi possono rientrare tra i servizi di cui all'articolo 27.

3.Gli Stati membri garantiscono una distribuzione geografica e capacità sufficienti di tali servizi su tutto il territorio.

4.Ai fini dell'assistenza alle vittime di violenza sessuale si applica l'articolo 27, paragrafi 3 e 6.

Articolo 29

Assistenza specialistica alle vittime di mutilazioni genitali femminili

1.Gli Stati membri garantiscono alle vittime di mutilazioni genitali femminili un'assistenza efficace e consona all'età, anche fornendo terapie ginecologiche, sessuologiche e psicologiche, trattamento post-traumatico e consulenza ritagliati sulle loro esigenze specifiche, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario. Rientrano in questa assistenza le informazioni sui servizi che eseguono interventi di ricostruzione chirurgica del clitoride presso gli ospedali pubblici. L'assistenza può essere erogata dai centri di cui all'articolo 28 o da altro centro sanitario dedicato.

2.Ai fini dell'assistenza alle vittime di mutilazioni genitali femminili si applicano l'articolo 27, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 30

Assistenza specialistica alle vittime di molestie sessuali sul lavoro

Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili servizi di consulenza esterna per le vittime e per i datori di lavoro in caso di molestie sessuali sul lavoro. Detti servizi comprendono la consulenza su come affrontare adeguatamente tali situazioni sul luogo di lavoro, sui mezzi di ricorso a disposizione del datore di lavoro per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e sulla possibilità di una conciliazione veloce, se la vittima vi acconsente.

Articolo 31

Linee di assistenza telefonica per le vittime

1.Gli Stati membri istituiscono una linea di assistenza telefonica gratuita e ininterrottamente operativa (24/7) su tutto il territorio nazionale, per fornire consulenza alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. La consulenza è riservata o comunque tutela l'anonimato delle vittime. Gli Stati membri provvedono affinché tale servizio sia erogato anche tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese le applicazioni online.

2.Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire agli utenti finali con disabilità l'accesso ai servizi di cui al paragrafo 1, anche fornendo assistenza in un linguaggio di facile comprensione. Tali servizi sono accessibili in linea con i requisiti di accessibilità per i servizi di comunicazione elettronica di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 .

3.Alla messa a disposizione di linee di assistenza telefonica e all'assistenza tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui al presente articolo si applica l'articolo 27, paragrafi 3 e 6.

4.[Gli Stati membri provvedono affinché il servizio di cui al paragrafo 1, destinato alle vittime di violenza contro le donne, sia raggiungibile dal numero unico a livello dell'UE "116 016" e affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati della sua esistenza e uso.]

Articolo 32

Case rifugio e altre sistemazioni temporanee

1.Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2012/29/UE devono rispondono alle esigenze specifiche delle donne vittime di violenza domestica e di violenza sessuale. Tali strutture le assistono nel percorso di recupero, fornendo loro condizioni di vita adeguate ai fini del ritorno a una vita indipendente.

2.Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee sono attrezzate in modo da rispondere alle esigenze specifiche dei minori, anche vittime.

3.Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee sono messe a disposizione delle vittime indipendentemente dalla nazionalità, dalla cittadinanza e dal luogo o status di soggiorno.

4.Alle case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee si applica l'articolo 27, paragrafi 3 e 6.

Articolo 33 

Assistenza alle vittime minori 

1.Gli Stati membri provvedono affinché al minore sia prestata un'assistenza specifica e adeguata non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che possa essere stato vittima di violenza contro le donne o violenza domestica o testimone di tali atti. L'assistenza ai minori è fornita da personale specializzato secondo modalità consone all'età, nel rispetto dell'interesse superiore del minore.

2.Alle vittime minori sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo consoni all'età, e qualsiasi altra assistenza adeguata, specificamente ritagliata sulle situazioni di violenza domestica.

3.Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in particolare con un genitore non violento, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza. Il collocamento nelle case rifugio è una misura di ultima istanza.

Articolo 34 

Incolumità del minore

Gli Stati membri istituiscono e mantengono luoghi sicuri per permettere un contatto sicuro tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale che sia autore o indagato di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, purché questi goda del diritto di visita. Gli Stati membri assicurano la vigilanza di professionisti formati, a seconda delle necessità, nell'interesse superiore del minore.

Articolo 35 

Assistenza mirata alle vittime con esigenze specifiche e ai gruppi a rischio

1.Gli Stati membri provvedono affinché sia prestata un'assistenza specifica alle vittime a maggior rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica, come le donne con disabilità, le donne che vivono in zone rurali, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati, le donne senza fissa dimora, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, le lavoratrici del sesso, le detenute o le donne anziane.

2.I servizi di assistenza di cui agli articoli da 27 a 32 devono disporre di capacità sufficienti per accogliere le vittime con disabilità tenendo conto delle loro esigenze specifiche, compresa l'assistenza personale.

3.I servizi di assistenza sono disponibili per i cittadini di paesi terzi vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, compresi i richiedenti protezione internazionale, le persone prive di documenti e le persone in stato di trattenimento oggetto di procedure di rimpatrio. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime che ne facciano richiesta possano essere tenute separate dalle persone dell'altro sesso nei centri di trattenimento per cittadini di paesi terzi oggetto di procedure di rimpatrio, o alloggiate separatamente nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

4.Gli Stati membri provvedono affinché le persone possano segnalare al personale competente casi di violenza contro le donne o di violenza domestica nei centri di accoglienza e di trattenimento, e affinché siano predisposti protocolli per dare adeguato e rapido seguito a tali segnalazioni secondo le prescrizioni degli articoli 18, 19 e 20.

CAPO 5

PREVENZIONE

Articolo 36

Misure preventive

1.Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica.

2.Le misure preventive comprendono campagne di sensibilizzazione e programmi di ricerca e educativi, se del caso messi a punto in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, le parti sociali, le comunità interessate e altri portatori di interessi.

3.Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulle misure preventive, sui diritti delle vittime, sull'accesso alla giustizia e a un difensore e sulle misure di protezione e assistenza disponibili.

4.Un'azione mirata è rivolta ai gruppi a rischio, compresi i minori, in funzione della loro età e maturità, e alle persone con disabilità, tenendo conto delle barriere linguistiche e dei diversi livelli di alfabetizzazione e abilità. Le informazioni per i minori sono formulate in modo consono.

5.Le misure preventive mirano in particolare a contrastare gli stereotipi di genere dannosi, a promuovere la parità tra donne e uomini e a incoraggiare tutti, compresi gli uomini e i ragazzi, a fungere da modelli di riferimento positivi per agevolare cambiamenti comportamentali in tutta la società, in linea con gli obiettivi della presente direttiva.

6.Le misure preventive sono volte a sviluppare e/o acuire la sensibilità del pubblico in relazione alla pratica dannosa delle mutilazioni genitali femminili.

7.Le misure preventive riguardano inoltre in modo specifico la violenza online. In particolare gli Stati membri provvedono affinché le misure educative includano lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, comprese competenze critiche del mondo digitale, per permettere agli utenti di individuare e affrontare i casi di violenza online, cercare assistenza e prevenire detta violenza. Gli Stati membri promuovono la cooperazione multidisciplinare e tra portatori di interessi, compresi i prestatori di servizi intermediari e le autorità competenti, per elaborare e attuare misure di contrasto alla violenza online.

8.Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti politiche nazionali affrontino la tematica delle molestie sessuali sul lavoro. Tali politiche nazionali individuano e istituiscono le azioni mirate di cui al paragrafo 2 per i settori in cui i lavoratori sono più esposti.

Articolo 37

Formazione e informazione dei professionisti

1.Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime, compresi le forze dell'ordine, il personale giudiziario, i giudici e i pubblici ministeri, gli avvocati, coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa, i professionisti della sanità, i servizi sociali, il personale didattico e altro personale pertinente, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore.

2.I professionisti della sanità interessati, compresi pediatri e ostetrici, ricevono una formazione mirata per individuare e affrontare, in modo attento alle specificità culturali, le conseguenze fisiche, psicologiche e sessuali delle mutilazioni genitali femminili.

3.Il personale con funzioni di vigilanza sul luogo di lavoro, nel settore pubblico come in quello privato, segue una formazione per imparare a riconoscere, prevenire e affrontare le molestie sessuali sul lavoro, anche in relazione alla valutazione del rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, onde prestare assistenza alle vittime e reagire in modo adeguato. Tale personale e i datori di lavoro ricevono informazioni sugli effetti sul lavoro della violenza contro le donne e della violenza domestica, e sul rischio di violenza da parte di terzi.

4.Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono corsi in materia di cooperazione coordinata multiagenzia che permettano una gestione globale e adeguata delle segnalazioni nei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica.

5.Fatta salva la libertà e il pluralismo dei media, gli Stati membri incoraggiano e sostengono attività di formazione per i media a cura di organizzazioni professionali, organismi di autoregolamentazione e rappresentanti del settore o altri organismi indipendenti, al fine di combattere le rappresentazioni stereotipate di donne e uomini, le raffigurazioni sessiste delle donne e la colpevolizzazione delle vittime nei media, così da ridurre il rischio di violenza contro le donne e di violenza domestica.

6.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a ricevere le segnalazioni di reati dalle vittime siano adeguatamente formate per agevolare la denuncia di tali reati e assistere le vittime in questo compito.

7.Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono periodiche e obbligatorie, anche per la violenza online, e si basano sulle specificità della violenza contro le donne e della violenza domestica. Dette attività comprendono una formazione sul modo di individuare e affrontare le esigenze specifiche di protezione e assistenza delle vittime esposte a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi.

8.Le misure di cui ai paragrafi da 1 a 6 sono attuate senza pregiudicare l'indipendenza della magistratura, l'autonomia organizzativa delle professioni regolamentate e le differenze di organizzazione dei sistemi giudiziari dell'Unione.

Articolo 38

Programmi di intervento 

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che siano istituiti programmi di intervento mirati ed efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio che siano commessi reati di violenza contro le donne o di violenza domestica e il rischio di recidiva.

2.La partecipazione ai programmi di intervento è resa disponibile anche alle persone che temono di poter commettere reati di violenza contro le donne o di violenza domestica.

CAPO 6

COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Articolo 39

Coordinamento delle politiche e organismo di coordinamento

1.Gli Stati membri adottano e attuano su tutto il territorio nazionale politiche efficaci, globali e coordinate comprendenti tutte le misure pertinenti per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne e di violenza domestica.

2.Gli Stati membri designano o istituiscono un organismo ufficiale incaricato di coordinare, attuare, monitorare e valutare le politiche e le misure per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contemplata dalla presente direttiva.

3.Tale organismo coordina la raccolta dei dati di cui all'articolo 44 e ne analizza e diffonde i risultati.

4.Esso è responsabile del coordinamento delle politiche a livello centrale, regionale e locale.

Articolo 40

Coordinamento e cooperazione multiagenzia

1.Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione effettivi a livello nazionale delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le forze dell'ordine, la magistratura, i pubblici ministeri, le strutture che forniscono servizi di assistenza e le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di insegnamento e di cura, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni ed entità pertinenti.

2.Tali meccanismi riguardano in particolare le valutazioni individuali di cui agli articoli 18 e 19, le misure di protezione e assistenza di cui all'articolo 21 e al capo 4, gli orientamenti per le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie di cui all'articolo 23 e la formazione dei professionisti di cui all'articolo 37.

Articolo 41

Cooperazione con le organizzazioni non governative 

Gli Stati membri consultano e cooperano con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative che si occupano di vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica, in particolare per quanto riguarda l'assistenza alle vittime, le iniziative di elaborazione delle politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e educativi e la formazione, ma anche il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e protezione delle vittime.

Articolo 42

Cooperazione tra prestatori di servizi intermediari

Gli Stati membri facilitano l'adozione a opera dei prestatori di servizi intermediari di misure di autoregolamentazione in relazione alla presente direttiva, in particolare per rafforzare i meccanismi interni di contrasto al materiale online di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e per migliorare la formazione del personale incaricato della prevenzione, dell'assistenza e del sostegno alle vittime dei reati contemplati dalla presente direttiva.

Articolo 43

Cooperazione a livello dell'Unione 

Gli Stati membri adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione reciproca e migliorare l'attuazione della presente direttiva. Tale cooperazione persegue quanto meno gli obiettivi seguenti:

(a)scambio di migliori prassi e consultazione reciproca sui singoli casi, anche attraverso Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale;

(b)scambio di informazioni e migliori prassi con le pertinenti agenzie dell'Unione;

(c)assistenza alle reti dell'Unione che si occupano di questioni direttamente connesse alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Articolo 44

Raccolta dei dati e ricerca 

1.Gli Stati membri istituiscono un sistema per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica, comprese le forme di violenza di cui agli articoli da 5 a 10.

2.Dette statistiche comprendono i seguenti dati, disaggregati per sesso, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato:

(a)numero di vittime che hanno subito violenza contro le donne o violenza domestica negli ultimi 12 mesi, negli ultimi cinque anni e nella vita;

(b)numero annuo di tali vittime, dei reati denunciati e delle persone perseguite e condannate per tali forme di violenza, ottenuti da fonti amministrative nazionali.

3.Ogni cinque anni gli Stati membri svolgono un'indagine sulla popolazione utilizzando la metodologia armonizzata della Commissione (Eurostat) per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2, lettera a), e su tale base valutare la prevalenza e le tendenze per tutte le forme di violenza contemplate dalla presente direttiva.

Gli Stati membri trasmettono tali dati alla Commissione (Eurostat) al più tardi [tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva].

4.Al fine di garantire la comparabilità dei dati amministrativi in tutta l'Unione, gli Stati membri raccolgono i dati amministrativi sulla base di disaggregazioni comuni sviluppate in cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e secondo la metodologia da questi elaborata, a norma del paragrafo 5. Essi trasmettono annualmente tali dati all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. I dati trasmessi non contengono dati personali.

5.L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere assiste gli Stati membri nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 2, lettera b), anche stabilendo norme comuni per il conteggio delle unità, le regole di conteggio, le disaggregazioni comuni, i formati di segnalazione e la classificazione dei reati.

6.Gli Stati membri rendono pubbliche le statistiche raccolte. Tali statistiche non contengono dati personali.

7.Gli Stati membri sostengono la ricerca sulle cause profonde, gli effetti, l'incidenza e le percentuali di condanna delle forme di violenza contemplate dalla presente direttiva.

CAPO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Modifica della direttiva 2011/93/UE

All'articolo 3 della direttiva 2011/93/UE sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"7.    Gli Stati membri provvedono affinché sia punita con una pena detentiva massima di almeno 12 anni la condotta intenzionale seguente:

a)    compiere con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

b)    costringere un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere con un terzo atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.

8.    Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, gli Stati membri provvedono affinché la condotta di cui al paragrafo 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno dieci anni.

9.    Ai fini del paragrafo 8, gli Stati membri provvedono affinché per "atto non consensuale" sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario del minore o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5, comprese le condizioni fisiche o mentali in cui versa in quanto incosciente, ebbro, addormentato, malato o fisicamente leso.

Il consenso deve poter essere revocato in qualsiasi momento nel corso dell'atto. L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato."

Articolo 46

Livello di protezione 

La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere norme più rigorose, compreso per assicurare un livello più elevato di protezione e assistenza alle vittime.

Articolo 47

Relazioni

1.Al più tardi entro [sette anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti riguardanti l'applicazione della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione sul tema.

2.Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 48 

Relazioni con altri atti dell'Unione

1.La presente direttiva non pregiudica l'applicazione degli atti giuridici seguenti:

(a)direttiva 2011/36/UE;

(b)direttiva 2011/93/UE;

(c)direttiva 2011/99/UE;

(d)direttiva 2012/29/UE;

(e)regolamento (UE) n. 606/2013;

(f)[regolamento (UE) .../... relativo a un mercato unico dei servizi digitali].

2.Le misure specifiche di prevenzione, protezione e assistenza alle vittime di cui alla presente direttiva si applicano in aggiunta alle misure previste dalle direttive 2011/36/UE, 2011/93/UE e 2012/29/UE.

Articolo 49

Clausola di non regressione

Nulla della presente direttiva dovrà interpretarsi in modo da ridurre, limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali dettati dal diritto di uno Stato membro che offre un livello di protezione più elevato. Gli Stati membri non riducono il livello di protezione più elevato garantito al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 50

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [due anni dopo l'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 51

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 52

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

1.2.Settore/settori interessati 

Settore: giustizia e affari interni.

Attività: uguaglianza

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 53

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La proposta di direttiva imporrà a tutti gli Stati membri di raccogliere dati amministrativi sulla violenza contro le donne e la violenza domestica (numero annuo di vittime di violenza contro le donne, di vittime di violenza domestica, di reati denunciati, di persone perseguite e di persone condannate per tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica) sulla base di disaggregazioni comuni per sesso, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato, tipo di reato e altre variabili pertinenti.

L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), che raccoglierà i dati su base annua (cfr. 1.4.2), elaborerà una metodologia comune per la raccolta dei dati e assisterà gli Stati membri in questo compito. Il compito di raccogliere dati amministrativi estenderà le attività di raccolta dei dati che l'EIGE svolge già con alcuni Stati membri su base volontaria (cfr. punto 1.5.2). Ciò consentirà all'UE di garantire la comparabilità dei dati nazionali, di monitorare l'attuazione della direttiva e di ottenere informazioni statistiche complete sulla diffusione della violenza contro le donne e della violenza domestica.

1.4.2.Obiettivi specifici

La proposta assegnerà all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) i compiti seguenti:

1) sviluppare disaggregazioni comuni e una metodologia in cooperazione con gli Stati membri al fine di garantire la comparabilità dei dati amministrativi in tutta l'Unione;

2) assistere gli Stati membri nella raccolta dei dati stabilendo le norme comuni per il conteggio delle unità, le regole di conteggio, le disaggregazioni comuni, i formati di segnalazione e la classificazione dei reati. Tale assistenza può includere la promozione della collaborazione e degli scambi di prassi.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta dovrebbe aumentare l'efficacia della raccolta di dati amministrativi comparabili in tutta l'Unione su tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Dal 2012 l'EIGE assiste gli Stati membri nel rafforzamento delle procedure di raccolta dei dati amministrativi e nello sviluppo di statistiche su varie forme di violenza contro le donne. L'analisi dei dati disponibili in ciascuno Stato membro ha messo in luce difficoltà nella raccolta dei dati derivanti dal contesto giuridico, dalle prassi istituzionali e da gravi limitazioni tecniche.

Non esiste un metodo sistematico e standardizzato di raccolta dei dati sugli atti di violenza contro le donne e di violenza domestica in tutta l'UE, in particolare per quanto riguarda i tipi di reati contemplati e la relazione tra la vittima e l'autore del reato. Esistono notevoli discrepanze tra gli Stati membri per quanto riguarda i metodi utilizzati per la raccolta dei dati, la qualità dei dati raccolti e il modo in cui sono conservati, condivisi tra le autorità competenti (forze dell'ordine, autorità giudiziarie, servizi sanitari e sociali, ecc.) e a livello internazionale e messi a disposizione del pubblico. Le differenze nella pratica e la mancanza di principi di registrazione obbligatoria ostacolano la registrazione sistematica dei dati sulle vittime e sugli autori di reati, in particolare per quanto riguarda il sesso degli individui e la relazione che intercorre tra di loro. I dati disponibili sono pertanto ancora lungi dall'essere completi e comparabili, il che compromette gli sforzi volti ad analizzare le tendenze criminali e a valutare l'efficacia delle misure in vigore.

Aumentare l'efficacia dei processi di raccolta di dati amministrativi comparabili presenta un potenziale innovativo per ovviare all'attuale mancanza di prove sulla diffusione della violenza contro le donne e della violenza domestica. Attualmente, vista l'assenza di dati comparabili a livello dell'Unione europea, all'UE non viene assegnato un punteggio nel campo della violenza ai fini dell'indice sull'uguaglianza di genere (GEI). Di conseguenza, pur essendo una delle principali forme di discriminazione basata sul genere, la violenza contro le donne è considerata solo un settore aggiuntivo nel GEI. La raccolta di dati amministrativi comparabili in tutta l'UE può permettere una misurazione sistematica della violenza contro le donne e della violenza domestica e del loro diverso impatto sulla vita delle vittime. Solo raccogliendo dati quantitativi e qualitativi sulle motivazioni, le forme e gli effetti della violenza contro le donne, gli Stati membri potranno elaborare misure pienamente efficaci per proteggere e assistere le vittime. Al centro di questo sforzo c'è quindi l'obiettivo di tutelare meglio i diritti fondamentali delle vittime di violenza e proprio le vittime saranno i principali beneficiari di questo importante miglioramento a livello dell'UE.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

1. Sviluppo in cooperazione con gli Stati membri e introduzione di disaggregazioni comuni e di una metodologia per garantire la comparabilità dei dati amministrativi in tutta l'Unione;

2. creazione di uno strumento di raccolta dei dati e sua introduzione con orientamenti di accompagnamento emanati dall'EIGE e approvati dagli Stati membri in piena conformità con la direttiva;

3. elaborazione di orientamenti per l'armonizzazione e la standardizzazione delle statistiche sulla criminalità in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, in collaborazione con portatori di interessi quali Eurostat e UNODC;

4. numero di Stati membri assistiti nella raccolta dei dati stabilendo le norme comuni per il conteggio delle unità, le regole di conteggio, le disaggregazioni comuni, i formati di segnalazione e la classificazione dei reati;

5. numero di Stati membri in grado di comunicare ogni anno i dati su tutte le forme di violenza contemplate dalla direttiva (disponibilità dei dati);

6. numero di Stati membri in grado di comunicare ogni anno i dati nel pieno rispetto delle prescrizioni sui dati stabilite dalla direttiva (comparabilità dei dati);

7. numero di Stati membri che rispettano ogni anno le norme dell'Unione europea per la comunicazione dei metadati statistici;

8. numero di visite al portale dei dati.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

I requisiti principali in seguito all'entrata in vigore della proposta sono i seguenti:

- capacità stabilita presso l'EIGE (risorse umane e finanziarie garantite) nel 2025/2026 54 ;

- istituzione di un sistema di coordinamento per la raccolta dei dati a livello dell'UE (EIGE in qualità di organismo di coordinamento, rete di ricercatori e fornitori di dati a livello di Stati membri), nel 2025/2026;

- individuazione delle esigenze e avvio degli appalti da parte dell'EIGE nel 2025/2026;

- procedure operative standard (POS) concordate per la gestione dei dati, compresi raccolta, inserimento e convalida dei dati nonché assistenza ai fini della standardizzazione dei dati amministrativi sulla violenza contro le donne, nel 2025/2026;

- strumento di raccolta dei dati progettato, testato e ospitato su un'adeguata piattaforma online istituita e gestita dall'EIGE, nel 2026;

- piattaforma web per la trasmissione di dati con un trasferimento sicuro, operativa nel 2027;

- manutenzione e risoluzione dei problemi della piattaforma web, a partire dal 2027;

- pubblicazione e diffusione periodiche delle statistiche raccolte attraverso la banca dati delle statistiche di genere dell'EIGE, a partire dal 2027.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

L'obbligo di raccolta dei dati amministrativi è l'unico modo per permettere la raccolta di questo tipo di dati in tutta l'UE su base standardizzata. Poiché attualmente gli Stati membri applicano metodologie diverse alla raccolta di dati amministrativi in questo settore, la disponibilità di dati comparabili in Europa rimane limitata.

Il coinvolgimento dell'EIGE è il modo più indicato per strutturare la raccolta dei dati, poiché tale compito si basa sul lavoro già svolto dall'EIGE su base volontaria con un numero limitato di Stati membri e un insieme più circoscritto di dati. Viene in tal modo esteso il compito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento istitutivo dell'EIGE (regolamento (CE) n. 1922/2006) per quanto riguarda la raccolta, l'analisi e la diffusione di "informazioni obiettive, comparabili e attendibili pertinenti all'uguaglianza di genere, compresi i risultati delle ricerche e le migliori pratiche che gli vengono comunicati dagli Stati membri" e lo sviluppo di "metodi per migliorare l'obiettività, la comparabilità e l'attendibilità dei dati a livello europeo, definendo criteri atti a migliorare la coerenza delle informazioni e a tenere conto delle questioni di genere nella raccolta dei dati". L'attuale raccolta di dati diventerà perciò obbligatoria e dovrà essere svolta con cadenza periodica e il suo campo di applicazione sarà esteso a tutti gli Stati membri.

Il compito esteso sarebbe pienamente in linea con le norme e le politiche di Eurostat: il miglioramento dei sistemi di raccolta dei dati amministrativi è conforme alla strategia dell'Unione europea per l'ammodernamento delle statistiche sociali, in particolare mediante la riprogettazione di un metodo di produzione in cui le statistiche siano prodotte nell'ambito di un modello integrato.

La raccolta dei dati è fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione della futura direttiva, che sarà svolto a intervalli regolari dopo la sua entrata in vigore. I portatori di interessi attivi nel campo della raccolta di dati (Consiglio d'Europa, FRA e Parlamento europeo) esortano la Commissione a rendere in tal modo possibile la costituzione di dati più affidabili sull'argomento.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sebbene il suo impatto sui sistemi nazionali di registrazione dei dati sia stato finora limitato, il lavoro che l'EIGE ha svolto su base volontaria con alcuni Stati membri dal 2017 ha determinato miglioramenti notevoli. In particolare, il lavoro di valutazione della capacità statistica degli Stati membri di fornire dati su tre importanti forme di violenza contro le donne (violenza da parte del partner, stupro e femminicidio) è servito a:

- sensibilizzare in merito all'importanza di raccogliere e analizzare dati su queste forme di violenza;

- migliorare la raccolta e l'analisi dei dati in alcuni Stati membri (DE, EL);

- sviluppare nuove banche dati dedicate alla raccolta di dati specifici sulla violenza domestica e all'integrazione di diversi sistemi (raccolta di dati amministrativi presso pubblici ministeri, magistratura, polizia) che forniscono attualmente un quadro frammentato. Ciò ha portato alla creazione di sistemi integrati in alcuni Stati membri (PT, EL).

L'attuale lavoro su base volontaria ha inoltre evidenziato le seguenti esigenze e i principali ambiti in cui occorre fare progressi:

- l'esigenza di condividere le buone prassi e di discutere con i fornitori nazionali di dati al fine di migliorare i loro sistemi di raccolta dei dati;

- l'esigenza di lavorare in partenariato con altre agenzie, quali Eurostat, CdE (GREVIO) e UNODC, per allineare i requisiti in materia di raccolta dei dati;

- l'importanza di definizioni e concetti chiari, privi di pregiudizi di genere, per far luce sulle forme di questo tipo di violenza che rimangono invisibili, non segnalate e non registrate in misura adeguata;

- l'esigenza di sviluppare le capacità dei fornitori nazionali di dati e di formarli;

- l'importanza della raccolta dei dati per valutare con accuratezza i rischi di vittimizzazione ripetuta e per sviluppare migliori misure di prevenzione.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La raccolta di dati amministrativi sulla violenza contro le donne e la violenza domestica è un aspetto essenziale della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e un aspetto chiave della strategia per la parità di genere 2020-2025. Essa consente di monitorare a livello dell'Unione la diffusione dei reati di violenza contro le donne o violenza domestica e di approfondire la conoscenza del problema e dovrebbe permettere di monitorare le tendenze e di definire le politiche per combattere efficacemente tale violenza.

Questo obiettivo è espressamente menzionato nella strategia dell'UE per la parità di genere, nella strategia dell'UE sui diritti dei minori (2021-2024), nella strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), nella strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, nella strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali. Il piano d'azione sulla parità di genere III fa rientrare la lotta contro la violenza di genere anche tra le priorità dell'azione esterna dell'Unione. La presente proposta è inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2021 e occupa un posto di rilievo negli orientamenti politici e nei discorsi sullo stato dell'Unione 2021 e 2022 della presidente.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I costi relativi all'elaborazione di un quadro comune per la raccolta dei dati amministrativi dovrebbero essere a carico del bilancio dell'Unione e figurare nel bilancio dell'agenzia interessata (l'EIGE). Nell'ambito di applicazione della presente proposta, l'aumento del contributo dell'UE all'EIGE sarà finanziato dal programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV) per il periodo 2025-2027. A partire dal 2028 (cfr. sezione 1.6), tali costi diventeranno parte integrante del contributo dell'UE all'EIGE, che sarà adottato dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2025/26 al 2027

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 55

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

   a paesi terzi o organismi da questi designati;

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

   agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Il monitoraggio e la valutazione dello sviluppo e del funzionamento della raccolta dei dati sono fondamentali e saranno eseguiti sulla base dei principi delineati nell'orientamento comune sulle agenzie decentrate.

L'EIGE deve inviare ogni anno alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio un documento unico di programmazione (DOCUP) contenente i programmi di lavoro pluriennale e annuale e la programmazione delle risorse. Il DOCUP illustra gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione per monitorare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati.

Una volta avviata la raccolta di dati amministrativi estesa, l'EIGE presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale spiegherà come sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la pianificazione e i costi.

Due anni dopo l'inizio delle attività e successivamente ogni anno, l'EIGE presenterà alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico delle attività di raccolta dei dati.

Tale attività sarà valutata periodicamente nel contesto delle successive valutazioni dell'EIGE, condotte in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1922/2006.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Poiché la proposta incide sul contributo annuale dell'Unione per l'EIGE, il bilancio dell'UE sarà eseguito mediante gestione indiretta.

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio dell'agenzia è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente.

Per quanto riguarda i controlli ex post, l'agenzia è soggetta a:

- un audit interno da parte del servizio di audit interno della Commissione;

- relazioni annuali da parte della Corte dei conti europea, contenenti una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle relative operazioni;

- discarico annuale concesso dal Parlamento europeo;

- eventuali indagini dell'OLAF dirette ad accertare, in particolare, che le risorse stanziate alle agenzie siano usate correttamente;

- un ulteriore livello di controllo e responsabilizzazione da parte del Mediatore europeo.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

In questa fase non sono stati individuati rischi specifici.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Sul rapporto "costi del controllo/pagamento dei fondi gestiti" riferisce la Commissione. La RAA 2020 della DG JUST indica lo 0,74 % per questo rapporto con riferimento alle entità incaricate della gestione indiretta e alle agenzie decentrate, compreso l'EIGE.

La Corte dei conti europea ha confermato la legittimità e la regolarità delle operazioni e l'affidabilità dei conti annuali dell'EIGE per il 2020, il che implica un tasso di errore inferiore al 2 %. Non vi sono indicazioni che il tasso di errore peggiorerà nei prossimi anni. L'affidabilità dei conti del 2020 è confermata anche sulla base della verifica effettuata da un revisore esterno indipendente.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Le misure relative alla lotta contro le frodi e le irregolarità sono delineate tra l'altro nella strategia antifrode 2021-2023 dell'EIGE. L'EIGE partecipa alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode ed è tenuto a informare senza indugio la Commissione dei casi di presunta frode e altre irregolarità finanziarie.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 56

di paesi EFTA 57

di paesi candidati 58

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

Rubrica 2

07.100500 - Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Diss.

NO

NO

NO

NO

Rubrica 2

07.0603 - Daphne

Diss.

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 2: Coesione, resilienza e valori

Organismo: EIGE

Anno 
N 59

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale 60

Impegni

(1)

0,200

0,200

0,200

0,600

Pagamenti

(2)

0,200

0,200

0,200

0,600

Titolo 2: Spese di infrastruttura e funzionamento

Impegni

(1a)

0,050

0,250

0,050

0,350

Pagamenti

(2a)

0,050

0,250

0,050

0,350

Titolo 3: Spese operative

Impegni

(3a)

0,500 61

0,500 62

0,500 63

1,500

Pagamenti

(3b)

0,500

0,500

0,500

1,500

TOTALE stanziamenti 
per l'EIGE

Impegni

=1+1a +3a

0,750

0,950

0,750

2,450

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,750

0,950

0,750

2,450

 


Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 64

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

Pagamenti

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'EIGE

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 65

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 66 Sviluppare disaggregazioni comuni e una metodologia in cooperazione con gli Stati membri al fine di garantire la comparabilità dei dati amministrativi in tutta l'Unione europea

- Risultato

Sviluppo di uno strumento per la disaggregazione dei dati

0,071

0,071

0,071

0,071

0,071

- Risultato

Sviluppo di una metodologia per la comparabilità dei dati

0,071

0,071

0,071

0,071

0,071

Totale parziale obiettivo specifico 1

0,142

0,142

0,142

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Assistere gli Stati membri nella raccolta dei dati stabilendo le norme comuni per il conteggio delle unità, le regole di conteggio, le disaggregazioni comuni, i formati di segnalazione e la classificazione dei reati

- Risultato

Formato di segnalazione integrato nella piattaforma e utilizzato dagli Stati membri

0,071

0,071

0,071

Procedure operative adottate da tutti gli Stati membri dell'UE

0,071

0,071

0,071

Dati pertinenti degli Stati membri ricevuti in modo sicuro dall'EIGE

0,071

0,071

0,071

Dati trasferiti in modo strutturato e semiautomatiz-zato

0,071

0,071

0,071

Dati messi a disposizione del pubblico sul web, garantendo la conformità all'RGPD

0,074

0,074

0,074

Totale parziale obiettivo specifico 2

0,358

0,358

0,358

COSTO TOTALE

0,500

0,500

0,500

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'EIGE

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 67

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD) 68

0,070

0,070

0,070

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali 69

0,130

0,130

0,130

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

Fabbisogno di personale (ETP):

Anno 
N 70

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

1

1

1

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

2

2

2

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca diretta)

01 01 01 11 (ricerca indiretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 71

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 72

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

La proposta richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. La fonte di riassegnazione è il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV) - sezione Daphne (07.0603) per rafforzare la linea di bilancio dell'EIGE (07.1005) per il periodo 2025-2027.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 73 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 74

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 75

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    Persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer.
(2)    La violenza contro le donne e la violenza domestica possono ledere molti dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il diritto alla dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita (articolo 2), la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (articolo 4), il diritto alla libertà da qualsiasi forma di discriminazione, anche fondate sul sesso (articolo 21), e il diritto di accesso alla giustizia (articolo 47).
(3)    Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea. Panoramica dei risultati, 2014. L'indagine della FRA sulla violenza contro le donne è la più completa a livello mondiale sulle esperienze di violenza vissute dalle donne e si basa su interviste faccia a faccia con 42 000 donne in tutta l'UE.
(4)    Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), Combating gender-based violence: Cyberviolence, European added value assessment (Contro la violenza di genere: la violenza online - Valutazione del valore aggiunto europeo), 2021.
(5)    COM/2020/152 final.
(6)    COM/2021/102 final.
(7)    Con riferimento all'articolo 225 TFUE.
(8)    Risoluzione del 14 dicembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza di genere: violenza online (2020/2035 (INL)).
(9)    Risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE (2021/2035(INL)).
(10)    Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE n. 210); COM(2016) 111 final.
(11)    Gli Stati membri che non hanno ratificato la convenzione di Istanbul sono la Bulgaria, la Cechia, l'Ungheria, la Lituania, la Lettonia e la Slovacchia.
(12)    Cfr. analisi orizzontale intermedia delle relazioni di valutazione di riferimento elaborate dal gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), disponibile all'indirizzo: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/mid-term-horizontal-review-provides-a-panoramic-view-of-the-implementation-of-the-istanbul-convention.
(13)    Cfr. nota 9.
(14)    Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
(15)    Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2).
(16)    Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4).
(17)    Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
(18)    Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(19)    Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15).
(20)    Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura ( GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37 ); direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ( GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23 ); direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio ( GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1 ).
(21)    Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, COM(2020) 825 final, del 15 dicembre 2020.
(22)    Commissione europea, Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, COM(2016) 111 final, 4 marzo 2016; Commissione europea, Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, COM(2016) 109 final, 4 marzo 2016.
(23)    Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Strategia dell'UE sui diritti dei minori, COM (2021) 142 final, 24 marzo 2021.
(24)    Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), COM(2020) 258 final, 24 giugno 2020.
(25)    Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, COM(2020) 698 final,12 novembre 2020.
(26)    Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, COM(2021) 101 final, 3 marzo 2021.
(27)    Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, COM/2021/102 final, 4 marzo 2021, pagg. 22 e 23. La parità di genere è anche il secondo principio del pilastro europeo dei diritti sociali, che mira a garantire e promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini in tutti i settori, anche nella lotta alla violenza di genere.
(28)    Commissione europea, Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio. Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE, JOIN(2020) 17 final, 25 novembre 2020.
(29)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio, COM(2021) 777 final, 9 dicembre 2021.
(30)    Rete europea di esperti giuridici in materia di parità di genere e non discriminazione, Criminalisation of gender-based violence against women in European States, including ICT-facilitated violence. A special report, 2021, disponibile all'indirizzo: https://www.equalitylaw.eu/downloads/5535-criminalisation-of-gender-based-violence-against-women-in-european-states-including-ict-facilitated-violence-1-97-mb (EELN 2021).
(31)     Tackling violence against women and domestic violence in Europe – The added value of the Istanbul Convention and remaining challenges, 2020, disponibile all'indirizzo:    
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
(32)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (COM(2020) 188 final), disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=COM:2020:188:FIN .
(33)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (COM/2020/187 final), disponibile all'indirizzo:    
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:187:FIN .
(34)    Cfr. Commissione europea, Eurobarometro 449: Violenza di genere, 2016 (disponibile all'indirizzo: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2115 ) e Commissione europea, Eurobarometro 428: Uguaglianza tra i sessi, 2015 (disponibile all'indirizzo https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2048), in cui la violenza contro le donne (in particolare, la violenza sessuale) è stata considerata uno dei due problemi che l'UE avrebbe dovuto affrontare con maggiore urgenza.
(35)    GU C  del , pag. .
(36)    Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(37)    Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
(38)    Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
(39)     Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), Assemblea generale delle Nazioni Unite, 1979.
(40)     Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), Consiglio d'Europa, 2011. 
(41)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 ).
(42)    Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura ( GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37 ).
(43)    Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ( GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23 ).
(44)    Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio ( GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1 ).
(45)    Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
(46)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89 ).
(47)    Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(48)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ).
(49)    Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138 ).
(50)    Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI ( GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53 ).
(51)    Regolamento (UE) YYYY/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (GU L ...).
(52)    Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi  (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70) .
(53)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(54)    L'anno presunto di entrata in vigore degli obblighi. In funzione dell'anno effettivo di entrata in vigore potrebbe essere necessario adeguare le informazioni relative agli anni successivi contenute nell'indagine sulle forze di lavoro.
(55)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(56)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(57)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(58)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(59)    Si presume che l'attività abbia inizio nel 2025/2026 (in funzione della data di entrata in vigore della direttiva); l'attività non ha una data finale. La stima per gli anni successivi è la stessa, tenuto conto del coefficiente correttore e dell'aumento delle retribuzioni per il titolo 1 nonché dell'inflazione per i titoli 2 e 3.
(60)    Spese per il personale calcolate dall'Agenzia (ossia costi reali previsti/costi medi non standard).
(61)    Stima basata su progetti simili soggetta ai prezzi di mercato.
(62)    Stima basata su progetti simili soggetta ai prezzi di mercato.
(63)    Stima basata su progetti simili soggetta ai prezzi di mercato.
(64)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(65)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(66)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(67)    Si presume che l'attività abbia inizio nel 2025/2026 (in funzione della data di entrata in vigore della direttiva); l'attività non ha una data finale.
(68)    Spese per il personale calcolate dall'Agenzia (ossia costi reali previsti/costi medi non standard).
(69)    Spese per il personale calcolate dall'Agenzia (ossia costi reali previsti/costi medi non standard).
(70)    Si presume che l'attività abbia inizio nel 2025/2026 (in funzione della data di entrata in vigore della direttiva); l'attività non ha una data finale.
(71)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(72)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(73)    Cfr. gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
(74)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(75)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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